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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21215/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta in Bacoli (NA) alla Via G. de Parte_1
Rosa n. 97, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Fevola che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi, con il quale elett.nte domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione trattamento di famiglia
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15/11/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata premetteva di essere vedova e titolare di pensione di reversibilità cat. SO N. 003/5106/20129482 gestita dalla sede di CP_1
Pozzuoli; di aver presentato, in data 30/06/2023, domanda di trattamento di famiglia per vedovanza n. 21139677000036, onde beneficiare della maggiorazione prevista dalla legge, con contestuale richiesta di pagamento dei ratei arretrati a decorrere dall' 01/01/2022, allegando certificato SS3; di non essere mai stata convocata a visita per l'accertamento della propria condizione di infermità che la rendeva impossibilitata a dedicarsi ad un proficuo lavoro, sebbene decorsi 120 gg. dalla presentazione della domanda;
di possedere il prescritto requisito sanitario, oltre che quello reddituale, per avere diritto alla prestazione richiesta.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di vedovanza a decorrere dal Settembre 2022 e per l'effetto;
b) condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 687,83, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nonché ratei correnti;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16/02/2024 deducendo che la domanda CP_1
amministrativa non risultava trasmessa, per mero disguido, alla CML di sede e chiedeva rinviarsi la causa al fine di disporre al più presto la visita medica della ricorrente. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti di legge previsti per il riconoscimento della prestazione, con vittoria delle spese di lite.
Espletata la predetta visita, come fissata dalla CML competente, all'esito del rinvio all'uopo concesso da questo Giudice, stante il suo esito negativo, si procedeva a consulenza medico-legale.
All'esito del deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'odierna udienza il Tribunale decide la causa con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso appare sufficientemente corredato dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda giudiziale.
Il ricorso è, altresì, ammissibile in quanto depositato nei termini di cui all' art. 47 del D.P.R. n.°
639/70, così come interpretato alla luce dell'art. 6 del D.L. n.° 103/91, convertito in L. n.° 166/91, applicabile in quanto in presenza di un processo instaurato dopo la data della sua entrata in vigore (
2-4-1991 ).
Risulta anche osservato il termine di decadenza annuale introdotto dall'art.4 del D.L. n.° 384/92, convertito in L. N.° 438/92 per le controversie - tra cui rientra anche quella in esame - in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della L. N.° 88/89, disposizione utilizzabile esclusivamente in caso di procedimenti amministrativi instaurati dopo il 19-9-1992, secondo quanto previsto dal comma terzo dello stesso articolo.
Passando all'esame del merito il ricorso è infondato.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda, invece, il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Con particolare riferimento alla fattispecie che ci occupa, il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8). La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del 20.6.96) nel senso che essa è sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica.
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
CP_ Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, denominato Mod. ANF/DIP, che deve CP_1 essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento.
Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88).
Si rammenta, infatti, che chiunque rilascia dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa (art. 82 DPR n. 797/55; art. 79 D.L.gs n. 507/99).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n.
69/88),mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55, giusta il rinvio operato dall'art. 2, comma III). Tanto premesso, parte ricorrente ha dimostrato di essere coniuge, unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente.
Ciò posto va verificata la sussistenza del requisito sanitario.
L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di reversibilità, non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre, però, che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e, quindi, a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa.
Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Pertanto il giudicante, al fine di verificare la inabilità di parte ricorrente, disponeva C.T.U. medica.
In proposito si osserva che il c.t.u. all'esito delle indagini a lui affidate ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione in atti che determinano una invalidità pari al 60% , talchè la ricorrente non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co.8 del d.l. n. 69/88, convertito in L. n° 153/88).
Le conclusioni del ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, si possono senz'altro condividere e fare proprie dal sottoscritto Giudicante.
Va da sé che l'insussistenza delle prescritte condizioni sanitarie rende superflua la valutazione di ogni altra condizione legittimante la percezione della provvidenza richiesta, la quale, pertanto, non può essere riconosciuta.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo parte ricorrente titolare di reddito inferiore al limite previsto, si dichiara quest'ultima non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato.
Così deciso in Napoli in data 25/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario