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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 628/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. STRANGIO GUIDO SEBASTIANO, Parte_1 giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. LABRINI ANGELO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto appello avverso la sentenza 145/22 del 2.3.22 del Tribunale di Locri Parte_1 che ha rigettato il ricorso volto al riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo presso l'azienda negli anni 2025 e 2016 ed all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi, per Controparte_2 mancata proposizione del ricorso amministrativo e/o giudiziale. Lamenta l'appellante la violazione da parte del giudice di prime cure delle norme in materia di valutazione della prova ex artt. 115 e 116 c.p.c., essendo incorso in un chiaro errore di fatto nel dichiarare la domanda inammissibile (impropriamente utilizzando il termine “rigetto”), nonostante fosse stata documentata, sin dal ricorso introduttivo, la proposizione del ricorso amministrativo alla competente autorità gerarchica e nonostante fosse emersa dagli atti di primo grado l'infondatezza CP_ dell'eccezione di decadenza proposta da atteso che: a) il ricorso era stato depositato il 21.5.2020
(come risultante dal deposito telematico) b) la pubblicazione del primo elenco anagrafico di variazione - anno 2019 è avvenuta dal 15.06.2019 al 15.07.2019 ed in data 26.07.2019 è stato presentato tempestivo (entro 30 gg. dalla cancellazione) ricorso amministrativo alla CI
(Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli); da tale data, aggiungendo i 90 giorni previsti per la formazione del silenzio rigetto della CI ed i trenta giorni per l'eventuale ricorso amministrativo di secondo grado alla Commissione Centrale SCAU, si arriva al 27.11.2019, momento dal quale decorrono i 120 giorni previsti dalla legge in materia per la decadenza dall'azione giudiziaria (art. 22, comma 1, D.L. n. 7 del 3.2.1970 conv. nella L. n. 83 dell'11.3.1970 e succ. modifiche ed integrazioni); tenendo conto della sospensione dall'8 marzo fino all'11 maggio 2020 di tutti i termini processuali per l'emergenza COVID si arriva così al 30 maggio 2020, mentre il ricorso
è stato depositato il 21 maggio 2020
Superata l'eccezione di decadenza, sostiene di essere stata iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per 102 giornate per le annualità indicate, avendo prestato lavoro presso l'azienda agricola di
[...]
, come dimostrato dalla documentazione versata nel fascicolo di primo grado (perizia di CP_2 parte, fatture di vendite, buste paga, contratto di lavoro, durc) che smentisce i carenti ed imprecisi accertamenti ispettivi ed insiste nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado di prova testi ed eventuale ctu.
Si è costituto l' chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25 settembre 2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Motivi della decisione
L'appello è infondato,
Va premesso che, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art.
2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno “ (Cass. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui
Cass. n. 17653/20)
Come noto, l'osservanza del termine di decadenza di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziale, decorre dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione che, nell'ipotesi in cui non sia stato proposto il ricorso amministrativo, si concreta quando siano decorsi i termini per la proposizione dello stesso (30 giorni).
Quando invece è stato proposto il ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola, la predetta commissione decide nei 90 giorni ed avverso tale decisione è ammesso ricorso alla commissione centrale, la cui decisione – adottata nei 90 giorni – diviene definitiva.
Ai sensi della predetta disposizione normativa (art 11 D.Lgs 375/93, sostituiva di quella prevista nell'abrogato DL n. 7 1970 art 17 che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la competente Commissione prov. decide sul ricorso amministrativo entro
90 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Nel caso in esame, non si è verificata per intero la sequenza procedimentale prevista per l'impugnativa amministrativa avverso la cancellazione, poiché alla proposizione del ricorso amministrativo non è seguita una decisione espressa da parte della Commissione di prima istanza. Ne consegue allora che l'inutile decorso dei 90 giorni dalla proposizione del ricorso, ha assunto il valore legale tipico di un rigetto.
In tale ipotesi, allora, i 120 giorni per l'azione giudiziaria dovranno essere calcolati a partire dalla scadenza del termine dei 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto e non, come erroneamente ritiene l'appellante, dopo il decorso di ulteriori 30 giorni (pari al termine che avrebbe avuto l'interessato per ricorrere alla commissione centrale avverso il provvedimento espresso della commissione provinciale), poiché nel caso di specie manca una decisione espressa da impugnare e ciò che diviene definitivo è l'originario provvedimento di cancellazione. In tal senso, il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro
i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass.
11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07
n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373;
Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 >>
Nella fattispecie, risulta pacificamente che il ricorso amministrativo è stato depositato in data 26 luglio 2019. sicchè il provvedimento di cancellazione è divenuto definito in data 24 ottobre 2019
(alla scadenza dei 90 giorni per il silenzio rigetto). Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di
120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale, ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, che andava a scadere (considerando i termini di sospensione per emergenza Covid) in data 24.2.2020, ampiamente decorso alla data di deposito del ricorso di primo grado, avvenuto il 21 maggio 2020.
Assorbita ogni altra questione, va confermata, seppure con diversa motivazione, l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando la tabella 12
DM 147/22, in base al valore indeterminabile bassa complessità della causa, valori medi dimezzati per la semplicità delle questioni trattate ed operata la compensazione per metà, stante la definizione in rito e la semplicità dell'attività difensiva compiuta , rinviante unicamente a quella espletata in primo grado.
Se il giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli e non anche alle relative prestazioni, non è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. in quanto il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass.
