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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 220/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi da remoto come disposto: Per , l'avv. PAOLO PAGANELLI Parte_1
Per IZZI in sostituzione dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre persone, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remoto;
gli stessi confermano l'avvenuta cessazione della materia del, richiamandosi alle rispettive deduzioni e conclusioni;
l'avv. Paganelli chiede la distrazione a proprio favore delle spese di causa, dichiarandosi antistatario I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice
dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 16.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1
PAGANELLI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come concordemente rilevato e richiesto da tutte le parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligazione di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della materia del contendere (ex plurimis Cassazione 9 luglio 1997 n. 6226). Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, così come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; pertanto, deve essere analizzata e decisa sia la soccombenza virtuale di una delle parti sia la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito occorre osservare come il comportamento processuale dell' che si è attivato in autotutela per l'annullamento dei provvedi- CP_1
menti assunti, se da una parte non incide sui presupposti al fine di una compensazione anche parziale delle spese processuali, incide, però, nella limitazione di questa alle sole fasi antecedenti all'avvenuto sgravio da contenersi in ragione dell'importanza della controversia e della complessità dell'attività svolta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ed in applicazione del D.M.
55/14, con condanna a favore del procuratore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante in carica, al CP_1
pagamento in favore della ricorrente, e per essa all'avv. Paolo Paganelli, procuratore dichiaratosi antistatario, della somma di Euro 1.300,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre a C.N.P.A. ed I.V.A. in misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 2 dicembre 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 220/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi da remoto come disposto: Per , l'avv. PAOLO PAGANELLI Parte_1
Per IZZI in sostituzione dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre persone, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remoto;
gli stessi confermano l'avvenuta cessazione della materia del, richiamandosi alle rispettive deduzioni e conclusioni;
l'avv. Paganelli chiede la distrazione a proprio favore delle spese di causa, dichiarandosi antistatario I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice
dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 16.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1
PAGANELLI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come concordemente rilevato e richiesto da tutte le parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligazione di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della materia del contendere (ex plurimis Cassazione 9 luglio 1997 n. 6226). Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, così come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; pertanto, deve essere analizzata e decisa sia la soccombenza virtuale di una delle parti sia la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito occorre osservare come il comportamento processuale dell' che si è attivato in autotutela per l'annullamento dei provvedi- CP_1
menti assunti, se da una parte non incide sui presupposti al fine di una compensazione anche parziale delle spese processuali, incide, però, nella limitazione di questa alle sole fasi antecedenti all'avvenuto sgravio da contenersi in ragione dell'importanza della controversia e della complessità dell'attività svolta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ed in applicazione del D.M.
55/14, con condanna a favore del procuratore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante in carica, al CP_1
pagamento in favore della ricorrente, e per essa all'avv. Paolo Paganelli, procuratore dichiaratosi antistatario, della somma di Euro 1.300,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre a C.N.P.A. ed I.V.A. in misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 2 dicembre 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli