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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati dr. Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr. Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3498/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Muscatello;
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: modifica condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha evocato in giudizio chiedendo accertarsi il diritto in capo alla CP_1
medesima di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale erogato in favore delle figlie e , tenuto conto del totale inadempimento da CP_2 Controparte_3 parte del padre delle minori al dovere di contribuire al relativo mantenimento, nella misura prevista dal Tribunale in data 27.7.2020, pari a 300,00 al mese.
Ha, quindi, dedotto che, all'esito del procedimento promosso dalla ricorrente per porre l'obbligo contributivo a carico degli ascendenti – obbligati al pagamento dell'assegno fino a concorrenza di euro 150,00 – il resistente, non solo aveva perdurato nella propria condotta omissiva, ma aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento in suo favore del 50% dell'assegno unico, in tal guisa impedendo di percepirne l'intera misura.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, va in linea generale osservato che la revisione delle condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (o i genitori ex conviventi more uxorio) – e tra questi ultimi ed i figli - stabilite con la sentenza di separazione o di divorzio postula la sopravvenienza di giustificati motivi, rappresentati da circostanze di fatto sopravvenute rispetto all'adozione dei provvedimenti predetti.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno di mantenimento - rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico- sociale del coniuge e della prole sulla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato – di guisa che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti delle condizioni patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, attesane la potenziale idoneità a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio.
Per contro, laddove tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta di modifica siano antecedenti alla pronuncia della sentenza, non può predicarsi la sussistenza di “giustificati motivi” idonei a legittimare l'invocata modifica delle condizioni.
Ciò posto, l'istanza si profila infondata, in difetto del riscontro di una sopravvenienza qualificata nei termini sopra specificati.
Ed invero, nella specie il Tribunale non si è espresso, al momento della determinazione del contributo posto a carico del resistente con il provvedimento reso nel luglio 2020, sull'attribuzione del beneficio economico erogato dall'Inps alla ricorrente (né poteva essere altrimenti, atteso che in quella data tale misura di sostegno per le famiglie non era stata ancora introdotta dal legislatore). L'assegno in questione, quindi, non risulta sia stato considerato dal Tribunale in aggiunta all'assegno di mantenimento gravante sul genitore collocatario, quale componente dello stesso.
Neppure è stato allegato che la ricorrente percepisse al momento della fissazione giudiziale dell'onere contributivo gli assegni familiari e/o che quindi l'assegno di mantenimento fosse stato determinato in termini consequenziali al riconoscimento dei benefici statali in ipotesi erogati a favore della genitrice.
Tanto osta alla chiesta attribuzione dell'intera quota dello stesso alla odierna ricorrente.
Spese di lite irripetibili, tenuto conto della mancata costituzione del resistente
Pqm
Il Tribunale, come sopra composto, disattesa ogni altra richiesta, così provvede:
- Rigetta l'istanza;
- Dichiara irripetibili le spese processuali.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.7.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati dr. Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr. Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3498/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Muscatello;
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: modifica condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha evocato in giudizio chiedendo accertarsi il diritto in capo alla CP_1
medesima di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale erogato in favore delle figlie e , tenuto conto del totale inadempimento da CP_2 Controparte_3 parte del padre delle minori al dovere di contribuire al relativo mantenimento, nella misura prevista dal Tribunale in data 27.7.2020, pari a 300,00 al mese.
Ha, quindi, dedotto che, all'esito del procedimento promosso dalla ricorrente per porre l'obbligo contributivo a carico degli ascendenti – obbligati al pagamento dell'assegno fino a concorrenza di euro 150,00 – il resistente, non solo aveva perdurato nella propria condotta omissiva, ma aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento in suo favore del 50% dell'assegno unico, in tal guisa impedendo di percepirne l'intera misura.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, va in linea generale osservato che la revisione delle condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (o i genitori ex conviventi more uxorio) – e tra questi ultimi ed i figli - stabilite con la sentenza di separazione o di divorzio postula la sopravvenienza di giustificati motivi, rappresentati da circostanze di fatto sopravvenute rispetto all'adozione dei provvedimenti predetti.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno di mantenimento - rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico- sociale del coniuge e della prole sulla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato – di guisa che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti delle condizioni patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, attesane la potenziale idoneità a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio.
Per contro, laddove tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta di modifica siano antecedenti alla pronuncia della sentenza, non può predicarsi la sussistenza di “giustificati motivi” idonei a legittimare l'invocata modifica delle condizioni.
Ciò posto, l'istanza si profila infondata, in difetto del riscontro di una sopravvenienza qualificata nei termini sopra specificati.
Ed invero, nella specie il Tribunale non si è espresso, al momento della determinazione del contributo posto a carico del resistente con il provvedimento reso nel luglio 2020, sull'attribuzione del beneficio economico erogato dall'Inps alla ricorrente (né poteva essere altrimenti, atteso che in quella data tale misura di sostegno per le famiglie non era stata ancora introdotta dal legislatore). L'assegno in questione, quindi, non risulta sia stato considerato dal Tribunale in aggiunta all'assegno di mantenimento gravante sul genitore collocatario, quale componente dello stesso.
Neppure è stato allegato che la ricorrente percepisse al momento della fissazione giudiziale dell'onere contributivo gli assegni familiari e/o che quindi l'assegno di mantenimento fosse stato determinato in termini consequenziali al riconoscimento dei benefici statali in ipotesi erogati a favore della genitrice.
Tanto osta alla chiesta attribuzione dell'intera quota dello stesso alla odierna ricorrente.
Spese di lite irripetibili, tenuto conto della mancata costituzione del resistente
Pqm
Il Tribunale, come sopra composto, disattesa ogni altra richiesta, così provvede:
- Rigetta l'istanza;
- Dichiara irripetibili le spese processuali.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.7.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma