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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. NN GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 809 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- C.F. - nata a [...], in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gizzeria Contrada Capo Suvero, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Francesco De Grazia - C.F.
– PEC - ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 di lui studio legale sito in Lamezia Terme, Via Papa Marcello II, giusta procura alle liti in atti, e sig. CP_1
- C.F. - nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 14.05.1967, ivi residente
[...] C.F._3 alla via Caputi NN IS n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Falvo - C.F.
- PEC - ed elettivamente domiciliato presso il di C.F._4 Email_2 lui studio legale sito in Lamezia Terme, Via A. Rende, 1, giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta in atti, congiuntamente depositate in cancelleria in data 5 dicembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/10/2025 – che:
- la Sig.r ed il Sig hanno intrattenuto una relazione more uxorio;
Parte_1 Controparte_1
- da tale unione nasceva in Lamezia Terme, in data 04.05.2015 la piccol;
Persona_1
- i ricorrenti stabilivano, il domicilio familiare in Gizzeria (CZ), Contrada Capo Suvero;
2
- essendo insorti insanabili contrasti personali tra i conviventi, previo accordo fra le parti, il Sig. si CP_1 allontanava dalla abitazione familiare nel mese di gennaio 2025. Per_
- a partire dal mese di gennaio, dunque, la minore è rimasta a convivere con la madre in Gizzeria, alla
Contrada Capo Suvero;
- attualmente la Sig.ra lavora presso Azienda Ospedaliera Universitaria Germaneto con retribuzione Pt_1 mensile pari 1700,00 circa;
- il Sig. risulta, invece, essere assunto presso la Multiservizi S.p.A, la retribuzione mensile è pari a CP_1
1500,00 circa (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti)
Tutto ciò premesso i coniugi, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, ricorrevano congiuntamente all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, affinché volesse emettere sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti e concordate conclusioni:
”A) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della piccola presso la residenza della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della piccola, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per_ B) Il padre avrà il diritto-dovere di tenere la piccola con sé, tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola e fino alle ore 20 per 3 giorni a settimana e con pernottamento notturno per gli altri 3 giorni, da stabilire previo accordo tra le parti e nel rispetto dei turni lavorativi di entrambi i genitori. Le domeniche saranno alternate per l'intera giornata con pernottamento. Inoltre, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle ore 9 alle
20, nonchè per 15 giorni consecutivi in estate, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. Resta espressamente inteso che le parti, di volta in volta a seconda delle esigenze e della volontà del minore e delle esigenze lavorative dei genitori, potranno modificare di comune accordo, i periodi ed i giorni della collocazione presso l'uno o l'altro genitore. Per_ C) Il sig. dovrà contribuire alle spese ordinarie per il mantenimento di nella misura di 400,00 CP_1 euro mensili da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previo accordo sulle stesse.
Spese legali compensate”.
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, una volta acquisito formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 6 novembre 2025, il Giudice
Delegato fissava per la comparizione figurata delle parti l'udienza del 9 dicembre 2025, in previsione della quale le parti depositavano congiuntamente in cancelleria – in data 5 dicembre 2025 - le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza in oggetto ed in esito lo scrivente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 3
Le parti hanno difatti concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione gli accordi formalizzati nel corso della procedura in esame, in quanto non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative, e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, sia in considerazione della natura consensuale nativa della controversia, che della richiesta appositamente avanzata in tal senso dalle parti sin dal deposito del ricorso congiunto introduttivo in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 809 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - C.F. Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente in [...]C.F._1
Suvero, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Francesco De Grazia - C.F. – PEC C.F._2
- ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in Email_1
Lamezia Terme, Via Papa Marcello II, giusta procura alle liti in atti, e sig. - C.F. Controparte_1
- nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 14.05.1967, ivi residente a[...]
NN IS n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Falvo - C.F. - PEC C.F._4
- ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Email_2
Lamezia Terme, Via A. Rende, 1, giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della piccola presso la residenza della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della piccola, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per_ B) Il padre avrà il diritto-dovere di tenere la piccol con sé, tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola e fino alle ore 20 per 3 giorni a settimana e con pernottamento notturno per gli altri 3 giorni, da stabilire previo accordo tra le parti e nel rispetto dei turni lavorativi di entrambi i genitori. Le domeniche saranno alternate per l'intera giornata con pernottamento. Inoltre, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle ore 9 alle 20, nonchè per 15 giorni consecutivi in estate, da comunicare entro il 31 maggio di ogni 4
anno. Resta espressamente inteso che le parti, di volta in volta a seconda delle esigenze e della volontà del minore e delle esigenze lavorative dei genitori, potranno modificare di comune accordo, i periodi ed i giorni della collocazione presso l'uno o l'altro genitore. Per_ C) Il sig dovrà contribuire alle spese ordinarie per il mantenimento d nella misura di 400,00 CP_1 euro mensili da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previo accordo sulle stesse”,
D) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. NN GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. NN GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 809 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- C.F. - nata a [...], in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gizzeria Contrada Capo Suvero, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Francesco De Grazia - C.F.
