Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 3
La domanda di risarcimento di danni per responsabilità' extracontrattuale è diversa da quella di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale perché dipende da elementi di fatto diversi sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, non solo per quanto attiene all'accertamento della responsabilità, ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni. Ne consegue che non ricorre l'ipotesi di continenza ex art 39 cod. proc. civ. tra la domanda risarcitoria fondata soltanto su titolo contrattuale nei confronti del lavoratore e altra domanda proposta, sempre dal datore di lavoro, in relazione ai medesimi fatti addebitati al dipendente, ma limitatamente ai titoli extracontrattuali in essa implicati.
Qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto incensurabile l'iniziativa assunta dal pretore di disporre d'ufficio la testimonianza di persona a conoscenza dei fatti allegati dalla parte.)
Commentari • 8
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FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3052/2016, depositata in data 20 luglio 2016, - in controversia promossa, con atto di citazione notificato nel febbraio 2012, da Uno Communications s.p.a., società operante nel settore dei servizi di telefonia, nei confronti della Vodafone Omnitel N.V., società che fornisce in Italia servizi di comunicazione mobile attraverso le proprie reti, dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata, al fine di sentire accertare, all'esito del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 11731 del 3 agosto 2007 (divenuto definitivo nell'aprile 2011, a conclusione delle impugnazioni …
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La responsabilità extracontrattuale, detta anche "aquiliana", ex art. 2043 c.c., consegue alla violazione del dovere generico del neminem laedere Cos'è la responsabilità extracontrattuale Elementi della responsabilità extracontrattuale Fatto illecito Danno ingiusto Nesso causale Colpevolezza Responsabilità oggettiva Imputabilità Onere della prova Prescrizione Cos'è la responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale, anche detta "aquiliana" (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12666 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GUTEREZ, rappresentato e difeso unitamente dall'avvocato VALFREDO NICOLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. - (già A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DE BERNARDINIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CROZE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10491/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/12/99 R.G.N. 155/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato DE BERNARDINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16 febbraio 1998, il RE di Milano, decidendo sul ricorso proposto da UG TI contro l'Azienda Trasporti Municipali A.T.M. di Milano, dichiarava il diritto del ricorrente a ricevere la somma di lire 178.558.000 e 9.965.604 a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva delle ferie, dichiarava il diritto dell'A.T.M. al risarcimento del danno contrattuale, liquidato in lire 88.285.000, condannando il TI a pagare all'A.T.M. la differenza tra i due importi (così nel dispositivo), oltre al pagamento delle spese di lite. Decidendo sull'appello del TI, il Tribunale di Milano confermava sostanzialmente la prima decisione, dando atto che quanto spettante al TI secondo la liquidazione operata dal RE era di importo superiore (e non inferiore) a quanto dallo stesso dovuto all'ex datrice di lavoro a titolo di risarcimento del danno contrattuale.
I giudici di appello rilevavano che correttamente il RE non aveva dichiarato la litispendenza tra la presente causa e quella pendente avanti al Tribunale civile di Milano, a seguito di atto di citazione dell'A.T.M. volta ad ottenere "il risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, subiti e subendi". Nel caso di specie, come del resto aveva ammesso lo stesso appellante, si era in presenza di una continenza, la quale ha per contenuto essenziale una inferenza meramente oggettiva di "quantità" tra le due cause. Il primo giudice, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la continenza, e non essendo competente anche per la causa in esame, fissare il termine per la riassunzione (ai sensi dell'art. 39, comma secondo, del codice di procedura civile).
Quanto alle censure riguardanti l'esercizio del potere del giudice di intervenire d'ufficio, disponendo prove per le quali la Azienda era definitivamente decaduta, il Tribunale osservava che l'iniziativa assunta dal RE rientrava pienamente nei poteri riconosciutigli dall'art. 421 codice di procedura civile e non era sindacabile. Il primo giudice aveva ritenuto di ammettere d'ufficio la testimonianza dell'ex dipendente RO, che era stato coimputato nel processo penale per concussione, poi derubricata in corruzione continuata, insieme al TI. Tale deposizione doveva ritenersi pienamente ammissibile, posto che l'art. 197 codice di procedura penale riguarda solo il processo penale e che per quello civile vale la disposizione dell'art. 246 codice di procedura civile, per la quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio" (ipotesi questa certo non ricorrente nel caso di specie).
La deposizione del teste RO, del resto, appariva pienamente attendibile quanto, in parte, suffragata da vari elementi oggettivi e dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo stesso appellante, e, comunque, non contrastata dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, ne' con le dichiarazioni rese dal BR e dal D'GE in sede penale (pure acquisite al processo), se esaminate nella loro interezza.
