Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.