Articolo 10 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 aprile 1953
Art. 10.
Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953