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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1824/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1824 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6349/2025, pubblicata in data 03/06/2025 2
___________________
Con ricorso depositato il 17.7.2025 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto, limitatamente al capo relativo alla decorrenza degli interessi legali sulle somme corrisposte dall' CP_1
a titolo di indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980 e a quello relativo alle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge. Ha concluso chiedendo di “condannare l' al pagamento CP_2 degli interessi legali maturati con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 29.11.2022 e per i ratei successivi dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo del 2.5.2025, nonché al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado
a titolo di compenso pari ad € 1.305,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio chiedendo di decidere secondo giustizia CP_1 in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese del grado.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 5.3.2025, Parte_1 adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 ex lege 18/1980, dovuti all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e del decreto di omologa del 19.10.2024 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.11.2022. Esponeva di aver provveduto in data 30.10.2024 a inviare telematicamente all' il modello AP-70 attestante i CP_1 requisiti socio-economici richiesti unitamente al decreto di omologa e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni, prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa. 3
L' costituendosi in giudizio, rilevava di aver liquidato la prestazione CP_1 richiesta come da comunicazione del 12.12.2024, con decorrenza dal
1.12.2022, come da omologa, per un importo di € 13.231,20 ed eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso e, in subordine, la cessazione della materia del contendere.
All'udienza entrambe le parti davano atto del pagamento dei ratei in data
2.5.2025 e il ricorrente chiedeva il riconoscimento degli interessi maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e la liquidazione delle spese di lite in proprio favore, mentre l'ente si opponeva alla domanda inerente gli interessi legali.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha riconosciuto gli interessi legali dal 121° giorno decorrente dal 30.10.2024, invece che dal dì di presentazione della domanda amministrativa.
L'appellante lamenta l'erronea indicazione del termine di decorrenza degli interessi legali stabilito dal Tribunale e deduce, in relazione alle spese di lite, la violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, aggiornato dal D.M. 147/2022, con particolare riferimento all'inderogabilità dei minimi tariffari ivi previsti;
censurando, altresì, il vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione, adottato al di sotto dei parametri.
Deduce che in ragione del valore della controversia, lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi è quello relativo ai giudizi compresi tra
€ 5.200,01 a € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4, relativa alle cause di previdenza. Conseguentemente, l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a € 1.863,00, comprensivo della fase studio, introduttiva e decisionale e non la somma liquidata dal Giudice di prime cure, pari a 1.305,00. Inoltre richiede che l'importo sopra indicato, sia incrementato fino ad un terzo, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, stante l'utilizzo di tecniche informatiche atte ad agevolare la consultazione degli atti e dei documenti allegati con conseguente facilitazione e possibilità di effettuare una ricerca testuale.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale. 4
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Quanto al primo motivo di appello questa Corte in analoghe pronunce ha osservato che: «… i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1100 del 2005, Sez. L, Sentenza n. 24190 del 2004).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Sez. L,
Sentenza n. 24189 del 2004). E invero, costituisce ius receptum che, a norma dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973, gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (c.d. spatium deliberandi).
Il principio, del tutto pacifico, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n.
412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. E invero, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”) disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda presentata all sicuramente CP_1 completa posto che l'ente ha dato corso al successivo accertamento (cui è seguito il ricorso al giudice da parte del privato) e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. 5
Quanto all'art. 445 bis c.p.c., lo stesso si è limitato ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di un lasso temporale di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale, dopo la notifica del decreto di omologa, per effettuare il pagamento modula
l'attività dell'amministrazione e ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Il termine di 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. è, dunque, inidoneo ad incidere sulla decorrenza della prestazione. Infatti, sulla scorta dei principi che regolano la materia e dell'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con
l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e la sua decorrenza certamente non dipende da un'attività accertativa in sede amministrativa.
Egualmente, il predetto termine è inidoneo a sovrapporsi alla regola per cui gli accessori sulla prestazione decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973.
L'opzione alternativa, sostenuta dall' e fatta propria dal giudice di primo CP_1 grado, finirebbe per “addossare” al soggetto destinatario del decreto di omologa non solo il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., ma anche la precedente durata del giudizio, giudizio che – si badi – è dipeso da un errore dell'ente. Finirebbe, così, per delinearsi un sistema del tutto inidoneo a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori: il che induce a ritenere operante, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del
“dies a quo” della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta (cfr., per una fattispecie in parte assimilabile, Sez. L, Sentenza n. 5932 del 2004).
