Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
Il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme. (Fattispecie relativa ad ordinanza dibattimentale di sospensione della prescrizione adottata fuori delle ipotesi consentite - nei confronti di imputato a piede libero - che la Corte ha ritenuto ricorribile ex art. 586 cod. proc. pen. soltanto unitamente alla sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2000, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Mauro D. LOSAPIO Presidente del 13/01/2000
1. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Fabio MAZZA Consigliere N.50
3. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N.30366/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OC FR nato il [...];
a v v e r s o l'ordinanza della Pretura Circondariale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, del 14 aprile 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal presidente.
Letta la requisitoria del pubblico ministero che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con l'ordinanza in epigrafe, assunta nel corso del dibattimento celebrato a carico dell'odierno ricorrente, fu disposta la sospensione del corso della prescrizione del reato in addebito in relazione ad assunto impedimento del difensore che dichiarò di aderire a manifestazione di protesta indetta dall'Ordine forense con astensione dalla partecipazione alle udienza.
2. Con il ricorso, tramite il difensore, il prevenuto denunzio nullità dell'ordinanza per abnormità rilevando che siffatto provvedimento non poteva essere adottato trattandosi di procedimento a carico di imputato libero.
3. Osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va rilevato che la sospensione del corso della prescrizione può essere disposta solo in ipotesi di procedimento a carico di imputato detenuto, come emerge dalla combinata lettura dell'art. 159 c.p., modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha omologato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare alle cause di sospensione della prescrizione del reato, sicché il meccanismo sospensivo opera laddove sia (e possa essere) adottato un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia. Sicché ne resta esclusa ogni ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione in astratto previste dall'art. 304 c.p.p., quando non sia adottato - e non sia adottabile - il provvedimento di sospensione del decorso dei Termini custodiali, come accade, all'evidenza, in ipotesi, nel caso in giudizio ricorrente, di imputato libero (cfr.: Sez. V, 22 ottobre 1998, Chiarinelli, CED n. 2211963, Sez. VI, 6 novembre 1998, Nascivera, ivi n. 211964. Nè potrebbe farsi correttamente ricorso allo strumento ermeneutico dell'analogia, trattandosi di disposizione in malam partem (Sez. III, 16 giugno 1998, Auricchio, CED n. 211863).
4. Tuttavia, il provvedimento impugnato, benché errato, non può essere ritenuto abnorme, posto che al giudice del dibattimento appartiene il potere di disporre con ordinanza in ordine alla regolamentazione del giudizio, salvo, ovviamente, la facoltà della parte di impugnare, unitamente alla sentenza di merito eventualmente sfavorevole, anche l'ordinanza pronunciata nel corso del giudizio, a mente dell'art. 586 c.p.p., l'ipotesi in esame non rientrando tra quelle per le quali la legge consente il ricorso immediato. Proprio il riconoscimento da parte dell'ordinamento processuale di un potere impugnatorio specifico, benché differito, rende inapplicabile la disciplina dell'impugnabilità del provvedimento abnorme;
disciplina creato pretoriamente al fine di apprestare un rimedio, seppure di sola legittimità, avverso provvedimenti che, secondo il più recente indirizzo delle Sezioni Unite penali (Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, CED n. 209603), per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale;
oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Con la conseguenza che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la suo singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto l'aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo.
5. Ma, oltre alle stimmate di abnormità oggettiva, perché possa operare il meccanismo impugnatorio diretto è indispensabile che per quell'atto non sia previsto dall'ordinamento processuale un rimedio;
il che, per il vero, discende dalla stessa definizione di siffatta categoria di atti processuali: se l'atto, quale espresso dal giudice, non rientra tra quelli che compongono l'ordinato sviluppo del procedimento, fuoriuscendo dalle previsioni del legislatore, è evidente che, proprio perché non previsto, un mezzo di impugnazione non potrebbe essere stato apprestato.
Con il che, in qualche modo, si chiude il cerchio definitorio dell'atto processuale abnorme tra gli estremi della singolarità, stranezza, imprevedibilità, da un canto, e della inoppugnabilità (alla luce del principio di tassatività), dall'altro canto.
6. Nel caso di specie invece, trattandosi di una ordinanza dibattimentale non incidente direttamente sulla libertà personale, il legislatore ha previsto uno specifico mezzo di impugnazione, ancorché differito, sicché l'interesse della parte è tutelato per vie ordinarie: si è, dunque, al di fuori della categoria invocata dal ricorrente.
La soluzione data al quesito che il ricorso sottende risponde anche a criteri di economicità procedimentale, dato che, nell'ipotesi in cui l'accusa dovesse essere riconosciuta, a conclusione del dibattimento, infondata o, comunque, essere disattesa, sarebbe certamente escluso ogni interesse della parte ad opporre la non correttezza dell'ordinanza dibattimentale.
7. Conclusivamente: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e a versale alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale, di L. 1.000.000.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000