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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN RR, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9420/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
ING. (c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato e procura speciale in calce al presente atto su foglio separato,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Aniello De AM EL AU,
(c.f.: e dall'Avv. Gerardo De AM EL AU, C.F._2
(c.f.: , elettivamente domiciliato presso e nello studio dei propri C.F._3
difensori posto in Pagani (Sa) alla Via Barbato n.19.;
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(SA) alla via Pace n. 68 cod. fisc.: , rappresentata e difesa per mandato CodiceFiscale_4
in atti, unitamente e con facoltà disgiunta, dagli avvocati Francesco AT
( ), VI FO ( ), RE AT C.F._5 C.F._6 ( ) presso i quali elettivamente domicilia, in Salerno alla via G.B. C.F._7
Vitagliano n. 20.
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2020, il sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2364/2020 (R.G. n. 7394/2020) con il quale, il Tribunale
di Salerno, in data 03.11.2020, accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Controparte_1
che chiedeva il pagamento della metà delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale, a far data da gennaio 2018 e sino a marzo 2020, pari ad € 8.235,63 ed a fronte di un totale complessivo di € 16.471,26. Parte opponente eccepiva: l'assoluta inesistenza di un credito in favore della sig.ra considerato che, nel periodo 2008 – 2016, lo stesso Controparte_1
provvedeva a pagare in favore degli istituti di credito (prima poi AN EL CP_2
S.p.A.), la somma complessiva di € 59.397,60; che sussiste, in facto ed in iure, comunque una compensazione tra i crediti (di € 8.235,63), vantati vicendevolmente da ciascun comproprietario, con conseguente onere in capo alla sig.ra al pagamento Controparte_1
della differenza di € 17.512,62 all'opponente in riconvenzionale;
la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate in vece dell'altro coniuge.; il disconoscimento formale delle copie fotostatiche dei documenti prodotti nel fascicolo monitorio dalla sig.ra CP_1
, in quanto prive di autenticità e veridicità, inopponibili all'odierno opponente e
[...]
non conformi agli originali. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare
e pregiudiziale, dichiarare la domanda ed il credito dell'opposta improcedibile ed improponibile,
dovendo la sig.ra proporre l'istanza di mediazione-conciliazione ex D.Lgs Controparte_1
n.28/2010 e ss.; 2. In rito e nel merito, accogliere integralmente tanto in facto quanto in iure la
spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e non dovuta la somma ingiunta di €
8.235,63 perché non certa, non liquida, non esigibile ex art. 633 ss. c.p.c.; 3. Nel merito, accertare e
dichiarare che l'opponente ha pagato complessivamente, per il mutuo Parte_1
dell'immobile posto in OR LL (Sa) alla Via Pace n.68, la somma di € 59.397,60 salvo
errori od omissioni, e comunque rate in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza del mutuo (pari
al 50%), ammontanti ad un totale di € 25.748,25 salvo errori od omissioni;
4. Sempre nel merito, accogliere l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente dichiarando l'estinzione del
credito vantato dalla sig.ra nel Decreto ingiuntivo opposto, per avvenuta Controparte_1
compensazione con il controcredito vantato dal sig.
5. Ancora nel merito, Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n.2364/20 emesso dal Tribunale di Salerno perché mancante delle
condizioni di ammissibilità, del presupposto generatore in punto di diritto sostanziale, oltre che
insussistente, carente della fondatezza (in fatto ed in diritto) e di prova;
6. In via riconvenzionale,
accertare ed accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, condannando CP_1
alla restituzione ed al rimborso delle rate di mutuo pagate in eccedenza da
[...] Parte_1
quantificate in € 17.512,62 salvo errori od omissioni o quel diverso maggiore e/o minore
[...]
che riterrà di determinare l'adita Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla presente
domanda al soddisfo;
7. Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e delle Controparte_1
competenze legali (diritti ed onorari), oltre oneri di legge, per il presente procedimento di opposizione,
ex D.M. n.37/2018, con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai procuratori antistatari avv.Aniello De
AM EL AU ed avv.Gerardo De AM EL AU.” In data 29.09.2021 si costituiva la sig.ra la , eccependo: in via assolutamente preliminare e pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione in quanto tesa all'accoglimento di richieste (eccezioni di compensazione e restituzione di somme corrisposte dall'opposta a titolo di pagamento delle rate di mutuo e conseguente domanda riconvenzionale) non suscettibili di formare oggetto di delibazione in quanto coperte da cosa giudicata i n virtù
della sentenza n. 3142 del 7.10.2019 resa nell'ambito del giudizio per la separazione personale dei coniugi rubricato al n. 4902/2016 e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 192 c.c. In subordine eccepiva l'irripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale anche se cointestata. In quanto , i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio sono stati inquadrati dalla giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.
Ciò premesso concludeva chiedendo al Tribunale di: concedere l'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo n. 2364/2020 del 05.11.2020 emesso dal Tribunale di Salerno;
di concedere termine al fine di espletare la procedura di negoziazione assistita e/o mediazione;
rigettare la proposta
opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, unitamente alle domande in essa contenute, e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2364/2020 emesso in data 05 novembre 2020;
rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per inammissibilità e/o improcedibilità
dell'eccezione di compensazione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2364/2020 del
05.11.2020 emesso dal Tribunale di Salerno;
condannare l'opponente alle spese di lite, con il favore
degli accessori di legge da attribuirsi ai sottoscritti difensori per dichiarato anticipo.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., con provvedimento del
16.10.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
L'opposizione con conseguente domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento
e deve essere rigettata.
Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, in data 26.03.2008, i coniugi CP_1
e stipulavano contratto di mutuo per la somma di € 80.000,00
[...] Parte_1
con l'istituto di credito mediante atto pubblico rogato dal notaio CP_2 Per_1
(repertorio n.30896; raccolta n.7327) per l'acquisto della casa coniugale posta in
OR LL (Sa) alla Via Pace n.68. In data 24.09.2015, i cointestatari, con atto pubblico per notaio (repertorio n.2188; raccolta n.980), provvedevano Persona_2
alla stipula di un nuovo contratto di mutuo con AN EL S.p.A., surrogando l'istituto nei diritti di credito che vantava la , assumendo l'onere di pagare rate mensili di € CP_2
633,51. Al momento della surroga del mutuo, il debito dei comproprietari Parte_2
ammontava a complessivi € 49.488,18. L'opponente eccepisce che dal 2008 al
[...]
2016, i conferimenti, sia relativamente al mutuo originario con sia con AN CP_2
EL S.p.A., sono avvenuti mediante versamenti esclusivi da parte dello stesso, effettuati con carta di debito-bancomat ovvero con pagamenti di terzi sempre ad egli collegati (premi
polizza ass.ne sulla vita RD sottoscritta esclusivamente da rimborsi gestore Parte_1
servizi energia elettrica, in virtù di convenzione stipulata con . L'opponente Parte_1
agisce quindi per ottenere in via principale la compensazione tra i crediti (di € 8.235,63), vantati vicendevolmente da ciascun comproprietario, ed in via riconvenzionale per ottenere il rimborso delle rate di mutuo pagate in eccedenza e quantificate in € 17.512,62.
Tale prospettazione non è meritevole di accoglimento.
Le somme richieste dall'opponente sono state versate, in costanza di matrimonio: tale dato
è dirimente, per le ragioni che si spiegheranno.
