TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 528 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 528 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 1° aprile 2025 ore 9.30 – 9.50, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Del Rosso;
- per parte convenuta è presente l'avv. Nannucci.
L'avv. Del Rosso discute riportandosi al contenuto del ricorso e chiedendo che la causa venga decisa, in quanto il ricorrente versa in grave situazione familiare e personale. Sostiene l'inconsistenza giuridica CP_ della posizione dell' e alla luce della sua posizione e dell'onere di verifica del conguaglio o meno dei contributi da parte del datore di lavoro. Deduce la mancata percezione degli assegni familiari alla luce delle buste paga prodotte in atti.
L'avv. Nannucci si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 1° aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 528 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Del Rosso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: prestazione previdenziale – assegno al nucleo familiare.
Conclusioni delle parti: CP_ Ricorrente: condannare l' a corrispondere al ricorrente l'Assegno al Nucleo Familiare relativo all'anno 2018 nella misura prevista per legge, oltre rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e interessi.
Con vittoria di compensi e spese da distrarre a favore dell'avvocata antistataria.
Resistente: disattesa, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e comunque respingere il ricorso nel merito in quanto infondato. Con condanna alle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 di 5 Con il presente ricorso , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 società (cancellata dal registro delle imprese il 18.9.2019) e di non aver ricevuto dal Controparte_2 datore di lavoro gli assegni per il nucleo familiare per il periodo 6.1.2018 – 30.6.2018 e 1.7.2018 – CP_ 31.12.2018, agisce al fine di ottenerne il pagamento diretto da che ha respinto la relativa richiesta in via amministrativa.
L'istituto si è costituito in giudizio, eccependo che le richieste presentate dal ricorrente erano carenti della documentazione, ritenuta obbligatoria ai fini dell'erogazione dell'emolumento, del datore di lavoro, attestante, in particolare, la mancata erogazione degli assegni e l'impegno a non conguagliarli, né ad erogarli in futuro. Fa leva, in particolare, sul contenuto di una circolare, la n. 136/2014, che onera l'interessato della produzione relativa ai fini dell'accoglimento dell'istanza.
La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alla documentazione fornita dalle parti costituite.
La domanda è fondata.
Data per pacifica (in quanto in alcun modo contestata) la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dalla legge per la spettanza dell'assegno qui rivendicato, è noto che il soggetto obbligato ad CP_ erogare gli assegni per il nucleo familiare è l' Trattasi, come noto, di prestazione finalizzata ad integrare la retribuzione quando il reddito dei componenti del nucleo familiare scende sotto un limite prestabilito annualmente.
Nel corso del rapporto di lavoro è il datore di lavoro che, quale adiectus solutionis causa, versa al proprio dipendente gli assegni in questione, provvedendo poi a compensare il relativo importo con il proprio debito contributivo nei confronti dello stesso istituto previdenziale. Quindi, il soggetto CP_ obbligato principale rimane pur sempre l' che non è liberato dall'obbligo di corrispondere la prestazione al lavoratore (cfr. ex multis Cass, n. 3076 del 2022: “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di CP_1 semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro è legittimato CP_3 passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale”).
Ciò posto in punto di legittimazione passiva dell'obbligazione, la questione deve essere risolta alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova stabiliti dall'art. 1218 c.c. per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente (v. all. 13), “il rischio di un inadempimento in tal senso da parte del datore di lavoro non può, ad avviso di questo giudice, rimanere a carico del
Pag. 3 di 5 lavoratore, trattandosi di somme aventi natura assistenziale ed espressione del principio solidaristico che ispira l'intero sistema della previdenza sociale. Pertanto, una volta che il lavoratore alleghi e documenti (come nel caso di specie, attraverso le buste paga, dalle quali non risultano pagamenti/anticipazioni del datore a titolo di a.n.f.) che il proprio datore di lavoro non ha adempiuto al pagamento degli assegni familiare, spetta all' debitore sostanziale, dare prova CP_1 del fatto contrario estintivo – impeditivo del diritto ex art. 2697 c.c.”.
