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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/08/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2597/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2597/2024 promossa da:
(Cf ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina TE C.F._1
MIAN
RICORRENTE contro
(Cf ), con il patrocinio dell'Avv. Leandro Controparte_1 C.F._2
BONACCHI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, previa remissione della causa sul ruolo per
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, disattesa ogni contraria diversa e contraria istanza, domanda, in via definitiva, così provvedere: Disporre l'affidamento super esclusivo di (Cf nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._3 alla madre (Cf ), con facoltà della stessa di prendere TE C.F._1 ogni opportuna decisione relativa alla figlia, ivi compresa elezione della residenza anagrafica, il rilascio dei documenti di identità per la minore validi anche per l'espatrio, la sottoscrizione dei moduli di consenso informato;
Disporre la sospensione di tutti i contatti telefonici, scritti e telematici (anche tramite piattaforme social network), nonché del diritto di visita e frequentazione della minore (Cf con il padre Persona_1 C.F._3 [...]
(Cf ); Disporre l'obbligo in capo a (Cf CP_1 C.F._2 Controparte_1
) di contribuire al mantenimento della figlia (Cf C.F._2 Persona_1
nella misura di euro 200,00 mensili, salva diversa maggiore o minore C.F._3 somma che ritenuta equa di Giustizia oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale di Lucca accogliere la richiesta di affido super esclusivo alla Ricorrente della figlia con ogni conseguente provvedimento, Spese Persona_1 compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024, ha adito l'intestato Tribunale TE chiedendo, previa adozione di provvedimenti indifferibili, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ed in particolare: Persona_1
l'affido super esclusivo alla madre, la previsione del regime di frequentazione padre-figlia maggiormente rispondente all'interesse della minore, previa audizione della stessa ed all'esito della CTU, la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di
200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 A sostegno della domanda ha dedotto che: - aveva avuto una convivenza con Controparte_1 durata ventisette anni;
- dalla loro unione erano nati i figli (nato il [...], Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (nata il [...]); - i Persona_1 rapporti in seno alla coppia si erano incrinati a causa dei comportamenti aggressivi e minacciosi del spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- nel 2017 la Per_1 convivenza si era definitivamente interrotta a seguito della denuncia per maltrattamenti in famiglia;
- nel 2017, su segnalazione del Servizio Sociale, era stato aperto un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, concluso con decreto del 17.10.2019, che - fermo il collocamento della minore presso la madre - aveva incaricato il Servizio Sociale di adottare interventi di sostegno, orientamento e controllo, in collaborazione con il Ser.D e l' , ove il CP_2 avrebbe dovuto svolgere dei percorsi terapeutici, e disposto incontri in forma Per_1 protetta tra padre e figlia, con possibilità di incontri liberi in caso di positiva adesione ai suddetti percorsi;
- il resistente per un breve periodo aveva frequentato il ser.D e partecipato a quattro incontri con la figlia, salvo poi interrompere entrambi;
- nel maggio 2023 il veva Per_1 ripreso ad abusare si sostanze alcoliche e stupefacenti e aveva tenuto comportamenti vessatori e persecutori nei confronti dell'ex compagna (l'aveva aggredita, colpendo violentemente il finestrino dell'auto mentre ella si trovava all'interno, l'aveva pedinata, offesa, minacciata, anche di morte, e aveva minacciato altresì il figlio maggiore , aveva rotto i vetri della porta di Per_2 ingresso della sua abitazione;
in alcune circostanze era stato richiesto l'intervento dei Carabinieri che avevano sequestrato un coltello all'interno dell'auto del che si trovava fuori Per_1 dall'abitazione della donna); - nei confronti dell'odierno resistente era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla e al figlio , poi aggravata nella TE Per_2 misura degli arresti domiciliari e, infine, sostituita con quella della custodia cautelare in carcere;
- il con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla Per_1 pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 612 e 612 bis c.p.; - a seguito di tali accadimenti, mentre il figlio maggiore era andato a far visita al padre presso la casa circondariale, la minore aveva ripetutamente esplicitato la volontà di non voler avere più rapporti con il padre, neanche tramite incontri protetti.
3 Rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili, è stata confermata l'udienza fissata dal Presidente.
Con comparsa depositata in data 11.11.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha chiesto respingersi la domanda o, in ipotesi, disporsi l'affidamento della minore alla madre, ove ritenuto necessario, ferma la sua responsabilità genitoriale, e respingersi la richiesta di contributo al mantenimento, in subordine da determinarsi nella misura ritenuta dal Tribunale, a tal fine deducendo che: - i fatti di cui alla sentenza n. 6/2024 del GIP di Lucca avevano riguardato esclusivamente i rapporti tra ex conviventi e non i figli (tanto che il figlio faceva visita al Per_2 padre detenuto); - tali fatti erano stati ammessi dallo stesso elle opportune sedi e Per_1 la sentenza non era stata impugnata;
- il padre non si era mai sottratto ai propri obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale, anche durante il periodo di detenzione (aveva infatti sottoscritto il consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio per la gita scolastica all'estero della figlia); - essendo detenuto a far data da novembre 2023, il resistente aveva svolto solo attività lavorative compatibili con tale condizione, i cui proventi erano stati impiegati per il proprio sostentamento;
- al momento della espiazione della pena (prevista per il maggio 2025, salva la liberazione anticipata) non avrebbe avuto alcuna attività lavorativa, con conseguente impossibilità di provvedere al mantenimento della figlia.
All'udienza del 13.12.2024 sono state sentite le parti personalmente (il ristretto Per_1 presso l'istituto di pena, è comparso mediante collegamento da remoto, unitamente al procuratore costituito).
Con ordinanza assunta in pari data, in via temporanea e urgente, è stato disposto il collocamento e l'affidamento della minore alla madre, con potere in capo a Persona_1 quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggiore interesse, ed è stato altresì fissato a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia nella misura di 150 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione mancante prevista dagli artt. 473 bis 12 e 473 bis 17 c.p.c., nonchè con l'audizione della minore, all'udienza del
26.2.2025.
4 Assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali, in data 11.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, a norma dell'art. 473 bis.28 c.p.c..
***
Venendo al merito delle domande formulate, le emergenze processuali conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse della minore sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre.
Preliminarmente deve osservarsi che, a norma dell'art. 337 bis c.c., per stabilire il concreto regime di affidamento, occorre applicare il capo II del titolo IX del libro I del codice civile, introdotto dall'art. 7, comma 12, del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 337 ter c. 1 e 2, 337 quater, c. 1 c.c., l'affidamento condiviso sostanzia il modello prioritario prescelto dal legislatore affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore, ovvero l'accertamento, in positivo, dell'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, dell'inidoneità educativa o della manifesta carenza dell'altro genitore
(cfr. Cass. sent. n. 5108/2012; 1777/2012; n. 16593/2008) o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. sent. n. 26587/2009).
Pertanto, sussistendone i presupposti, il Tribunale - giusto il disposto dell'art. 337 quater c.c. - può affidare il minore ad uno solo dei genitori, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, restando condivise, salvo che sia diversamente stabilito, le scelte di maggior interesse per il figlio;
il genitore non affidatario avrà il diritto e il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione. È poi possibile prevedere, nell'esclusivo interesse del minore, ove un diverso assetto risulti per lui pregiudizievole, un'ulteriore limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario (che comunque ne conserva la titolarità), concentrando in capo al genitore affidatario anche le scelte di maggior interesse relative al figlio.
Venendo al caso di specie, in primo luogo deve osservarsi che i comportamenti violenti e aggressivi decritti nel ricorso introduttivo non sono stati contestati dal resistente.
Tali fatti sono pressochè sovrapponibili a quelli oggetto del procedimento penale a carico del per i quali ha riportato una condanna. Per_1
5 Invero, con sentenza n. 6/2024 emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca, è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di Controparte_1 reclusione per i delitti di cui agli artt. 612 e 612 bis, 610, 635, 387 bis c.p. e art. 4 l. 110/1975, commessi ai danni della ex compagna convivente e del figlio TE
. Persona_2
In particolare, per quanto qui di rilievo, i fatti ascritti al hanno riguardato Per_1 molteplici episodi di minacce, anche gravi, verso la e il figlio , offese, TE Per_2 aggressioni fisiche (quali un morso alle labbra, uno schiaffo), comportamenti persecutori nei confronti della donna (tra cui appostamenti, utilizzo di apparecchi GPS), danneggiamento dell'abitazione della (con pugni a calci che hanno determinato la rottura del vetro TE della porta), violenza privata perpetrata con la propria autovettura sì da impedire alla ex compagna di allontanarsi, porto di armi bianche (coltello da cucina) nei pressi dell'abitazione della persona offesa, senza giustificato motivo.
