Articolo 12 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
Articolo 11Articolo 13
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25 giugno 2025
Art. 12. Sanzioni amministrative e penali 1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attivita' di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall' articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che esercita un'attivita' spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n, 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.».
Entrata in vigore il 25 giugno 2025