Coerentemente è stato affermato che laddove non vi sia un ritardo «imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell'avente diritto» (ipotesi che nella specie non ricorre, rinvenendosi la prima ragione del ritardo nell'erogazione della prestazione del mancato riconoscimento da parte dell'Istituto di una condizione medica invece sussistente), deve trovare riconoscimento la necessità di non fare carico al beneficiario dei tempi che di fatto intercorrano tra lo spirare, successivamente alla domanda di cui egli è onerato, dei termini di 6
cui all'art. 7 L. 533/1973 e l'effettivo pagamento (arg. ex Sez. L, Sentenza n. 24745 del 2018)» (così la recente sentenza di questa Corte n. 4122/2025 del 03/12/2025, prodotta da parte appellante).
Nel caso di specie, quindi, l' è tenuto a riconoscere gli interessi CP_1 legali, in alternativa - per il divieto di cumulo - con la rivalutazione monetaria, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 29.11.2022 dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino alla data del pagamento, avvenuto il 2.5.2025.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite in ossequio ai parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, dal D.M. 37 del 2018 e dal D.M. 147 del 2022, nonché dalle relative disposizioni vigenti in materia, nel rispetto dei parametri minimi inderogabili.
Nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari non considerate o ridotte.
In relazione alla quantificazione delle spese, i parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati sino al 50% avendo riguardo dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
La liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014, divenuti inderogabili in forza della modifica normativa apportata dal D.M. 37/2018, non essendo più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi indicati, quale espressione di una specifica scelta normativa 7
volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato
- applicando la tabella n. 4 sulle cause di previdenza, con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale. Nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non espletata e non richiesta.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. È quindi rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, pari a € 186,50.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' va CP_1 condannato al pagamento della maggior somma fra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(29.11.2022) sino al saldo (2.5.2025) nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, trova applicazione il CP_1 seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante 8
costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 1.305,00, sottraendo l'importo di euro € 2.051,50, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 746,50 talché, anche a voler considerare l'ammontare degli interessi legali sui ratei dalla maturazione al saldo, il valore della causa è sicuramente ricompreso nello scaglione fino ad € 1.100,00.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento degli interessi legali dal 121° giorno dalla CP_1 presentazione della domanda amministrativa (29.11.2022) al 2.5.2025; condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado che CP_1 liquida in complessivi € 2.051,50, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,50, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SA NT DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1824/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1824 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6349/2025, pubblicata in data 03/06/2025 2
___________________
Con ricorso depositato il 17.7.2025 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto, limitatamente al capo relativo alla decorrenza degli interessi legali sulle somme corrisposte dall' CP_1
a titolo di indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980 e a quello relativo alle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge. Ha concluso chiedendo di “condannare l' al pagamento CP_2 degli interessi legali maturati con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 29.11.2022 e per i ratei successivi dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo del 2.5.2025, nonché al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado
a titolo di compenso pari ad € 1.305,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio chiedendo di decidere secondo giustizia CP_1 in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese del grado.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 5.3.2025, Parte_1 adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 ex lege 18/1980, dovuti all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e del decreto di omologa del 19.10.2024 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.11.2022. Esponeva di aver provveduto in data 30.10.2024 a inviare telematicamente all' il modello AP-70 attestante i CP_1 requisiti socio-economici richiesti unitamente al decreto di omologa e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni, prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa. 3
L' costituendosi in giudizio, rilevava di aver liquidato la prestazione CP_1 richiesta come da comunicazione del 12.12.2024, con decorrenza dal
1.12.2022, come da omologa, per un importo di € 13.231,20 ed eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso e, in subordine, la cessazione della materia del contendere.
All'udienza entrambe le parti davano atto del pagamento dei ratei in data
2.5.2025 e il ricorrente chiedeva il riconoscimento degli interessi maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e la liquidazione delle spese di lite in proprio favore, mentre l'ente si opponeva alla domanda inerente gli interessi legali.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha riconosciuto gli interessi legali dal 121° giorno decorrente dal 30.10.2024, invece che dal dì di presentazione della domanda amministrativa.
L'appellante lamenta l'erronea indicazione del termine di decorrenza degli interessi legali stabilito dal Tribunale e deduce, in relazione alle spese di lite, la violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, aggiornato dal D.M. 147/2022, con particolare riferimento all'inderogabilità dei minimi tariffari ivi previsti;
censurando, altresì, il vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione, adottato al di sotto dei parametri.