La sentenza (nella quale si dà atto che il nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Per_1 ha ammesso le minacce e le offese, gli inseguimenti e appostamenti, nonché di avere tagliato la strada alla donna con la propria autovettura) è divenuta irrevocabile il 25.5.2024.
I fatti descritti nel ricorso, come detto per lo più sovrapponibili a quelli oggetto della sentenza di condanna, hanno trovato un riscontro anche nelle annotazioni di polizia giudiziaria (alcune minacce sono state udite dai Carabinieri, che hanno altresì constatato il transito dell'auto del ei pressi di quella della ex compagna, lo hanno identificato sotto la sua abitazione, Per_1 hanno sequestrato un coltello nella sua autovettura, mentre si trovava sotto casa della donna, nonché un dispositivo GPS apposto sull'auto di lei).
Il resistente, parimenti, non ha contestato il contenuto del ricorso introduttivo con riferimento all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, circostanza che la parte personalmente ha peraltro ammesso nel corso dell'udienza del 13.12.2024, dichiarandosi tuttavia indisponibile a seguire un percorso al Ser.D, ritenendo di non averne di bisogno e sostenendo di non essere più disposto a sacrificarsi per altri, dopo il periodo di detenzione.
6 Già nel corso del procedimento celebrato dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, inoltre, era emerso l'uso di sostanze in capo all'odierno resistente, che aveva mostrato scarsa aderenza ai percorsi proposti.
Deve inoltre evidenziarsi che, pacificamente, i rapporti tra padre e figlia sono interrotti dall'estate del 2023 (secondo quanto dichiarato dalle parti e dalla minore medesima) e, nel corso dell'audizione, la minore ha dato contezza delle sue ragioni, dettagliando il suo rapporto con il padre e richiamando comportamenti ed episodi che più l'avevano segnata, in termini negativi, nella relazione con il genitore (la sua frequente condizione di ubriachezza, i litigi con la madre, il lancio di oggetti, gli atteggiamenti aggressivi, verbali e non solo, anche nei suoi confronti).
Gli elementi a disposizione, sopra richiamati, evidenziano l'esistenza di importanti criticità in capo al padre, avuto riguardo sia ai comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del nucleo familiare (ex compagna e figlio), non contestati nel presente procedimento e giudizialmente accertati in sede penale, che all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, circostanza parimenti non contestata e anzi ammessa dalla parte medesima.
Tali fattori denotano, allo stato, l'inidoneità educativa del padre della minore, il quale peraltro pur avendo ammesso di non essere stato una figura presente e di aver commesso degli errori, soprattutto nei confronti dei propri figli, non ha mostrato piena capacità di autocritica rispetto al disvalore delle proprie azioni, né consapevolezza circa le responsabilità sottese al proprio ruolo di genitore.
Ritiene dunque il Collegio che i molteplici profili disfunzionali mostrati dal padre rispetto all'assolvimento dei propri compiti genitoriali ne evidenzino l'attuale inidoneità ad affrontare le responsabilità riconnesse all'affidamento condiviso (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587), con conseguente necessità disporre l'affidamento della minore in via esclusiva alla ricorrente – la quale appare una figura adeguata e centrale nella vita della figlia, come emerso anche dalla sua audizione – attribuendo altresì alla stessa in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse.
Il collocamento della minore segue il genitore affidatario.
Quanto alla frequentazione padre-figlia, nulla può in questa sede prevedersi sul punto, avuto riguardo alla ferma e chiara volontà manifestata - anche nel presente giudizio - dalla minore (che
7 ha ormai compiuto quindici anni), la quale ha espressamente dichiarato di non volere avere rapporti con il padre, neanche in forma protetta, in considerazione delle condotte da lui serbate nei confronti suoi e della madre. La minore, la quale è apparsa matura e consapevole, ha evidenziato come il padre non fosse stato sempre presente per lei e avesse tenuto dei comportamenti aggressivi e offensivi, anche nei suoi confronti, che ne spiegano la ferma posizione di non voler avere un rapporto con il genitore.
Per quanto concerne i profili economici, tenuto conto delle condizioni della ricorrente, come risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del
13.12.2024, nonché del fine pena per il convenuto (previsto per il mese di maggio 2025), delle dichiarazioni di questi e dell'assenza di frequentazione con la minore, si reputa equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo ufficio.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve osservarsi che il convenuto, in comparsa, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda, in subordine rimettendosi alle determinazioni del Tribunale;
nelle conclusioni precisate ha chiesto l'accoglimento della richiesta di affidamento della minore alla madre, con ogni conseguente provvedimento, prendendo atto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia. Ciò posto, tenuto conto, da un lato, dell'esito del giudizio, la cui instaurazione si è resa necessaria in considerazione delle condotte serbate dal resistente, il quale da principio ha peraltro chiesto in via principale il rigetto della domanda, e dall'altro della sostanziale adesione alla domanda in sede di precisazione delle conclusioni, appare congrua una parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 70%, ponendosi il restante 30% a carico del resistente, da liquidarsi avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla complessità bassa delle questioni affrontate e tenuto conto del Protocollo d'intesa redatto dal Consiglio Nazionale Forense.
Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il convenuto dovrà dunque rifondere all'Erario l'importo di 1.497 euro, oltre accessori.
8 Ed infatti secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, evitandosi in tal modo che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata e consentendosi allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr. ex multis C. Cass., sez. 2, sentenza n. 31928 del 2023, C. Cass., sez. 1, ordinanza, n. 64 del 2024; C. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del
2018); orientamento – questo – che ha recentemente trovato l'avvallo della Consulta (cfr. C.
Cost. sentenza n. 64 del 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando: dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con attribuzione alla madre del potere di decidere da sola anche le questioni di maggior interesse concernenti cura, educazione ed istruzione. pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Controparte_1 mensile di euro 200,00 da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso quest'Ufficio.
Compensa le spese di lite nella misura del 70% e condanna a rifondere Controparte_1 all'Erario l'importo di 1.497 euro, oltre accessori.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 5.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2597/2024 promossa da:
(Cf ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina TE C.F._1
MIAN
RICORRENTE contro
(Cf ), con il patrocinio dell'Avv. Leandro Controparte_1 C.F._2
BONACCHI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, previa remissione della causa sul ruolo per
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, disattesa ogni contraria diversa e contraria istanza, domanda, in via definitiva, così provvedere: Disporre l'affidamento super esclusivo di (Cf nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._3 alla madre (Cf ), con facoltà della stessa di prendere TE C.F._1 ogni opportuna decisione relativa alla figlia, ivi compresa elezione della residenza anagrafica, il rilascio dei documenti di identità per la minore validi anche per l'espatrio, la sottoscrizione dei moduli di consenso informato;
Disporre la sospensione di tutti i contatti telefonici, scritti e telematici (anche tramite piattaforme social network), nonché del diritto di visita e frequentazione della minore (Cf con il padre Persona_1 C.F._3 [...]
