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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
.
N. R.G. 520 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 520 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 96016 LENTINI ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. CACCIOLA ANTONINO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...]6 96016 LENTINI ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2025 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data in data 18.11.2003, trascritto nei registri CP_1
dello stato civile del Comune di Militello val di Catania(atto n.5, parte I, anno 2003, ufficio 1), dalla cui unione erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi economicamente
Esponeva che con provvedimento del 14.12.2015 era stata omologata pronunciata la separazione dei coniugi che gli stessi non si erano più riconciliati nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in CP_1
giudizio né compariva all'udienza .
Parte ricorrente chiedeva pertanto di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§
Sullo status La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale in data 14.12.2015
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, atteso che la coppia ha due figli ormai maggiorenni ed autonomi e non sono state formulate richieste di natura economica
L'esito della controversia giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e con in data in data 18.11.2003, trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Militello val di Catania(atto n.5, parte I, anno 2003)
2.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Militello Val di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 24/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
N. R.G. 520 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 520 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 96016 LENTINI ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. CACCIOLA ANTONINO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...]6 96016 LENTINI ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2025 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data in data 18.11.2003, trascritto nei registri CP_1
dello stato civile del Comune di Militello val di Catania(atto n.5, parte I, anno 2003, ufficio 1), dalla cui unione erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi economicamente
Esponeva che con provvedimento del 14.12.2015 era stata omologata pronunciata la separazione dei coniugi che gli stessi non si erano più riconciliati nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in CP_1
giudizio né compariva all'udienza .
Parte ricorrente chiedeva pertanto di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§
Sullo status La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale in data 14.12.2015
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, atteso che la coppia ha due figli ormai maggiorenni ed autonomi e non sono state formulate richieste di natura economica
L'esito della controversia giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e con in data in data 18.11.2003, trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Militello val di Catania(atto n.5, parte I, anno 2003)
2.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Militello Val di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 24/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo