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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15791
dell'anno 2020
Tra
Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio Pozzi ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/02/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4420/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 14.10.2020, ad istanza di , con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 10.327,66 oltre CP_1
interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti contestavano la carenza di prova del credito, la nullità del contratto di apertura di credito ex art. 117 TUB;
in subordine la nullità parziale del conto corrente n. 39559.13; l'illegittima applicazione del tasso di interesse debitore ultralegale, degli addebiti di interesse anatocistici trimestrali e della commissione di massimo scoperto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 15.11.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opponente.
Con ordinanza del 21.04.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma pagina 2 di 4 procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dagli opponenti.
Gli opponenti non hanno contestato di aver sottoscritto il contratto di c/c n. 39559.13, di aver utilizzato la provvista messa a disposizione dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa né hanno contestato specificamente il saldo negativo del c/c in linea capitale di € 10.367,98.
Le contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
Quanto alla eccepita nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, nel contratto di conto corrente (art. 6 contratto) è contenuta tutta la disciplina dell'apertura di credito con la espressa indicazione del tasso creditore e di quello debitore. In ogni caso, deve considerarsi che l'apertura di credito, se disciplinata all'interno del contratto di conto corrente non necessita di forma scritta (Cass.
Civ. 23/10/2019 n. 27201).
Le contestazioni sulle condizioni illegittime non sono state dimostrate dagli opponenti che non hanno depositato una perizia di parte né hanno chiesto una CTU.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4420/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 14.10.2020;
2) Condanna gli opponenti in solido, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%
ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 28.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15791
dell'anno 2020
Tra
Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio Pozzi ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/02/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4420/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 14.10.2020, ad istanza di , con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 10.327,66 oltre CP_1
interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti contestavano la carenza di prova del credito, la nullità del contratto di apertura di credito ex art. 117 TUB;
in subordine la nullità parziale del conto corrente n. 39559.13; l'illegittima applicazione del tasso di interesse debitore ultralegale, degli addebiti di interesse anatocistici trimestrali e della commissione di massimo scoperto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 15.11.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opponente.
Con ordinanza del 21.04.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma pagina 2 di 4 procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dagli opponenti.
Gli opponenti non hanno contestato di aver sottoscritto il contratto di c/c n. 39559.13, di aver utilizzato la provvista messa a disposizione dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa né hanno contestato specificamente il saldo negativo del c/c in linea capitale di € 10.367,98.
Le contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
Quanto alla eccepita nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, nel contratto di conto corrente (art. 6 contratto) è contenuta tutta la disciplina dell'apertura di credito con la espressa indicazione del tasso creditore e di quello debitore. In ogni caso, deve considerarsi che l'apertura di credito, se disciplinata all'interno del contratto di conto corrente non necessita di forma scritta (Cass.
Civ. 23/10/2019 n. 27201).
Le contestazioni sulle condizioni illegittime non sono state dimostrate dagli opponenti che non hanno depositato una perizia di parte né hanno chiesto una CTU.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4420/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 14.10.2020;
2) Condanna gli opponenti in solido, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%
ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 28.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4