37973/2022).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e avverso la sentenza n.145/22 , Parte_1 CP_1 depositata il 2.3.22 dal Tribunale di Locri: rigetta l'appello; CP_ Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall' in questo grado, liquidate in complessivi € 1736,5 oltre accessori come per legge.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Naso) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 628/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. STRANGIO GUIDO SEBASTIANO, Parte_1 giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. LABRINI ANGELO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto appello avverso la sentenza 145/22 del 2.3.22 del Tribunale di Locri Parte_1 che ha rigettato il ricorso volto al riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo presso l'azienda negli anni 2025 e 2016 ed all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi, per Controparte_2 mancata proposizione del ricorso amministrativo e/o giudiziale. Lamenta l'appellante la violazione da parte del giudice di prime cure delle norme in materia di valutazione della prova ex artt. 115 e 116 c.p.c., essendo incorso in un chiaro errore di fatto nel dichiarare la domanda inammissibile (impropriamente utilizzando il termine “rigetto”), nonostante fosse stata documentata, sin dal ricorso introduttivo, la proposizione del ricorso amministrativo alla competente autorità gerarchica e nonostante fosse emersa dagli atti di primo grado l'infondatezza CP_ dell'eccezione di decadenza proposta da atteso che: a) il ricorso era stato depositato il 21.5.2020
(come risultante dal deposito telematico) b) la pubblicazione del primo elenco anagrafico di variazione - anno 2019 è avvenuta dal 15.06.2019 al 15.07.2019 ed in data 26.07.2019 è stato presentato tempestivo (entro 30 gg. dalla cancellazione) ricorso amministrativo alla CI
(Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli); da tale data, aggiungendo i 90 giorni previsti per la formazione del silenzio rigetto della CI ed i trenta giorni per l'eventuale ricorso amministrativo di secondo grado alla Commissione Centrale SCAU, si arriva al 27.11.2019, momento dal quale decorrono i 120 giorni previsti dalla legge in materia per la decadenza dall'azione giudiziaria (art. 22, comma 1, D.L. n. 7 del 3.2.1970 conv. nella L. n. 83 dell'11.3.1970 e succ. modifiche ed integrazioni); tenendo conto della sospensione dall'8 marzo fino all'11 maggio 2020 di tutti i termini processuali per l'emergenza COVID si arriva così al 30 maggio 2020, mentre il ricorso
è stato depositato il 21 maggio 2020
Superata l'eccezione di decadenza, sostiene di essere stata iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per 102 giornate per le annualità indicate, avendo prestato lavoro presso l'azienda agricola di
[...]
, come dimostrato dalla documentazione versata nel fascicolo di primo grado (perizia di CP_2 parte, fatture di vendite, buste paga, contratto di lavoro, durc) che smentisce i carenti ed imprecisi accertamenti ispettivi ed insiste nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado di prova testi ed eventuale ctu.
Si è costituto l' chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25 settembre 2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Motivi della decisione
L'appello è infondato,
Va premesso che, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art.
2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno “ (Cass. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui
Cass. n. 17653/20)
Come noto, l'osservanza del termine di decadenza di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziale, decorre dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione che, nell'ipotesi in cui non sia stato proposto il ricorso amministrativo, si concreta quando siano decorsi i termini per la proposizione dello stesso (30 giorni).
Quando invece è stato proposto il ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola, la predetta commissione decide nei 90 giorni ed avverso tale decisione è ammesso ricorso alla commissione centrale, la cui decisione – adottata nei 90 giorni – diviene definitiva.
Ai sensi della predetta disposizione normativa (art 11 D.Lgs 375/93, sostituiva di quella prevista nell'abrogato DL n. 7 1970 art 17 che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la competente Commissione prov. decide sul ricorso amministrativo entro
90 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Nel caso in esame, non si è verificata per intero la sequenza procedimentale prevista per l'impugnativa amministrativa avverso la cancellazione, poiché alla proposizione del ricorso amministrativo non è seguita una decisione espressa da parte della Commissione di prima istanza. Ne consegue allora che l'inutile decorso dei 90 giorni dalla proposizione del ricorso, ha assunto il valore legale tipico di un rigetto.
In tale ipotesi, allora, i 120 giorni per l'azione giudiziaria dovranno essere calcolati a partire dalla scadenza del termine dei 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto e non, come erroneamente ritiene l'appellante, dopo il decorso di ulteriori 30 giorni (pari al termine che avrebbe avuto l'interessato per ricorrere alla commissione centrale avverso il provvedimento espresso della commissione provinciale), poiché nel caso di specie manca una decisione espressa da impugnare e ciò che diviene definitivo è l'originario provvedimento di cancellazione. In tal senso, il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro
i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass.
11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07
n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373;
Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 >>
Nella fattispecie, risulta pacificamente che il ricorso amministrativo è stato depositato in data 26 luglio 2019. sicchè il provvedimento di cancellazione è divenuto definito in data 24 ottobre 2019
(alla scadenza dei 90 giorni per il silenzio rigetto). Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di
120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale, ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, che andava a scadere (considerando i termini di sospensione per emergenza Covid) in data 24.2.2020, ampiamente decorso alla data di deposito del ricorso di primo grado, avvenuto il 21 maggio 2020.
Assorbita ogni altra questione, va confermata, seppure con diversa motivazione, l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando la tabella 12
DM 147/22, in base al valore indeterminabile bassa complessità della causa, valori medi dimezzati per la semplicità delle questioni trattate ed operata la compensazione per metà, stante la definizione in rito e la semplicità dell'attività difensiva compiuta , rinviante unicamente a quella espletata in primo grado.
Se il giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli e non anche alle relative prestazioni, non è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. in quanto il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass.
37973/2022).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e avverso la sentenza n.145/22 , Parte_1 CP_1 depositata il 2.3.22 dal Tribunale di Locri: rigetta l'appello; CP_ Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall' in questo grado, liquidate in complessivi € 1736,5 oltre accessori come per legge.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Naso) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)