Sulla base della prevalente giurisprudenza, cui il Tribunale ritiene di aderire, è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter-partes, la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. Ed invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono stati inquadrati dalla prevalente giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 cc. In questo senso si sono pronunciate Cass. Civ, sent.17 settembre
2004 n. 18749 e Cass Civ. sent. 27 maggio 2015 n. 10942, che appunto hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale. Ciò che rileva, inoltre, è
proprio la funzione sottesa all'operazione e non la sua entità economica;
come precisato dalla S.C. infatti 'i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cc, non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere,
nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.' Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato con ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 in cui la Suprema Corte
ha espressamente enunciato il seguente principio “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i
coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l'esistenza di
un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei
coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per
l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent.
n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il
diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento
dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di
collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi”
sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent.
n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di
presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio…)”. In conclusione,
l'irripetibilità delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo è stata ricondotta dalla giurisprudenza a una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio essendo questi riconducibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare, salva l'esistenza di un differente accordo inter-partes che va necessariamente provato.
Inoltre, non è possibile compensare il mancato pagamento delle rate per il periodo 2018-
2020, da parte del sig. , con quelle pagate dallo stesso opponente in costanza di Pt_1
matrimonio. Per il periodo a far data da gennaio 2018 a marzo 2020, la sig.ra ha CP_1
provato di aver versato interamente la somma di euro 16.471,26 (docc. allegati all'atto di
costituzione), a dispetto invece di quanto previsto dalla sentenza di separazione giudiziale n.
3142/2019 e già dalla precedente ordinanza presidenziale del 18.10.2016 nella quale veniva previsto “ad esclusione della rata del mutuo che grava sulla casa che verrà pagata al 50% tra i coniugi
comproprietari”.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata
Sulle spese di lite
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate in complessivi € 2.540 per il presente giudizio in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al DM 55/2014,
come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa dall'ING. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2364/2020 (R.G. n. Parte_1
7394/2020) disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2364/2020 (R.G.
n. 7394/2020) dichiarandolo esecutivo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta che si liquidano in complessivi € 2.540 di cui (Fase Studio 460 € Fase
Introduttiva € 389, Fase istruttoria € 840 Fase Decisoria € 851 ) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocati Francesco AT, RE AT e VI FO.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN RR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN RR, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9420/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
ING. (c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato e procura speciale in calce al presente atto su foglio separato,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Aniello De AM EL AU,
(c.f.: e dall'Avv. Gerardo De AM EL AU, C.F._2
(c.f.: , elettivamente domiciliato presso e nello studio dei propri C.F._3
difensori posto in Pagani (Sa) alla Via Barbato n.19.;
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(SA) alla via Pace n. 68 cod. fisc.: , rappresentata e difesa per mandato CodiceFiscale_4
in atti, unitamente e con facoltà disgiunta, dagli avvocati Francesco AT
( ), VI FO ( ), RE AT C.F._5 C.F._6 ( ) presso i quali elettivamente domicilia, in Salerno alla via G.B. C.F._7
Vitagliano n. 20.
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2020, il sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2364/2020 (R.G. n. 7394/2020) con il quale, il Tribunale
di Salerno, in data 03.11.2020, accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Controparte_1
che chiedeva il pagamento della metà delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale, a far data da gennaio 2018 e sino a marzo 2020, pari ad € 8.235,63 ed a fronte di un totale complessivo di € 16.471,26. Parte opponente eccepiva: l'assoluta inesistenza di un credito in favore della sig.ra considerato che, nel periodo 2008 – 2016, lo stesso Controparte_1
provvedeva a pagare in favore degli istituti di credito (prima poi AN EL CP_2
S.p.A.), la somma complessiva di € 59.397,60; che sussiste, in facto ed in iure, comunque una compensazione tra i crediti (di € 8.235,63), vantati vicendevolmente da ciascun comproprietario, con conseguente onere in capo alla sig.ra al pagamento Controparte_1
della differenza di € 17.512,62 all'opponente in riconvenzionale;
la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate in vece dell'altro coniuge.; il disconoscimento formale delle copie fotostatiche dei documenti prodotti nel fascicolo monitorio dalla sig.ra CP_1
, in quanto prive di autenticità e veridicità, inopponibili all'odierno opponente e
[...]
