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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/09/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Bonfitto Consigliere Onorario definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615 del R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione stato di adottabilità,
e vertente
TRA
(c.f. ), nato in [...] il [...], e nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale isola F12 presso l'avv. Lucio C.F._2
Seconnino (c.f. ), che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._3
Email_1
Appellanti
E
avv. Maria Teresa (c.f. ), nella qualità di tutore e difensore dei minori CP_1 C.F._4 [...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], con PE Per_2 studio in Napoli alla Piazza Leonardo n. 14
Email_2
Appellata
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso insistendo nell'accoglimento dell'appello.
L'avv. , nella qualità di tutore e difensore dei minori, ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
Il P. G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 39 emessa il 16.2.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori nata il [...] (riconosciuta in corso di giudizio), e nato il [...], aveva Persona_1 Per_2 disposto la graduale interruzione dei rapporti tra i minori ed i genitori e l'attivazione di ogni misura volta a salvaguardare l'equilibrio psicologico di questi ultimi, avendo cura di pervenire entro il termine massimo di giorni
45 alla completa interruzione degli incontri e contatti.
1 Con il primo motivo gli appellanti si dolevano della omessa contestualizzazione ed errato giudizio prognostico relativo ai margini di recuperabilità delle criticità emerse nella ctu. Pt_ Con il secondo motivo l' e l' lamentavano l'omessa valutazione delle cause di forza maggiore e delle Pt_2 competenze genitoriali attuali.
Con il terzo motivo, gli appellanti censuravano l'operato del primo giudice per avere omesso di valutare l'integrale compendio probatorio.
Chiedevano, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della declaratoria dello stato di adottabilità, con riattivazione degli incontri, anche assistiti, tra i minori e i genitori, per un graduale recupero del rapporto genitoriale. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, previa nomina di un ctu, chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'assenza dei presupposti giustificativi del protratto stato di abbandono dei minori e l'idoneità dei genitori a svolgere le competenze genitoriali e per l'effetto che venisse dichiarata nulla la sentenza appellata, disponendo la revoca e disposta la reintegrazione dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, che venissero loro affidati i figli presso l'abitazione sita in Piedimonte del Massico di Sessa Aurunca
(CE) Località Casetta n. 1, con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidare a carico dello Stato.
Si costituiva l'avv. , quale tutore e difensore dei minori, che chiedeva la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 12.7.2024, all'esito della quale non era reiterata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, veniva richiesta relazione aggiornata ai servizi sociali di Sessa Aurunca, che venivano incaricati anche di avviare la coppia genitoriale ad un percorso di rafforzamento Cod delle capacità genitoriali presso l'AT e presso l'Asl di Caserta Distretto 14.
Acquisite le relazioni del servizio sociale incaricato del 4.10.2024 e 2.12.2024, del Controparte_3
capofila sede Sessa Aurunca del 4.10.2024 e dell del
[...] Controparte_4
2.12.2024, all'udienza del 9.5.2025, tenutasi in presenza, il tutore dichiarava che i genitori dei minori si erano allontanati dal territorio nazionale dal mese di gennaio 2025 a seguito dell'episodio di sottrazione di due minori da parte dei congiunti degli attuali appellanti, come da comunicazione del servizio sociale e che di conseguenza non risultava avessero seguito i percorsi prescritti. Al riguardo, il difensore degli appellanti riferiva che i propri assistiti sicuramente non si erano trasferiti in Romania, di non essere in possesso di informazioni aggiornate sulla loro residenza, ma di sapere che quella mattina erano a Napoli, che non erano coinvolti nel rapimento dei bambini dei congiunti e che avevano interrotto i percorsi di rafforzamento della genitorialità.
La Corte, pertanto, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, si riservava di decidere.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha ritenuto fondata la condotta abbandonica ascritta ai genitori dei minori sulla scorta dell'istruttoria complessivamente espletata.
Dalla sentenza qui appellata, in particolare, emerge che, confermato in data 21.7.2022 il decreto di convalida del provvedimento di collocamento in comunità dei minori adottato dal Comune di Napoli ai sensi dell'art. 403 c.c., con decreto del 6.9.2022, in accoglimento delle richieste avanzate in via cautelare dalla Procura Minorile con ricorso del 3.8.2022, venne dichiarata aperta la procedura finalizzata all'accertamento dello stato di abbandono dei minori, entrambi i genitori furono dichiarati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale e previsti incontri protetti dei genitori con il figli da concordare con il tutore, nominato contestualmente.
2 Nel corso dell'accesso domiciliare effettuato in un'abitazione del centro storico di Napoli dagli operatori sociali il
1.7.2022, osservò il Tribunale, era stato constatato lo stato di sostanziale abbandono morale e materiale dei minori, rinvenuti in terraneo privo di luce e ricambio di aria, in condizioni igieniche precarie, dove si trovavano sei bambini, sporchi, privi di indumenti e la più piccola, priva di pannolino e riversa nelle sue urine, tutti i piccoli PE presentavano irritazioni nelle parti intime e sulla cute, unghie sporche e risultavano dormire in un letto matrimoniale con lenzuola sporche e presenza di insetti. Il padre dei minori, unico genitore presente in sede di conferma dell'ordinanza ex art. 403 c.c., dichiarò di avere affidato i figli alla propria madre in quanto al momento dell'accesso domiciliare si era recato con la moglie in Romania per quindici giorni, dovendo quest'ultima rinnovare il passaporto e egli assistere il fratello malato. In seguito, le parti riferirono di essersi trasferite in Piedimonte del
Massico di Sessa Aurunca sebbene l'Arif limitatamente ai giorni di rientro dalla Germania, dove aveva trovato stabile occupazione. Vennero, quindi, disposte indagini socio ambientali ed avviati gli incontri protetti dei genitori con i figli presso la comunità, nonché espletata ctu.
