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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5130/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 5130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”
Tra
Parte_1
E (C.F.
[...] Parte_2 Parte_3
), in persona del Curatore p.t. rappresentata e P.IVA_1 Parte_4 difesa dall'Avv. Carlo Moriconi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fratelli Pellas n. 93, come da procura a margine dell'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_3 C.F._1
16/03/1957 e (C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2
Assisi (PG) il 09/02/1960, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Caforio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il e dei soci Parte_1 Parte_1
e ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di Parte_3 costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 10/04/2014 a rogito del
Notaio e trascritto il 23/04/2014 al reg. gen. N. 8347, reg. part. Persona_1
N. 6246, con il quale i convenuti, coniugi in regime di separazione dei beni, avevano conferito in fondo patrimoniale un compendio immobiliare in comproprietà nella misura di 1/2 ciascuno.
Ha esposto il Fallimento che la società e, tra Parte_1 gli altri, il socio illimitatamente responsabile sono stati dichiarati Parte_3 falliti con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 04/04/2017, confermata in appello e successivamente impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ha aggiunto che e la moglie in data Parte_3 Controparte_1
10/04/2014, avevano costituito un fondo patrimoniale conferendo in esso beni immobili in comproprietà nella misura di 1/2 ciascuno, siti in Assisi (PG), fra.
Rivotorto, Via della Tomba romana n. 19, censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di Assisi, al Foglio 141, particella 324, Via Della Tomba Romana, piano
T-1, categoria A/2, zona cens. 2, classe 1, vani 6,5, Rendita Euro 570,68, e Foglio
141, particella 397, Via Della Tomba Romana snc, piano T, zona cens. 2, categoria C/2, classe 5, consistenza mq. 65, Rendita Euro 500,10.
Il Fallimento attore ha quindi ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, avendo i convenuti posto in essere un atto di disposizione patrimoniale nella consapevolezza della sussistenza di debiti pregressi della società di cui era socio illimitatamente responsabile. Pt_3
Ha quindi domandato di revocare ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. il predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Si sono costituiti in giudizio e i quali, in via Parte_3 Controparte_1 preliminare, hanno domandato di sospendere, ai sensi dell'art. 337 c.p.c.,
l'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la sentenza di fallimento, pendente dinanzi alla Suprema Corte.
pagina 2 di 11 Nel merito, hanno contestato l'avversa domanda, eccependo l'insussistenza di un rapporto di credito e della qualità di debitore in capo allo sull'assunto che Pt_3 la pendenza dell'impugnazione della sentenza di fallimento impedisce di ritenere insolvente il socio avendo in quella sede sostenuto che la società Parte_3 aveva onorato i propri debiti fintanto che era rimasto socio della
[...]
mentre lo stato di dissesto si era verificato in seguito alla Parte_1 cessione delle quote, avvenuta in data 24/02/2016, per effetto della mala gestio successiva alla sua fuoriuscita dalla compagine societaria.
Gli attori hanno anche contestato il presupposto dell'eventus damni, assumendo che l'atto dispositivo posto in essere non ha determinato alcun pregiudizio, neppure eventuale, alle ragioni di credito dei creditori concorsuali, conservando il patrimonio dei convenuti un valore tale da garantire senza difficoltà il soddisfacimento, alla data in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo, delle ragioni creditorie.
Hanno poi lamentato l'insussistenza della scientia damni, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta per far fronte a concrete esigenze della vita familiare e non si era ancora concretizzato, al momento del compimento dell'atto, uno stato di insolvenza della società, avendo questa puntualmente onorato i propri debiti sino al recesso del socio Pt_3
Ad avviso dei convenuti, inoltre, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere dei crediti, non vi era prova della dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni dei creditori e, in ogni caso, la consapevolezza dello stato di insolvenza della società in capo al terzo non avrebbe potuto essere provata tramite presunzioni, stante l'estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente
Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, e mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 16/07/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• il e dei soci Parte_1 Parte_1
e come da note di udienza del Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 11 21/03/2022, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento delle domande avanzate dalla Curatela attrice, previa ammissione di ogni prova dedotta e deducenda: _ Revocare/pronunciare l'inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale 10.04.2014 – atto rogito Notaio
Dott.ssa numero di repertorio 120/72, trascritto a Perugia il Persona_1
23.04.2014 al registro generale n.8347, registro particolare n.6246; _
Ordinare l'esecuzione di ogni formalità atta a rendere opponibili gli atti ai terzi e così l'annotazione della emananda sentenza presso i pubblici registri
a favore del e dei soci Parte_1 [...]
e esonerando il Conservatore Parte_1 Parte_2 Parte_3 da ogni responsabilità. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre C.I., IVA e rimborso forfettario come per legge”;
• Parte convenuta, dopo aver domandato in via istruttoria di revocare l'ordinanza del 29/09/2019 e di ammettere i mezzi di prova richiesti, ha precisato le conclusioni come comparsa di costituzione e risposta, ovvero:
“Voglia l'Ill.ma autorità adita, contrariis reiectis: In via preliminare e in rito, - sospendere il presente giudizio ex art. 337, c. 2 c.p.c. per i motivi tutti spiegati in narrativa, fino all'esito del giudizio presupposto, attualmente iscritto al n. 21282/2017 RG Cassazione;
In via principale e nel merito, - rigettare integralmente ogni domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni espresse in narrativa. Con condanna di parte attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Parte attrice, con la propria comparsa conclusionale, ha versato in atti copia dell'ordinanza del 09/02/2021, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dai soci e avverso la Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 11 sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. Parte_1
***
1. In punto di diritto, va premesso che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, volta a tutelare il creditore contro gli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell'esecuzione forzata, tenda ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del creditore, sottraendo i propri beni alla garanzia patrimoniale.
Anche quando l'azione revocatoria ordinaria è esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 l. fall., i presupposti per l'accoglimento dell'azione sono quelli previsti dall'art. 2901 c.c., derivando una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 36033 del
22/11/2021, Rv. 663282).
Presupposti, quindi, per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. sono l'atto dispositivo, l'eventus damni, la scientia damni del debitore e, soltanto nelle ipotesi di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo, distinguendosi a seconda che l'atto di trasferimento sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
In ordine all'eventus damni, quando ad agire in revocatoria ai sensi dell'art. 66 l. fall. è il curatore del fallimento, questi deve provare tre circostanze:
i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Soltanto se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre gli elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà
pagina 5 di 11 ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. Civ. n. 26331 del
2008; Cass. Civ. n. 19515 del 2019).
Non è, invece, necessaria la prova di un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.
36033 del 22/11/2021, Rv. 663282).
A differenza, quindi, dell'ipotesi di revocatoria ordinaria, ove il creditore è tenuto a dimostrare l'avvenuta variazione patrimoniale, senza che sia necessaria la prova dell'entità e natura del compendio patrimoniale del debitore dopo il compimento dell'atto dispositivo, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta, difficile o dispendiosa soddisfazione del credito da parte dell'attore (cfr. Cass. Civ. N. 21808/2015), nel caso di revocatoria ordinaria proposta dal fallimento, l'onere probatorio muta.
La prova dell'eventus damni, infatti, grava interamente sul fallimento, il quale è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. Civ. n. 9565 del 2018; Cass. Civ. n. 2336 del 2018, Cass. Civ. n. 8931 del 2013).
In altri termini, non trova applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte
(cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 28286 del 9/10/2023).
Ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n.
36033 del 22/11/2021, Rv. 663282).
Con specifico riferimento all'ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale,
l'azione revocatoria si ritiene esperibile in quanto si assiste, con la costituzione del fondo, ad una modifica della situazione patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori, i quali non possono agire esecutivamente su tali beni per pagina 6 di 11 crediti estranei ai bisogni della famiglia secondo le limitazioni previste dall'art. 170 c.c., con ciò determinando quella maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito idonea a integrare l'eventus damni.
In relazione alla scientia damni, invece, è sufficiente che ricorra la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, in termini di consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio
(dolo generico), con la sola precisazione che, se l'atto dispositivo è antecedente al sorgere del credito è, invece, necessario che vi sia l'intenzione fraudolenta del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) (cfr. sul punto,
Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 13446 del 29/05/2013, Rv. 626613).
Ulteriore requisito è quello della partecipatio fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso.
La posizione del terzo, infatti, deve essere differenziata a seconda che si tratti di un atto oneroso o a titolo gratuito.
Giova precisare in proposito che laddove l'atto sia a titolo gratuito, l'interesse del terzo, il quale ha acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, deve ritenersi posposto a quello del creditore a veder dichiarata l'inefficacia dell'atto per poter utilmente procedere ad esecuzione forzata, sulla base del principio che è sempre preferito chi certat de damno vitando rispetto a chi certat de lucro captando (Cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010,
Rv. 613108 - 01).
Se invece l'atto è stato posto in essere a titolo oneroso, gli effetti saranno diversi a seconda che questo sia anteriore o successivo all'insorgenza del credito.
Nel primo caso, perché possa pronunciarsi l'inefficacia relativa dello stesso, è necessario che il creditore dimostri, anche per presunzioni, la partecipatio fraudis del terzo, ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del credito futuro, senza che sia necessaria la prova della specifica intenzione in capo al terzo di pregiudicare i futuri creditori del proprio dante causa.
Viceversa, se l'atto è posteriore al sorgere del credito, è necessario che il creditore alleghi e provi, anche per presunzioni, che il terzo fosse genericamente a pagina 7 di 11 conoscenza del possibile pregiudizio in capo ai creditori, dovendo quest'ultimo sapere che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 23326 del 27/09/2018, Rv. 650922).
2. Applicate le seguenti coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda di parte attrice deve dirsi fondata.
2.1. Innanzitutto, non vi è dubbio, alla luce della pronuncia della Corte di
Cassazione allegata in atti da parte attrice, circa la sussistenza della titolarità passiva in capo allo dell'azione revocatoria, essendo egli debitore per i Pt_3 crediti sociali quale socio fallito illimitatamente responsabile della società fallita
New Service di Carmellini Ida s.n.c.
2.2. Sussiste poi l'eventus damni.
Parte attrice ha dato conto, infatti, della consistenza dei crediti ammessi al passivo fallimentare mediante la produzione dello stato passivo (cfr. doc. 6 di parte attrice) e vi è, altresì, prova della preesistenza delle ragioni di credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ovvero la costituzione del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale, infatti, è stato costituito in data 10/04/2014, mentre taluni crediti ammessi al passivo fallimentare risalgono a data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale, come i crediti di imposta maturati – tra gli altri - negli anni 2007, 2012 e 2013 (al 31/12/2015 i debiti erariali e previdenziali ammontavano alla consistente somma di euro 380.000,00, sintomo del forte indebitamento in cui si trovava la società poi fallita già da diverso tempo), così come quelli vantati da alcuni lavoratori per mancato versamento del
TFR maturati già nel 2012 quando è cessato il rapporto lavorativo con
[...]
e (cfr. allegato 6 bis di parte attrice). Per_2 Parte_5
La costituzione del fondo patrimoniale da parte dello all'epoca socio della Pt_3 società poi fallita, ha senz'altro determinato una modifica quantitativa del patrimonio complessivo su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi, atteso che
– come noto – la costituzione del fondo patrimoniale crea, ai sensi dell'art. 170
c.c., un vincolo sui beni conferiti in fondo patrimoniale i quali sono destinati al pagina 8 di 11 soddisfacimento esclusivamente dei bisogni della famiglia, sottraendoli di fatto alla garanzia dei creditori sociali.
Ne discende che la valutazione complessiva degli elementi indicati consente di accertare l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, dovendosi ritenere che la costituzione del fondo patrimoniale ha senz'altro reso più difficile l'esazione dei crediti sociali, posto che la società – e i soci –, già al momento della costituzione del fondo patrimoniale, era gravemente esposta verso i creditori, non avendo nemmeno liquidato ai lavoratori cessati nel 2012 il TFR e avendo maturato consistenti crediti verso l'erario e crediti previdenziali poi ammessi al passivo fallimentare.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che al momento del compimento dell'atto pregiudizievole sussista uno stato di insolvenza conclamato, ma è sufficiente che vi fossero esposizioni debitorie il cui soddisfacimento è messo in pericolo dall'atto dispositivo posto in essere.
E ciò è senz'altro dimostrato nel caso di specie dalla circostanza che le esposizioni debitorie per debiti erariali, previdenziali e per TFR, già sussistenti alla data di costituzione del fondo patrimoniale, sono rimaste tali in quanto non onorate, andando a contribuire allo stato di insolvenza che ha portato alla dichiarazione di fallimento e all'ammissione dei suddetti crediti al passivo fallimentare.
