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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2024, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3022/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Collu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3022/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliato
[...]
in Aprilia (LT) alla Via Ugo Foscolo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Tiziana
Chiapponi (PEC: , dalla quale è rappresentato e Email_1
difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale: , con sede legale a Milano in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Meda 4, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa , CP_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Milano (PEC
e dall'Avv. Andrea Calcatelli (PEC: Email_2
i quali la rappresentano e difendono giusta Email_3
procura rilasciata dal predetto procuratore (doc. n. 2) - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Calcatelli, in Velletri - Via L. Conti
n.19;
- CONVENUTO -
pagina 1 di 5 OGGETTO: ripetizione somma
Conclusioni per le parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della
L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il (da ora solo ) al fine di sentire “accertare e Controparte_1
dichiarare l'illegittimità del mutuo ipotecario rep. n. 51659 racc. 19316 rogato a firma del Notaio con per tutti i Persona_1 Controparte_1
motivi di cui al corrente atto, e conseguentemente accertare e dichiarare la pagina 2 di 5 gratuità del mutuo testè indicato, condannando l'istituto bancario convenuto alla restituzione in favore del sig. degli interessi corrisposti e/o comunque Parte_1
all'imputazione degli stessi al capitale.
A sostegno della domanda evidenziava l'usurarieta' del teg contrattuale,
l'indeterminatezza del taeg /isc contrattuale – violazione dell'art. 117, comma 4 tub. - violazione degli artt. 1325 n. 1 e 1346 c.c., l'anatocismo, piano di ammortamento alla francese con violazione dell'art. 1283, 1325 n. 1, 1346 c.c. e 117 tub – tae estrapolato dal piano di ammortamento alla francese differente dal tan indicato in contratto con conseguente nullità della clausola degli interessi per violazione dell'art. 117 tub.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
La causa, istruita con prove documentali e CTU tecnico-contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Dall'esame della CTU in atti, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudice in quanto prive di vizi, emerge che complessivamente, la banca ha applicato un tasso di interesse anche leggermente inferiore a quello pattuito.
È, pertanto, emerso che “Il Teg del finanziamento intercorso tra le Parti, calcolato secondo la formula della Banca d'Italia all'epoca vigente, come analizzato nei precedenti paragrafi 3.3 e 3.4., non è risultato superiore al tasso soglia di periodo;
conseguentemente non è stato necessario ricalcolare il rapporto di dare e avere tra le Parti. 2) L'analisi del piano di ammortamento “alla francese” del mutuo in relazione al tasso concretamente applicato, come analizzato e verificato nel precedente capitolo 4 è risultato conforme, se non addirittura leggermente inferiore, al tasso nominale annuo pattuito in contratto e, come verificato nel precedente capitolo 5, non ha prodotto alcun effetto anatocistico di pagina 3 di 5 capitalizzazione degli interessi;
conseguentemente non si è reso necessario ricalcolare i rapporti di dare e avere tra le Parti”.
Ebbene, questo giudice, nel richiamare integralmente quanto meglio specificato dal CTU rileva che alcuna ulteriore doglianza è stata sollevata da parte attrice la quale, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha depositato le memorie conclusive o in replica alle memorie depositate da parte del Controparte_1
Ritiene questo giudice che la richiesta di chiarimenti al CTU, vagliata anche in sede di decisione, non possa trovare accoglimento considerata la genericità della richiesta e le risposte precise e specifiche già fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni del CTP di parte attrice.
Deve, infine, richiamarsi la sentenza n. 15130/24 con cui Le Sezioni Unite della
Cassazione hanno stabilito la liceità del mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento “alla francese”, anche se nel contratto manca l'indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori.
In realtà si è chiarito che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non su interessi scaduti.
Risulta applicato il criterio di calcolo secondo la formula della Banca d'Italia all'epoca vigente.
Peraltro, relativamente al TEG deve richiamarsi quanto statuito e specificato dalla
Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite (Sentenza n. 19597/20), che ha escluso che il tasso di mora debba essere considerato nel Teg del finanziamento prevedendo, di converso che debba essere valutato singolarmente.
Sul punto il CTU nominato che precisato che “Ad ogni buon conto, anche se non richiesto nel quesito, alla luce dei principi sanciti dalla sentenza citata della
Suprema Corte, per i per i contratti conclusi dall'01.07.2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) sino al 31.12.2017, ossia nel periodo in cui si è
pagina 4 di 5 concluso il contratto di mutuo che ci occupa in questa sede, il “tasso soglia di mora” deve determinarsi sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106; in tal caso, la formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M.
+ 2,1) x 1,25 + 4. Applicando la formula citata si ha che il “tasso soglia di mora” =
(5,43 + 2,1) x 1,25 + 4 = 13,413% . Confrontando il tasso soglia di mora così ottenuto con il tasso di mora indicato all'articolo 3 del contratto, pari quest'ultimo al 6,094% (TAN + 1), si conclude che il tasso di mora pattuito in contratto risulta inferiore al tasso soglia”.
Le ulteriori doglianze dell'attore, come emerso in sede peritale, sono risultate infondate con conseguente rigetto della domanda.
Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori di legge e spese forfetarie.
