TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8417 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico Bile
a seguito della trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 e preso atto delle note di trattazione scritta inviate dalla parte ricorrente e dall' ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19149/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA nato ad [...] in data [...] e residente in [...] (Cod. Fisc.: ), elett.to dom.to in Napoli alla via C.F._1 Luca Giordano n. 164, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
) Email_1 ricorrente
E
, C.F.: in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.09.2024 e ritualmente notificato all' la parte ricorrente CP_1 chiedeva al giudice adito “per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima, la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente di cui alla comunicazione del 02/08/2023 per l'importo di euro 4.426,80; ordinare la cessazione delle trattenute mensili della somma di euro 116,45 effettuate sulla pensione cat. IO n.002-
510615126244 a titolo di recupero crediti a decorrere dal mese di ottobre 2023, CP_ condannando l' alla restituzione di tutte le somme eventualmente recuperate a titolo di recupero dell'indebito per cui è causa, da quantificarsi in separata sede essendo ancora in CP_ corso la trattenuta e pertanto non quantificabile nel totale;
Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
La parte ricorrente, a tal fine, premetteva:
- di essere titolare di PENSIONE cat. IO n.002-510615126244 con decorrenza febbraio 2020
(cfr. liquidazione e comunicazioni mensili al pensionato – All x, x); CP_3 CP_
- che in data 02/10/2023, l' emetteva un provvedimento di riliquidazione della prestazione ove evidenziava un indebito pari ad euro 4.426,80 per il periodo dal febbraio al dicembre
2020, generatosi sulla pensione cat. IO n.002-510615126244;
- che tanto avveniva per effetto della rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995, nella medesima comunicazione veniva altresì comunicato che gli importi dovuti sarebbero stati recuperati tramite trattenuta mensile sulla pensione stessa;
- che dal mese di ottobre 2023 sta subendo una trattenuta mensile sulla pensione cat. IO pari ad euro 116,45 a titolo di recupero crediti;
- che tale provvedimento è illegittimo;
CP_
- di aver proposto, in data 05/09/2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso tale provvedimento respinto dal Comitato in data 12.12.2023;
- che il procedimento di verifica è viziato da tardività per violazione dell'art. 13 della legge
412/1991, co. 2;
- che l'indebito previdenziale per cui è causa è irripetibile ex art 52 co. 2 della legge n. 88/1989, così come autenticamente interpretato dall'art. 13, co. 1, L. n. 412/1991 avendo egli regolarmente dichiarato i propri redditi all'erario circostanza che esonera il pensionato da CP_ ulteriori comunicazioni all' ed esclude ogni ipotesi di dolo a suo carico, avendo fornito CP_ fedelmente all' tutti gli elementi per poter effettuare le opportune verifiche reddituali.
- che l'indebito previdenziale, salvo il caso di dolo, è ripetibile solo per i ratei successivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, mentre il provvedimento CP_ dell' riguarda il periodo dal febbraio al dicembre 2020;
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituita ed è rimasto nel presente CP_1 procedimento contumace.
La prima udienza veniva fissata dal giudice per il 30.1.2025 e la causa veniva poi rinviata per la discussione.
Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 la causa è stata assegnata ex lege in riserva
– una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze – e poi decisa in data odierna con il deposito della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, interamente accolto per quanto di ragione.
Indebito previdenziale
Occorre precisare che si verte in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. Ed infatti oggetto della pretesa restitutoria dell' una prestazione previdenziale. CP_1
La pensione della categoria "IO" individua – come attesta l'acronimo – l'invalidità ordinaria ex lege 222/84 ovvero una prestazione previdenziale (basata sui contributi lavorativi) per chi ha una riduzione della capacità lavorativa di almeno (2/3); la pensione IO più precisamente indica una prestazione erogata dall' a lavoratori con una riduzione della capacità CP_1 lavorativa superiore ai due terzi (circa il 67%) a causa di un'infermità fisica o mentale per richiedere la quale sono necessari almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 negli ultimi 5 anni. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione IO la cui natura è, occorre CP_1 ribadire, previdenziale e non assistenziale. Deve essere, a questo punto, sottolineato il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal caso le Parte_2 CP_1 successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché
Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla concreta CP_1 possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav.,
11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche più recentemente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che: “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr. Cassazione civile sez. VI,
28/03/2019, n.8731). Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del
25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L.,
15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass., Sez.
6 - L.). Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (cfr.: Corte
Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431).
Occorre, dunque, ribadire e precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte del ricorrente. Quindi le argomentazioni sviluppate nel ricorso dal non possono che essere Pt_1 condivise;
scrive il nell'atto introduttivo del giudizio di aver : “regolarmente Pt_1 dichiarato i propri redditi all'erario (cfr mod 730/2021 e ricevuta di invio telematico 730 - CP_ All 7 e 8), circostanza che esonera il pensionato da ulteriori comunicazioni all' ed CP_ esclude ogni ipotesi di dolo a suo carico, avendo fornito fedelmente all' tutti gli elementi per poter effettuare le opportune verifiche reddituali. L'art. 52 co. 2 della legge n. 88/1989, nel prevedere la possibilità da parte degli enti erogatori di prestazioni pensionistiche di rettificare in ogni momento la misura delle stesse “in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, fa espresso divieto di recupero delle somme eventualmente corrisposte in misura superiore a quella effettivamente dovuta, “salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Detta norma è stata oggetto di interpretazione autentica dal parte del legislatore che, con l'art. 13, co. 1, L. n. 412/1991, ha precisato: “Le disposizioni di cui all'art. 52 co. 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Inoltre è opportuno segnalare che è ormai pacifico l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Ordinanza n. 13223/2020, Sent. n. 26036/2019 e Sent. 28771/2018) secondo cui “nel settore della previdenza ed assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento” (…omississ…) l'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, il dolo del pensionato” pertanto l'indebito determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge “abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha percepito la pensione cat. IO in virtù di formali e definitivi provvedimenti di liquidazione (cfr. TE08 di liquidazione e comunicazioni mensili al pensionato – All x, x e x)), comunicando regolarmente e fedelmente all'Erario la propria situazione reddituale, pertanto è innegabile l'esistenza di una situazione di fatto idonea a generare il legittimo affidamento dell'accipiens, potendosi escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo in capo al pensionato, rendendo illegittima ogni richiesta di restituzione di somme antecedenti la data del “provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge” (02/08/2023), essendo chiaro che il legislatore ed i giudici di legittimità, con tali disposizioni, hanno inteso tutelare il pensionato che si troverebbe a dover fronteggiare conseguenze devastanti, causate da un ritardo nell'espletamento delle verifiche da parte dell'Ente preposto, in ambiti familiari con esigui redditi da pensione, nei quali tutte le risorse economiche sono destinate a soddisfare le esigenze di vita primarie”.
L' , dunque, ben conosceva la situazione reddituale del ricorrente ricorrente avendo egli, CP_1 come detto, dichiarato i propri redditi all'erario; tale circostanza esonera il pensionato da CP_ ulteriori comunicazioni all' ed esclude ogni ipotesi di dolo a suo carico, avendo fornito CP_ fedelmente all' tutti gli elementi per poter effettuare le opportune verifiche reddituali. Va ribadito che secondo la sentenza della Corte di Cassazione Civile n.13223 del 30/06/2020
“va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui CP_ l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero già conosciuti dall' al quale già il D.L. n° 269/2003 art. 42 conv. In L. n° 326 del 2003, consentiva ad accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”. Nella stessa pronuncia 13223/2020 si afferma anche “che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura(previdenziale o assistenziale) CP_ erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto CP_2 dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuato dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle CP_2 premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. 269/2003 art. 42 conv. In L. 326/2003) onera CP_ l' dell'attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di una omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul CP_ godimento della prestazione che l' conosce o ha il dovere di conoscere”. Deve essere pertanto dichiarata l'irripetibilità delle somme reclamate in restituzione tenuto conto che la richiesta in questione riguarda somme che sarebbero state indebitamente percepite per il periodo dal febbraio al dicembre 2020 dal febbraio al dicembre 2020. Nel caso in esame non vi è alcun documento in grado di giustificare l'operato dell' . CP_1
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte del ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della CP_1 somma di € 4.426,80 con richiesta di recupero avanzata nei confronti di e Parte_1 CP_ dichiara, conseguentemente, che l' pertanto, per i motivi articolati in diritto non ha diritto al recupero della somma predetta in danno dell'odierno ricorrente;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione. Napoli 17/11/2025
Il Giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico Bile
a seguito della trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 e preso atto delle note di trattazione scritta inviate dalla parte ricorrente e dall' ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19149/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA nato ad [...] in data [...] e residente in [...] (Cod. Fisc.: ), elett.to dom.to in Napoli alla via C.F._1 Luca Giordano n. 164, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
) Email_1 ricorrente
E
, C.F.: in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.09.2024 e ritualmente notificato all' la parte ricorrente CP_1 chiedeva al giudice adito “per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima, la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente di cui alla comunicazione del 02/08/2023 per l'importo di euro 4.426,80; ordinare la cessazione delle trattenute mensili della somma di euro 116,45 effettuate sulla pensione cat. IO n.002-
510615126244 a titolo di recupero crediti a decorrere dal mese di ottobre 2023, CP_ condannando l' alla restituzione di tutte le somme eventualmente recuperate a titolo di recupero dell'indebito per cui è causa, da quantificarsi in separata sede essendo ancora in CP_ corso la trattenuta e pertanto non quantificabile nel totale;
Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
La parte ricorrente, a tal fine, premetteva:
- di essere titolare di PENSIONE cat. IO n.002-510615126244 con decorrenza febbraio 2020
(cfr. liquidazione e comunicazioni mensili al pensionato – All x, x); CP_3 CP_
- che in data 02/10/2023, l' emetteva un provvedimento di riliquidazione della prestazione ove evidenziava un indebito pari ad euro 4.426,80 per il periodo dal febbraio al dicembre
2020, generatosi sulla pensione cat. IO n.002-510615126244;
- che tanto avveniva per effetto della rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995, nella medesima comunicazione veniva altresì comunicato che gli importi dovuti sarebbero stati recuperati tramite trattenuta mensile sulla pensione stessa;
- che dal mese di ottobre 2023 sta subendo una trattenuta mensile sulla pensione cat. IO pari ad euro 116,45 a titolo di recupero crediti;
- che tale provvedimento è illegittimo;
CP_
- di aver proposto, in data 05/09/2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso tale provvedimento respinto dal Comitato in data 12.12.2023;
- che il procedimento di verifica è viziato da tardività per violazione dell'art. 13 della legge
412/1991, co. 2;
- che l'indebito previdenziale per cui è causa è irripetibile ex art 52 co. 2 della legge n. 88/1989, così come autenticamente interpretato dall'art. 13, co. 1, L. n. 412/1991 avendo egli regolarmente dichiarato i propri redditi all'erario circostanza che esonera il pensionato da CP_ ulteriori comunicazioni all' ed esclude ogni ipotesi di dolo a suo carico, avendo fornito CP_ fedelmente all' tutti gli elementi per poter effettuare le opportune verifiche reddituali.
- che l'indebito previdenziale, salvo il caso di dolo, è ripetibile solo per i ratei successivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, mentre il provvedimento CP_ dell' riguarda il periodo dal febbraio al dicembre 2020;
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituita ed è rimasto nel presente CP_1 procedimento contumace.
La prima udienza veniva fissata dal giudice per il 30.1.2025 e la causa veniva poi rinviata per la discussione.
Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 la causa è stata assegnata ex lege in riserva
– una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze – e poi decisa in data odierna con il deposito della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, interamente accolto per quanto di ragione.
Indebito previdenziale
Occorre precisare che si verte in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. Ed infatti oggetto della pretesa restitutoria dell' una prestazione previdenziale. CP_1
La pensione della categoria "IO" individua – come attesta l'acronimo – l'invalidità ordinaria ex lege 222/84 ovvero una prestazione previdenziale (basata sui contributi lavorativi) per chi ha una riduzione della capacità lavorativa di almeno (2/3); la pensione IO più precisamente indica una prestazione erogata dall' a lavoratori con una riduzione della capacità CP_1 lavorativa superiore ai due terzi (circa il 67%) a causa di un'infermità fisica o mentale per richiedere la quale sono necessari almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 negli ultimi 5 anni. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione IO la cui natura è, occorre CP_1 ribadire, previdenziale e non assistenziale. Deve essere, a questo punto, sottolineato il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal caso le Parte_2 CP_1 successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché
Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla concreta CP_1 possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav.,
11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche più recentemente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che: “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr. Cassazione civile sez. VI,
28/03/2019, n.8731). Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del
25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L.,
15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass., Sez.
6 - L.). Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (cfr.: Corte
Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431).
Occorre, dunque, ribadire e precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte del ricorrente. Quindi le argomentazioni sviluppate nel ricorso dal non possono che essere Pt_1 condivise;
scrive il nell'atto introduttivo del giudizio di aver : “regolarmente Pt_1 dichiarato i propri redditi all'erario (cfr mod 730/2021 e ricevuta di invio telematico 730 - CP_ All 7 e 8), circostanza che esonera il pensionato da ulteriori comunicazioni all' ed CP_ esclude ogni ipotesi di dolo a suo carico, avendo fornito fedelmente all' tutti gli elementi per poter effettuare le opportune verifiche reddituali. L'art. 52 co. 2 della legge n. 88/1989, nel prevedere la possibilità da parte degli enti erogatori di prestazioni pensionistiche di rettificare in ogni momento la misura delle stesse “in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, fa espresso divieto di recupero delle somme eventualmente corrisposte in misura superiore a quella effettivamente dovuta, “salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Detta norma è stata oggetto di interpretazione autentica dal parte del legislatore che, con l'art. 13, co. 1, L. n. 412/1991, ha precisato: “Le disposizioni di cui all'art. 52 co. 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Inoltre è opportuno segnalare che è ormai pacifico l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Ordinanza n. 13223/2020, Sent. n. 26036/2019 e Sent. 28771/2018) secondo cui “nel settore della previdenza ed assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento” (…omississ…) l'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, il dolo del pensionato” pertanto l'indebito determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge “abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha percepito la pensione cat. IO in virtù di formali e definitivi provvedimenti di liquidazione (cfr. TE08 di liquidazione e comunicazioni mensili al pensionato – All x, x e x)), comunicando regolarmente e fedelmente all'Erario la propria situazione reddituale, pertanto è innegabile l'esistenza di una situazione di fatto idonea a generare il legittimo affidamento dell'accipiens, potendosi escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo in capo al pensionato, rendendo illegittima ogni richiesta di restituzione di somme antecedenti la data del “provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge” (02/08/2023), essendo chiaro che il legislatore ed i giudici di legittimità, con tali disposizioni, hanno inteso tutelare il pensionato che si troverebbe a dover fronteggiare conseguenze devastanti, causate da un ritardo nell'espletamento delle verifiche da parte dell'Ente preposto, in ambiti familiari con esigui redditi da pensione, nei quali tutte le risorse economiche sono destinate a soddisfare le esigenze di vita primarie”.
L' , dunque, ben conosceva la situazione reddituale del ricorrente ricorrente avendo egli, CP_1 come detto, dichiarato i propri redditi all'erario; tale circostanza esonera il pensionato da CP_ ulteriori comunicazioni all' ed esclude ogni ipotesi di dolo a suo carico, avendo fornito CP_ fedelmente all' tutti gli elementi per poter effettuare le opportune verifiche reddituali. Va ribadito che secondo la sentenza della Corte di Cassazione Civile n.13223 del 30/06/2020
“va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui CP_ l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero già conosciuti dall' al quale già il D.L. n° 269/2003 art. 42 conv. In L. n° 326 del 2003, consentiva ad accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”. Nella stessa pronuncia 13223/2020 si afferma anche “che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura(previdenziale o assistenziale) CP_ erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto CP_2 dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuato dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle CP_2 premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. 269/2003 art. 42 conv. In L. 326/2003) onera CP_ l' dell'attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di una omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul CP_ godimento della prestazione che l' conosce o ha il dovere di conoscere”. Deve essere pertanto dichiarata l'irripetibilità delle somme reclamate in restituzione tenuto conto che la richiesta in questione riguarda somme che sarebbero state indebitamente percepite per il periodo dal febbraio al dicembre 2020 dal febbraio al dicembre 2020. Nel caso in esame non vi è alcun documento in grado di giustificare l'operato dell' . CP_1
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte del ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della CP_1 somma di € 4.426,80 con richiesta di recupero avanzata nei confronti di e Parte_1 CP_ dichiara, conseguentemente, che l' pertanto, per i motivi articolati in diritto non ha diritto al recupero della somma predetta in danno dell'odierno ricorrente;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione. Napoli 17/11/2025
Il Giudice dott. Federico Bile