Il Tribunale condivise le conclusioni alle quali pervenne la consulente nominata, dott.ssa , Persona_3 nell'elaborato peritale ed il metodo seguito, che tenne conto della condizione di analfabetismo e scarsa comprensione della lingua italiana da parte della coppia genitoriale nella somministrazione di test compatibili e si articolò in colloqui clinici, oltre all'osservazione della relazione dei minori con i genitori secondo la tecnica “strange situation” (procedura finalizzata alla valutazione dell'attaccamento). Nel riportare diffusamente le argomentazioni della psicologa, rilevò, pertanto, diverse criticità, sia sotto il profilo della personalità (l'Arif con difficoltà a padroneggiare la componente affettiva, inibizione dell'aggressività e conseguente ansia, attenzione per gli aspetti concreti della vita e rigidità cognitiva, la limiti cognitivi ed affettivi, autosvalutazione, appiattimento Pt_2 affettivo e relazionale, atteggiamento sottomesso e delegante, dove il maschile viene investito di caratteristiche dominanti), che nella relazione genitori – figli. Relativamente a quest'ultima, in particolare, sottolineò, come spiegato dalla consulente, fattori che impedivano lo sviluppo della responsabilità del genitore e del figlio, di vulnerabilità dovuti a separazioni precoci, condizioni di rischio ambientale incidenti negativamente sullo sviluppo del bambini e nel legame con il caregiver, apparendo la relazione povera, anche perché favorita da un modello familiare acquisito in ragione del quale il figlio viene lasciato alla cura di altri senza un riferimento genitoriale esclusivo, precludendo il formarsi di legami forti di attaccamento. Aggiunse anche che la coppia (la era in Pt_2 attesa del terzo figlio) dal mese di giugno 2023 sino al settembre 2023 si era nuovamente allontanata dai propri figli, oltre alla divisione netta di genere osservata. La recuperabilità delle carenze riscontrate, inoltre, proseguì il
Tribunale, impediva un'adeguata responsabilizzazione dei comportamenti disfunzionali tenuti.
Quanto riscontrato dalla consulente trovò conferma, secondo il primo giudice, anche nelle relazioni redatte dalla comunità in cui erano stati collocati i minori, dalle quali emerse che nel periodo luglio\ottobre 2023 i genitori si recarono nuovamente in Romania per la nascita della terza figlia, disertando le visite protette, limitandosi ad Pe effettuare videochiamate solo con il figlio e successivamente ripresero gli incontri portando con sé la terza bimba, senza curarsi della reazione degli altri due figli ( mostrò forte inappetenza ed agitazione psicomotoria PE
e le furono dedicate maggiori attenzioni dal padre solo in un incontro perché informato dal proprio avvocato della Pe relazione negativa su tale punto). Nessuno dei genitori, aggiunse il primo giudice, risultò avere rivolto al figlio
3 gli auguri di compleanno e quest'ultimo riferì alla madre nell'incontro del 18.12.2023 di non volere andare a casa con loro, furono poi annullati altri incontri senza chiedere date alternative.
Infine, il superamento delle condizioni critiche in cui furono rinvenuti i bimbi all'atto del collocamento in comunità costituivano elementi tangibili della loro riconducibilità alla stimolazione avvenuta in ambito comunitario a fronte Pe della trascuratezza familiare ed ambientale ( , infatti, che aveva trascorso maggior tempo in famiglia, presentava maggiori tracce di deprivazione familiare).
Né ritenne che la coppia genitoriale avesse posto riparo agli errori commessi stante il persistente stile genitoriale abbandonico, reso evidente a) dalla permanenza in Romania per diversi mesi in occasione della nascita della terza figlia, pur potendo l'evento avvenire in un ospedale napoletano, a discapito degli altri figli, b) dall'incapacità di riconoscere i bisogni dei figli, c) dall'incapacità di assicurare ai figli un adeguato e stabile luogo di residenza, essendo stati rinvenuti nella casa nei pressi di Sessa Aurunca solo in occasione di un accesso domiciliare concordato, in linea anche con il progetto di vita riferito, consistente nell'intenzione di rientrare in Romania per consentire ai figli di frequentare ivi la scuola.
Secondo il Tribunale riaffidare i figli ai genitori avrebbe comportato rischi non solo per le irrecuperabili carenze genitoriali accertate, ma anche perché avrebbe significato sottrarre al monitoraggio dei servizi sociali i minori, il cui intervento si era rivelato fondamentale per evitare danni irreversibili al processo di crescita dei bambini. Pt_ Quanto alle figure vicariali in ambito familiare, rilevò come i genitori dell non si fossero rivelati adeguati Pe avendo assunto condotte pregiudizievoli per e anteriormente all'intervento dei servizi sociali. PE
Tanto premesso, i motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati, anche alla luce degli approfondimenti espletati da questa Corte e degli eventi da ultimo verificatisi.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia omesso di verificare all'attualità la persistenza delle carenze genitoriali, senza considerare la disponibilità di entrambi genitori a seguire qualsivoglia percorso o prescrizione, mai proposti, che avrebbero loro consentito di recuperare eventuali deficit appartenenti alla sfera genitoriale. A fondamento di tale argomentazione, hanno richiamato una consulenza di parte, in atti allegata, della dott.ssa a tenore della quale sussisterebbero elementi educativi modificabili e recuperabili in tempi congrui ai Per_4 bisogni dei figli minori. Le difficoltà, a dire degli stessi, sarebbero state affrontate e superate, vivendo in un Pt_ ambiente salubre, protettivo e positivo per il nucleo familiare, svolgendo l' un'attività lavorativa remunerata, proprio perché consapevoli dei bisogni dei figli. Rilevano, inoltre, che la valutazione della consulente non avrebbe tenuto conto del contesto socio culturale di riferimento, della giovane età della coppia, all'epoca rispettivamente di
23 e 20 anni, che se sostenuta avrebbe permesso di giungere ad una adeguata struttura genitoriale, come rilevato dalla consulente di parte. Non vi sarebbero state, inoltre, ipotesi di abusi o maltrattamenti nei riguardi dei figli né danni irreversibili nel processo di crescita, sicché la relazione genitori e figli si sarebbe positivamente modificata e recuperata grazie agli incontri protetti benché di breve durata. Ulteriori indicatori di recupero sarebbero ravvisabili nell'essersi il nucleo familiare trasferito in una nuova abitazione dove potere riunire la famiglia. Il contesto socio culturale religioso in cui è insediato il nucleo familiare costituirebbe un'attenuante delle lacune riscontrate e non dovrebbe tradursi in un pregiudizio culturale. Infine, il primo giudice non avrebbe valutato l'apporto fornito dalle relazioni e contributi di aggiornamento dei servizi sociali operanti presso il comune di Sessa Aurunca, che avrebbero fornito una valutazione positiva in ordine alle capacità genitoriali dei genitori, operando un giudizio
4 prognostico da cui emergerebbero crescenti margini di recuperabilità degli aspetti carenziali, dovuti a difficoltà transitorie. Di conseguenza, non sussisterebbero i requisiti di protratto stato di abbandono, tali da giustificare la declaratoria impugnata, avendo il primo giudice addotto motivi ascrivibili a circostanze eccezionali e transitorie, in violazione del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Orbene, giova rammentare, in linea di diritto, che secondo costante giurisprudenza “In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità., a fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza” (cfr Cass. n. 13435\16; nonché nello stesso senso Cass. ordinanza n. 7559\18; Cass. ordinanza n.
3643\20). Proprio al fine di garantire il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, il giudice deve operare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, attivando i necessari supporti, attraverso gli operatori socio sanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo laddove ciò non sia possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire una equilibrata crescita psico-fisica, può pervenirsi ad una dichiarazione di stato di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 11171\19 in motivazione pag. 4;
Cass. n. 20948\2022; Cass. n. 20322\2022; da ultimo Cass. n. 2575\2025). Ed anche l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, laddove permanga l'incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 17603\18
e n. 16357\18). Né d'altro canto, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, vengono meno per effetto della mera dichiarazione del genitore di prendersene cura, che non si concretizzi in atti e comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr Cass. ordinanza n. 26624\17; Cass. n.
27999\2024).
Il Tribunale, diversamente da quanto asserito dagli appellanti, ha correttamente argomentato la decisione impugnata sulla scorta non solo della consulenza tecnica effettuata, ma anche degli ulteriori elementi emersi a seguito dell'istruttoria espletata. Pe Non vi è dubbio che la condizione dei piccoli e all'atto del collocamento, rispettivamente di diciotto e PE tre mesi, fosse di estremo pregiudizio per questi ultimi, di fatto lasciati dai genitori, allontanatisi per recarsi in
Romania, per più giorni alla nonna paterna in un contesto socio ambientale precario, di cui mostrò avere contezza Pt_ lo stesso (cfr il verbale dell'udienza del 23.1.2023). La relazione del 1.7.2022 del SS del Comune di Napoli
Mun. 4 (integrata in data 4.7.2022) fotografò una situazione allarmante in merito alle condizioni igieniche in cui Pe versavano non solo e ma anche altri bimbi, che senza dubbio ha giustificato il collocamento dei piccoli PE in comunità familiare. Dalla relazione del servizio sociale del comune di Napoli Mun. 4 del 19.8.2022, Pe successivamente al ricongiungimento dei fratellini e nella medesima comunità educativa a dimensione PE
5 familiare in data 25.7.2022, i piccoli hanno ristabilito immediatamente un contatto. Solo allora il padre è rientrato dalla Germania dove stava lavorando e la madre dalla Romania, dove si era recata per rinnovare il documento di identità. Il nucleo familiare si è poi trasferito in Piedimonte di Sessa (CE) e sono stati avviati gli incontri protetti Pe (cfr la rel. del SS del comune di Napoli 10.10.2022). Il piccolo , come relazionato dalla responsabile della casa famiglia il 7.11.2022, presentava atteggiamenti non in linea con la sua età, non comunicava in alcun modo, appariva socievole e solare ma alla continua ricerca di una figura di riferimento, camminava in modo grossolano, era irrequieto e tendeva a prevaricare sugli altri, non riconosceva la sorellina, presentava difficoltà nel sonno, nell'indossare le scarpe e nel sottoporsi alle pratiche igieniche, mangiava spesso con le mani e rovistava all'interno della spazzatura, dove cercava cibo, portando alla bocca quello che trovava in giardino o cortile. Situazione progressivamente migliorata sia per le attenzioni prestate in ambito comunitario che grazie all'inserimento scolastico. al momento del collocamento era in condizioni igieniche precarie e molto minuta, PE Pe progressivamente è stata svezzata e ha raggiunto regolarità nel ritmo sonno veglia. Nei primi tre incontri non ha riconosciuto i genitori come punti di riferimento ed anche (inizialmente le visite furono autorizzate con PE la sola madre in attesa del riconoscimento paterno) in detti incontri non ha mostrato attaccamento alla figura materna, piangendo se presa in braccio dalla genitrice (così la rel. del 7.11.2022 della responsabile della comunità).
Se è ben vero che non sono emersi episodi di abuso o maltrattamenti, è in ogni caso risultato dalle verifiche Pe effettuate un contesto di significativa trascuratezza dei piccoli e più evidente per il primo figlio per il PE maggior tempo trascorso in famiglia e la relazione dei genitori con i figli, quanto meno nelle prime frequentazioni,
è risultata quasi inesistente. L'inserimento in casa famiglia, le cure ed attenzioni dedicate ai piccoli hanno consentito Pe ad di raggiungere progressivamente maggiori autonomie, seppure ancora in fase evolutiva (cfr la rel. della comunità del 12.6.2023), ed alla sorella di procedere ad una crescita equilibrata, senza particolari PE problematiche. I progressivi incontri protetti con i genitori hanno permesso ai bambini di instaurare con essi una relazione. Nel periodo di osservazione è tuttavia emersa la tendenza del padre a trascorrere il tempo a disposizione Pe con il figlio e non con la sorellina (anche la merenda viene consumata separatamente), limitando con tale modo di operare la relazione del bimbo con la madre, che pare sia migliorata nel solo periodo in cui detto genitore non Pt_ è stato presente agli incontri (cfr la rel. della comunità del 12.6.2023). E non sembra che l' si sia reso conto dei riflessi negativi della condotta assunta, che di fatto esclude la figura materna dalla relazione con il figlio. La piccola riconosce ora la madre, che percepisce, secondo il riferito della responsabile della comunità (cfr la ctu pag. PE
35 nella parte dedicata al colloquio con detti operatori), più come “figura ludica”, che come punto di riferimento.
