Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14053/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 14053/2022 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Donato Rossetti,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio in India con la parte convenuta in data 28.01.2012 e trascritto nei registri italiani dello stato civile. Dalla loro unione è nato il figlio (27.12.2013). Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 8
Ha lamentato il venir meno della affectio coniugalis a causa di ripetuti episodi di violenza fisica e verbale anche alla presenza del figlio perpetrati dal marito, affetto da ubriachezza abituale.
Ha allegato che il Tribunale per i Minorenni di Bari ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e la misura del divieto di avvicinamento anche dai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dal figlio;
ha dichiarato la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e affidato il minore al Servizio Sociale di
Sammichele di Bari.
Ha precisato che il è stato tratto in arresto per la CP_1 violazione della misura dell'avvicinamento ed è stato condannato dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1402/22 pronunciata nell'ambito del procedimento avente R.G.G.I.P. n.
2455/22 per il reato di atti persecutori ai danni della moglie.
Ha dedotto che il coniuge ha lavorato presso una ditta di maneggio di cavalli e non ha mai provveduto al mantenimento del nucleo familiare.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito a carico del marito;
un contributo al proprio mantenimento pari ad € 300,00; l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento prevalente presso di sé
e assegnazione della casa familiare;
un contributo al mantenimento del figlio di € 400,00 oltre al 50% per le spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di giudizio
(ricorso depositato il 23.11.2022).
I.2.- non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica degli atti introduttivi.
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 08.03.2023 il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 ed ha disposto il prosieguo del giudizio. 1 Breviter, il Presidente, con ordinanza depositata il 19.11.2020 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) fissato il contributo muliebre in € 250,00 mensili;
3) affidato in via esclusiva il minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa;
4) nulla per l'uso della casa coniugale;
5) fissato il contributo paterno in €
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 8 R.G. 14053/2022.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data 08.04.2023 domandando un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad € 300,00 mensili.
I.5.- All'udienza del 21.06.2023, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di CP_2
I.6.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali allegate dalla parte costituita.
I.7.- All'udienza del 28.10.2024, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le proprie richieste così come formulate in atti;
b) parte convenuta: contumace;
c) P.M.(con nota del 30.10.2024): chiede l'affidamento in via esclusiva del figlio e la fissazione di un contributo paterno al mantenimento del figlio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Risulta depositata la sola comparsa conclusionale dell'attrice.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- In primo luogo, deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
È incontestata tra le parti l'esistenza di una intensa conflittualità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza che non è più stata ripristinata dopo l'interruzione risalente ad un'epoca precedente alla stessa introduzione del giudizio. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) stabilito in favore della madre la percezione degli AUU al 100%.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 8 R.G. 14053/2022.
IV.- La domanda dell'attrice di addebito della separazione al marito è fondata.
Per quanto non risulti svolta alcuna istruttoria orale – poiché la stessa difesa dell'attrice ha chiesto direttamente la fissazione di una udienza di precisazione delle conclusioni – può darsi atto che dalla documentazione allegata vi è ampia prova delle lamentate condotte violente e persecutorie perpetrate dal marito ai danni della moglie che hanno reso oggettivamente intollerabile la convivenza.
In particolare, il marito è stato condannato dapprima per il reato di atti persecutori ai danni della moglie con sentenza n. 1402/22 pronunciata dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento avente R.G. G.I.P. n. 2455/22 e, successivamente per il medesimo reato con sentenza n.
536/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento avente R.G. G.I.P. n. 11081/2022. Inoltre, è stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bari basato proprio sugli episodi di violenza domestica perpetrati dal coniuge. Ancora nell'istruttoria del procedimento avente
R.G.V.G. 1160/21 davanti al Tribunale per i Minorenni di
Bari, è emerso senza dubbio alcuno che il marito fosse abitualmente dedito all'abuso di sostanze alcoliche e che, conseguentemente, si rendesse autore di aggressioni e minacce nei confronti della moglie anche alla presenza del figlio della coppia.
Non vi è dunque alcun dubbio sull'addebito della separazione al marito.
V.- La domanda dell'attrice di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento non è meritevole di accoglimento con conseguente revoca, dalla corrente mensilità di aprile 2025, del diverso obbligo provvisoriamente previsto.
Non vi è infatti prova sufficiente dell'inadeguatezza dei redditi della moglie.