(Cf ); Disporre l'obbligo in capo a (Cf CP_1 C.F._2 Controparte_1
) di contribuire al mantenimento della figlia (Cf C.F._2 Persona_1
nella misura di euro 200,00 mensili, salva diversa maggiore o minore C.F._3 somma che ritenuta equa di Giustizia oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale di Lucca accogliere la richiesta di affido super esclusivo alla Ricorrente della figlia con ogni conseguente provvedimento, Spese Persona_1 compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024, ha adito l'intestato Tribunale TE chiedendo, previa adozione di provvedimenti indifferibili, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ed in particolare: Persona_1
l'affido super esclusivo alla madre, la previsione del regime di frequentazione padre-figlia maggiormente rispondente all'interesse della minore, previa audizione della stessa ed all'esito della CTU, la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di
200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 A sostegno della domanda ha dedotto che: - aveva avuto una convivenza con Controparte_1 durata ventisette anni;
- dalla loro unione erano nati i figli (nato il [...], Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (nata il [...]); - i Persona_1 rapporti in seno alla coppia si erano incrinati a causa dei comportamenti aggressivi e minacciosi del spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- nel 2017 la Per_1 convivenza si era definitivamente interrotta a seguito della denuncia per maltrattamenti in famiglia;
- nel 2017, su segnalazione del Servizio Sociale, era stato aperto un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, concluso con decreto del 17.10.2019, che - fermo il collocamento della minore presso la madre - aveva incaricato il Servizio Sociale di adottare interventi di sostegno, orientamento e controllo, in collaborazione con il Ser.D e l' , ove il CP_2 avrebbe dovuto svolgere dei percorsi terapeutici, e disposto incontri in forma Per_1 protetta tra padre e figlia, con possibilità di incontri liberi in caso di positiva adesione ai suddetti percorsi;
- il resistente per un breve periodo aveva frequentato il ser.D e partecipato a quattro incontri con la figlia, salvo poi interrompere entrambi;
- nel maggio 2023 il veva Per_1 ripreso ad abusare si sostanze alcoliche e stupefacenti e aveva tenuto comportamenti vessatori e persecutori nei confronti dell'ex compagna (l'aveva aggredita, colpendo violentemente il finestrino dell'auto mentre ella si trovava all'interno, l'aveva pedinata, offesa, minacciata, anche di morte, e aveva minacciato altresì il figlio maggiore , aveva rotto i vetri della porta di Per_2 ingresso della sua abitazione;
in alcune circostanze era stato richiesto l'intervento dei Carabinieri che avevano sequestrato un coltello all'interno dell'auto del che si trovava fuori Per_1 dall'abitazione della donna); - nei confronti dell'odierno resistente era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla e al figlio , poi aggravata nella TE Per_2 misura degli arresti domiciliari e, infine, sostituita con quella della custodia cautelare in carcere;
- il con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla Per_1 pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 612 e 612 bis c.p.; - a seguito di tali accadimenti, mentre il figlio maggiore era andato a far visita al padre presso la casa circondariale, la minore aveva ripetutamente esplicitato la volontà di non voler avere più rapporti con il padre, neanche tramite incontri protetti.
3 Rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili, è stata confermata l'udienza fissata dal Presidente.
Con comparsa depositata in data 11.11.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha chiesto respingersi la domanda o, in ipotesi, disporsi l'affidamento della minore alla madre, ove ritenuto necessario, ferma la sua responsabilità genitoriale, e respingersi la richiesta di contributo al mantenimento, in subordine da determinarsi nella misura ritenuta dal Tribunale, a tal fine deducendo che: - i fatti di cui alla sentenza n. 6/2024 del GIP di Lucca avevano riguardato esclusivamente i rapporti tra ex conviventi e non i figli (tanto che il figlio faceva visita al Per_2 padre detenuto); - tali fatti erano stati ammessi dallo stesso elle opportune sedi e Per_1 la sentenza non era stata impugnata;
- il padre non si era mai sottratto ai propri obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale, anche durante il periodo di detenzione (aveva infatti sottoscritto il consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio per la gita scolastica all'estero della figlia); - essendo detenuto a far data da novembre 2023, il resistente aveva svolto solo attività lavorative compatibili con tale condizione, i cui proventi erano stati impiegati per il proprio sostentamento;
- al momento della espiazione della pena (prevista per il maggio 2025, salva la liberazione anticipata) non avrebbe avuto alcuna attività lavorativa, con conseguente impossibilità di provvedere al mantenimento della figlia.
All'udienza del 13.12.2024 sono state sentite le parti personalmente (il ristretto Per_1 presso l'istituto di pena, è comparso mediante collegamento da remoto, unitamente al procuratore costituito).
Con ordinanza assunta in pari data, in via temporanea e urgente, è stato disposto il collocamento e l'affidamento della minore alla madre, con potere in capo a Persona_1 quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggiore interesse, ed è stato altresì fissato a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia nella misura di 150 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione mancante prevista dagli artt. 473 bis 12 e 473 bis 17 c.p.c., nonchè con l'audizione della minore, all'udienza del
26.2.2025.
4 Assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali, in data 11.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, a norma dell'art. 473 bis.28 c.p.c..
***
Venendo al merito delle domande formulate, le emergenze processuali conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse della minore sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre.
Preliminarmente deve osservarsi che, a norma dell'art. 337 bis c.c., per stabilire il concreto regime di affidamento, occorre applicare il capo II del titolo IX del libro I del codice civile, introdotto dall'art. 7, comma 12, del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 337 ter c. 1 e 2, 337 quater, c. 1 c.c., l'affidamento condiviso sostanzia il modello prioritario prescelto dal legislatore affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore, ovvero l'accertamento, in positivo, dell'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, dell'inidoneità educativa o della manifesta carenza dell'altro genitore
(cfr. Cass. sent. n. 5108/2012; 1777/2012; n. 16593/2008) o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. sent. n. 26587/2009).
Pertanto, sussistendone i presupposti, il Tribunale - giusto il disposto dell'art. 337 quater c.c. - può affidare il minore ad uno solo dei genitori, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, restando condivise, salvo che sia diversamente stabilito, le scelte di maggior interesse per il figlio;
il genitore non affidatario avrà il diritto e il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione. È poi possibile prevedere, nell'esclusivo interesse del minore, ove un diverso assetto risulti per lui pregiudizievole, un'ulteriore limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario (che comunque ne conserva la titolarità), concentrando in capo al genitore affidatario anche le scelte di maggior interesse relative al figlio.
Venendo al caso di specie, in primo luogo deve osservarsi che i comportamenti violenti e aggressivi decritti nel ricorso introduttivo non sono stati contestati dal resistente.
Tali fatti sono pressochè sovrapponibili a quelli oggetto del procedimento penale a carico del per i quali ha riportato una condanna. Per_1
5 Invero, con sentenza n. 6/2024 emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca, è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di Controparte_1 reclusione per i delitti di cui agli artt. 612 e 612 bis, 610, 635, 387 bis c.p. e art. 4 l. 110/1975, commessi ai danni della ex compagna convivente e del figlio TE
. Persona_2
In particolare, per quanto qui di rilievo, i fatti ascritti al hanno riguardato Per_1 molteplici episodi di minacce, anche gravi, verso la e il figlio , offese, TE Per_2 aggressioni fisiche (quali un morso alle labbra, uno schiaffo), comportamenti persecutori nei confronti della donna (tra cui appostamenti, utilizzo di apparecchi GPS), danneggiamento dell'abitazione della (con pugni a calci che hanno determinato la rottura del vetro TE della porta), violenza privata perpetrata con la propria autovettura sì da impedire alla ex compagna di allontanarsi, porto di armi bianche (coltello da cucina) nei pressi dell'abitazione della persona offesa, senza giustificato motivo.
La sentenza (nella quale si dà atto che il nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Per_1 ha ammesso le minacce e le offese, gli inseguimenti e appostamenti, nonché di avere tagliato la strada alla donna con la propria autovettura) è divenuta irrevocabile il 25.5.2024.
I fatti descritti nel ricorso, come detto per lo più sovrapponibili a quelli oggetto della sentenza di condanna, hanno trovato un riscontro anche nelle annotazioni di polizia giudiziaria (alcune minacce sono state udite dai Carabinieri, che hanno altresì constatato il transito dell'auto del ei pressi di quella della ex compagna, lo hanno identificato sotto la sua abitazione, Per_1 hanno sequestrato un coltello nella sua autovettura, mentre si trovava sotto casa della donna, nonché un dispositivo GPS apposto sull'auto di lei).
Il resistente, parimenti, non ha contestato il contenuto del ricorso introduttivo con riferimento all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, circostanza che la parte personalmente ha peraltro ammesso nel corso dell'udienza del 13.12.2024, dichiarandosi tuttavia indisponibile a seguire un percorso al Ser.D, ritenendo di non averne di bisogno e sostenendo di non essere più disposto a sacrificarsi per altri, dopo il periodo di detenzione.
6 Già nel corso del procedimento celebrato dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, inoltre, era emerso l'uso di sostanze in capo all'odierno resistente, che aveva mostrato scarsa aderenza ai percorsi proposti.
Deve inoltre evidenziarsi che, pacificamente, i rapporti tra padre e figlia sono interrotti dall'estate del 2023 (secondo quanto dichiarato dalle parti e dalla minore medesima) e, nel corso dell'audizione, la minore ha dato contezza delle sue ragioni, dettagliando il suo rapporto con il padre e richiamando comportamenti ed episodi che più l'avevano segnata, in termini negativi, nella relazione con il genitore (la sua frequente condizione di ubriachezza, i litigi con la madre, il lancio di oggetti, gli atteggiamenti aggressivi, verbali e non solo, anche nei suoi confronti).
Gli elementi a disposizione, sopra richiamati, evidenziano l'esistenza di importanti criticità in capo al padre, avuto riguardo sia ai comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del nucleo familiare (ex compagna e figlio), non contestati nel presente procedimento e giudizialmente accertati in sede penale, che all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, circostanza parimenti non contestata e anzi ammessa dalla parte medesima.
Tali fattori denotano, allo stato, l'inidoneità educativa del padre della minore, il quale peraltro pur avendo ammesso di non essere stato una figura presente e di aver commesso degli errori, soprattutto nei confronti dei propri figli, non ha mostrato piena capacità di autocritica rispetto al disvalore delle proprie azioni, né consapevolezza circa le responsabilità sottese al proprio ruolo di genitore.
Ritiene dunque il Collegio che i molteplici profili disfunzionali mostrati dal padre rispetto all'assolvimento dei propri compiti genitoriali ne evidenzino l'attuale inidoneità ad affrontare le responsabilità riconnesse all'affidamento condiviso (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587), con conseguente necessità disporre l'affidamento della minore in via esclusiva alla ricorrente – la quale appare una figura adeguata e centrale nella vita della figlia, come emerso anche dalla sua audizione – attribuendo altresì alla stessa in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse.
Il collocamento della minore segue il genitore affidatario.
Quanto alla frequentazione padre-figlia, nulla può in questa sede prevedersi sul punto, avuto riguardo alla ferma e chiara volontà manifestata - anche nel presente giudizio - dalla minore (che
7 ha ormai compiuto quindici anni), la quale ha espressamente dichiarato di non volere avere rapporti con il padre, neanche in forma protetta, in considerazione delle condotte da lui serbate nei confronti suoi e della madre. La minore, la quale è apparsa matura e consapevole, ha evidenziato come il padre non fosse stato sempre presente per lei e avesse tenuto dei comportamenti aggressivi e offensivi, anche nei suoi confronti, che ne spiegano la ferma posizione di non voler avere un rapporto con il genitore.
Per quanto concerne i profili economici, tenuto conto delle condizioni della ricorrente, come risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del
13.12.2024, nonché del fine pena per il convenuto (previsto per il mese di maggio 2025), delle dichiarazioni di questi e dell'assenza di frequentazione con la minore, si reputa equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo ufficio.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve osservarsi che il convenuto, in comparsa, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda, in subordine rimettendosi alle determinazioni del Tribunale;
nelle conclusioni precisate ha chiesto l'accoglimento della richiesta di affidamento della minore alla madre, con ogni conseguente provvedimento, prendendo atto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia. Ciò posto, tenuto conto, da un lato, dell'esito del giudizio, la cui instaurazione si è resa necessaria in considerazione delle condotte serbate dal resistente, il quale da principio ha peraltro chiesto in via principale il rigetto della domanda, e dall'altro della sostanziale adesione alla domanda in sede di precisazione delle conclusioni, appare congrua una parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 70%, ponendosi il restante 30% a carico del resistente, da liquidarsi avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla complessità bassa delle questioni affrontate e tenuto conto del Protocollo d'intesa redatto dal Consiglio Nazionale Forense.
Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il convenuto dovrà dunque rifondere all'Erario l'importo di 1.497 euro, oltre accessori.
8 Ed infatti secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, evitandosi in tal modo che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata e consentendosi allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr. ex multis C. Cass., sez. 2, sentenza n. 31928 del 2023, C. Cass., sez. 1, ordinanza, n. 64 del 2024; C. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del
2018); orientamento – questo – che ha recentemente trovato l'avvallo della Consulta (cfr. C.
Cost. sentenza n. 64 del 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando: dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con attribuzione alla madre del potere di decidere da sola anche le questioni di maggior interesse concernenti cura, educazione ed istruzione. pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Controparte_1 mensile di euro 200,00 da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso quest'Ufficio.
Compensa le spese di lite nella misura del 70% e condanna a rifondere Controparte_1 all'Erario l'importo di 1.497 euro, oltre accessori.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 5.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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