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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.12.2024, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elena Orfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, via Santa Maddalena
n.1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seregno il 17/05/2008 e trascritto nel registro dello stato Civile di detto Comune al n. n. 29 parte 2 serie anno 2008, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei pubblici registri.
2 I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre che nel frattempo ha trasferito la propria residenza, insieme ai figli, in Seregno via Donizzetti n. 3/A.
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni degli stessi.
Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione i signori e Parte_1 Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta i figli saranno con l'uno o
[...] con l'altro genitore.
4. In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far si che ciascuno possa vedere e stare con i figli e tenendo in debito conto, Per_1 Per_2 contemporaneamente, le esigenze scolastiche e non dei figli e le rispettive e reciproche esigenze lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni,
i desideri e le necessità dei minori.
5. In ogni caso, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali (salvo Parte_2 differente accordo tra i genitori, anche in conformità alle esigenze dei minori), il lunedì ed il giovedì, dal termine della scuola e/o delle attività extrascolastiche sino alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà i figli a scuola, e a week-end alternati a partire dal sabato sino alla domenica sera, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno le settimane del periodo estivo che trascorreranno rispettivamente con i figli e avranno cura che i minori possano trascorrere con entrambi i genitori le vacanze natalizie compatibilmente con le esigenze dei minori stessi e con gli impegni, lavorativi e non, dei genitori. I genitori si adopereranno affinché i minori possano vedere entrambi i genitori nelle giornate di Natale e di Pasqua. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e, vista l'età dei minori, salvo ulteriori e differenti accordi tra i figli ed i genitori.
6. Il signor si obbliga a versare alla signora , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e , la somma di € 800,00 (diconsi ottocento/00) mensile. Per_1 Per_2
7. Per quanto concerne le spese straordinarie inerenti i figli e , i signori e Per_1 Per_2 Pt_1 danno atto di aver ricevuto dal legale e di concordare nell'applicazione della ripartizione delle spese Parte_2 come prevista dalle linee guida condivise stilate dal Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, protocollo 1377 Tribunale e protocollo 2067 Ordine Avvocati. pagina 2 di 5 8. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. I signori e concordano che gli assegni familiari/assegno unico continueranno ad essere Parte_2 Pt_1 percepiti dal sig. Parte_2
10. I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per i figli minori.
11. In virtù del fatto che la signora ha lasciato l'abitazione familiare trasferendosi con i figli, il signor Pt_1 continuerà a versare alla stessa la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) mensile sino alla Parte_2 concorrenza dell'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) a parziale rimborso delle somme versate dalla moglie per il pagamento del mutuo della casa familiare.
12. I signori e danno atto di aver già provveduto alla divisione delle giacenze dei conti Pt_1 Parte_2 correnti e degli investimenti agli stessi cointestati. Il conto corrente n. 40641144 acceso presso Unicredit, filiale di Seregno, e cointestato ai coniugi rimarrà aperto sino all'esaurimento della giacenza ivi presente e i coniugi si impegnano ad utilizzarlo esclusivamente per il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori.
13. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento/assegno divorzile.
14. Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra i coniugi.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.5.2008 Parte_1 Parte_2
a Seregno;
- Dall'unione sono nati in data 28.9.2012 e in data 18.2.2016. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 4.2.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (27.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 28.9.2012 e , 18.2.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Seregno in data 17.5.2008 (Atto n. 29, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.12.2024, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elena Orfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, via Santa Maddalena
n.1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seregno il 17/05/2008 e trascritto nel registro dello stato Civile di detto Comune al n. n. 29 parte 2 serie anno 2008, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei pubblici registri.
2 I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre che nel frattempo ha trasferito la propria residenza, insieme ai figli, in Seregno via Donizzetti n. 3/A.
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni degli stessi.
Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione i signori e Parte_1 Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta i figli saranno con l'uno o
[...] con l'altro genitore.
4. In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far si che ciascuno possa vedere e stare con i figli e tenendo in debito conto, Per_1 Per_2 contemporaneamente, le esigenze scolastiche e non dei figli e le rispettive e reciproche esigenze lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni,
i desideri e le necessità dei minori.
5. In ogni caso, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali (salvo Parte_2 differente accordo tra i genitori, anche in conformità alle esigenze dei minori), il lunedì ed il giovedì, dal termine della scuola e/o delle attività extrascolastiche sino alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà i figli a scuola, e a week-end alternati a partire dal sabato sino alla domenica sera, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno le settimane del periodo estivo che trascorreranno rispettivamente con i figli e avranno cura che i minori possano trascorrere con entrambi i genitori le vacanze natalizie compatibilmente con le esigenze dei minori stessi e con gli impegni, lavorativi e non, dei genitori. I genitori si adopereranno affinché i minori possano vedere entrambi i genitori nelle giornate di Natale e di Pasqua. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e, vista l'età dei minori, salvo ulteriori e differenti accordi tra i figli ed i genitori.
6. Il signor si obbliga a versare alla signora , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e , la somma di € 800,00 (diconsi ottocento/00) mensile. Per_1 Per_2
7. Per quanto concerne le spese straordinarie inerenti i figli e , i signori e Per_1 Per_2 Pt_1 danno atto di aver ricevuto dal legale e di concordare nell'applicazione della ripartizione delle spese Parte_2 come prevista dalle linee guida condivise stilate dal Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, protocollo 1377 Tribunale e protocollo 2067 Ordine Avvocati. pagina 2 di 5 8. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. I signori e concordano che gli assegni familiari/assegno unico continueranno ad essere Parte_2 Pt_1 percepiti dal sig. Parte_2
10. I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per i figli minori.
11. In virtù del fatto che la signora ha lasciato l'abitazione familiare trasferendosi con i figli, il signor Pt_1 continuerà a versare alla stessa la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) mensile sino alla Parte_2 concorrenza dell'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) a parziale rimborso delle somme versate dalla moglie per il pagamento del mutuo della casa familiare.
12. I signori e danno atto di aver già provveduto alla divisione delle giacenze dei conti Pt_1 Parte_2 correnti e degli investimenti agli stessi cointestati. Il conto corrente n. 40641144 acceso presso Unicredit, filiale di Seregno, e cointestato ai coniugi rimarrà aperto sino all'esaurimento della giacenza ivi presente e i coniugi si impegnano ad utilizzarlo esclusivamente per il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori.
13. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento/assegno divorzile.
14. Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra i coniugi.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.5.2008 Parte_1 Parte_2
a Seregno;
- Dall'unione sono nati in data 28.9.2012 e in data 18.2.2016. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 4.2.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (27.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 28.9.2012 e , 18.2.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Seregno in data 17.5.2008 (Atto n. 29, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5