Velletri, 2 novembre 2024
Il Giudice
dott. Francesca Collu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Collu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3022/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliato
[...]
in Aprilia (LT) alla Via Ugo Foscolo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Tiziana
Chiapponi (PEC: , dalla quale è rappresentato e Email_1
difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale: , con sede legale a Milano in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Meda 4, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa , CP_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Milano (PEC
e dall'Avv. Andrea Calcatelli (PEC: Email_2
i quali la rappresentano e difendono giusta Email_3
procura rilasciata dal predetto procuratore (doc. n. 2) - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Calcatelli, in Velletri - Via L. Conti
n.19;
- CONVENUTO -
pagina 1 di 5 OGGETTO: ripetizione somma
Conclusioni per le parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della
L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il (da ora solo ) al fine di sentire “accertare e Controparte_1
dichiarare l'illegittimità del mutuo ipotecario rep. n. 51659 racc. 19316 rogato a firma del Notaio con per tutti i Persona_1 Controparte_1
motivi di cui al corrente atto, e conseguentemente accertare e dichiarare la pagina 2 di 5 gratuità del mutuo testè indicato, condannando l'istituto bancario convenuto alla restituzione in favore del sig. degli interessi corrisposti e/o comunque Parte_1
all'imputazione degli stessi al capitale.
A sostegno della domanda evidenziava l'usurarieta' del teg contrattuale,
l'indeterminatezza del taeg /isc contrattuale – violazione dell'art. 117, comma 4 tub. - violazione degli artt. 1325 n. 1 e 1346 c.c., l'anatocismo, piano di ammortamento alla francese con violazione dell'art. 1283, 1325 n. 1, 1346 c.c. e 117 tub – tae estrapolato dal piano di ammortamento alla francese differente dal tan indicato in contratto con conseguente nullità della clausola degli interessi per violazione dell'art. 117 tub.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
La causa, istruita con prove documentali e CTU tecnico-contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Dall'esame della CTU in atti, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudice in quanto prive di vizi, emerge che complessivamente, la banca ha applicato un tasso di interesse anche leggermente inferiore a quello pattuito.
È, pertanto, emerso che “Il Teg del finanziamento intercorso tra le Parti, calcolato secondo la formula della Banca d'Italia all'epoca vigente, come analizzato nei precedenti paragrafi 3.3 e 3.4., non è risultato superiore al tasso soglia di periodo;
conseguentemente non è stato necessario ricalcolare il rapporto di dare e avere tra le Parti. 2) L'analisi del piano di ammortamento “alla francese” del mutuo in relazione al tasso concretamente applicato, come analizzato e verificato nel precedente capitolo 4 è risultato conforme, se non addirittura leggermente inferiore, al tasso nominale annuo pattuito in contratto e, come verificato nel precedente capitolo 5, non ha prodotto alcun effetto anatocistico di pagina 3 di 5 capitalizzazione degli interessi;
conseguentemente non si è reso necessario ricalcolare i rapporti di dare e avere tra le Parti”.
Ebbene, questo giudice, nel richiamare integralmente quanto meglio specificato dal CTU rileva che alcuna ulteriore doglianza è stata sollevata da parte attrice la quale, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha depositato le memorie conclusive o in replica alle memorie depositate da parte del Controparte_1
Ritiene questo giudice che la richiesta di chiarimenti al CTU, vagliata anche in sede di decisione, non possa trovare accoglimento considerata la genericità della richiesta e le risposte precise e specifiche già fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni del CTP di parte attrice.
Deve, infine, richiamarsi la sentenza n. 15130/24 con cui Le Sezioni Unite della
Cassazione hanno stabilito la liceità del mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento “alla francese”, anche se nel contratto manca l'indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori.
In realtà si è chiarito che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non su interessi scaduti.
Risulta applicato il criterio di calcolo secondo la formula della Banca d'Italia all'epoca vigente.
Peraltro, relativamente al TEG deve richiamarsi quanto statuito e specificato dalla
Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite (Sentenza n. 19597/20), che ha escluso che il tasso di mora debba essere considerato nel Teg del finanziamento prevedendo, di converso che debba essere valutato singolarmente.
Sul punto il CTU nominato che precisato che “Ad ogni buon conto, anche se non richiesto nel quesito, alla luce dei principi sanciti dalla sentenza citata della
Suprema Corte, per i per i contratti conclusi dall'01.07.2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) sino al 31.12.2017, ossia nel periodo in cui si è
pagina 4 di 5 concluso il contratto di mutuo che ci occupa in questa sede, il “tasso soglia di mora” deve determinarsi sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106; in tal caso, la formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M.
+ 2,1) x 1,25 + 4. Applicando la formula citata si ha che il “tasso soglia di mora” =
(5,43 + 2,1) x 1,25 + 4 = 13,413% . Confrontando il tasso soglia di mora così ottenuto con il tasso di mora indicato all'articolo 3 del contratto, pari quest'ultimo al 6,094% (TAN + 1), si conclude che il tasso di mora pattuito in contratto risulta inferiore al tasso soglia”.
Le ulteriori doglianze dell'attore, come emerso in sede peritale, sono risultate infondate con conseguente rigetto della domanda.
Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori di legge e spese forfetarie.
Velletri, 2 novembre 2024
Il Giudice
dott. Francesca Collu
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