Non può dirsi, quindi, incidente, peraltro pervenendo ad una sostanziale inversione dell'onere suddetto, il fatto che il ricorrente non abbia prodotto nel corso dell'iter amministrativo la documentazione di provenienza datoriale. Al di là delle considerazioni anche astratte, sotto il profilo concreto alcuna negligenza o condotta contraria a buona fede o correttezza può attribuirsi al ricorrente in punto di mancata produzione, atteso che la società datrice risulta oramai da anni cancellata dal registro delle imprese e, certamente, non risultando dalla visura (all. 1 ricorso) che la stessa sia stata dichiarata fallita (ora, posta in liquidazione giudiziale), non è certamente individuabile anche astrattamente un curatore, né risulta in qualche modo ricostruibile lo studio o il professionista onerato della conservazione della documentazione relativa (peraltro, la proprietà della società risulta riferibile ad altra società anch'essa cancellata, nel 2020, dal registro delle imprese). CP_ Nella fattispecie in esame, l' onerato quindi della prova al riguardo, non ha fornito prova di aver corrisposto l'ammontare degli assegni familiari al lavoratore, né risultano elementi da cui neppure desumere che gli importi in questione siano stati oggetto di conguaglio da parte del datore di lavoro
(circostanza, peraltro, del tutto verificabile mediante esame dei prospetti trasmessi all'istituto previdenziale dalla datrice all'epoca e neppure individuata come determinante ai fini della negazione del beneficio all'effettivo titolare dell'obbligazione).
Peraltro, il ricorrente ha prodotto le buste paga erogate nell'anno 2018 in cui non risulta alcuna corresponsione di emolumenti riferibili agli assegni familiari di cui si discute, con ciò comprovando di non averli in alcun modo ricevuti (v. all. 12).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di fondatezza della domanda.
L'importo da liquidare deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 16 Legge
n. 412 del 1991 dal dì del dovuto (120° giorno dalla domanda amministrativa) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali delle parti costituite, motivo per cui non risulta autonomamente individuabile una fase di trattazione /istruttoria.
Le spese vanno liquidate in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_
1) condanna a corrispondere al ricorrente gli assegni al nucleo familiare relativi all'anno 2018 nella misura prevista per legge, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 16 Legge n. 412 del 1991 dal dì del dovuto (120° giorno dalla domanda amministrativa) al saldo;
CP_
2) condanna a corrispondere le spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 886,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 528 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 1° aprile 2025 ore 9.30 – 9.50, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Del Rosso;
- per parte convenuta è presente l'avv. Nannucci.
L'avv. Del Rosso discute riportandosi al contenuto del ricorso e chiedendo che la causa venga decisa, in quanto il ricorrente versa in grave situazione familiare e personale. Sostiene l'inconsistenza giuridica CP_ della posizione dell' e alla luce della sua posizione e dell'onere di verifica del conguaglio o meno dei contributi da parte del datore di lavoro. Deduce la mancata percezione degli assegni familiari alla luce delle buste paga prodotte in atti.
L'avv. Nannucci si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 1° aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 528 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Del Rosso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: prestazione previdenziale – assegno al nucleo familiare.
Conclusioni delle parti: CP_ Ricorrente: condannare l' a corrispondere al ricorrente l'Assegno al Nucleo Familiare relativo all'anno 2018 nella misura prevista per legge, oltre rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e interessi.
Con vittoria di compensi e spese da distrarre a favore dell'avvocata antistataria.
Resistente: disattesa, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e comunque respingere il ricorso nel merito in quanto infondato. Con condanna alle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 di 5 Con il presente ricorso , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 società (cancellata dal registro delle imprese il 18.9.2019) e di non aver ricevuto dal Controparte_2 datore di lavoro gli assegni per il nucleo familiare per il periodo 6.1.2018 – 30.6.2018 e 1.7.2018 – CP_ 31.12.2018, agisce al fine di ottenerne il pagamento diretto da che ha respinto la relativa richiesta in via amministrativa.
L'istituto si è costituito in giudizio, eccependo che le richieste presentate dal ricorrente erano carenti della documentazione, ritenuta obbligatoria ai fini dell'erogazione dell'emolumento, del datore di lavoro, attestante, in particolare, la mancata erogazione degli assegni e l'impegno a non conguagliarli, né ad erogarli in futuro. Fa leva, in particolare, sul contenuto di una circolare, la n. 136/2014, che onera l'interessato della produzione relativa ai fini dell'accoglimento dell'istanza.
La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alla documentazione fornita dalle parti costituite.
