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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3430/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
24.6.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, con Parte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato appellante
E
1 in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. CP_1
- liquidatore - della società Controparte_2 con l'Avv. Antonella Fiore Melacrinis appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 291/2022 del Tribunale di
Viterbo pubblicata il 6.7.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, riformare la sentenza impugnata, rigettando il ricorso della sig.ra , in CP_1 proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. - liquidatore - della società , avverso l'ordinanza- Controparte_2 ingiunzione n. 69/2021.
Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“respingere l'appello proposto dall' Parte_1
, in persona del Capo, legale rapp.te p.t., avverso la sentenza
[...]
n.291/2022 del Tribunale di Viterbo-Sezione Lavoro, nella causa
R.G.n.1161/2021, perchè infondato in fatto ed in diritto, per quanto dedotto e provato nella narrativa del presente atto;
per l'effetto confermare la sentenza n.291/2022 del Tribunale di
Viterbo – Sezione Lavoro. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 27.9.2021, ha proposto CP_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 69/2021, notificata
2 dall' di in data 26.8.2021, con cui le è Parte_1 Pt_1 stato ingiunto il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, dell'importo di € 17.822,50 in forza del rapporto ispettivo del
25/10/2017;
2. l'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale della sanzione;
la violazione dei termini di contestazione ex art. 14 della Legge 689-
81; l'insussistenza delle violazioni ascritte;
3. ha richiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della sanzione con conseguenziale dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 69/2021; in via subordinata, dichiarare la nullità,
l'annullamento e/o l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n.69/2021
e delle sanzioni accessorie;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di conferma dell'ordinanza-ingiunzione n.69/2021, ha chiesto ricalcolarsi le somme e le sanzioni irrogate, con condanna della “
[...]
in liquidazione al pagamento del minimo edittale, CP_2 dichiarando l'esclusione della responsabilità di CP_1
4. L' si è costituito in giudizio Parte_1 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
5. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale ha così statuito:
“accogliendo il ricorso proposto da in proprio e in CP_1 qualità di l.r.p.t.-liquidatore della società Controparte_2
, in opposizione alla ordinanza ingiunzione n.69/2021
[...] notificata dall' Parte_1 in data 26.08.2021 per il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, dell'importo di € 17.822,50, accerta e dichiara la prescrizione della sanzione per decorso del termine legale, e per
l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 69/2021 e le sanzioni Con accessorie;
Condanna l' di al pagamento delle spese di lite Pt_1 liquidate in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 6. Avverso la pronuncia ha interposto appello l' Parte_1
con ricorso depositato in data 29.12.2022
[...] Pt_1 lamentando, con un unico motivo, l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 28 della L. 689/1989 e dell'art. 2943 c.c. per non aver il Tribunale tenuto conto, ai fini interruttivi del termine di prescrizione, della notifica del verbale unico di accertamento.
7. L'appellato ha resistito al gravame concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di primo grado.
8. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
9. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati. Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione avverso la quale è stata spiegata opposizione sia stata notificata oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 Legge 689/89.
10. L'appellante con l'unico motivo di gravame lamenta che il
Tribunale non abbia considerato la notifica del verbale unico di accertamento quale atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione.
11. Dall'esame dei documenti allegati al fascicolo di primo grado si evince che l'appellante ha notificato il verbale unico di accertamento in data 7/6/2015 e 15/6/2015 presso la sede della società e alla residenza della legale rappresentante (v. docc. 9 e 9 bis).
12. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza, il verbale unico di accertamento non ha efficacia interruttiva della prescrizione in riferimento ai crediti contributivi ipotesi non riguardante il CP_4 caso di specie.
13. La questione è stata affrontata da questa Corte con Sentenza n.
1172/2022 le cui argomentazioni si condividono e vanno qui riproposte anche ex art. 118 disp att. cpc: “Con riferimento al primo motivo di appello, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata. Correttamente il tribunale ha ritenuto che il verbale unico
4 notificato alla sig.sa n.700000023343 in data 10.1.2012 ha Parte_2 interrotto il termine di prescrizione iniziato a decorrere in data
16.9.2011, con l'accertamento ispettivo. Invero, in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali Nell'ambito dell'attività ispettiva posta Part in essere dall' e che portano alla conclusione del procedimento con
l'emissione di un'ordinanza ingiunzione per le sanzioni amministrative contestate infatti, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per
l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass., Sez. Seconda,
26 novembre 2008, n. 28238 e, da ultimo, Cass.. Sez. Quinta, 20 luglio
2016, n. 14886) con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione. In quest'ottica anche recentemente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che La notifica del verbale prima
e dell'ordinanza ingiunzione poi, interrompe il termine quinquennale di prescrizione, con la conseguenza che i “conti” ripartono dalla più recente data di notifica dell'atto inerente il procedimento sanzionatorio
(Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-06-2020, n. 11980)”.