Quanto alla eccezione di prescrizione rigettata dal RE ex art. 2947 nn. 2 e 3 codice civile, il Tribunale osservava che nel presente giudizio era stata proposta azione contrattuale soggetta alla prescrizione decennale e questo solo, fatto portava, di necessità, al rigetto della eccezione (non essendo maturati i termini prescrizionali).
Avverso tale decisione il TI ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da cinque distinti motivi.
Resiste l'A.T.M. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 codice di procedura civile, nonché contraddittorietà della motivazione.
Sia la domanda proposta con il primo procedimento dinanzi al Tribunale civile ordinario di Milano sia la causa pendente avanti al RE del lavoro di Milano, a seguito della domanda riconvenzionale proposta dall'A.T.M., tra le stesse parti, avevano ad oggetto il medesimo petitum, cioè il risarcimento dei danni, e la medesima causa petendi, vale a dire la violazione di doveri di ufficio per avere il dipendente percepito somme indebite, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio acquisti dell'A.T.M.
La nozione di responsabilità aquiliana ha carattere unitario: sotto il profilo sostanziale, essa consiste in un fatto illecito generatore di un danno ingiusto;
sotto il profilo processuale, l'illiceità del fatto rappresenta la "causa petendi" ed il danno il "petitum", entrambi elementi costitutivi della domanda e da qualificarsi congiuntamente, ai fini della determinazione della competenza, che resta identica, a prescindere dai differenti periodi temporali, nei quali i suddetti elementi formeranno oggetto della cognizione del giudice.
Se il fatto generatore della responsabilità consiste in una unica condotta, sia pure giuridicamente rilevante in differenti ambiti (contrattuale, extracontrattuale e penale), ed a sua volta produttiva di danni di varia natura, non è consentito scindere di volta in volta la competenza del giudice, sulla base della diversa natura delle conseguenze dannose, ad esempio, attribuendo al giudice del lavoro. funzionalmente competente per il rapporto di lavoro, la cognizione del danno più propriamente contrattuale ed al giudice civile ordinario la cognizione dei residui danni, come vorrebbe la difesa dell'A.T.M..
Il giudizio di liquidazione del danno richiede l'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra condotta e conseguenze pregiudizievoli della stessa. Esso è, pertanto, strutturalmente unitario non contempla la possibilità di derogare alla competenza del giudice del rapporto.
La Corte giudica il motivo infondato.
In questa sede l'A.T.M. ha proposto domanda risarcitoria fondata esclusivamente su titolo contrattuale e quindi non coincidente, per diversità di petitum e causa petendi, con quella dalla attrice introdotta nei confronti dello stesso TI, in relazione ai medesimi fatti di corruzione, ma limitatamente ai titoli extracontrattuali in essa implicati.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la violazione dell'obbligo di fedeltà è fonte non soltanto di responsabilità disciplinare, ma, ove abbia cagionato un danno all'imprenditore, anche del correlativo obbligo risarcitorio. In sede di precisazione delle conclusioni, depositate il 18 novembre 1996 nell'altro giudizio civile promosso dall'A.T.M., quest'ultima ha chiesto l'accertamento della responsabilità ex delicto del convenuto per i fatti di corruzione di cui è causa, con la condanna dello stesso al "risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, subiti e subendi dall'A.T.M. in conseguenza dei fatti di corruzione di cui il TI si è reso responsabile".
Deve ritenersi pienamente ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto, che violi contemporaneamente non solo diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa, indipendentemente dal contratto stesso (Cass. 19 gennaio 1996 n. 418). In altre parole, il debitore risponde a doppio titolo, per la violazione del preesistente vincolo obbligatorio e per inosservanza del precetto del "neminem laedere" quando un evento dannoso unico, nella sua genesi, appaia di per sè lesivo non solo di specifici diritti derivanti dalle clausole di un contratto, ma anche dei diritti assoluti che spettano alla persona da lui offesa. La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale è diversa comunque da quella di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, perché dipende da elementi di fatto diversi, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, non solo per quanto attiene all'accertamento della responsabilità, ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni (Cass. 2 agosto 2000 n. 10129). Nel caso di specie, l'accertamento che il giudice è stato chiamato a compiere riguarda l'inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro del TI (artt. 1218, 2104 e 2105 codice civile). Si è fuori, pertanto, della ipotesi prevista dall'art. 39 codice di procedura civile. In questo senso deve rettificarsi solo la motivazione sul punto della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, codice di procedura civile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 codice civile. Il TI censura l'affermazione del Tribunale di Milano, che ha ritenuto non rilevante l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni sul presupposto dell'utilizzo della prescrizione decennale, vertendosi in tema di violazione di obblighi contrattuali. Osserva, sul punto, il ricorrente che i fatti di violazione dei doveri di ufficio si riferiscono a singoli episodi accaduti dal 1976 al 1983.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio risale al 1996, ogni diritto al risarcimento dei danni conseguente a tali violazioni sarebbe comunque prescritto.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
La sentenza impugnata richiama alcuni principi, elaborati dalla giurisprudenza penale in materia di reato continuato, concludendo che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa definitivamente la condotta antigiuridica rilevante sotto il profilo penale e si concreta definitivamente l'evento di danno (Cass. Pen. 27 settembre 2002 n. 32194, sez. F:, 28 aprile 2000 n. 5097, sz. 5; 18 giugno 1999 n. 7878, sz. 3; 7 marzo 1995 n. 2333 sz. 3; 4 febbraio 1999 n. 1454 sz. 3). Tali conclusioni non possono essere utilizzate nella presente controversia civile, che riguarda un danno di natura contrattuale, per cui il termine di prescrizione applicabile è quello di dieci anni.
Ad avviso della Azienda resistente, il momento dal quale deve iniziare a decorrere il termine di prescrizione dovrebbe essere individuato nel caso di specie nella data (19 ottobre 1989), del rinvio a giudizio dell'imputato - odierno ricorrente -. Neppure tale osservazione può essere condivisa, in considerazione del diverso ambito della presente controversia.
Tuttavia, occorre sottolineare che, nella sentenza impugnata, non è contenuto alcun riferimento al termine iniziale di computo della prescrizione e alle date dei singoli episodi di violazione degli obblighi contrattuali contestati al TI..
Nulla si dice in ordine al momento in cui l'Azienda venne per la prima volta a conoscenza dei comportamenti addebitati al ricorrente nè sulla eventuale esistenza di eventuali atti interruttivi posti in essere dall'Azienda.
Senza necessità di richiamare la disposizione di cui all'art. 2941 n.8 del codice civile, in tema di occultamento doloso del debito,
occorre ribadire che nel caso in cui la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, sia quando si verta in tema di risarcimento del danno da fatto illecito che in quello da responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. (Cass. 28 luglio 2000 n. 9927, 9 maggio 2000 n. 5913, 4 gennaio 1993 n. 13, 5 luglio 1989 n. 3206, 18 maggio 1987 n. 4532). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, accertando i momenti in cui l'A.T.M. venne a conoscenza dei singoli fatti contestati al TI, ed (eventualmente) l'esistenza di validi atti interruttivi.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 414, 416, 421 codice di procedura civile, in relazione all'art. 2697 codice civile, nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla necessità di utilizzo dei poteri integrativi del giudice in materia istruttoria.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ad avviso del ricorrente, non era stata minimamente provata nel presente giudizio dall'A.T.M.. Infatti, l'azienda si era limitata a dedurre che il TI:
- aveva dato informazioni circa i nominativi dei concorrenti per settore merceologico e singola fornitura richiesta;
- aveva dato informazioni circa i prezzi proposti dai fornitori concorrenti sulle forniture offerte, in modo da consentire ai fornitori agevolati di aggiudicarsi le gare con un minimo ribasso e con il massimo prezzo possibile;
- aveva inserito - nella lista delle società produttrici di un determinato prodotto - il nominativo di alcune società conosciute o indicate direttamente da quella da favorire, in modo da favorire un accordo sul prezzo e sulla stessa partecipazione alla gara tra queste ultime, con danno per l'A.T.M.
- aveva inserito in questa lista alcune società fittizie, allo scopo di impedire una effettiva concorrenza;
- non aveva effettuato i controlli sulla effettiva quantità e qualità dei materiali consegnati all'A.T.M..
Le tangenti, secondo l'A.T.M., erano state versate non solo dai fornitori, ma anche dagli acquirenti di beni e servizi. In ordine a tutte queste circostanze, ed a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata, l'Azienda aveva tuttavia omesso di dedurre capitoli di prova, di indicare testimoni e di produrre documenti, incorrendo quindi nella decadenza di cui all'art. 421 codice di procedura civile. I giudici di appello avevano ritenuto di superare tale decadenza, ricorrendo ai poteri di cui all'articolo 421 codice di procedura civile, i quali, però, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, sono integrativi e non sostitutivi degli obblighi delle parti. Il motivo appare inammissibile ancor prima che infondato. L'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, nel rito del lavoro, involge un giudizio di mera opportunità rimesso ad un prudente apprezzamento discrezionale del giudice, che si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 27 settembre 1999 n. 10658). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto incensurabile l'iniziativa assunta ai sensi dell'art. 421 codice di procedura civile dal RE e ha concluso che, disponendo l'ammissione d'ufficio della testimonianza del RO, il giudice di primo grado aveva legittimamente esercitato i propri poteri istruttori. In tal modo, tra l'altro, i giudici di appello si sono attenuti al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, nel rito del lavoro, quando le risultanze probatorie di causa offrano significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale - che siano idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione - senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. 15 gennaio 1998 n. 310, 3 ottobre 1998 n. 9817, 20 maggio 2000 n. 6592. V. anche Cass. 6 marzo 2001 n. 3228 sui limiti di tale potere).
In ogni caso, paiono pienamente condivisibili le osservazioni conclusive formulate dall'Azienda nella memoria ex art. 378 codice di procedura civile, secondo le quali basta molto meno di una condanna per concorso in corruzione continuata per atti contrari ai doveri del proprio ufficio per poter ritenere violati gli obblighi di fedeltà e diligenza di cui agli articoli 2104 e 2105 codice civile. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 197 codice di procedura penale e 246 codice di procedura civile. Sotto un primo profilo, i giudici di appello richiamano i contenuti della sentenza penale del 17 novembre 1994 di questa Corte, la quale ha ritenuto insufficienti gli elementi di prova raccolti a carico dell'imputato TI (specificamente: le deposizioni di RO, unitamente al brogliaccio contenente gli appunti dallo stesso compilati).
Il capo di imputazione richiamato in tale decisione, sottolinea ancora il ricorrente, era lo stesso fatto-reato per il quale risulta proposta la richiesta di risarcimento del danno e per il quale era stato disposto il licenziamento del TI : l'avere, cioè, in concorso con il RO, percepito tangenti dai fornitori dell'A.T.M. per complessive lire 326.891.500, di cui lire 88.285.000 versate direttamente al TI.
Le dichiarazioni del RO raccolte nel dibattimento penale, ad avviso del ricorrente, non potevano assumere valore di prova sulla quale basare il giudizio di civile responsabilità del TI. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che deve trovare applicazione anche nel processo civile la limitazione prevista dall'art. 197 codice di procedura penale, che vieta l'ammissione come teste di un coimputato o di un imputato di reato commesso. Indubbiamente, per la sua qualità di correo, il RO si trovava ad avere un interesse, diretto ed immediato, al presente giudizio. La testimonianza dello stesso doveva ritenersi pertanto inammissibile anche ai sensi dell'art. 246 codice di procedura civile. Anche tale motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, è appena il caso si sottolineare che la decisione impugnata non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni e sugli appunti del RO, che pure avevano portato alla condanna penale dell'attuale ricorrente in primo e secondo grado e neppure sulle dichiarazioni rese dallo stesso nel giudizio civile. La decisione di questa Corte del 17 novembre 1994, resa in sede penale, aveva ritenuto del tutto esente da vizi logici la sentenza di appello che aveva rilevato la genuinità e la credibilità interna delle dichiarazioni scritte accusatone del RO;
giudizio che seppure sviluppato essenzialmente con riguardo agli "appunti", finisce per riflettersi sulla memoria depositata dallo stesso il 5 aprile 1991, concludendo che "poiché la sentenza impugnata fonda la responsabilità di gran parte degli imputati, come in seguito si vedrà, oltre che sugli appunti del RO, anche sulle dichiarazioni accusatorie contenute nella memoria dello stesso, dette chiamate in correità, per tutte le posizioni individuali confortati da riscontri esterni, rispondono ai requisiti di cui al citato art. 192, 3^ comma, codice di procedura penale, per cui, passata al vaglio del libero convincimento del giudice, ben potevano essere utilizzate come fondamento di responsabilità penale" (pag. 16). Anche indipendentemente da tali rilievi, deve essere ricordato che al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice: ne deriva che il giudice può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse parti o altre parti, e, quindi, anche prove raccolte in giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato), esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale (Cass. 16 maggio 2000 n. 6347). La possibilità per il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, e con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, non comporta del resto alcuna preclusione per il giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel processo penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede (Cass. 23 gennaio 1998 n. 624). Gli stessi fatti contestati al TI in sede penale, del resto, sono stati esaminati dal giudice del lavoro sotto il diverso profilo della dedotta violazione degli obblighi contrattuali di fedeltà e diligenza. E, con accertamento incensurabile in questa sede, i giudici di appello hanno concluso che il TI, con la propria condotta, ha gravemente violato tali doveri nello svolgimento della sua attività di funzionario superiore ripartizione acquisti impianti fissi ed ausiliari dell'A.T.M.
