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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
All'udienza del 21/02/2025 viene trattata la controversia n. 1831/2024, pendente tra
Parte_1
e e Controparte_1 [...]
CP_2
Sono presenti l'avv. Ciancimino e l'avv. ADAMO FRANCESCA e l'avv.
Sabella.
I procuratori delle parti stante chiedono che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avv. Ciancimino chiede la compensazione delle spese di lite.
L'avv. ADAMO FRANCESCA chiede condannarsi l'INPS alla rifusione delle spese di lite, con distrazione delle spese di lite.
L'avv. Sabella insiste nella preliminare eccezione sollevata in memoria.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione;
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore
12.45 e che viene qui di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE
Dante Martino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino, nella causa civile iscritta al n° 1831/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ADAMO Parte_1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, P.zza V.E. Orlando, 6.
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma e rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Maurizio Falqui Cao e l'Avv. Stefania Sotgia.
, in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Loredana Sabella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Sciuti n. 164.
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato e domiciliata ex lege presso i suoi uffici siti in Palermo, via
Mariano Stabile n. 182.
- convenuti -
All'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara integralmente compensate le spese di lite fra il ricorrente e l CP_3
Condanna l e l'INPS, in solido fra loro, alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to ADAMO FRANCESCA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/02/2024, il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59620230005342528000 notificato in data 30.12.2023 dall'Inps per l'ammontare complessivo di €. 1.426,32, relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2018, rilevando come l'avviso di addebito fosse frutto di un mero errore di comunicazione fra l'Agenzia delle Entrate e l' avendo la prima rideterminato in sede di CP_1
autotutela il suo reddito imponibile e non residuando così alcuna differenza contributiva.
L e l , si costituirono un giudizio CP_3 Controparte_2
eccependo entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva.
Costituitosi in giudizio, l'Inps rilevò che il suddetto avviso di addebito era stato sgravato in sede amministrativa.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa. Sulla base delle incontestate allegazioni dell'INPS in ordine all'avvenuto sgravio in via amministrativa dell'avviso di addebito opposto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell per compensare integralmente le spese di lite fra la stessa ed CP_3
il ricorrente.
Le spese di lite sostenute da quest'ultimo devono, invece, gravare in solido sull e l'INPS, avendo entrambi dato Controparte_2
origine all'odierna controversia, e vanno liquidate tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 21/02/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
SEZIONE LAVORO
All'udienza del 21/02/2025 viene trattata la controversia n. 1831/2024, pendente tra
Parte_1
e e Controparte_1 [...]
CP_2
Sono presenti l'avv. Ciancimino e l'avv. ADAMO FRANCESCA e l'avv.
Sabella.
I procuratori delle parti stante chiedono che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avv. Ciancimino chiede la compensazione delle spese di lite.
L'avv. ADAMO FRANCESCA chiede condannarsi l'INPS alla rifusione delle spese di lite, con distrazione delle spese di lite.
L'avv. Sabella insiste nella preliminare eccezione sollevata in memoria.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione;
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore
12.45 e che viene qui di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE
Dante Martino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino, nella causa civile iscritta al n° 1831/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ADAMO Parte_1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, P.zza V.E. Orlando, 6.
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma e rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Maurizio Falqui Cao e l'Avv. Stefania Sotgia.
, in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Loredana Sabella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Sciuti n. 164.
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato e domiciliata ex lege presso i suoi uffici siti in Palermo, via
Mariano Stabile n. 182.
- convenuti -
All'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara integralmente compensate le spese di lite fra il ricorrente e l CP_3
Condanna l e l'INPS, in solido fra loro, alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to ADAMO FRANCESCA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/02/2024, il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59620230005342528000 notificato in data 30.12.2023 dall'Inps per l'ammontare complessivo di €. 1.426,32, relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2018, rilevando come l'avviso di addebito fosse frutto di un mero errore di comunicazione fra l'Agenzia delle Entrate e l' avendo la prima rideterminato in sede di CP_1
autotutela il suo reddito imponibile e non residuando così alcuna differenza contributiva.
L e l , si costituirono un giudizio CP_3 Controparte_2
eccependo entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva.
Costituitosi in giudizio, l'Inps rilevò che il suddetto avviso di addebito era stato sgravato in sede amministrativa.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa. Sulla base delle incontestate allegazioni dell'INPS in ordine all'avvenuto sgravio in via amministrativa dell'avviso di addebito opposto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell per compensare integralmente le spese di lite fra la stessa ed CP_3
il ricorrente.
Le spese di lite sostenute da quest'ultimo devono, invece, gravare in solido sull e l'INPS, avendo entrambi dato Controparte_2
origine all'odierna controversia, e vanno liquidate tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 21/02/2025
IL GIUDICE
Dante Martino