non conformi agli originali. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare
e pregiudiziale, dichiarare la domanda ed il credito dell'opposta improcedibile ed improponibile,
dovendo la sig.ra proporre l'istanza di mediazione-conciliazione ex D.Lgs Controparte_1
n.28/2010 e ss.; 2. In rito e nel merito, accogliere integralmente tanto in facto quanto in iure la
spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e non dovuta la somma ingiunta di €
8.235,63 perché non certa, non liquida, non esigibile ex art. 633 ss. c.p.c.; 3. Nel merito, accertare e
dichiarare che l'opponente ha pagato complessivamente, per il mutuo Parte_1
dell'immobile posto in OR LL (Sa) alla Via Pace n.68, la somma di € 59.397,60 salvo
errori od omissioni, e comunque rate in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza del mutuo (pari
al 50%), ammontanti ad un totale di € 25.748,25 salvo errori od omissioni;
4. Sempre nel merito, accogliere l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente dichiarando l'estinzione del
credito vantato dalla sig.ra nel Decreto ingiuntivo opposto, per avvenuta Controparte_1
compensazione con il controcredito vantato dal sig.
5. Ancora nel merito, Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n.2364/20 emesso dal Tribunale di Salerno perché mancante delle
condizioni di ammissibilità, del presupposto generatore in punto di diritto sostanziale, oltre che
insussistente, carente della fondatezza (in fatto ed in diritto) e di prova;
6. In via riconvenzionale,
accertare ed accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, condannando CP_1
alla restituzione ed al rimborso delle rate di mutuo pagate in eccedenza da
[...] Parte_1
quantificate in € 17.512,62 salvo errori od omissioni o quel diverso maggiore e/o minore
[...]
che riterrà di determinare l'adita Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla presente
domanda al soddisfo;
7. Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e delle Controparte_1
competenze legali (diritti ed onorari), oltre oneri di legge, per il presente procedimento di opposizione,
ex D.M. n.37/2018, con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai procuratori antistatari avv.Aniello De
AM EL AU ed avv.Gerardo De AM EL AU.” In data 29.09.2021 si costituiva la sig.ra la , eccependo: in via assolutamente preliminare e pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione in quanto tesa all'accoglimento di richieste (eccezioni di compensazione e restituzione di somme corrisposte dall'opposta a titolo di pagamento delle rate di mutuo e conseguente domanda riconvenzionale) non suscettibili di formare oggetto di delibazione in quanto coperte da cosa giudicata i n virtù
della sentenza n. 3142 del 7.10.2019 resa nell'ambito del giudizio per la separazione personale dei coniugi rubricato al n. 4902/2016 e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 192 c.c. In subordine eccepiva l'irripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale anche se cointestata. In quanto , i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio sono stati inquadrati dalla giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.
Ciò premesso concludeva chiedendo al Tribunale di: concedere l'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo n. 2364/2020 del 05.11.2020 emesso dal Tribunale di Salerno;
di concedere termine al fine di espletare la procedura di negoziazione assistita e/o mediazione;
rigettare la proposta
opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, unitamente alle domande in essa contenute, e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2364/2020 emesso in data 05 novembre 2020;
rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per inammissibilità e/o improcedibilità
dell'eccezione di compensazione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2364/2020 del
05.11.2020 emesso dal Tribunale di Salerno;
condannare l'opponente alle spese di lite, con il favore
degli accessori di legge da attribuirsi ai sottoscritti difensori per dichiarato anticipo.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., con provvedimento del
16.10.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
L'opposizione con conseguente domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento
e deve essere rigettata.
Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, in data 26.03.2008, i coniugi CP_1
e stipulavano contratto di mutuo per la somma di € 80.000,00
[...] Parte_1
con l'istituto di credito mediante atto pubblico rogato dal notaio CP_2 Per_1
(repertorio n.30896; raccolta n.7327) per l'acquisto della casa coniugale posta in
OR LL (Sa) alla Via Pace n.68. In data 24.09.2015, i cointestatari, con atto pubblico per notaio (repertorio n.2188; raccolta n.980), provvedevano Persona_2
alla stipula di un nuovo contratto di mutuo con AN EL S.p.A., surrogando l'istituto nei diritti di credito che vantava la , assumendo l'onere di pagare rate mensili di € CP_2
633,51. Al momento della surroga del mutuo, il debito dei comproprietari Parte_2
ammontava a complessivi € 49.488,18. L'opponente eccepisce che dal 2008 al
[...]
2016, i conferimenti, sia relativamente al mutuo originario con sia con AN CP_2
EL S.p.A., sono avvenuti mediante versamenti esclusivi da parte dello stesso, effettuati con carta di debito-bancomat ovvero con pagamenti di terzi sempre ad egli collegati (premi
polizza ass.ne sulla vita RD sottoscritta esclusivamente da rimborsi gestore Parte_1
servizi energia elettrica, in virtù di convenzione stipulata con . L'opponente Parte_1
agisce quindi per ottenere in via principale la compensazione tra i crediti (di € 8.235,63), vantati vicendevolmente da ciascun comproprietario, ed in via riconvenzionale per ottenere il rimborso delle rate di mutuo pagate in eccedenza e quantificate in € 17.512,62.
Tale prospettazione non è meritevole di accoglimento.
Le somme richieste dall'opponente sono state versate, in costanza di matrimonio: tale dato
è dirimente, per le ragioni che si spiegheranno.
Sulla base della prevalente giurisprudenza, cui il Tribunale ritiene di aderire, è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter-partes, la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. Ed invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono stati inquadrati dalla prevalente giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 cc. In questo senso si sono pronunciate Cass. Civ, sent.17 settembre
2004 n. 18749 e Cass Civ. sent. 27 maggio 2015 n. 10942, che appunto hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale. Ciò che rileva, inoltre, è
proprio la funzione sottesa all'operazione e non la sua entità economica;
come precisato dalla S.C. infatti 'i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cc, non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere,
nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.' Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato con ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 in cui la Suprema Corte
ha espressamente enunciato il seguente principio “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i
coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l'esistenza di
un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei
coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per
l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent.
n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il
diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento
dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di
collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi”
sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent.
n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di
presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio…)”. In conclusione,
l'irripetibilità delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo è stata ricondotta dalla giurisprudenza a una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio essendo questi riconducibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare, salva l'esistenza di un differente accordo inter-partes che va necessariamente provato.
Inoltre, non è possibile compensare il mancato pagamento delle rate per il periodo 2018-
2020, da parte del sig. , con quelle pagate dallo stesso opponente in costanza di Pt_1
matrimonio. Per il periodo a far data da gennaio 2018 a marzo 2020, la sig.ra ha CP_1
provato di aver versato interamente la somma di euro 16.471,26 (docc. allegati all'atto di
costituzione), a dispetto invece di quanto previsto dalla sentenza di separazione giudiziale n.
3142/2019 e già dalla precedente ordinanza presidenziale del 18.10.2016 nella quale veniva previsto “ad esclusione della rata del mutuo che grava sulla casa che verrà pagata al 50% tra i coniugi
comproprietari”.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata
Sulle spese di lite
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate in complessivi € 2.540 per il presente giudizio in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al DM 55/2014,
come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa dall'ING. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2364/2020 (R.G. n. Parte_1
7394/2020) disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2364/2020 (R.G.
n. 7394/2020) dichiarandolo esecutivo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta che si liquidano in complessivi € 2.540 di cui (Fase Studio 460 € Fase
Introduttiva € 389, Fase istruttoria € 840 Fase Decisoria € 851 ) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocati Francesco AT, RE AT e VI FO.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN RR