La domanda è fondata.
Data per pacifica (in quanto in alcun modo contestata) la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dalla legge per la spettanza dell'assegno qui rivendicato, è noto che il soggetto obbligato ad CP_ erogare gli assegni per il nucleo familiare è l' Trattasi, come noto, di prestazione finalizzata ad integrare la retribuzione quando il reddito dei componenti del nucleo familiare scende sotto un limite prestabilito annualmente.
Nel corso del rapporto di lavoro è il datore di lavoro che, quale adiectus solutionis causa, versa al proprio dipendente gli assegni in questione, provvedendo poi a compensare il relativo importo con il proprio debito contributivo nei confronti dello stesso istituto previdenziale. Quindi, il soggetto CP_ obbligato principale rimane pur sempre l' che non è liberato dall'obbligo di corrispondere la prestazione al lavoratore (cfr. ex multis Cass, n. 3076 del 2022: “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di CP_1 semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro è legittimato CP_3 passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale”).
Ciò posto in punto di legittimazione passiva dell'obbligazione, la questione deve essere risolta alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova stabiliti dall'art. 1218 c.c. per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente (v. all. 13), “il rischio di un inadempimento in tal senso da parte del datore di lavoro non può, ad avviso di questo giudice, rimanere a carico del
Pag. 3 di 5 lavoratore, trattandosi di somme aventi natura assistenziale ed espressione del principio solidaristico che ispira l'intero sistema della previdenza sociale. Pertanto, una volta che il lavoratore alleghi e documenti (come nel caso di specie, attraverso le buste paga, dalle quali non risultano pagamenti/anticipazioni del datore a titolo di a.n.f.) che il proprio datore di lavoro non ha adempiuto al pagamento degli assegni familiare, spetta all' debitore sostanziale, dare prova CP_1 del fatto contrario estintivo – impeditivo del diritto ex art. 2697 c.c.”.
Non può dirsi, quindi, incidente, peraltro pervenendo ad una sostanziale inversione dell'onere suddetto, il fatto che il ricorrente non abbia prodotto nel corso dell'iter amministrativo la documentazione di provenienza datoriale. Al di là delle considerazioni anche astratte, sotto il profilo concreto alcuna negligenza o condotta contraria a buona fede o correttezza può attribuirsi al ricorrente in punto di mancata produzione, atteso che la società datrice risulta oramai da anni cancellata dal registro delle imprese e, certamente, non risultando dalla visura (all. 1 ricorso) che la stessa sia stata dichiarata fallita (ora, posta in liquidazione giudiziale), non è certamente individuabile anche astrattamente un curatore, né risulta in qualche modo ricostruibile lo studio o il professionista onerato della conservazione della documentazione relativa (peraltro, la proprietà della società risulta riferibile ad altra società anch'essa cancellata, nel 2020, dal registro delle imprese). CP_ Nella fattispecie in esame, l' onerato quindi della prova al riguardo, non ha fornito prova di aver corrisposto l'ammontare degli assegni familiari al lavoratore, né risultano elementi da cui neppure desumere che gli importi in questione siano stati oggetto di conguaglio da parte del datore di lavoro
(circostanza, peraltro, del tutto verificabile mediante esame dei prospetti trasmessi all'istituto previdenziale dalla datrice all'epoca e neppure individuata come determinante ai fini della negazione del beneficio all'effettivo titolare dell'obbligazione).
Peraltro, il ricorrente ha prodotto le buste paga erogate nell'anno 2018 in cui non risulta alcuna corresponsione di emolumenti riferibili agli assegni familiari di cui si discute, con ciò comprovando di non averli in alcun modo ricevuti (v. all. 12).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di fondatezza della domanda.
L'importo da liquidare deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 16 Legge
n. 412 del 1991 dal dì del dovuto (120° giorno dalla domanda amministrativa) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali delle parti costituite, motivo per cui non risulta autonomamente individuabile una fase di trattazione /istruttoria.
Le spese vanno liquidate in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_
1) condanna a corrispondere al ricorrente gli assegni al nucleo familiare relativi all'anno 2018 nella misura prevista per legge, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 16 Legge n. 412 del 1991 dal dì del dovuto (120° giorno dalla domanda amministrativa) al saldo;
CP_
2) condanna a corrispondere le spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 886,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5