Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 4.4.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.11482/2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1 , rappr. e dif. dall'avv. Sirio Solidoro
-ricorrente-
Contro
CP 1 I' Controparte_2
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa Controparte 3
,per effetto del Decreto del Direttore Generale prot. n. n. 45523 del 24/11/2023
-resistente-
Fatto e diritto
1.Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.
-Il ricorrente, in possesso del titolo di laurea conseguito in Ingegneria Civile – Sezione Edile, presso il Politecnico di Torino in data 17/05/1988 e con 24 cfu conseguiti, ha dedotto di aver proposto ricorso innanzi al Tar del Lazio, e poi presso il Consiglio di Stato, affinché venisse riconosciuto il valore abilitante del proprio titolo ai fini dell'inserimento nella Prima Fascia delle GPS e per la partecipazione al Concorso indetto ai sensi del d.lgs. N. 59/2017.
Nelle more, durante l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. GPS), il ricorrente, in relazione alle classi di concorso di interesse, ha effettuato la domanda di inserimento
Tuttavia, dopo l'iniziale inserimento nella Prima Fascia delle GPS, da cui è derivata la partecipazione alla procedura di reclutamento in ruolo di cui all'art. 59 co. 4 del DL n. 73/2021,
l'istante è stato escluso dalla citate graduatorie, provvedimento cui ha fatto seguito la decurtazione del punteggio che nel frattempo aveva maturato in ragione del servizio prestato.
Il contenzioso amministrativo si è concluso in senso non favorevole al ricorrente.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio del legittimo affidamento e la conseguente illegittimità del decreto prot. n. 7804 del 04/07/2022, emesso da parte resistente, con cui è stato escluso dalla I fascia delle G.P.S. (Graduatorie provinciali per le supplenze) per le classi di concorso A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica), A020 (Fisica), A026
(Matematica), A027 (Matematica e fisica), A032 (Scienze della geologia e della mineralogia), A037
(Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), A047
(Scienze matematiche applicate), A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) ed è stata conseguentemente revocata la nomina dallo stesso conseguita ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.l.
n. 73/2021. Il menzionato decreto ha altresì previsto la decurtazione dei punteggi maturati all'esito di servizi prestati in assenza del titolo di abilitazione.
Ha, inoltre, dedotto di aver raggiunto il limite di età previsto per la permanenza in servizio, disposto però per i soli docenti precari e non anche per quelli di ruolo, evidenziando, a tal proposito, che l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 prevede all'art. 6, co. 1, lett. b, che il requisito anagrafico debba essere quello di avere un'età massima di 67 anni entro il 01/09/2022 e censurandone l'illegittimità in quanto a suo dire - discriminatorio nei confronti dei docenti precari.
Tanto premesso, ha concluso come segue: "Nel merito: 1) ACCOGLIERE il presente ricorso e per lo effetto: a) ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella Prima fascia delle GPS di CP_2 per le classi di concorso di interesse ed essere pertanto destinatario di assunzione ai sensi dell'art 59 del DL n. 73/2021, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia;
b) ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente, ove occorra, a permanere in servizio fino al settantesimo anno di età utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia;
c) ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato e decurtato, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia. 2) Per lo effetto: DISAPPLICARE i decreti di decurtamento ed espulsione al pari degli altri atti già indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia. 3) CONDANNARE la parte datoriale ad emanare tutti gli atti necessari per permettere al ricorrente il reinserimento nelle GPS di Prima Fascia di CP_2 per le classi di concorso di interesse con posizione e punteggio spettante ed affinché sia destinatario di assunzione nella procedura di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021 e, ove occorra, di poter permanere in servizio sino al settantesimo anno di età utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia”. 2. Il CP 4 resistente, ritualmente costituitosi, concludeva per il rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, la causa, di natura documentale, veniva rinviata all' odierna udienza, tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale depositata mediante copia telematica della stessa.