14. La notifica del verbale unico, avvenuta nel mese di Giugno 2017, determina l'interruzione del termine prescrizionale che non risulta pertanto maturato, essendo intervenuta entro il successivo quinquennio (26.8.2021) la notifica dell'ordinanza ingiunzione, nei termini di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/89.
15. Parimenti infondata si rivela la censura mossa in ordine alla tardività della contestazione ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981, poiché la disposizione si riferisce all' “accertamento” quale termine di decorrenza, dovendosi ragionevolmente farsi coincidere tale momento con l'esaurimento di tale attività poiché solo all'esito di esso può essere formulata una contestazione precisa e compiuta. L'eccezione deve ritenersi infondata in quanto l'opponente individua il termine di decorrenza nel momento del primo accesso (26.10.2016) e non in quello del compimento dell'accertamento (25.5.2017), rispetto al quale
5 la contestazione è avvenuta entro i 90 giorni, essendo stato notificato il verbale di accertamento il 7.6.2017.
16. Quanto al merito della controversia, deve premettersi che Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
17. Nel caso di specie dalle dichiarazioni rese da raccolte Parte_4 dagli ispettori risulta che la medesima ha lavorato come barista presso i locali gestiti da dal giugno 2015 al mese di luglio e poi CP_1 dal 10 agosto circa sino alla fine di novembre e che in alcuni giorni ha lavorato con altra lavoratrice, dalla denuncia Parte_5 della quale era scaturito l'accertamento ispettivo e che ha dichiarato di aver lavorato in un primo tempo anche nel giugno 2015. La lavoratrice che ha lavorato per la come barista, ha Testimone_1 CP_1
6 dichiarato di conoscere “ ” e di aver lavorato con lei qualche giorno Pt_4 nel 2015 riferisce che la svolgeva le mansioni di barista. Parte_4
18. Ritiene la Corte che tali dichiarazioni, in quanto tra loro concordi e rese nell'immediatezza dei fatti, possano essere poste a base della decisione sotto il profilo probatorio dello svolgimento dell'attività lavorativa della in favore della mentre le Parte_4 CP_1 violazioni/omissioni amministrative contestate risultano per tabulas.
19. Va infine disattesa, in quanto inammissibile per genericità, la domanda subordinata volta all'applicazione dei minimi edittali, sfornita di ulteriori allegazioni in fatto e in diritto.
20. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto dell'originaria opposizione.
21. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, respinge l'originaria opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 69/2021, notificata il 26.8.2021;
- condanna parte appellata al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 1.700,00, quanto al primo grado, oltre oneri accessori, e in complessivi € 1.984,00, quanto al grado d'appello.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
NA BL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3430/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
24.6.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, con Parte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato appellante
E
1 in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. CP_1
- liquidatore - della società Controparte_2 con l'Avv. Antonella Fiore Melacrinis appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 291/2022 del Tribunale di
Viterbo pubblicata il 6.7.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, riformare la sentenza impugnata, rigettando il ricorso della sig.ra , in CP_1 proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. - liquidatore - della società , avverso l'ordinanza- Controparte_2 ingiunzione n. 69/2021.
Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“respingere l'appello proposto dall' Parte_1
, in persona del Capo, legale rapp.te p.t., avverso la sentenza
[...]
n.291/2022 del Tribunale di Viterbo-Sezione Lavoro, nella causa
R.G.n.1161/2021, perchè infondato in fatto ed in diritto, per quanto dedotto e provato nella narrativa del presente atto;
per l'effetto confermare la sentenza n.291/2022 del Tribunale di
Viterbo – Sezione Lavoro. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 27.9.2021, ha proposto CP_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 69/2021, notificata
2 dall' di in data 26.8.2021, con cui le è Parte_1 Pt_1 stato ingiunto il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, dell'importo di € 17.822,50 in forza del rapporto ispettivo del
25/10/2017;
2. l'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale della sanzione;
la violazione dei termini di contestazione ex art. 14 della Legge 689-
81; l'insussistenza delle violazioni ascritte;
3. ha richiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della sanzione con conseguenziale dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 69/2021; in via subordinata, dichiarare la nullità,
l'annullamento e/o l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n.69/2021
e delle sanzioni accessorie;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di conferma dell'ordinanza-ingiunzione n.69/2021, ha chiesto ricalcolarsi le somme e le sanzioni irrogate, con condanna della “
[...]
in liquidazione al pagamento del minimo edittale, CP_2 dichiarando l'esclusione della responsabilità di CP_1
4. L' si è costituito in giudizio Parte_1 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
5. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale ha così statuito:
“accogliendo il ricorso proposto da in proprio e in CP_1 qualità di l.r.p.t.-liquidatore della società Controparte_2
, in opposizione alla ordinanza ingiunzione n.69/2021
[...] notificata dall' Parte_1 in data 26.08.2021 per il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, dell'importo di € 17.822,50, accerta e dichiara la prescrizione della sanzione per decorso del termine legale, e per
l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 69/2021 e le sanzioni Con accessorie;
Condanna l' di al pagamento delle spese di lite Pt_1 liquidate in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 6. Avverso la pronuncia ha interposto appello l' Parte_1
con ricorso depositato in data 29.12.2022
[...] Pt_1 lamentando, con un unico motivo, l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 28 della L. 689/1989 e dell'art. 2943 c.c. per non aver il Tribunale tenuto conto, ai fini interruttivi del termine di prescrizione, della notifica del verbale unico di accertamento.
7. L'appellato ha resistito al gravame concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di primo grado.
8. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
9. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati. Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione avverso la quale è stata spiegata opposizione sia stata notificata oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 Legge 689/89.
10. L'appellante con l'unico motivo di gravame lamenta che il
Tribunale non abbia considerato la notifica del verbale unico di accertamento quale atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione.
11. Dall'esame dei documenti allegati al fascicolo di primo grado si evince che l'appellante ha notificato il verbale unico di accertamento in data 7/6/2015 e 15/6/2015 presso la sede della società e alla residenza della legale rappresentante (v. docc. 9 e 9 bis).
12. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza, il verbale unico di accertamento non ha efficacia interruttiva della prescrizione in riferimento ai crediti contributivi ipotesi non riguardante il CP_4 caso di specie.
13. La questione è stata affrontata da questa Corte con Sentenza n.
1172/2022 le cui argomentazioni si condividono e vanno qui riproposte anche ex art. 118 disp att. cpc: “Con riferimento al primo motivo di appello, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata. Correttamente il tribunale ha ritenuto che il verbale unico
4 notificato alla sig.sa n.700000023343 in data 10.1.2012 ha Parte_2 interrotto il termine di prescrizione iniziato a decorrere in data
16.9.2011, con l'accertamento ispettivo. Invero, in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali Nell'ambito dell'attività ispettiva posta Part in essere dall' e che portano alla conclusione del procedimento con
l'emissione di un'ordinanza ingiunzione per le sanzioni amministrative contestate infatti, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per
l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass., Sez. Seconda,
26 novembre 2008, n. 28238 e, da ultimo, Cass.. Sez. Quinta, 20 luglio
2016, n. 14886) con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione. In quest'ottica anche recentemente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che La notifica del verbale prima
e dell'ordinanza ingiunzione poi, interrompe il termine quinquennale di prescrizione, con la conseguenza che i “conti” ripartono dalla più recente data di notifica dell'atto inerente il procedimento sanzionatorio
(Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-06-2020, n. 11980)”.
14. La notifica del verbale unico, avvenuta nel mese di Giugno 2017, determina l'interruzione del termine prescrizionale che non risulta pertanto maturato, essendo intervenuta entro il successivo quinquennio (26.8.2021) la notifica dell'ordinanza ingiunzione, nei termini di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/89.
15. Parimenti infondata si rivela la censura mossa in ordine alla tardività della contestazione ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981, poiché la disposizione si riferisce all' “accertamento” quale termine di decorrenza, dovendosi ragionevolmente farsi coincidere tale momento con l'esaurimento di tale attività poiché solo all'esito di esso può essere formulata una contestazione precisa e compiuta. L'eccezione deve ritenersi infondata in quanto l'opponente individua il termine di decorrenza nel momento del primo accesso (26.10.2016) e non in quello del compimento dell'accertamento (25.5.2017), rispetto al quale
5 la contestazione è avvenuta entro i 90 giorni, essendo stato notificato il verbale di accertamento il 7.6.2017.
16. Quanto al merito della controversia, deve premettersi che Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
17. Nel caso di specie dalle dichiarazioni rese da raccolte Parte_4 dagli ispettori risulta che la medesima ha lavorato come barista presso i locali gestiti da dal giugno 2015 al mese di luglio e poi CP_1 dal 10 agosto circa sino alla fine di novembre e che in alcuni giorni ha lavorato con altra lavoratrice, dalla denuncia Parte_5 della quale era scaturito l'accertamento ispettivo e che ha dichiarato di aver lavorato in un primo tempo anche nel giugno 2015. La lavoratrice che ha lavorato per la come barista, ha Testimone_1 CP_1
6 dichiarato di conoscere “ ” e di aver lavorato con lei qualche giorno Pt_4 nel 2015 riferisce che la svolgeva le mansioni di barista. Parte_4
18. Ritiene la Corte che tali dichiarazioni, in quanto tra loro concordi e rese nell'immediatezza dei fatti, possano essere poste a base della decisione sotto il profilo probatorio dello svolgimento dell'attività lavorativa della in favore della mentre le Parte_4 CP_1 violazioni/omissioni amministrative contestate risultano per tabulas.
19. Va infine disattesa, in quanto inammissibile per genericità, la domanda subordinata volta all'applicazione dei minimi edittali, sfornita di ulteriori allegazioni in fatto e in diritto.
20. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto dell'originaria opposizione.
21. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, respinge l'originaria opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 69/2021, notificata il 26.8.2021;
- condanna parte appellata al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 1.700,00, quanto al primo grado, oltre oneri accessori, e in complessivi € 1.984,00, quanto al grado d'appello.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
NA BL
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