Nel caso di specie, occorre in primo luogo rilevare che la ha omesso di specificare la propria situazione Pt_1 economica-reddituale. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria è
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 8 R.G. 14053/2022.
emerso un miglioramento delle condizioni economiche della coniuge rispetto alla fase presidenziale. Infatti, ella è pienamente dotata di capacità lavorativa e dalle dichiarazioni fiscali versate in atti risulta che a partire dall'anno di imposta 2023 (cfr. doc. della comparsa conclusionale) ha prodotto redditi in misura pari ad €
12.049,00. Inoltre, nell'istruttoria del procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i Minorenni di Bari avente R.G.V.G. 1160/21 la stessa ha dichiarato di aver iniziato a prestare attività lavorativa presso un ristorante in attuazione del proprio progetto di autonomia.
A conferma di tale miglioramento si riscontra anche che la sostiene oneri locatizi pari ad € 300,00 mensili. Il Pt_1 marito, invece, le cui capacità reddituali non sono note, attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale di Bari
e risulta aver lavorato presso un maneggio di cavalli.
Dunque, avendo riguardo anche alla giovane età della moglie (id est 36 anni) e alla durata decennale della convivenza matrimoniale, il Collegio ritiene che non vi sia un oggettivo squilibrio delle sostanze reddituali tale da giustificare la corresponsione di un contributo a carico dell'attrice.
VI.- I provvedimenti riguardanti il figlio Persona_1
(27.12.2013) devono essere adottati nei termini che seguono.
VI.1.- Deve confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa in ragione del pregiudizio al minore derivante dal disinteresse paterno, dalle condotte violente perpetrate nel recente passato nonché alla luce del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciato dal Tribunale per i
Minorenni di Bari in data 24.03.2022.
Non sussistono elementi per disporre un affidamento etero-familiare, fermo restando che il nucleo continuerà ad essere sostenuto dal Servizio Sociale del comune di residenza.
VI.2.- In ragione del mostrato disimpegno paterno, al termine della pena gli incontri con il figlio potranno
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 8 R.G. 14053/2022.
svolgersi solo all'esito positivo del percorso di recupero delle capacità genitoriali paterne rivolgendosi ai Servizi
Sociali del Comune di residenza che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario di incontri in forma protetta che consenta un graduale recupero della relazione padre-figlio.
VI.3.- Sul versante economico i provvedimenti riguardanti il figlio devono essere adottati nei termini che seguono.
VI.3.1.- Quanto al mantenimento ordinario, il padre a far data dalla corrente mensilità di aprile 2025 è tenuto a versare l'importo mensile di € 300,00 al figlio.
A tale misura si perviene in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze ordinarie connesse all'età del minore
(11 anni), alla valenza dei compiti di assistenza quotidiana svolti in via esclusiva dalla madre nonché ai redditi dei genitori così come supra indicati (cfr. §.V).
VI.3.2.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore continuerà a provvedere in misura pari al 50%. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
VI.3.3.- L'assegno unico e universale per il figlio, ove previsto, sarà percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre in quanto genitrice convivente.
VII.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla integrale rifusione.
I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità). Altresì, vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 6 di 8 R.G. 14053/2022.
svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 14053/2022 introdotto con ricorso del 23.11.2022 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
[...]
(Babeli Punjab (India), 15.11.1988) e Parte_1 [...]
( (India), 08.07.1988) che in Gurdwara Shahida CP_1 Per_1
Vill. Dansiwl Distt. ndia), in data Persona_2
28.01.2012, hanno contratto matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sammichele di Bari al n. 30, parte II, serie C, anno 2022;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DICHIARA che la separazione è addebitata a;
CP_1
4) RIGETTA la domanda di di riconoscimento di Parte_1 un contributo al proprio mantenimento;
5) DISPONE che il figlio resti affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre presso cui resta collocato;
6) DISPONE che gli incontri padre-figlio restano disciplinati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
7) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in CP_1 favore di la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(oltre ad aggiornamenti annuali in base agli indici di rivalutazione ISTAT-FOI) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla corrente mensilità di aprile 2025;
8) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 7 di 8 R.G. 14053/2022.
protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data
16.11.2017 e ss.mm.;
9) DISPONE che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito integralmente da che potrà Parte_1 chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
10) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi CP_1 di giudizio che si liquidano in € 3.486,00 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 8 di 8