Deduce che in ragione del valore della controversia, lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi è quello relativo ai giudizi compresi tra
€ 5.200,01 a € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4, relativa alle cause di previdenza. Conseguentemente, l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a € 1.863,00, comprensivo della fase studio, introduttiva e decisionale e non la somma liquidata dal Giudice di prime cure, pari a 1.305,00. Inoltre richiede che l'importo sopra indicato, sia incrementato fino ad un terzo, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, stante l'utilizzo di tecniche informatiche atte ad agevolare la consultazione degli atti e dei documenti allegati con conseguente facilitazione e possibilità di effettuare una ricerca testuale.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale. 4
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Quanto al primo motivo di appello questa Corte in analoghe pronunce ha osservato che: «… i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1100 del 2005, Sez. L, Sentenza n. 24190 del 2004).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Sez. L,
Sentenza n. 24189 del 2004). E invero, costituisce ius receptum che, a norma dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973, gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (c.d. spatium deliberandi).
Il principio, del tutto pacifico, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n.
412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. E invero, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”) disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda presentata all sicuramente CP_1 completa posto che l'ente ha dato corso al successivo accertamento (cui è seguito il ricorso al giudice da parte del privato) e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. 5
Quanto all'art. 445 bis c.p.c., lo stesso si è limitato ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di un lasso temporale di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale, dopo la notifica del decreto di omologa, per effettuare il pagamento modula
l'attività dell'amministrazione e ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Il termine di 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. è, dunque, inidoneo ad incidere sulla decorrenza della prestazione. Infatti, sulla scorta dei principi che regolano la materia e dell'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con
l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e la sua decorrenza certamente non dipende da un'attività accertativa in sede amministrativa.
Egualmente, il predetto termine è inidoneo a sovrapporsi alla regola per cui gli accessori sulla prestazione decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973.
L'opzione alternativa, sostenuta dall' e fatta propria dal giudice di primo CP_1 grado, finirebbe per “addossare” al soggetto destinatario del decreto di omologa non solo il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., ma anche la precedente durata del giudizio, giudizio che – si badi – è dipeso da un errore dell'ente. Finirebbe, così, per delinearsi un sistema del tutto inidoneo a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori: il che induce a ritenere operante, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del
“dies a quo” della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta (cfr., per una fattispecie in parte assimilabile, Sez. L, Sentenza n. 5932 del 2004).
Coerentemente è stato affermato che laddove non vi sia un ritardo «imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell'avente diritto» (ipotesi che nella specie non ricorre, rinvenendosi la prima ragione del ritardo nell'erogazione della prestazione del mancato riconoscimento da parte dell'Istituto di una condizione medica invece sussistente), deve trovare riconoscimento la necessità di non fare carico al beneficiario dei tempi che di fatto intercorrano tra lo spirare, successivamente alla domanda di cui egli è onerato, dei termini di 6
cui all'art. 7 L. 533/1973 e l'effettivo pagamento (arg. ex Sez. L, Sentenza n. 24745 del 2018)» (così la recente sentenza di questa Corte n. 4122/2025 del 03/12/2025, prodotta da parte appellante).
Nel caso di specie, quindi, l' è tenuto a riconoscere gli interessi CP_1 legali, in alternativa - per il divieto di cumulo - con la rivalutazione monetaria, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 29.11.2022 dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino alla data del pagamento, avvenuto il 2.5.2025.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite in ossequio ai parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, dal D.M. 37 del 2018 e dal D.M. 147 del 2022, nonché dalle relative disposizioni vigenti in materia, nel rispetto dei parametri minimi inderogabili.
Nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari non considerate o ridotte.
In relazione alla quantificazione delle spese, i parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati sino al 50% avendo riguardo dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
La liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014, divenuti inderogabili in forza della modifica normativa apportata dal D.M. 37/2018, non essendo più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi indicati, quale espressione di una specifica scelta normativa 7
volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato
- applicando la tabella n. 4 sulle cause di previdenza, con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale. Nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non espletata e non richiesta.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. È quindi rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, pari a € 186,50.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' va CP_1 condannato al pagamento della maggior somma fra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(29.11.2022) sino al saldo (2.5.2025) nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, trova applicazione il CP_1 seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante 8
costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 1.305,00, sottraendo l'importo di euro € 2.051,50, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 746,50 talché, anche a voler considerare l'ammontare degli interessi legali sui ratei dalla maturazione al saldo, il valore della causa è sicuramente ricompreso nello scaglione fino ad € 1.100,00.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento degli interessi legali dal 121° giorno dalla CP_1 presentazione della domanda amministrativa (29.11.2022) al 2.5.2025; condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado che CP_1 liquida in complessivi € 2.051,50, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,50, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SA NT DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI