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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL EP NN SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5252/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023826953501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente, preliminarmente chiede un termine, ai sensi dell'art. 14 bis del d.lgs 546/1992, per l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
nel merito insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 14.06.2024, Ricorrente_1 esponeva che mediante la cartella di pagamento con numeri finali 6953, notificata in data 18.04.2024, l'Agente per la Riscossione aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di complessivi € 37.172,00 oltre accessori.
Il suddetto importo si riferiva a Irpef per l'anno 2016, a seguito di un controllo ai sensi dell'art. 36 Bis.
Tanto premesso, proponeva ricorso/reclamo avverso la suddetta cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso bonario, da considerarsi come obbligatorio atto presupposto;
la decadenza e la inesistenza della notifica, non essendo stata compilata la relata.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
eccepiva l'omessa notifica all'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative, nelle quali eccepiva il difetto di legittimazione processuale dell'ADER, non essendo stata prodotta in giudizio la procura di conferimento dei poteri di rappresentanza dell'Ente in favore del Dott. Nominativo_2; si riportava per il resto alle precedenti conclusioni.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto, secondo il principio della ragione più liquida.
L'odierno ricorrente ha eccepito la decadenza dell'AdeR di esercitare il diritto di riscuotere la somma indicata nella cartella.
Trattandosi dell'Irpef anno 2016, determinata a seguito di un controllo ex art. 36 Bis, il termine di decadenza, in base all'art. 25 DPR n. 602/73 è stabilito entro tre anni dalla dichiarazione e veniva dunque a scadere il
31 dicembre 2020; mentre la notifica della cartella è avvenuta in data 18.04.2024.
Sul punto l'ADER nelle sue controdeduzioni afferma che: Per mero tuziorismo difensivo, si precisa che l'Agente della Riscossione ha legittimamente e correttamente notificato la cartella di pagamento oggetto di opposizione considerata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1,2, 2 bis e 4 bis del 18/2020 e art. 12 d.lgs. n. 159/2015).
Tale assunto non può condividersi. La cartella di pagamento in oggetto scaturisce da importi ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 a seguito di dichiarazione presentata nel 2017 per i redditi dell'anno 2016 e, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 68, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge n. 12 maggio 2021, n. 69, che ha stabilito:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
[…]
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Orbene, da quanto sopra si evince che il termine triennale di decadenza - con apposita norma che deve prevalere expressis verbis su ogni altra diversa disposizione - è stato prorogato, automaticamente, di soli ventiquattro mesi.
Da quando sopra esposto nel caso che ci involge la cartella emessa, in seguito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione modello Redditi/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016, il cui ruolo è stato affidato il 15 novembre 2019, ai sensi della suddetta richiamata disposizione normativa andava notificata entro il 31/12/2022 e non il 08/04/2024.
Quindi l'AdeR ha provveduto tardivamente ad esercitare il proprio diritto di riscossione quando era ormai per legge decaduta dal potere di richiedere il pagamento della cartella.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore della dott.ssa Difensore_1, difensore di parte attrice, dichiaratasi antistataria, che liquida nella somma di € 2.000,00 oltre Iva, Cp, e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr. Pasquale Nigro Dr. Giuseppe Colavecchio
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL EP NN SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5252/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023826953501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente, preliminarmente chiede un termine, ai sensi dell'art. 14 bis del d.lgs 546/1992, per l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
nel merito insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 14.06.2024, Ricorrente_1 esponeva che mediante la cartella di pagamento con numeri finali 6953, notificata in data 18.04.2024, l'Agente per la Riscossione aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di complessivi € 37.172,00 oltre accessori.
Il suddetto importo si riferiva a Irpef per l'anno 2016, a seguito di un controllo ai sensi dell'art. 36 Bis.
Tanto premesso, proponeva ricorso/reclamo avverso la suddetta cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso bonario, da considerarsi come obbligatorio atto presupposto;
la decadenza e la inesistenza della notifica, non essendo stata compilata la relata.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
eccepiva l'omessa notifica all'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative, nelle quali eccepiva il difetto di legittimazione processuale dell'ADER, non essendo stata prodotta in giudizio la procura di conferimento dei poteri di rappresentanza dell'Ente in favore del Dott. Nominativo_2; si riportava per il resto alle precedenti conclusioni.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto, secondo il principio della ragione più liquida.
L'odierno ricorrente ha eccepito la decadenza dell'AdeR di esercitare il diritto di riscuotere la somma indicata nella cartella.
Trattandosi dell'Irpef anno 2016, determinata a seguito di un controllo ex art. 36 Bis, il termine di decadenza, in base all'art. 25 DPR n. 602/73 è stabilito entro tre anni dalla dichiarazione e veniva dunque a scadere il
31 dicembre 2020; mentre la notifica della cartella è avvenuta in data 18.04.2024.
Sul punto l'ADER nelle sue controdeduzioni afferma che: Per mero tuziorismo difensivo, si precisa che l'Agente della Riscossione ha legittimamente e correttamente notificato la cartella di pagamento oggetto di opposizione considerata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1,2, 2 bis e 4 bis del 18/2020 e art. 12 d.lgs. n. 159/2015).
Tale assunto non può condividersi. La cartella di pagamento in oggetto scaturisce da importi ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 a seguito di dichiarazione presentata nel 2017 per i redditi dell'anno 2016 e, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 68, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge n. 12 maggio 2021, n. 69, che ha stabilito:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
[…]
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Orbene, da quanto sopra si evince che il termine triennale di decadenza - con apposita norma che deve prevalere expressis verbis su ogni altra diversa disposizione - è stato prorogato, automaticamente, di soli ventiquattro mesi.
Da quando sopra esposto nel caso che ci involge la cartella emessa, in seguito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione modello Redditi/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016, il cui ruolo è stato affidato il 15 novembre 2019, ai sensi della suddetta richiamata disposizione normativa andava notificata entro il 31/12/2022 e non il 08/04/2024.
Quindi l'AdeR ha provveduto tardivamente ad esercitare il proprio diritto di riscossione quando era ormai per legge decaduta dal potere di richiedere il pagamento della cartella.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore della dott.ssa Difensore_1, difensore di parte attrice, dichiaratasi antistataria, che liquida nella somma di € 2.000,00 oltre Iva, Cp, e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr. Pasquale Nigro Dr. Giuseppe Colavecchio