TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4510/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4510/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Aurora Cataudella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Germania) il 25.10.1986, residente in [...]r 5
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
pagina 1 di 6 All'udienza del 18.9.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti ed il giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 20.11.2023 , premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con il giorno 8.8.2008 e che dall'unione CP_1 nascevano i figli (il 14.7.2008) e (il 28.4.2015) chiedeva al Tribunale la Per_1 Per_2 pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 906/2022 emessa il 4.5.2022 (passata in giudicato, v. documento in atti).
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava la conferma delle condizioni disposte dal
Tribunale in sede di separazione e, quindi, in dettaglio: a) l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori, con collocamento prevalente presso la casa materna;
b) l'assegnazione della casa familiare a sé, già di proprietà dei genitori;
c) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno previsto in due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; e durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo liberi accordi tra le parti); d) la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere alla CP_1 la somma complessiva di euro 300,00 a titolo di contributo di mantenimento per i Pt_1 figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21
c.p.c. tenutasi in data 18.9.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente.
All'esito, in via provvisoria ed urgente, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, invitava il difensore della alla discussione orale. Pt_1
Quindi, con provvedimento reso a verbale di udienza, rimetteva la controversia dinanzi al
Collegio per la decisione.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale CP_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio pagina 2 di 6 nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Rosolini l'8.8.2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosolini (Anno 2008- atto n. 10 - parte
I).
4.Con riguardo al regime di affidamento dei figli minori della coppia, si osserva che la ricorrente ha domandato la conferma dell'affidamento esclusivo a sé già statuito in sede separativa, atteso il persistere del disinteresse del padre, sia sul piano morale ed affettivo, che sul piano economico.
In via generale, occorre richiamare sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017). Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
pagina 3 di 6 “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587);
Ebbene, nel caso di specie è emerso il persistente disinteresse del padre nei confronti dei figli, tanto sul piano affettivo quanto su quello economico, atteso che il resistente da tempo non ha più alcun rapporto con i minori e non ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento.
Le suddette circostanze sono state confermate dalla all'udienza ex art. 473 bis 21 Pt_1
c.p.c. del 18.9.2025 nel corso della quale ella ha dichiarato “abito con i miei figli in un immobile in cui al piano di sotto abitano i miei genitori. Non ho contatti con il mio ex marito da circa 7 anni, da quando se ne è stato. Anche i miei figli non hanno più contatti da questo tempo, quando ci siamo lasciati siamo rimasti in contatto per pochi mesi ma poi
è sparito. Io so che una volta l'anno scende a trovare i suoi genitori, ma non mi ha mai contattata né è mai venuto a casa nostra. Mio figlio grande due volte l'ha incontrato per caso in giro e lo ha salutato ma non ci sono state grandi manifestazioni di affetto. I miei figli vanno regolarmente a scuola, vanno bene e non ci sono problemi di alcun tipo. Il sig. non ha mai corrisposto il mantenimento di 300,00 euro;
ripeto che solo quando è CP_1 andato via per tre mesi circa mi ha inviato 100,00 euro, ma poi più nulla. E' andato via da casa sette anni fa. non si ricorda nemmeno di lui, ora ha 10 anni e ne aveva 3 Per_2 quando è andato via, ogni tanto mi chiede solo come mai è andato via e perché non ha un papà, però non lo ricorda nemmeno come fisionomia. era più grande e capiva la Per_1 situazione, ci ha sofferto, non ne parla mai perché è come se avesse un rigetto della situazione ed evita di parlarne” (cfr. verbale in atti).
Sotto diverso angolo visuale, si ricorda che l'incapacità genitoriale del resistente e l'assenza di un legame affettivo con e erano già state accertate dal Per_1 Per_2
pagina 4 di 6 Giudice della separazione.
Infine, anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio, pur nella neutralità dell'opzione processuale, conferma l'atteggiamento di disinteresse del resistente, prospettato dalla madre dei minori.
Tanto premesso, va confermato il regime di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, apparendo il regime ordinario di affidamento condiviso gravemente pregiudizievole per gli interessi di e e assicurando tale statuizione una maggiore Per_1 Per_2 funzionalità nelle decisioni da adottare, stante l'attuale disinteresse del padre.
I minori, inoltre, vanno collocati in via prevalente presso la madre, con la quale convivono fin dalla nascita e a cui va assegnata la casa coniugale.
Qualora il padre dovesse modificare il proprio comportamento manifestando la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, il diritto di visita dei minori potrà essere esercitato secondo le modalità già statuite in sentenza di separazione ( in dettaglio: per due pomeriggi a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo liberi accordi tra le parti, nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e ). Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni economiche, in carenza di documentazione reddituale che giustifichi la reale condizione economica delle parti e tenuto conto dell'assenza di notizie certe sulla situazione lavorativa del resistente, non essendo emersi elementi nuovi rispetto al tempo della separazione, si stima equo confermare l'importo di euro 300,00, che CP_1 dovrà corrispondere a entro giorno 5 di ogni mese, per il
[...] Parte_1 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5.In punto di spese processuali, in ragione della mancata opposizione di parte resistente e della natura del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4510/2023
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa in Rosolini
l'8.8.2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosolini (Anno 2008 - atto pagina 5 di 6 n. 10 - parte I); dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la stessa;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone in capo a l'obbligo di corrispondere a entro giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli – somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat – oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 19.9.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4510/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Aurora Cataudella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Germania) il 25.10.1986, residente in [...]r 5
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
pagina 1 di 6 All'udienza del 18.9.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti ed il giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 20.11.2023 , premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con il giorno 8.8.2008 e che dall'unione CP_1 nascevano i figli (il 14.7.2008) e (il 28.4.2015) chiedeva al Tribunale la Per_1 Per_2 pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 906/2022 emessa il 4.5.2022 (passata in giudicato, v. documento in atti).
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava la conferma delle condizioni disposte dal
Tribunale in sede di separazione e, quindi, in dettaglio: a) l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori, con collocamento prevalente presso la casa materna;
b) l'assegnazione della casa familiare a sé, già di proprietà dei genitori;
c) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno previsto in due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; e durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo liberi accordi tra le parti); d) la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere alla CP_1 la somma complessiva di euro 300,00 a titolo di contributo di mantenimento per i Pt_1 figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21
c.p.c. tenutasi in data 18.9.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente.
All'esito, in via provvisoria ed urgente, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, invitava il difensore della alla discussione orale. Pt_1
Quindi, con provvedimento reso a verbale di udienza, rimetteva la controversia dinanzi al
Collegio per la decisione.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale CP_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio pagina 2 di 6 nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Rosolini l'8.8.2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosolini (Anno 2008- atto n. 10 - parte
I).
4.Con riguardo al regime di affidamento dei figli minori della coppia, si osserva che la ricorrente ha domandato la conferma dell'affidamento esclusivo a sé già statuito in sede separativa, atteso il persistere del disinteresse del padre, sia sul piano morale ed affettivo, che sul piano economico.
In via generale, occorre richiamare sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017). Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
pagina 3 di 6 “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587);
Ebbene, nel caso di specie è emerso il persistente disinteresse del padre nei confronti dei figli, tanto sul piano affettivo quanto su quello economico, atteso che il resistente da tempo non ha più alcun rapporto con i minori e non ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento.
Le suddette circostanze sono state confermate dalla all'udienza ex art. 473 bis 21 Pt_1
c.p.c. del 18.9.2025 nel corso della quale ella ha dichiarato “abito con i miei figli in un immobile in cui al piano di sotto abitano i miei genitori. Non ho contatti con il mio ex marito da circa 7 anni, da quando se ne è stato. Anche i miei figli non hanno più contatti da questo tempo, quando ci siamo lasciati siamo rimasti in contatto per pochi mesi ma poi
è sparito. Io so che una volta l'anno scende a trovare i suoi genitori, ma non mi ha mai contattata né è mai venuto a casa nostra. Mio figlio grande due volte l'ha incontrato per caso in giro e lo ha salutato ma non ci sono state grandi manifestazioni di affetto. I miei figli vanno regolarmente a scuola, vanno bene e non ci sono problemi di alcun tipo. Il sig. non ha mai corrisposto il mantenimento di 300,00 euro;
ripeto che solo quando è CP_1 andato via per tre mesi circa mi ha inviato 100,00 euro, ma poi più nulla. E' andato via da casa sette anni fa. non si ricorda nemmeno di lui, ora ha 10 anni e ne aveva 3 Per_2 quando è andato via, ogni tanto mi chiede solo come mai è andato via e perché non ha un papà, però non lo ricorda nemmeno come fisionomia. era più grande e capiva la Per_1 situazione, ci ha sofferto, non ne parla mai perché è come se avesse un rigetto della situazione ed evita di parlarne” (cfr. verbale in atti).
Sotto diverso angolo visuale, si ricorda che l'incapacità genitoriale del resistente e l'assenza di un legame affettivo con e erano già state accertate dal Per_1 Per_2
pagina 4 di 6 Giudice della separazione.
Infine, anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio, pur nella neutralità dell'opzione processuale, conferma l'atteggiamento di disinteresse del resistente, prospettato dalla madre dei minori.
Tanto premesso, va confermato il regime di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, apparendo il regime ordinario di affidamento condiviso gravemente pregiudizievole per gli interessi di e e assicurando tale statuizione una maggiore Per_1 Per_2 funzionalità nelle decisioni da adottare, stante l'attuale disinteresse del padre.
I minori, inoltre, vanno collocati in via prevalente presso la madre, con la quale convivono fin dalla nascita e a cui va assegnata la casa coniugale.
Qualora il padre dovesse modificare il proprio comportamento manifestando la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, il diritto di visita dei minori potrà essere esercitato secondo le modalità già statuite in sentenza di separazione ( in dettaglio: per due pomeriggi a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo liberi accordi tra le parti, nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e ). Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni economiche, in carenza di documentazione reddituale che giustifichi la reale condizione economica delle parti e tenuto conto dell'assenza di notizie certe sulla situazione lavorativa del resistente, non essendo emersi elementi nuovi rispetto al tempo della separazione, si stima equo confermare l'importo di euro 300,00, che CP_1 dovrà corrispondere a entro giorno 5 di ogni mese, per il
[...] Parte_1 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5.In punto di spese processuali, in ragione della mancata opposizione di parte resistente e della natura del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4510/2023
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa in Rosolini
l'8.8.2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosolini (Anno 2008 - atto pagina 5 di 6 n. 10 - parte I); dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la stessa;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone in capo a l'obbligo di corrispondere a entro giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli – somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat – oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 19.9.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6