La coppia genitoriale si è trasferitasi in una località vicina a Sessa Aurunca dopo il collocamento dei figli in comunità, in un appartamento, in parte condiviso con alcuni familiari, che gli operatori sociali verificarono adeguato dal punto di vista igienico (cfr la rel. del 4.11.2022), per potere riunire il nucleo familiare. E' tuttavia un Pt_ dato di fatto che la coppia, a prescindere dal lavoro estero dell (molte coppie condividono la genitorialità dei figli pur lavorando in un luogo diverso da quello di residenza della famiglia), si è nuovamente allontanata per più mesi (giugno\settembre 2023) per la nascita della terza figlia (peraltro riferendo dello stato di gravidanza della solo nel mese di ottobre 2023), avvenuta alla fine di settembre 2023, recandosi nuovamente in Romania, Pt_2 senza alcuna considerazione delle ripercussioni che tale periodo di assenza avrebbe potuto avere sui primi due figli, che avevano cominciato a frequentare. Così come non si sono preoccupati delle possibili reazioni dei primi due
6 figli quando, nel riprendere la frequentazione, si sono recati in comunità unitamente alla terza figlia (cfr le rel. del Pt_ 20.11.2023). D'altro canto, come riferito dallo stesso al termine del giudizio, egli intendeva rientrare con il nucleo familiare in Romania per fare si che i figli ivi frequentassero le scuole (cfr il verbale del 31.10.2023).
La necessità di procedere ad una consulenza tecnica di ufficio, invero, pur a fronte degli elementi in fatto già emersi nel gennaio 2023, quando fu disposta, in merito alla condotta pregiudizievole tenuta dai genitori è stata dovuta, per quanto è dato evincere dagli atti, anche alle difficoltà incontrate dagli operatori sociali del comune di Sessa Aurunca nel dare seguito a quanto disposto dal Tribunale, sia relativamente al servizio di educativa domiciliare, che per i percorsi, per i quali entrambi i genitori avevano dato disponibilità, tanto che lo stesso ente sollecitò la richiesta di nomina di un ctu (cfr la rel. del SS di Sessa Aurunca del 17.1.2023).
Ebbene, l'operato della dott.ssa , articolato in colloqui clinici e test somministrati, oltre che nei Persona_3 colloqui intercorsi con la responsabile della casa famiglia, ha consentito di meglio evidenziare e comprendere gli aspetti disfunzionali presenti nella condotta della coppia genitoriale. Ella evidenziò, nell'elaborato depositato il
16.9.2023, che i piccoli al momento del collocamento hanno presentato ritardi nelle competenze e segni di mancato accudimento e nel corso degli incontri hanno mostrato di non avere introiettato alcuna immagine delle figure genitoriali. Nonostante la frequentazione e facilitazioni offerte dagli operatori, aggiunse ancora la psicologa, il legame di attaccamento è apparso fragile, poco supportivo specie in termini di riconoscimento dei bisogni dei bambini. Di fatto, proseguì l'esperta, i bimbi si sono relazionati mantenendo una netta separazione tra madre e padre. La madre, che ha palesato una personalità con limiti cognitivi ed affettivi, visibili difficoltà nel relazionarsi con atteggiamento delegante e sottomesso dove il maschile viene investito di caratteristiche dominanti compresa l'aggressività (cfr la ctu pa. 29), sembra subisca ed assecondi la relazione privilegiata padre figlio senza riuscire ad inserirsi nella stessa. Non è emersa alcuna condivisione genitoriale né cooperazione. La coppia non è riuscita, secondo la consulente, a mentalizzare l'esigenza emotiva ed affettiva dei figli di ricevere cure ed attenzioni da entrambi i genitori. Presenta quindi carenze profonde sminuendo il pregiudizio arrecato ai figli, di cui hanno reso ciascuno una versione non corrispondente al dato fattuale (lei riferisce ad esempio di avere allattato la bimba per due anni, ma la piccola è stata allontanata quando aveva tre mesi). Entrambi sono risultati non consapevoli, né hanno rielaborato la vicenda e tanto depone per l'assenza di capacità a mettere in atto interventi riparativi che possano compensare le carenze emerse. La recuperabilità delle carenze, si legge nell'elaborato, pare inficiata da carenze cognitive e affettive, il tutto sostenuto da un rigido modello culturale patriarcale (cfr pag. 41 della ctu).
Ciò non di meno, questa Corte, all'esito della comparizione delle parti, ha ritenuto opportuno non solo acquisire Pt_ presso i servizi sociali competenti una relazione aggiornata sulla coppia genitoriale, avendo l' riferito di vivere, Per_ unitamente alla ed alla terza figlia , nell'appartamento predetto in Piedimonte di Sessa Aurunca e di Pt_2 lavorare non più in Germania, ma a Napoli come muratore, ma anche di avviare la coppia genitoriale ad un percorso di sostegno alla genitorialità, che nel primo grado di giudizio non fu possibile espletare (cfr l'ordinanza del
12.7.2024).
La coppia, inizialmente presa in carico il 13.9.2024 dal (cfr rel. del 4.10.2024) presso Controparte_3 il quale sono stati effettuati i primi incontri, è stata poi seguita dall (cfr la rel. del Controparte_5
4.12.2024 e del 2.12.2024).
7 Nonostante i provvedimenti adottati, tuttavia, la coppia genitoriale, unitamente alla terza figlia, si è ancora una volta allontanata dal territorio nazionale come riferito dal tutore, a seguito dell'episodio di sottrazione di due minori da parte di alcuni congiunti, interrompendo i percorsi iniziati. Né d'altro canto il difensore, presente all'udienza, è stato in grado di riferire informazioni aggiornate sulla residenza degli appellanti.
Deve, dunque, ritenersi che l'evento da ultimo verificatosi dimostri con evidenza la condotta abbandonica degli Pe odierni appellanti nei riguardi dei piccoli e da tempo istituzionalizzati e bisognosi di stabili e sicuri PE riferimenti familiari, che senza alcun dubbio non possono individuarsi nella famiglia di origine, mostratasi carente nonostante le ulteriori opportunità loro concesse.
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, che vede soccombenti le parti costituite, vanno dichiarate interamente compensate.
Con separato decreto si provvederà, infine, alla liquidazione delle competenze in favore del tutore.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio.
Napoli, così deciso l'11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
8
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Bonfitto Consigliere Onorario definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615 del R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione stato di adottabilità,
e vertente
TRA
(c.f. ), nato in [...] il [...], e nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale isola F12 presso l'avv. Lucio C.F._2
Seconnino (c.f. ), che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._3
Email_1
Appellanti
E
avv. Maria Teresa (c.f. ), nella qualità di tutore e difensore dei minori CP_1 C.F._4 [...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], con PE Per_2 studio in Napoli alla Piazza Leonardo n. 14
Email_2
Appellata
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso insistendo nell'accoglimento dell'appello.
L'avv. , nella qualità di tutore e difensore dei minori, ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
Il P. G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 39 emessa il 16.2.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori nata il [...] (riconosciuta in corso di giudizio), e nato il [...], aveva Persona_1 Per_2 disposto la graduale interruzione dei rapporti tra i minori ed i genitori e l'attivazione di ogni misura volta a salvaguardare l'equilibrio psicologico di questi ultimi, avendo cura di pervenire entro il termine massimo di giorni
45 alla completa interruzione degli incontri e contatti.
1 Con il primo motivo gli appellanti si dolevano della omessa contestualizzazione ed errato giudizio prognostico relativo ai margini di recuperabilità delle criticità emerse nella ctu. Pt_ Con il secondo motivo l' e l' lamentavano l'omessa valutazione delle cause di forza maggiore e delle Pt_2 competenze genitoriali attuali.
Con il terzo motivo, gli appellanti censuravano l'operato del primo giudice per avere omesso di valutare l'integrale compendio probatorio.
Chiedevano, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della declaratoria dello stato di adottabilità, con riattivazione degli incontri, anche assistiti, tra i minori e i genitori, per un graduale recupero del rapporto genitoriale. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, previa nomina di un ctu, chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'assenza dei presupposti giustificativi del protratto stato di abbandono dei minori e l'idoneità dei genitori a svolgere le competenze genitoriali e per l'effetto che venisse dichiarata nulla la sentenza appellata, disponendo la revoca e disposta la reintegrazione dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, che venissero loro affidati i figli presso l'abitazione sita in Piedimonte del Massico di Sessa Aurunca
(CE) Località Casetta n. 1, con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidare a carico dello Stato.
Si costituiva l'avv. , quale tutore e difensore dei minori, che chiedeva la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 12.7.2024, all'esito della quale non era reiterata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, veniva richiesta relazione aggiornata ai servizi sociali di Sessa Aurunca, che venivano incaricati anche di avviare la coppia genitoriale ad un percorso di rafforzamento Cod delle capacità genitoriali presso l'AT e presso l'Asl di Caserta Distretto 14.
Acquisite le relazioni del servizio sociale incaricato del 4.10.2024 e 2.12.2024, del Controparte_3
capofila sede Sessa Aurunca del 4.10.2024 e dell del
[...] Controparte_4
2.12.2024, all'udienza del 9.5.2025, tenutasi in presenza, il tutore dichiarava che i genitori dei minori si erano allontanati dal territorio nazionale dal mese di gennaio 2025 a seguito dell'episodio di sottrazione di due minori da parte dei congiunti degli attuali appellanti, come da comunicazione del servizio sociale e che di conseguenza non risultava avessero seguito i percorsi prescritti. Al riguardo, il difensore degli appellanti riferiva che i propri assistiti sicuramente non si erano trasferiti in Romania, di non essere in possesso di informazioni aggiornate sulla loro residenza, ma di sapere che quella mattina erano a Napoli, che non erano coinvolti nel rapimento dei bambini dei congiunti e che avevano interrotto i percorsi di rafforzamento della genitorialità.
La Corte, pertanto, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, si riservava di decidere.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha ritenuto fondata la condotta abbandonica ascritta ai genitori dei minori sulla scorta dell'istruttoria complessivamente espletata.
Dalla sentenza qui appellata, in particolare, emerge che, confermato in data 21.7.2022 il decreto di convalida del provvedimento di collocamento in comunità dei minori adottato dal Comune di Napoli ai sensi dell'art. 403 c.c., con decreto del 6.9.2022, in accoglimento delle richieste avanzate in via cautelare dalla Procura Minorile con ricorso del 3.8.2022, venne dichiarata aperta la procedura finalizzata all'accertamento dello stato di abbandono dei minori, entrambi i genitori furono dichiarati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale e previsti incontri protetti dei genitori con il figli da concordare con il tutore, nominato contestualmente.
2 Nel corso dell'accesso domiciliare effettuato in un'abitazione del centro storico di Napoli dagli operatori sociali il
1.7.2022, osservò il Tribunale, era stato constatato lo stato di sostanziale abbandono morale e materiale dei minori, rinvenuti in terraneo privo di luce e ricambio di aria, in condizioni igieniche precarie, dove si trovavano sei bambini, sporchi, privi di indumenti e la più piccola, priva di pannolino e riversa nelle sue urine, tutti i piccoli PE presentavano irritazioni nelle parti intime e sulla cute, unghie sporche e risultavano dormire in un letto matrimoniale con lenzuola sporche e presenza di insetti. Il padre dei minori, unico genitore presente in sede di conferma dell'ordinanza ex art. 403 c.c., dichiarò di avere affidato i figli alla propria madre in quanto al momento dell'accesso domiciliare si era recato con la moglie in Romania per quindici giorni, dovendo quest'ultima rinnovare il passaporto e egli assistere il fratello malato. In seguito, le parti riferirono di essersi trasferite in Piedimonte del
Massico di Sessa Aurunca sebbene l'Arif limitatamente ai giorni di rientro dalla Germania, dove aveva trovato stabile occupazione. Vennero, quindi, disposte indagini socio ambientali ed avviati gli incontri protetti dei genitori con i figli presso la comunità, nonché espletata ctu.