– PEC - ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 di lui studio legale sito in Lamezia Terme, Via Papa Marcello II, giusta procura alle liti in atti, e sig. CP_1
- C.F. - nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 14.05.1967, ivi residente
[...] C.F._3 alla via Caputi NN IS n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Falvo - C.F.
- PEC - ed elettivamente domiciliato presso il di C.F._4 Email_2 lui studio legale sito in Lamezia Terme, Via A. Rende, 1, giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta in atti, congiuntamente depositate in cancelleria in data 5 dicembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/10/2025 – che:
- la Sig.r ed il Sig hanno intrattenuto una relazione more uxorio;
Parte_1 Controparte_1
- da tale unione nasceva in Lamezia Terme, in data 04.05.2015 la piccol;
Persona_1
- i ricorrenti stabilivano, il domicilio familiare in Gizzeria (CZ), Contrada Capo Suvero;
2
- essendo insorti insanabili contrasti personali tra i conviventi, previo accordo fra le parti, il Sig. si CP_1 allontanava dalla abitazione familiare nel mese di gennaio 2025. Per_
- a partire dal mese di gennaio, dunque, la minore è rimasta a convivere con la madre in Gizzeria, alla
Contrada Capo Suvero;
- attualmente la Sig.ra lavora presso Azienda Ospedaliera Universitaria Germaneto con retribuzione Pt_1 mensile pari 1700,00 circa;
- il Sig. risulta, invece, essere assunto presso la Multiservizi S.p.A, la retribuzione mensile è pari a CP_1
1500,00 circa (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti)
Tutto ciò premesso i coniugi, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, ricorrevano congiuntamente all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, affinché volesse emettere sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti e concordate conclusioni:
”A) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della piccola presso la residenza della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della piccola, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per_ B) Il padre avrà il diritto-dovere di tenere la piccola con sé, tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola e fino alle ore 20 per 3 giorni a settimana e con pernottamento notturno per gli altri 3 giorni, da stabilire previo accordo tra le parti e nel rispetto dei turni lavorativi di entrambi i genitori. Le domeniche saranno alternate per l'intera giornata con pernottamento. Inoltre, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle ore 9 alle
20, nonchè per 15 giorni consecutivi in estate, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. Resta espressamente inteso che le parti, di volta in volta a seconda delle esigenze e della volontà del minore e delle esigenze lavorative dei genitori, potranno modificare di comune accordo, i periodi ed i giorni della collocazione presso l'uno o l'altro genitore. Per_ C) Il sig. dovrà contribuire alle spese ordinarie per il mantenimento di nella misura di 400,00 CP_1 euro mensili da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previo accordo sulle stesse.
Spese legali compensate”.
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, una volta acquisito formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 6 novembre 2025, il Giudice
Delegato fissava per la comparizione figurata delle parti l'udienza del 9 dicembre 2025, in previsione della quale le parti depositavano congiuntamente in cancelleria – in data 5 dicembre 2025 - le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza in oggetto ed in esito lo scrivente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 3
Le parti hanno difatti concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione gli accordi formalizzati nel corso della procedura in esame, in quanto non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative, e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, sia in considerazione della natura consensuale nativa della controversia, che della richiesta appositamente avanzata in tal senso dalle parti sin dal deposito del ricorso congiunto introduttivo in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 809 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - C.F. Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente in [...]C.F._1
Suvero, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Francesco De Grazia - C.F. – PEC C.F._2
- ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in Email_1
Lamezia Terme, Via Papa Marcello II, giusta procura alle liti in atti, e sig. - C.F. Controparte_1
- nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 14.05.1967, ivi residente a[...]
NN IS n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Falvo - C.F. - PEC C.F._4
- ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Email_2
Lamezia Terme, Via A. Rende, 1, giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della piccola presso la residenza della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della piccola, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per_ B) Il padre avrà il diritto-dovere di tenere la piccol con sé, tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola e fino alle ore 20 per 3 giorni a settimana e con pernottamento notturno per gli altri 3 giorni, da stabilire previo accordo tra le parti e nel rispetto dei turni lavorativi di entrambi i genitori. Le domeniche saranno alternate per l'intera giornata con pernottamento. Inoltre, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle ore 9 alle 20, nonchè per 15 giorni consecutivi in estate, da comunicare entro il 31 maggio di ogni 4
anno. Resta espressamente inteso che le parti, di volta in volta a seconda delle esigenze e della volontà del minore e delle esigenze lavorative dei genitori, potranno modificare di comune accordo, i periodi ed i giorni della collocazione presso l'uno o l'altro genitore. Per_ C) Il sig dovrà contribuire alle spese ordinarie per il mantenimento d nella misura di 400,00 CP_1 euro mensili da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previo accordo sulle stesse”,
D) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. NN GAROFALO