3. Si rende necessario ricostruire brevemente la procedura che ha condotto all'esclusione del ricorrente. Com'è noto, la I fascia delle G.P.S. è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione;
la II fascia delle G.P.S. è invece destinata ai docenti in possesso del solo titolo d'accesso, unitamente ai 24 CFU.
All'atto della costituzione delle G.P.S., il ricorrente si è inserito nella I fascia delle G.P.S. per le classi di concorso A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica), A020 (Fisica), A026
(Matematica), A027 (Matematica e fisica), A032 (Scienze della geologia e della mineralogia), A037
(Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), A047
(Scienze matematiche applicate), A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), dichiarando quale titolo di abilitazione un provvedimento giurisdizionale cautelare che avrebbe autorizzato la sua permanenza in tale fascia delle graduatorie.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l'affidamento del ricorrente nella legittimità della propria posizione sarebbe stato determinato dall'inserimento nelle graduatorie, evento pacificamente verificatosi e, in ogni caso, documentato in atti. Ne conseguirebbe che la condotta dell'amministrazione sarebbe illegittima, avendo essa stessa inserito il ricorrente nelle graduatorie e poi depennandolo, con provvedimento reso all' esito dei controlli documentali, in autotutela.
La ricostruzione in esame non è condivisibile.
Come eccepito da parte resistente, la domanda d'inserimento nelle G.P.S. ha valore di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, come previsto dall'art. 7, comma 10, dell'O.M. n. 60/2020 (O.M. con cui sono state istituite le G.P.S.) e dall'art. 7, comma 10, dell'O.M. n. 112/2022 (O.M. con cui sono state aggiornate le G.P.S.). L'inserimento è quindi automatico e si fonda sulle dichiarazioni rese dall'interessato nella domanda, cui seguono i controlli dell'Amministrazione.
Sul punto, l'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 60/2020 e l'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022 stabiliscono che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”.
Stante il dettato normativo richiamato, l'inserimento nelle graduatorie non può generare nessun affidamento negli aspiranti, in quanto la loro posizione è soggetta in ogni momento di vigenza delle graduatorie a controlli in merito alla legittimità dell'inserimento.
Proprio tale circostanza si è verificata nel caso di specie, all'esito della segnalazione ricevuta dall CP 5 A. Moro" di Margherita di Savoia, istituto presso il quale il dipendente prestava servizio.
In merito ai citati, doverosi controlli, parte resistente richiama inoltre 1'8, commi 7-10, dell'O.M. n.
60/2020 e l'art. 8, commi 7-10, dell'O.M. n. 112/2022, i quali prevedono che: "7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato.
Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR
445/2000. 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura". Venendo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha conseguito un contratto di supplenza finalizzato all'immissione in ruolo. Trattasi di una procedura peculiare, introdotta dall'art. 59, comma 4, del d.l. n.
73/2021, che ha previsto l'attribuzione agli iscritti nella I fascia delle G.P.S. nei limiti dei posti disponibili, residuati dopo le ordinarie procedure d'immissione in ruolo, e in ordine di graduatoria – di contratti annuali di supplenza finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato dei docenti interessati.
Parte resistente ha dedotto di aver effettuato le nomine per contratti annuali di supplenza finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, con il decreto prot. n. 11706 del 26/08/2021 (cfr. allegato n. 1 alla memoria di costituzione di parte resistente).
Il citato decreto, in aderenza alla normativa richiamata, prevede che: "Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato".
L'Ufficio, all'esito delle verifiche effettuate, ha accertato che il decreto presidenziale n. 37/2019 (cfr. allegato n. 2 alla memoria di costituzione di parte resistente), dichiarato dall'interessato come titolo d'accesso alla I fascia delle G.P.S. per le classi di concorso suindicate, si limitava ad autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso, nulla attestando in merito al possesso dei requisiti di accesso del ricorrente alle graduatorie.
Inoltre, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1063/2019 (R.G. n. 189/2019) (cfr. allegato n. 3 alla memoria di costituzione di parte resistente), ha respinto l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del TA.R. Lazio n. 6280/2018 (R.G. n. 8424/2018) (cfr. allegato n.4 alla memoria di costituzione di parte resistente), che in primo grado aveva rigettato l'istanza cautelare.
Dunque, l'inserimento in graduatoria del ricorrente avveniva sulla scorta della dichiarazione del possesso dei titoli dallo stesso effettuata- peraltro, per le ragioni che precedono- su presupposti erronei e non per autonoma iniziativa e valutazione dell'Amministrazione resistente.
Alla luce di quanto precede, appare inconferente il richiamo effettuato dal ricorrente a quanto deciso dalla Suprema Corte (cfr. SU nr.1567/2023), in quanto, nella decisione richiamata, la violazione dell'affidamento del privato viene esaminato sotto il profilo della proponibilità dell'azione risarcitoria, domanda, nel caso di specie, mai formulata.
A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca inoltre l'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, in virtù del quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
Il richiamo non appare conferente in quanto, come dedotto e pacifico fra le parti, l'inserimento nelle
GPS avviene a seguito della sola presentazione di una istanza, senza lo svolgimento di alcuna prova.
Nemmeno appare corretto l'assunto in base al quale il ricorrente avrebbe conseguito l'abilitazione in ragione del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.
A riguardo, parte resistente ha eccepito che, con l'O.M. 60/2020, sono state istituite le Graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS) che hanno eliminato tutte le precedenti graduatorie, tanto è vero che tutti i docenti interessati agli incarichi di supplenza hanno dovuto presentare la domanda per l'inserimento nelle GPS e far valere la relativa documentazione per l'attribuzione dei punteggi.
I requisiti richiesti per l'iscrizione nella Prima fascia delle GPS sono gli stessi che occorrevano per l'iscrizione nella Seconda fascia delle Graduatorie di Istituto ai sensi del D.M.374/2017.
Il ricorrente, in possesso del titolo per l'insegnamento nelle classi di concorso di competenza e, pertanto, con diritto, ai sensi del previgente D.M. 374/2017, ad essere inserito nella terza fascia d'istituto, chiede il riconoscimento del valore formativo/abilitante dei 24 C.F.U. così da essere inserita nella prima fascia delle GPS.
Tuttavia, per conseguire tale iscrizione, ciascun docente deve possedere, oltre alla laurea- o al diploma nel caso degli ITP- il titolo abilitante, che può consistere nel conseguimento dell'idoneità in un concorso per docenti o nei “percorsi abilitanti speciali" (PAS) o i Tirocini Formativi Abilitanti
(T.F.A).
La disciplina sulle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali della scuola per le supplenze nelle diverse classi di concorso è solitamente contenuta in un decreto ministeriale di aggiornamento di tali graduatorie. Nel caso di specie, il D.M. 374/17 disponeva che in ciascuna istituzione scolastica fossero costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con
D.M. 13 giugno 2007; tali graduatorie conservavano validità per un triennio. Quanto al funzionamento delle graduatorie suddette, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuiva al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola;
in particolare, per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento provinciale (GAE) per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia (attualmente I FASCIA GPS): comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, ma forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia (Attualmente II
FASCIA GPS): comprende gli aspiranti forniti solo di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Dunque tutti i laureati, per potersi iscrivere nella Seconda Fascia di Istituto, debbono avere conseguito un T.F.A. o un P.A.S. o una specifica idoneità a seguito di concorso per titoli ed esami.
Coloro che hanno conseguito solo la laurea, o solo il diploma nel caso degli ITP, quindi, possono iscriversi solo nella Terza Fascia di Istituto. Inoltre, suddetta previsione è stata confermata con il
Decreto dell'11/07/2016 n. 643 che all'art.2 afferma: i soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione .entro il 1° agosto 2016, possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto ....".
Tale normativa è valida per le attuali GPS solo che la Prima fascia delle GPS coincide con la Seconda fascia delle Graduatorie di Istituto ai sensi del D.M.374/2017 e la seconda fascia delle GPS
corrisponde alla Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto.
Parte resistente ha eccepito, inoltre, che i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) costituiscono una integrazione alle competenze disciplinari - specifiche di ogni corso di studi universitario - nel settore antropologico, psico-pedagogico e delle metodologie didattiche - tant'è che per alcuni corsi di laurea non sono richiesti perché già compresi tutti o in parte nel piano di studi. Tale integrazione non è in alcun modo assimilabile ai TFA o PAS, che costituiscono percorsi specifici di abilitazione per ogni classe di concorso o gruppi di classi di concorso con attività di formazione sia nel settore
-
specificatamente disciplinare sia nel settore che riguarda i 24 CFU. In altre parole, i 24 CFU vengono richiesti per partecipare ai concorsi o ai corsi concorsi cd. “Percorsi F.I.T.” perché il concorso è lo strumento principe per accedere alla professione di docente. I PAS o TFA vengono richiesti, invece, per l'iscrizione in seconda fascia di Istituto per ovviare alla mancanza di selezione che è garantita solo con lo strumento del concorso o del corso /concorso.
Il ricorrente, dunque, non è in possesso di alcun titolo di abilitazione.
I titoli posseduti dal ricorrente (compresi i 24 CFU in questione) non lo qualificano come "docente abilitato" ma come docente che ha i titoli, attualmente richiesti, per partecipare a un eventuale concorso o per essere inserito nella 3^fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze. La normativa attualmente in vigore (modificata inizialmente dalla L 107/2015), semplicemente stabilisce il criterio della unicità delle modalità concorsuali per il reclutamento del personale docente e non sostituisce l'abilitazione con i 24 CFU.
Parte resistente, richiama, sul punto, quanto statuito dal giudice amministrativo, che ha rilevato che l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati ai concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l'iscrizione in seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento trattandosi di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4503/2018).
L' accertamento della legittimità del depennamento del ricorrente dalle GPS rende superfluo l'esame della censura da questi articolata avverso il disposto di cui all'dall'art 6 O.M. 112/2022, che prevede il limite dei 67 anni per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, a suo dire di portata discriminatoria nei confronti dei docenti precari.
Infine, quanto alla non valutabilità dei punteggi maturati per servizi prestati senza titolo, parte resistente ha eccepito che, quando un docente presta servizio in una classe di concorso di cui non possiede il titolo di accesso, il servizio viene riconosciuto solamente ai fini economici, non rilevando ai fini giuridici. In merito, l'O.M. n. 112 del 06/05/2022, già citata, prevede che il servizio prestato in assenza del titolo previsto sia da intendersi come prestazione di fatto, non rilevando ai fini giuridici.
Peraltro, all'atto dell'inserimento in graduatoria, il ricorrente non poteva vantare nemmeno un provvedimento cautelare favorevole che lo ammettesse con riserva, in quanto il decreto dallo stesso prodotto come detto- si limitava a disporre che si procedesse con la notificazione del ricorso per pubblici proclami. La condotta del CP 4 deve, dunque, qualificarsi legittima anche sotto il profilo da ultimo esaminato.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
4.Si stima equo ed opportuno, in ragione della complessità, della natura interpretativa delle questioni esaminate e della qualità delle parti, disporre la compensazione delle spese di lite.
Si richiama, in merito, quanto rilevato dalla Corte Territoriale: "Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, la Suprema
Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall' art. 92 c.p.c., comma 2 (così Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2020 n. 7782). Con riferimento alle "gravi ed eccezionali ragioni", si è osservato che il
Legislatore ha introdotto una norma elastica configurabile quando una disposizione di limitato
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contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa – volta ad adeguare la disciplina sulle spese di
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causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n.
2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n.
16037/2014 e Cass. n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa – significativamente aperta è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può
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corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del
"devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n.
26083/2010) " ( cfr Cda Bari sez. lav., 26/05/2023, n.758).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli