TAR Torino, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1009
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità delle Misure 3, 4 e 14 della delibera ART n. 132/2024 per impossibilità materiale di realizzazione nei tempi previsti e mancato riconoscimento dei costi.

    Le misure sono realizzabili nei tempi previsti e i costi sono fisiologicamente assorbibili nel rischio d'impresa. Il sistema tariffario contempla il recupero dei costi operativi incrementali legati a sopravvenienze legislative e regolamentari.

  • Rigettato
    Illegittimità delle Misure 3 e 4 in quanto prescrivono obblighi in capo alla concessionaria rimessi all'attività di terzi.

    La misura 3.1 lett. f) relativa alle categorie di eventi che generano turbative del traffico si basa su dati storici già in possesso dei concessionari. La misura 4.1 lett. f) richiede ai concessionari di acquisire dati dai gestori delle pertinenze, attività riconducibile alla loro relazione di subconcessione. La misura 4.4 prevede la fornitura di informazioni tempestivamente disponibili.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 5 in relazione alla tempistica di implementazione prevista dalla Misura 14.

    La società OS per l'TA ha dichiarato la disponibilità della propria App già operativa, smentendo la necessità di ingenti investimenti e iter autorizzativi complessi. Gli obblighi informativi sono già previsti da normative UE.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 10 per illogicità della nozione di "viaggio programmato" e irragionevolezza della tempistica di risposta ai reclami.

    La misura chiarisce che il mancato utilizzo dell'autostrada non dà diritto a rimborsi o indennizzi. Per i reclami, è possibile fornire una risposta motivata entro i termini, illustrando gli accertamenti in corso.

  • Inammissibile
    Illegittimità della Misura 8 per indeterminatezza del contenuto.

    La Misura 8.3 era meramente programmatica e rinviava a un successivo provvedimento la disciplina del rimborso del pedaggio. La disciplina completa è stata introdotta con la delibera n. 211/2025, impugnata con motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Irragionevolezza delle tempistiche per la corresponsione dei rimborsi e per l'attuazione delle misure.

    L'ART ha già prolungato i termini di attuazione e corresponsione dei rimborsi per tener conto della complessità delle operazioni e del coordinamento tra concessionari, garantendo comunque la tutela dell'utenza.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e sottostima dell'impatto economico delle misure di rimborso pedaggio.

    L'ART ha svolto un'ampia raccolta dati, ha stimato l'impatto economico in due consultazioni pubbliche, considerando le osservazioni degli stakeholder. La stima tiene conto anche del meccanismo di recupero tariffario e della progressività nell'applicazione delle misure.

  • Rigettato
    Esercizio del potere da parte dell'ART in assenza di idonea base normativa per prevedere diritti patrimoniali a favore degli utenti.

    Il diritto al OR è uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, non una prestazione risarcitoria o indennitaria. Non viola l'art. 23 Cost. in quanto non è una 'prestazione imposta' ma una restituzione di parte del corrispettivo già pagato.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 8-bis per automatismo tra presenza di cantieri e diritto al OR, e irragionevolezza della Misura 8-bis.8 per responsabilità oggettiva in caso di traffico bloccato.

    Il diritto al OR non è né risarcitorio né indennitario, rileva il dato oggettivo della minore utilità conseguita dall'utente. Il concessionario ha poteri per prevenire o gestire situazioni di traffico bloccato.

  • Rigettato
    Cumulo irragionevole di misure penalizzanti con il meccanismo bonus/malus sulla qualità dei servizi.

    Il meccanismo bonus/malus incide sulla componente tariffaria di gestione e ha effetti differiti, mentre il sistema di rimborsi tutela l'utente preterito con parametri specifici. La misura sul bonus/malus non è ancora applicabile.

  • Rigettato
    Illegittimità della metodologia di calcolo del OR per indeterminatezza e irragionevolezza dei parametri utilizzati (lunghezza cantiere, velocità di riferimento, tempo medio di percorrenza effettivo, soglie di ritardo).

    Il calcolo della lunghezza del cantiere includendo la segnalazione di preavviso è giustificato da ragioni di sicurezza. La 'velocità di riferimento' è corretta dalla normativa per tenere conto delle condizioni reali. Il confronto con altri settori del trasporto non è pertinente.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della Misura 14 riguardo alle tempistiche di attuazione per le concessioni in essere.

    L'ART ha fissato date di applicazione fisse per garantire l'efficacia delle misure e la tutela dell'utenza, prevedendo strumenti di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dei concessionari e differenziando i termini in base alla complessità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1009
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1009
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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