Il Tribunale condivise le conclusioni alle quali pervenne la consulente nominata, dott.ssa , Persona_3 nell'elaborato peritale ed il metodo seguito, che tenne conto della condizione di analfabetismo e scarsa comprensione della lingua italiana da parte della coppia genitoriale nella somministrazione di test compatibili e si articolò in colloqui clinici, oltre all'osservazione della relazione dei minori con i genitori secondo la tecnica “strange situation” (procedura finalizzata alla valutazione dell'attaccamento). Nel riportare diffusamente le argomentazioni della psicologa, rilevò, pertanto, diverse criticità, sia sotto il profilo della personalità (l'Arif con difficoltà a padroneggiare la componente affettiva, inibizione dell'aggressività e conseguente ansia, attenzione per gli aspetti concreti della vita e rigidità cognitiva, la limiti cognitivi ed affettivi, autosvalutazione, appiattimento Pt_2 affettivo e relazionale, atteggiamento sottomesso e delegante, dove il maschile viene investito di caratteristiche dominanti), che nella relazione genitori – figli. Relativamente a quest'ultima, in particolare, sottolineò, come spiegato dalla consulente, fattori che impedivano lo sviluppo della responsabilità del genitore e del figlio, di vulnerabilità dovuti a separazioni precoci, condizioni di rischio ambientale incidenti negativamente sullo sviluppo del bambini e nel legame con il caregiver, apparendo la relazione povera, anche perché favorita da un modello familiare acquisito in ragione del quale il figlio viene lasciato alla cura di altri senza un riferimento genitoriale esclusivo, precludendo il formarsi di legami forti di attaccamento. Aggiunse anche che la coppia (la era in Pt_2 attesa del terzo figlio) dal mese di giugno 2023 sino al settembre 2023 si era nuovamente allontanata dai propri figli, oltre alla divisione netta di genere osservata. La recuperabilità delle carenze riscontrate, inoltre, proseguì il
Tribunale, impediva un'adeguata responsabilizzazione dei comportamenti disfunzionali tenuti.
Quanto riscontrato dalla consulente trovò conferma, secondo il primo giudice, anche nelle relazioni redatte dalla comunità in cui erano stati collocati i minori, dalle quali emerse che nel periodo luglio\ottobre 2023 i genitori si recarono nuovamente in Romania per la nascita della terza figlia, disertando le visite protette, limitandosi ad Pe effettuare videochiamate solo con il figlio e successivamente ripresero gli incontri portando con sé la terza bimba, senza curarsi della reazione degli altri due figli ( mostrò forte inappetenza ed agitazione psicomotoria PE
e le furono dedicate maggiori attenzioni dal padre solo in un incontro perché informato dal proprio avvocato della Pe relazione negativa su tale punto). Nessuno dei genitori, aggiunse il primo giudice, risultò avere rivolto al figlio
3 gli auguri di compleanno e quest'ultimo riferì alla madre nell'incontro del 18.12.2023 di non volere andare a casa con loro, furono poi annullati altri incontri senza chiedere date alternative.
Infine, il superamento delle condizioni critiche in cui furono rinvenuti i bimbi all'atto del collocamento in comunità costituivano elementi tangibili della loro riconducibilità alla stimolazione avvenuta in ambito comunitario a fronte Pe della trascuratezza familiare ed ambientale ( , infatti, che aveva trascorso maggior tempo in famiglia, presentava maggiori tracce di deprivazione familiare).
Né ritenne che la coppia genitoriale avesse posto riparo agli errori commessi stante il persistente stile genitoriale abbandonico, reso evidente a) dalla permanenza in Romania per diversi mesi in occasione della nascita della terza figlia, pur potendo l'evento avvenire in un ospedale napoletano, a discapito degli altri figli, b) dall'incapacità di riconoscere i bisogni dei figli, c) dall'incapacità di assicurare ai figli un adeguato e stabile luogo di residenza, essendo stati rinvenuti nella casa nei pressi di Sessa Aurunca solo in occasione di un accesso domiciliare concordato, in linea anche con il progetto di vita riferito, consistente nell'intenzione di rientrare in Romania per consentire ai figli di frequentare ivi la scuola.
Secondo il Tribunale riaffidare i figli ai genitori avrebbe comportato rischi non solo per le irrecuperabili carenze genitoriali accertate, ma anche perché avrebbe significato sottrarre al monitoraggio dei servizi sociali i minori, il cui intervento si era rivelato fondamentale per evitare danni irreversibili al processo di crescita dei bambini. Pt_ Quanto alle figure vicariali in ambito familiare, rilevò come i genitori dell non si fossero rivelati adeguati Pe avendo assunto condotte pregiudizievoli per e anteriormente all'intervento dei servizi sociali. PE
Tanto premesso, i motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati, anche alla luce degli approfondimenti espletati da questa Corte e degli eventi da ultimo verificatisi.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia omesso di verificare all'attualità la persistenza delle carenze genitoriali, senza considerare la disponibilità di entrambi genitori a seguire qualsivoglia percorso o prescrizione, mai proposti, che avrebbero loro consentito di recuperare eventuali deficit appartenenti alla sfera genitoriale. A fondamento di tale argomentazione, hanno richiamato una consulenza di parte, in atti allegata, della dott.ssa a tenore della quale sussisterebbero elementi educativi modificabili e recuperabili in tempi congrui ai Per_4 bisogni dei figli minori. Le difficoltà, a dire degli stessi, sarebbero state affrontate e superate, vivendo in un Pt_ ambiente salubre, protettivo e positivo per il nucleo familiare, svolgendo l' un'attività lavorativa remunerata, proprio perché consapevoli dei bisogni dei figli. Rilevano, inoltre, che la valutazione della consulente non avrebbe tenuto conto del contesto socio culturale di riferimento, della giovane età della coppia, all'epoca rispettivamente di
23 e 20 anni, che se sostenuta avrebbe permesso di giungere ad una adeguata struttura genitoriale, come rilevato dalla consulente di parte. Non vi sarebbero state, inoltre, ipotesi di abusi o maltrattamenti nei riguardi dei figli né danni irreversibili nel processo di crescita, sicché la relazione genitori e figli si sarebbe positivamente modificata e recuperata grazie agli incontri protetti benché di breve durata. Ulteriori indicatori di recupero sarebbero ravvisabili nell'essersi il nucleo familiare trasferito in una nuova abitazione dove potere riunire la famiglia. Il contesto socio culturale religioso in cui è insediato il nucleo familiare costituirebbe un'attenuante delle lacune riscontrate e non dovrebbe tradursi in un pregiudizio culturale. Infine, il primo giudice non avrebbe valutato l'apporto fornito dalle relazioni e contributi di aggiornamento dei servizi sociali operanti presso il comune di Sessa Aurunca, che avrebbero fornito una valutazione positiva in ordine alle capacità genitoriali dei genitori, operando un giudizio
4 prognostico da cui emergerebbero crescenti margini di recuperabilità degli aspetti carenziali, dovuti a difficoltà transitorie. Di conseguenza, non sussisterebbero i requisiti di protratto stato di abbandono, tali da giustificare la declaratoria impugnata, avendo il primo giudice addotto motivi ascrivibili a circostanze eccezionali e transitorie, in violazione del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Orbene, giova rammentare, in linea di diritto, che secondo costante giurisprudenza “In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità., a fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza” (cfr Cass. n. 13435\16; nonché nello stesso senso Cass. ordinanza n. 7559\18; Cass. ordinanza n.
3643\20). Proprio al fine di garantire il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, il giudice deve operare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, attivando i necessari supporti, attraverso gli operatori socio sanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo laddove ciò non sia possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire una equilibrata crescita psico-fisica, può pervenirsi ad una dichiarazione di stato di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 11171\19 in motivazione pag. 4;
Cass. n. 20948\2022; Cass. n. 20322\2022; da ultimo Cass. n. 2575\2025). Ed anche l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, laddove permanga l'incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 17603\18
e n. 16357\18). Né d'altro canto, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, vengono meno per effetto della mera dichiarazione del genitore di prendersene cura, che non si concretizzi in atti e comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr Cass. ordinanza n. 26624\17; Cass. n.
27999\2024).
Il Tribunale, diversamente da quanto asserito dagli appellanti, ha correttamente argomentato la decisione impugnata sulla scorta non solo della consulenza tecnica effettuata, ma anche degli ulteriori elementi emersi a seguito dell'istruttoria espletata. Pe Non vi è dubbio che la condizione dei piccoli e all'atto del collocamento, rispettivamente di diciotto e PE tre mesi, fosse di estremo pregiudizio per questi ultimi, di fatto lasciati dai genitori, allontanatisi per recarsi in
Romania, per più giorni alla nonna paterna in un contesto socio ambientale precario, di cui mostrò avere contezza Pt_ lo stesso (cfr il verbale dell'udienza del 23.1.2023). La relazione del 1.7.2022 del SS del Comune di Napoli
Mun. 4 (integrata in data 4.7.2022) fotografò una situazione allarmante in merito alle condizioni igieniche in cui Pe versavano non solo e ma anche altri bimbi, che senza dubbio ha giustificato il collocamento dei piccoli PE in comunità familiare. Dalla relazione del servizio sociale del comune di Napoli Mun. 4 del 19.8.2022, Pe successivamente al ricongiungimento dei fratellini e nella medesima comunità educativa a dimensione PE
5 familiare in data 25.7.2022, i piccoli hanno ristabilito immediatamente un contatto. Solo allora il padre è rientrato dalla Germania dove stava lavorando e la madre dalla Romania, dove si era recata per rinnovare il documento di identità. Il nucleo familiare si è poi trasferito in Piedimonte di Sessa (CE) e sono stati avviati gli incontri protetti Pe (cfr la rel. del SS del comune di Napoli 10.10.2022). Il piccolo , come relazionato dalla responsabile della casa famiglia il 7.11.2022, presentava atteggiamenti non in linea con la sua età, non comunicava in alcun modo, appariva socievole e solare ma alla continua ricerca di una figura di riferimento, camminava in modo grossolano, era irrequieto e tendeva a prevaricare sugli altri, non riconosceva la sorellina, presentava difficoltà nel sonno, nell'indossare le scarpe e nel sottoporsi alle pratiche igieniche, mangiava spesso con le mani e rovistava all'interno della spazzatura, dove cercava cibo, portando alla bocca quello che trovava in giardino o cortile. Situazione progressivamente migliorata sia per le attenzioni prestate in ambito comunitario che grazie all'inserimento scolastico. al momento del collocamento era in condizioni igieniche precarie e molto minuta, PE Pe progressivamente è stata svezzata e ha raggiunto regolarità nel ritmo sonno veglia. Nei primi tre incontri non ha riconosciuto i genitori come punti di riferimento ed anche (inizialmente le visite furono autorizzate con PE la sola madre in attesa del riconoscimento paterno) in detti incontri non ha mostrato attaccamento alla figura materna, piangendo se presa in braccio dalla genitrice (così la rel. del 7.11.2022 della responsabile della comunità).
Se è ben vero che non sono emersi episodi di abuso o maltrattamenti, è in ogni caso risultato dalle verifiche Pe effettuate un contesto di significativa trascuratezza dei piccoli e più evidente per il primo figlio per il PE maggior tempo trascorso in famiglia e la relazione dei genitori con i figli, quanto meno nelle prime frequentazioni,
è risultata quasi inesistente. L'inserimento in casa famiglia, le cure ed attenzioni dedicate ai piccoli hanno consentito Pe ad di raggiungere progressivamente maggiori autonomie, seppure ancora in fase evolutiva (cfr la rel. della comunità del 12.6.2023), ed alla sorella di procedere ad una crescita equilibrata, senza particolari PE problematiche. I progressivi incontri protetti con i genitori hanno permesso ai bambini di instaurare con essi una relazione. Nel periodo di osservazione è tuttavia emersa la tendenza del padre a trascorrere il tempo a disposizione Pe con il figlio e non con la sorellina (anche la merenda viene consumata separatamente), limitando con tale modo di operare la relazione del bimbo con la madre, che pare sia migliorata nel solo periodo in cui detto genitore non Pt_ è stato presente agli incontri (cfr la rel. della comunità del 12.6.2023). E non sembra che l' si sia reso conto dei riflessi negativi della condotta assunta, che di fatto esclude la figura materna dalla relazione con il figlio. La piccola riconosce ora la madre, che percepisce, secondo il riferito della responsabile della comunità (cfr la ctu pag. PE
35 nella parte dedicata al colloquio con detti operatori), più come “figura ludica”, che come punto di riferimento.
La coppia genitoriale si è trasferitasi in una località vicina a Sessa Aurunca dopo il collocamento dei figli in comunità, in un appartamento, in parte condiviso con alcuni familiari, che gli operatori sociali verificarono adeguato dal punto di vista igienico (cfr la rel. del 4.11.2022), per potere riunire il nucleo familiare. E' tuttavia un Pt_ dato di fatto che la coppia, a prescindere dal lavoro estero dell (molte coppie condividono la genitorialità dei figli pur lavorando in un luogo diverso da quello di residenza della famiglia), si è nuovamente allontanata per più mesi (giugno\settembre 2023) per la nascita della terza figlia (peraltro riferendo dello stato di gravidanza della solo nel mese di ottobre 2023), avvenuta alla fine di settembre 2023, recandosi nuovamente in Romania, Pt_2 senza alcuna considerazione delle ripercussioni che tale periodo di assenza avrebbe potuto avere sui primi due figli, che avevano cominciato a frequentare. Così come non si sono preoccupati delle possibili reazioni dei primi due
6 figli quando, nel riprendere la frequentazione, si sono recati in comunità unitamente alla terza figlia (cfr le rel. del Pt_ 20.11.2023). D'altro canto, come riferito dallo stesso al termine del giudizio, egli intendeva rientrare con il nucleo familiare in Romania per fare si che i figli ivi frequentassero le scuole (cfr il verbale del 31.10.2023).
La necessità di procedere ad una consulenza tecnica di ufficio, invero, pur a fronte degli elementi in fatto già emersi nel gennaio 2023, quando fu disposta, in merito alla condotta pregiudizievole tenuta dai genitori è stata dovuta, per quanto è dato evincere dagli atti, anche alle difficoltà incontrate dagli operatori sociali del comune di Sessa Aurunca nel dare seguito a quanto disposto dal Tribunale, sia relativamente al servizio di educativa domiciliare, che per i percorsi, per i quali entrambi i genitori avevano dato disponibilità, tanto che lo stesso ente sollecitò la richiesta di nomina di un ctu (cfr la rel. del SS di Sessa Aurunca del 17.1.2023).
Ebbene, l'operato della dott.ssa , articolato in colloqui clinici e test somministrati, oltre che nei Persona_3 colloqui intercorsi con la responsabile della casa famiglia, ha consentito di meglio evidenziare e comprendere gli aspetti disfunzionali presenti nella condotta della coppia genitoriale. Ella evidenziò, nell'elaborato depositato il
16.9.2023, che i piccoli al momento del collocamento hanno presentato ritardi nelle competenze e segni di mancato accudimento e nel corso degli incontri hanno mostrato di non avere introiettato alcuna immagine delle figure genitoriali. Nonostante la frequentazione e facilitazioni offerte dagli operatori, aggiunse ancora la psicologa, il legame di attaccamento è apparso fragile, poco supportivo specie in termini di riconoscimento dei bisogni dei bambini. Di fatto, proseguì l'esperta, i bimbi si sono relazionati mantenendo una netta separazione tra madre e padre. La madre, che ha palesato una personalità con limiti cognitivi ed affettivi, visibili difficoltà nel relazionarsi con atteggiamento delegante e sottomesso dove il maschile viene investito di caratteristiche dominanti compresa l'aggressività (cfr la ctu pa. 29), sembra subisca ed assecondi la relazione privilegiata padre figlio senza riuscire ad inserirsi nella stessa. Non è emersa alcuna condivisione genitoriale né cooperazione. La coppia non è riuscita, secondo la consulente, a mentalizzare l'esigenza emotiva ed affettiva dei figli di ricevere cure ed attenzioni da entrambi i genitori. Presenta quindi carenze profonde sminuendo il pregiudizio arrecato ai figli, di cui hanno reso ciascuno una versione non corrispondente al dato fattuale (lei riferisce ad esempio di avere allattato la bimba per due anni, ma la piccola è stata allontanata quando aveva tre mesi). Entrambi sono risultati non consapevoli, né hanno rielaborato la vicenda e tanto depone per l'assenza di capacità a mettere in atto interventi riparativi che possano compensare le carenze emerse. La recuperabilità delle carenze, si legge nell'elaborato, pare inficiata da carenze cognitive e affettive, il tutto sostenuto da un rigido modello culturale patriarcale (cfr pag. 41 della ctu).
Ciò non di meno, questa Corte, all'esito della comparizione delle parti, ha ritenuto opportuno non solo acquisire Pt_ presso i servizi sociali competenti una relazione aggiornata sulla coppia genitoriale, avendo l' riferito di vivere, Per_ unitamente alla ed alla terza figlia , nell'appartamento predetto in Piedimonte di Sessa Aurunca e di Pt_2 lavorare non più in Germania, ma a Napoli come muratore, ma anche di avviare la coppia genitoriale ad un percorso di sostegno alla genitorialità, che nel primo grado di giudizio non fu possibile espletare (cfr l'ordinanza del
12.7.2024).
La coppia, inizialmente presa in carico il 13.9.2024 dal (cfr rel. del 4.10.2024) presso Controparte_3 il quale sono stati effettuati i primi incontri, è stata poi seguita dall (cfr la rel. del Controparte_5
4.12.2024 e del 2.12.2024).
7 Nonostante i provvedimenti adottati, tuttavia, la coppia genitoriale, unitamente alla terza figlia, si è ancora una volta allontanata dal territorio nazionale come riferito dal tutore, a seguito dell'episodio di sottrazione di due minori da parte di alcuni congiunti, interrompendo i percorsi iniziati. Né d'altro canto il difensore, presente all'udienza, è stato in grado di riferire informazioni aggiornate sulla residenza degli appellanti.
Deve, dunque, ritenersi che l'evento da ultimo verificatosi dimostri con evidenza la condotta abbandonica degli Pe odierni appellanti nei riguardi dei piccoli e da tempo istituzionalizzati e bisognosi di stabili e sicuri PE riferimenti familiari, che senza alcun dubbio non possono individuarsi nella famiglia di origine, mostratasi carente nonostante le ulteriori opportunità loro concesse.
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, che vede soccombenti le parti costituite, vanno dichiarate interamente compensate.
Con separato decreto si provvederà, infine, alla liquidazione delle competenze in favore del tutore.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio.
Napoli, così deciso l'11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
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