In altre parole, la prova della responsabilità del ricorrente - nel caso di specie - non è costituita solamente dalle risultanze istruttorie emerse in sede penale, bensì anche a seguito di quanto emerso nel procedimento civile, in sede di accertamento della responsabilità contrattuale per i fatti addebitati al dipendente. I giudici di appello, infatti, considerato tutto il materiale probatorio acquisito, hanno accertato la violazione da parte del TI degli obblighi contrattuali, ritenendo quindi fondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno contrattuale. In ordine alla incapacità del RO ad essere sentito come teste, è sufficiente richiamare i principi dettati dall'art. 246 codice di procedura civile (gli unici applicabili al caso di specie), secondo la interpretazione che degli stessi ha dato la giurisprudenza di questa Corte.
La circostanza che il teste, in relazione ai fatti sui quali viene chiamato a deporre, si possa trovare nell'alternativa di ammettere o negare la commissione di un reato, non implica secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 8 agosto 1990 n. 7998), di per sè incapacità a testimoniare, non rientrando nelle previsioni dell'art. 246 codice di procedura civile, ne' invalidità della testimonianza, ma spiega rilevanza solo sotto il diverso profilo della eventuale giustificazione del rifiuto della deposizione, a norma dell'art. 256 codice di procedura civile, ovvero della valutazione dell'attendibilità della deposizione stessa. Del resto, con sentenza 7 aprile 1983 n. 85, il giudice delle leggi aveva già avuto modo di ritenere infondata, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 codice civile (in relazione all'art. 384, comma secondo, del codice di procedura penale, cod. 1930 ) nella parte in cui non prevedeva l'incapacità a testimoniare e quindi non vietava la deposizione di chi era imputato di un fatto di reato, resa in giudizio civile su circostanze relative al medesimo fatto. Il novellato art. 197 dello stesso codice, che vieta di ammettersi come teste il coimputato ovvero l'imputato di reato connesso, contiene analoghe disposizioni rispetto al precedente testo normativo, ma anche esso attiene al procedimento penale e non può trovare applicazione al di fuori di esso. Come già ricordato nelle premesse, in ogni caso, diverso è il grado di responsabilità che si richiede ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale, rispetto a quello della responsabilità extracontrattuale.
La deposizione testimoniale del RO è stata considerata dai giudici del tutto attendibile, in quanto, in parte, suffragata da vari elementi oggettivi e dalle stesse ammissioni del TI, ed in parte, convalidata indirettamente dalle deposizioni degli altri testi e dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale da BR e D'GE, che avevano ammesso di avere ripetutamente dato somme di denaro al TI, seppure per una sorta di "timore reverenziale" di esplicite richieste di danaro dello stesso TI (BR). Da ultimo, la difesa dell'A.T.M. sottolinea che proprio il rischio del RO di esporsi ulteriormente ad azioni civili di risarcimento del danno da parte dell'A.T.M. doveva spingere il Tribunale di Milano a ritenere maggiormente attendibili le sue dichiarazioni, come del resto ritenuto nella sentenza impugnata e nella sentenza resa dal Tribunale civile del 30 dicembre 1999 n. 10492. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile, nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla ricostruzione della responsabilità del TI per i fatti di causa.
In particolare, non risponde affatto a verità che la Cassazione Penale, con la decisione già richiamata, si fosse limitata a dichiarare estinto per prescrizione il reato di corruzione contestato al TI. Essa, infatti, aveva precisato al contrario che gli appunti del RO "hanno natura di un indizio che, da solo, non è idoneo a fondare la responsabilità penale".
Neppure le dichiarazioni rese dal BR e dal D'GE potevano assumere un qualche valore probatorio circa le pretese irregolarità commesse dal TI.
Anche questo ultimo motivo è infondato.
Come già ricordato, nel caso di specie non si discute affatto della responsabilità extracontrattuale del TI ma della violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza.
Sotto tale profilo, i giudici di appello hanno esaminato tutto il materiale probatorio, giungendo alla motivata conclusione che il TI si era ripetutamele reso responsabile della grave violazione degli obblighi contrattuali ricevendo somme di denaro da alcuni fornitori.
Il controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudice di merito non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso da quest'ultimo, che, come tale, è incensurabile (Cass. 12 febbraio 2000 n. 1595). Lungi dal denunciare specificamente i vizi del ragionamento logico- giuridico, nel quale sarebbe incorso il Tribunale, il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti, senza neppure indicare le risultanze.
Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, in buona sostanza, il ricorrente tende ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, procedendo a nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003