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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
NC ON, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249016127580000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento inerente plurime cartelle tributarie non onorate, eccependo l'irritualità delle notifiche prodromiche e comunque la prescrizione del credito complessivo.
AG Entrate Riscossione, regolarmente costituita evidenzia la regolarità delle notifiche delle cartelle e la sussistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero la ricorrente ha analiticamente dimostrato come, nei vari casi presi in considerazione, i crediti indicati nelle cartelle di pagamento, anche tenuto conto degli atti interruttivi evidenziati, siano comunque da ritenersi prescritti, essendo decorsi invano i previsti termini (5 o 10 anni a seconda dei casi) tra la prima notifica della relativa cartella e l'ultima intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione.
Il fatto che, a suo tempo, le singole cartelle non siano state opposte nei termini consentiti, non implica la rinuncia all'eccezione di prescrizione, non potendo considerarsi, questa, un vizio dell'atto ma, appunto, eccezione facoltativa.
Queste le ragioni dell'accoglimento.
Assorbite le residue doglianze.
Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda e delle opzioni ermeneutiche in tema di valutazione dei casi di rinuncia all'eccezione di prescrizione, posso essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
NC ON, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249016127580000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento inerente plurime cartelle tributarie non onorate, eccependo l'irritualità delle notifiche prodromiche e comunque la prescrizione del credito complessivo.
AG Entrate Riscossione, regolarmente costituita evidenzia la regolarità delle notifiche delle cartelle e la sussistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero la ricorrente ha analiticamente dimostrato come, nei vari casi presi in considerazione, i crediti indicati nelle cartelle di pagamento, anche tenuto conto degli atti interruttivi evidenziati, siano comunque da ritenersi prescritti, essendo decorsi invano i previsti termini (5 o 10 anni a seconda dei casi) tra la prima notifica della relativa cartella e l'ultima intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione.
Il fatto che, a suo tempo, le singole cartelle non siano state opposte nei termini consentiti, non implica la rinuncia all'eccezione di prescrizione, non potendo considerarsi, questa, un vizio dell'atto ma, appunto, eccezione facoltativa.
Queste le ragioni dell'accoglimento.
Assorbite le residue doglianze.
Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda e delle opzioni ermeneutiche in tema di valutazione dei casi di rinuncia all'eccezione di prescrizione, posso essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.