2.4. Sussiste anche la scientia damni.
Preme innanzitutto chiarire che il caso in esame rientra nell'ipotesi di atto dispositivo posto in essere dopo l'insorgenza del credito, per cui è sufficiente la prova della consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore (dolo generico), senza che sia necessaria la dimostrazione della volontaria preordinazione.
Come detto, infatti, parte dei crediti ammessi al passivo fallimentare preesistono all'atto dispositivo posto in essere.
Ciò posto, è convincimento del Tribunale che la prova della consapevolezza da parte dello di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore sia stata Pt_3 indubbiamente raggiunta.
pagina 9 di 11 Il conferimento nel fondo patrimoniale dei beni immobili in comproprietà con la coniuge lascia ragionevolmente presumere che lo fosse certamente conscio Pt_3 che il proprio comportamento avrebbe reso più difficile la soddisfazione dei crediti sociali, essendo stato impresso sui predetti beni immobili un vincolo di destinazione che ha evidentemente comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio del debitore in senso peggiorativo della capacità patrimoniale generica.
Si osserva da ultimo che essendo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a titolo gratuito, non essendovi traccia nel suddetto atto costitutivo dell'attribuzione di qualsivoglia contropartita in favore del disponente e non integrando di per sé adempimento di un dovere giuridico, in quanto non obbligatorio per legge (cfr.
Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza n. 29298 del 6/12/2017), alcuna ulteriore indagine deve essere compiuta sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiamandosi a tal proposito le coordinate ermeneutiche sopra espresse.
Non rileva, quindi, lo stato soggettivo di Controparte_1
Sussistono, allora, tutti i presupposti perché gli atti per cui è causa vengano dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (causa di natura documentale), con la sola precisazione che le spese verranno liquidate con applicazione della maggiorazione massima, in ragione della natura non complessa della causa e del pregio dell'attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace nei confronti del e dei soci Parte_1 Parte_1
e dell'atto di costituzione del fondo Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 11 patrimoniale stipulato in data 10/04/2014 a rogito del Notaio Per_1
e trascritto il 23/04/2014 al reg. gen. N. 8347, reg. part. N. 6246;
[...]
- Condanna e al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1 di lite che liquida in euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 786,00 per esborsi.
Così deciso, in Perugia il 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 5130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”
Tra
Parte_1
E (C.F.
[...] Parte_2 Parte_3
), in persona del Curatore p.t. rappresentata e P.IVA_1 Parte_4 difesa dall'Avv. Carlo Moriconi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fratelli Pellas n. 93, come da procura a margine dell'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_3 C.F._1
16/03/1957 e (C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2
Assisi (PG) il 09/02/1960, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Caforio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il e dei soci Parte_1 Parte_1
e ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di Parte_3 costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 10/04/2014 a rogito del
Notaio e trascritto il 23/04/2014 al reg. gen. N. 8347, reg. part. Persona_1
N. 6246, con il quale i convenuti, coniugi in regime di separazione dei beni, avevano conferito in fondo patrimoniale un compendio immobiliare in comproprietà nella misura di 1/2 ciascuno.
Ha esposto il Fallimento che la società e, tra Parte_1 gli altri, il socio illimitatamente responsabile sono stati dichiarati Parte_3 falliti con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 04/04/2017, confermata in appello e successivamente impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ha aggiunto che e la moglie in data Parte_3 Controparte_1
10/04/2014, avevano costituito un fondo patrimoniale conferendo in esso beni immobili in comproprietà nella misura di 1/2 ciascuno, siti in Assisi (PG), fra.
Rivotorto, Via della Tomba romana n. 19, censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di Assisi, al Foglio 141, particella 324, Via Della Tomba Romana, piano
T-1, categoria A/2, zona cens. 2, classe 1, vani 6,5, Rendita Euro 570,68, e Foglio
141, particella 397, Via Della Tomba Romana snc, piano T, zona cens. 2, categoria C/2, classe 5, consistenza mq. 65, Rendita Euro 500,10.
Il Fallimento attore ha quindi ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, avendo i convenuti posto in essere un atto di disposizione patrimoniale nella consapevolezza della sussistenza di debiti pregressi della società di cui era socio illimitatamente responsabile. Pt_3
Ha quindi domandato di revocare ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. il predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Si sono costituiti in giudizio e i quali, in via Parte_3 Controparte_1 preliminare, hanno domandato di sospendere, ai sensi dell'art. 337 c.p.c.,
l'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la sentenza di fallimento, pendente dinanzi alla Suprema Corte.
pagina 2 di 11 Nel merito, hanno contestato l'avversa domanda, eccependo l'insussistenza di un rapporto di credito e della qualità di debitore in capo allo sull'assunto che Pt_3 la pendenza dell'impugnazione della sentenza di fallimento impedisce di ritenere insolvente il socio avendo in quella sede sostenuto che la società Parte_3 aveva onorato i propri debiti fintanto che era rimasto socio della
[...]
mentre lo stato di dissesto si era verificato in seguito alla Parte_1 cessione delle quote, avvenuta in data 24/02/2016, per effetto della mala gestio successiva alla sua fuoriuscita dalla compagine societaria.
Gli attori hanno anche contestato il presupposto dell'eventus damni, assumendo che l'atto dispositivo posto in essere non ha determinato alcun pregiudizio, neppure eventuale, alle ragioni di credito dei creditori concorsuali, conservando il patrimonio dei convenuti un valore tale da garantire senza difficoltà il soddisfacimento, alla data in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo, delle ragioni creditorie.
Hanno poi lamentato l'insussistenza della scientia damni, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta per far fronte a concrete esigenze della vita familiare e non si era ancora concretizzato, al momento del compimento dell'atto, uno stato di insolvenza della società, avendo questa puntualmente onorato i propri debiti sino al recesso del socio Pt_3
Ad avviso dei convenuti, inoltre, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere dei crediti, non vi era prova della dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni dei creditori e, in ogni caso, la consapevolezza dello stato di insolvenza della società in capo al terzo non avrebbe potuto essere provata tramite presunzioni, stante l'estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente
Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, e mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 16/07/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• il e dei soci Parte_1 Parte_1
e come da note di udienza del Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 11 21/03/2022, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento delle domande avanzate dalla Curatela attrice, previa ammissione di ogni prova dedotta e deducenda: _ Revocare/pronunciare l'inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale 10.04.2014 – atto rogito Notaio
Dott.ssa numero di repertorio 120/72, trascritto a Perugia il Persona_1
23.04.2014 al registro generale n.8347, registro particolare n.6246; _
Ordinare l'esecuzione di ogni formalità atta a rendere opponibili gli atti ai terzi e così l'annotazione della emananda sentenza presso i pubblici registri
a favore del e dei soci Parte_1 [...]
e esonerando il Conservatore Parte_1 Parte_2 Parte_3 da ogni responsabilità. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre C.I., IVA e rimborso forfettario come per legge”;
• Parte convenuta, dopo aver domandato in via istruttoria di revocare l'ordinanza del 29/09/2019 e di ammettere i mezzi di prova richiesti, ha precisato le conclusioni come comparsa di costituzione e risposta, ovvero:
“Voglia l'Ill.ma autorità adita, contrariis reiectis: In via preliminare e in rito, - sospendere il presente giudizio ex art. 337, c. 2 c.p.c. per i motivi tutti spiegati in narrativa, fino all'esito del giudizio presupposto, attualmente iscritto al n. 21282/2017 RG Cassazione;
In via principale e nel merito, - rigettare integralmente ogni domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni espresse in narrativa. Con condanna di parte attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Parte attrice, con la propria comparsa conclusionale, ha versato in atti copia dell'ordinanza del 09/02/2021, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dai soci e avverso la Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 11 sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. Parte_1
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1. In punto di diritto, va premesso che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, volta a tutelare il creditore contro gli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell'esecuzione forzata, tenda ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del creditore, sottraendo i propri beni alla garanzia patrimoniale.
Anche quando l'azione revocatoria ordinaria è esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 l. fall., i presupposti per l'accoglimento dell'azione sono quelli previsti dall'art. 2901 c.c., derivando una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 36033 del
22/11/2021, Rv. 663282).
Presupposti, quindi, per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. sono l'atto dispositivo, l'eventus damni, la scientia damni del debitore e, soltanto nelle ipotesi di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo, distinguendosi a seconda che l'atto di trasferimento sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
In ordine all'eventus damni, quando ad agire in revocatoria ai sensi dell'art. 66 l. fall. è il curatore del fallimento, questi deve provare tre circostanze:
i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Soltanto se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre gli elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà
pagina 5 di 11 ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. Civ. n. 26331 del
2008; Cass. Civ. n. 19515 del 2019).
