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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Commentario • 1
- 1. Stalking condominiale: quando il vicino diventa un persecutoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2026
Guida pratica per capire se puoi procedere penalmente Lo stalking non riguarda solo relazioni sentimentali finite male. La giurisprudenza riconosce ormai da tempo una forma specifica e sempre più frequente di atti persecutori in ambito condominiale, quando il conflitto tra vicini supera la soglia del semplice fastidio e diventa persecuzione sistematica. Non ogni lite tra condomini è un reato. Ma quando lo è, lo è in senso pieno. 1. Cos'è lo stalking condominiale (art. 612-bis c.p.) Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) si configura quando una pluralità di condotte reiterate provoca nella vittima almeno uno dei seguenti eventi: un grave e perdurante stato di ansia o paura; un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/07/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1631 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2023 a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giammarco Florenzani, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore-opponente
E in persona dell'amministratore delegato p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zannini, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2023 del Parte_1
18.4.2023 con il quale il Tribunale di Frosinone gli ha ingiunto di pagare alla
[...] la somma di € 44.638,53, oltre interessi legali di mora dal dì della domanda CP_2
giudiziale al saldo e spese di procedura, quale debito derivante dal contratto di finanziamento n. 20171714084112 concluso in data 15.1.2018 con OM NC
s.p.a. (nelle cui ragioni di credito dichiarava di essere subentrata a CP_1
seguito di contratto di cessione di crediti del 21.9.2022).
L'opponente ha chiesto di dichiarare inefficace il decreto perché non regolarmente notificato nel termine di 60 giorni dalla pronuncia (in particolare in quanto non inviato a mezzo PEC, nonostante la titolarità da parte dell'ingiunto di un indirizzo di posta
1 elettronica certificata, ma notificato, in data 24.5.2023, a mezzo lettera raccomandata a.r.) e comunque di revocarlo, con accertamento, in via gradata, della minor somma dovuta, stante l'applicazione al rapporto di finanziamento di un tasso di interesse complessivo superiore al tasso soglia antiusura, tenuto conto della sommatoria del
TAEG e del tasso di interesse moratorio previsti in contratto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 20.3.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, con fissazione dell'udienza del 10.7.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, la causa può essere sostanzialmente definita richiamando quanto già espresso nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c..
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass. 1509/2019).
Pertanto la rilevata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (peraltro sanata, ex art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo, tenuto conto dell'avvenuta tempestiva opposizione proposta dall'ingiunto che dimostra come egli abbia preso piena conoscenza dell'atto) non è sufficiente a predicare l'inefficacia del decreto.
Venendo al motivo di opposizione attinente al merito della pretesa creditoria, va osservato che la tesi della sommatoria del tasso di interesse corrispettivo a quello di mora, ai fini della verifica del superamento della soglia dell'usura, è respinta dalla maggior parte della giurisprudenza di legittimità e di merito ed è stata sconfessata dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020.
Il controllo dei due tassi deve dunque essere operato separatamente.
Ebbene, il TAEG indicato nel contratto stipulato dall'opponente (contratto di prestito personale risalente al 18.1.2018), pari al 12,87%, è inferiore al tasso soglia per il I trimestre 2018 relativo alla categoria “prestiti personali”, pari al 16,8111%. Allo stesso modo il tasso di interesse di mora stabilito in contratto nella misura del 14,60% è inferiore al tasso soglia degli interessi moratori, determinato in conformità alle indicazioni date dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata e così pari al
2 19,4361%. Dall'esame dell'estratto conto all. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo risulta peraltro che è stato in concreto applicato un tasso di interesse di mora pari al
7,30%.
V'è da aggiungere che l'opponente ha fatto in realtà riferimento, in citazione, non a tale tipo di tasso ma alla penale dell'8% sulle mensilità scadute ed impagate prevista all'art. 18 delle condizioni di finanziamento, che in concreto è stata applicata solo per complessivi € 289,88, come si ricava dall'estratto conto all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto sopra, non vi è evidenza di un superamento delle soglie dell'usura nel caso di specie.
L'opposizione va in conseguenza rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente ridotti tenuto conto della natura documentale della causa e della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'11.7.2024
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1631 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2023 a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giammarco Florenzani, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore-opponente
E in persona dell'amministratore delegato p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zannini, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2023 del Parte_1
18.4.2023 con il quale il Tribunale di Frosinone gli ha ingiunto di pagare alla
[...] la somma di € 44.638,53, oltre interessi legali di mora dal dì della domanda CP_2
giudiziale al saldo e spese di procedura, quale debito derivante dal contratto di finanziamento n. 20171714084112 concluso in data 15.1.2018 con OM NC
s.p.a. (nelle cui ragioni di credito dichiarava di essere subentrata a CP_1
seguito di contratto di cessione di crediti del 21.9.2022).
L'opponente ha chiesto di dichiarare inefficace il decreto perché non regolarmente notificato nel termine di 60 giorni dalla pronuncia (in particolare in quanto non inviato a mezzo PEC, nonostante la titolarità da parte dell'ingiunto di un indirizzo di posta
1 elettronica certificata, ma notificato, in data 24.5.2023, a mezzo lettera raccomandata a.r.) e comunque di revocarlo, con accertamento, in via gradata, della minor somma dovuta, stante l'applicazione al rapporto di finanziamento di un tasso di interesse complessivo superiore al tasso soglia antiusura, tenuto conto della sommatoria del
TAEG e del tasso di interesse moratorio previsti in contratto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 20.3.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, con fissazione dell'udienza del 10.7.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, la causa può essere sostanzialmente definita richiamando quanto già espresso nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c..
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass. 1509/2019).
Pertanto la rilevata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (peraltro sanata, ex art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo, tenuto conto dell'avvenuta tempestiva opposizione proposta dall'ingiunto che dimostra come egli abbia preso piena conoscenza dell'atto) non è sufficiente a predicare l'inefficacia del decreto.
Venendo al motivo di opposizione attinente al merito della pretesa creditoria, va osservato che la tesi della sommatoria del tasso di interesse corrispettivo a quello di mora, ai fini della verifica del superamento della soglia dell'usura, è respinta dalla maggior parte della giurisprudenza di legittimità e di merito ed è stata sconfessata dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020.
Il controllo dei due tassi deve dunque essere operato separatamente.
Ebbene, il TAEG indicato nel contratto stipulato dall'opponente (contratto di prestito personale risalente al 18.1.2018), pari al 12,87%, è inferiore al tasso soglia per il I trimestre 2018 relativo alla categoria “prestiti personali”, pari al 16,8111%. Allo stesso modo il tasso di interesse di mora stabilito in contratto nella misura del 14,60% è inferiore al tasso soglia degli interessi moratori, determinato in conformità alle indicazioni date dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata e così pari al
2 19,4361%. Dall'esame dell'estratto conto all. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo risulta peraltro che è stato in concreto applicato un tasso di interesse di mora pari al
7,30%.
V'è da aggiungere che l'opponente ha fatto in realtà riferimento, in citazione, non a tale tipo di tasso ma alla penale dell'8% sulle mensilità scadute ed impagate prevista all'art. 18 delle condizioni di finanziamento, che in concreto è stata applicata solo per complessivi € 289,88, come si ricava dall'estratto conto all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto sopra, non vi è evidenza di un superamento delle soglie dell'usura nel caso di specie.
L'opposizione va in conseguenza rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente ridotti tenuto conto della natura documentale della causa e della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'11.7.2024
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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