Non è, invece, necessaria la prova di un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.
36033 del 22/11/2021, Rv. 663282).
A differenza, quindi, dell'ipotesi di revocatoria ordinaria, ove il creditore è tenuto a dimostrare l'avvenuta variazione patrimoniale, senza che sia necessaria la prova dell'entità e natura del compendio patrimoniale del debitore dopo il compimento dell'atto dispositivo, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta, difficile o dispendiosa soddisfazione del credito da parte dell'attore (cfr. Cass. Civ. N. 21808/2015), nel caso di revocatoria ordinaria proposta dal fallimento, l'onere probatorio muta.
La prova dell'eventus damni, infatti, grava interamente sul fallimento, il quale è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. Civ. n. 9565 del 2018; Cass. Civ. n. 2336 del 2018, Cass. Civ. n. 8931 del 2013).
In altri termini, non trova applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte
(cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 28286 del 9/10/2023).
Ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n.
36033 del 22/11/2021, Rv. 663282).
Con specifico riferimento all'ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale,
l'azione revocatoria si ritiene esperibile in quanto si assiste, con la costituzione del fondo, ad una modifica della situazione patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori, i quali non possono agire esecutivamente su tali beni per pagina 6 di 11 crediti estranei ai bisogni della famiglia secondo le limitazioni previste dall'art. 170 c.c., con ciò determinando quella maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito idonea a integrare l'eventus damni.
In relazione alla scientia damni, invece, è sufficiente che ricorra la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, in termini di consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio
(dolo generico), con la sola precisazione che, se l'atto dispositivo è antecedente al sorgere del credito è, invece, necessario che vi sia l'intenzione fraudolenta del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) (cfr. sul punto,
Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 13446 del 29/05/2013, Rv. 626613).
Ulteriore requisito è quello della partecipatio fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso.
La posizione del terzo, infatti, deve essere differenziata a seconda che si tratti di un atto oneroso o a titolo gratuito.
Giova precisare in proposito che laddove l'atto sia a titolo gratuito, l'interesse del terzo, il quale ha acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, deve ritenersi posposto a quello del creditore a veder dichiarata l'inefficacia dell'atto per poter utilmente procedere ad esecuzione forzata, sulla base del principio che è sempre preferito chi certat de damno vitando rispetto a chi certat de lucro captando (Cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010,
Rv. 613108 - 01).
Se invece l'atto è stato posto in essere a titolo oneroso, gli effetti saranno diversi a seconda che questo sia anteriore o successivo all'insorgenza del credito.
Nel primo caso, perché possa pronunciarsi l'inefficacia relativa dello stesso, è necessario che il creditore dimostri, anche per presunzioni, la partecipatio fraudis del terzo, ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del credito futuro, senza che sia necessaria la prova della specifica intenzione in capo al terzo di pregiudicare i futuri creditori del proprio dante causa.
Viceversa, se l'atto è posteriore al sorgere del credito, è necessario che il creditore alleghi e provi, anche per presunzioni, che il terzo fosse genericamente a pagina 7 di 11 conoscenza del possibile pregiudizio in capo ai creditori, dovendo quest'ultimo sapere che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 23326 del 27/09/2018, Rv. 650922).
2. Applicate le seguenti coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda di parte attrice deve dirsi fondata.
2.1. Innanzitutto, non vi è dubbio, alla luce della pronuncia della Corte di
Cassazione allegata in atti da parte attrice, circa la sussistenza della titolarità passiva in capo allo dell'azione revocatoria, essendo egli debitore per i Pt_3 crediti sociali quale socio fallito illimitatamente responsabile della società fallita
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2.2. Sussiste poi l'eventus damni.
Parte attrice ha dato conto, infatti, della consistenza dei crediti ammessi al passivo fallimentare mediante la produzione dello stato passivo (cfr. doc. 6 di parte attrice) e vi è, altresì, prova della preesistenza delle ragioni di credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ovvero la costituzione del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale, infatti, è stato costituito in data 10/04/2014, mentre taluni crediti ammessi al passivo fallimentare risalgono a data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale, come i crediti di imposta maturati – tra gli altri - negli anni 2007, 2012 e 2013 (al 31/12/2015 i debiti erariali e previdenziali ammontavano alla consistente somma di euro 380.000,00, sintomo del forte indebitamento in cui si trovava la società poi fallita già da diverso tempo), così come quelli vantati da alcuni lavoratori per mancato versamento del
TFR maturati già nel 2012 quando è cessato il rapporto lavorativo con
[...]
e (cfr. allegato 6 bis di parte attrice). Per_2 Parte_5
La costituzione del fondo patrimoniale da parte dello all'epoca socio della Pt_3 società poi fallita, ha senz'altro determinato una modifica quantitativa del patrimonio complessivo su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi, atteso che
– come noto – la costituzione del fondo patrimoniale crea, ai sensi dell'art. 170
c.c., un vincolo sui beni conferiti in fondo patrimoniale i quali sono destinati al pagina 8 di 11 soddisfacimento esclusivamente dei bisogni della famiglia, sottraendoli di fatto alla garanzia dei creditori sociali.
Ne discende che la valutazione complessiva degli elementi indicati consente di accertare l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, dovendosi ritenere che la costituzione del fondo patrimoniale ha senz'altro reso più difficile l'esazione dei crediti sociali, posto che la società – e i soci –, già al momento della costituzione del fondo patrimoniale, era gravemente esposta verso i creditori, non avendo nemmeno liquidato ai lavoratori cessati nel 2012 il TFR e avendo maturato consistenti crediti verso l'erario e crediti previdenziali poi ammessi al passivo fallimentare.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che al momento del compimento dell'atto pregiudizievole sussista uno stato di insolvenza conclamato, ma è sufficiente che vi fossero esposizioni debitorie il cui soddisfacimento è messo in pericolo dall'atto dispositivo posto in essere.
E ciò è senz'altro dimostrato nel caso di specie dalla circostanza che le esposizioni debitorie per debiti erariali, previdenziali e per TFR, già sussistenti alla data di costituzione del fondo patrimoniale, sono rimaste tali in quanto non onorate, andando a contribuire allo stato di insolvenza che ha portato alla dichiarazione di fallimento e all'ammissione dei suddetti crediti al passivo fallimentare.
2.4. Sussiste anche la scientia damni.
Preme innanzitutto chiarire che il caso in esame rientra nell'ipotesi di atto dispositivo posto in essere dopo l'insorgenza del credito, per cui è sufficiente la prova della consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore (dolo generico), senza che sia necessaria la dimostrazione della volontaria preordinazione.
Come detto, infatti, parte dei crediti ammessi al passivo fallimentare preesistono all'atto dispositivo posto in essere.
Ciò posto, è convincimento del Tribunale che la prova della consapevolezza da parte dello di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore sia stata Pt_3 indubbiamente raggiunta.
pagina 9 di 11 Il conferimento nel fondo patrimoniale dei beni immobili in comproprietà con la coniuge lascia ragionevolmente presumere che lo fosse certamente conscio Pt_3 che il proprio comportamento avrebbe reso più difficile la soddisfazione dei crediti sociali, essendo stato impresso sui predetti beni immobili un vincolo di destinazione che ha evidentemente comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio del debitore in senso peggiorativo della capacità patrimoniale generica.
Si osserva da ultimo che essendo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a titolo gratuito, non essendovi traccia nel suddetto atto costitutivo dell'attribuzione di qualsivoglia contropartita in favore del disponente e non integrando di per sé adempimento di un dovere giuridico, in quanto non obbligatorio per legge (cfr.
Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza n. 29298 del 6/12/2017), alcuna ulteriore indagine deve essere compiuta sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiamandosi a tal proposito le coordinate ermeneutiche sopra espresse.
Non rileva, quindi, lo stato soggettivo di Controparte_1
Sussistono, allora, tutti i presupposti perché gli atti per cui è causa vengano dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (causa di natura documentale), con la sola precisazione che le spese verranno liquidate con applicazione della maggiorazione massima, in ragione della natura non complessa della causa e del pregio dell'attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace nei confronti del e dei soci Parte_1 Parte_1
e dell'atto di costituzione del fondo Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 11 patrimoniale stipulato in data 10/04/2014 a rogito del Notaio Per_1
e trascritto il 23/04/2014 al reg. gen. N. 8347, reg. part. N. 6246;
[...]
- Condanna e al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1 di lite che liquida in euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 786,00 per esborsi.
Così deciso, in Perugia il 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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