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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 21/02/2025 alle ore 15:45 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
DI STEFANO, LA
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Mazzini 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF01SF00941 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2025 depositato il 25/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10.6.2024 il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente a [...], Indirizzo_1, int. 6, difeso dal dott. Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio in Cesena (FC), Indirizzo_2, ricorreva avverso avviso di accertamento n. THF01SF00941/2023 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Forlì-Cesena, che aveva accertato al contribuente l'IVA -anno d'imposta 2017- per € 8.717,00 dallo stesso compensata con un credito IVA maturato nel 2012 (anno in cui il sig. Ricorrente_1, all'epoca settantaseienne, aveva aperto la partita IVA) e originato da una o più fatture emesse dal dott. Difensore_1, figlio del ricorrente, al padre nel corso di tale anno per un imponibile di € 110.000,00 ed un'imposta di
€ 23.100,00; l'AdE aveva richiesto ad entrambi la documentazione de qua e, dopo che il dott. Difensore_1 aveva dichiarato di non averla conservata, lo stesso, in qualità di delegato dal padre, il 30.12.2022 aveva inviato all'A.F. la fattura n. 32 del 31.12.2012 emessa da «Studio di consulenza societaria e tributaria Dott. Difensore_1», avente ad oggetto “acconto per cessione di una parte di clientela dello studio come da accordi stipulati il 31.12.2012” e la “proposta di cessione clientela” (priva degli allegati ivi indicati) del 31.12.2012 stipulata fra le parti con apposizione del timbro postale per la data certa;
a detta dell'attuale ricorrente il contratto non si era mai concretizzato e la somma pattuita non era mai stata pagata.
La parte ricorrente chiedeva a questa OR di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì “in via principale in diritto e in merito [di] dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento nel suo complesso e pertanto annullarlo per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600, comma 3, per omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento cartaceo notificato per posta al contribuente solo con la dicitura «Firmato digitalmente»;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600, comma 1, per assenza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e per omessa allegazione della delega con data certa;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.p.r. 633/72, comma 1 per decadenza dal potere di accertamento del credito IVA 2012; 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 600/73, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 10, comma 1 dello Statuto del Contribuente “Tutela dell'affidamento e della buona fede” L. n. 212 del 2000, in ordine alla illegittima e reiterata richiesta di esibizione di documentazione relativa al 2012, anno prescritto;
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3-bis del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218- Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 34/2019 (c.d. decreto Crescita) e conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo;
6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 633/72; 7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.p.r. 633/72 e dei principi di neutralità e di proporzionalità dell'IVA; 8.
Violazione e falsa applicazione del principio comunitario di neutralità IVA per non aver riconosciuto il diritto alla detrazione per attività di carattere preparatorio e funzionale allo svolgimento dell'attività professionale;
9. Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione “rafforzata” ex art. 5 ter comma 3 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; 10. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del riparto dell'onere della prova nel nuovo processo tributario. […] che l'Ufficio resistente, se ed in quanto (nella sostanza) soccombente, sia condannato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente ed altresì obbligato alla restituzione, con tanto di interessi anatocistici, di quanto sia stato eventualmente pagato.”. In ordine al primo motivo rilevava che l'atto era privo di attestazione di conformità (Cass. n.1150 e n. 1557 del 2021, n. 24681 del 2022); con il secondo motivo osservava che la delega alla firma -munita di data certa- non era stata allegata all'avviso di accertamento e gli interessati non possedevano i requisiti necessari ad attribuirla (C. Cost. sent. n. 37/2015; Cass. n.9625/2021,
n.5200/2018, 12960/2017); con il terzo motivo eccepiva che il credito IVA formatosi nel 2012 si è consolidato in quanto non tempestivamente contestato dall'Agenzia delle Entrate, con conseguente decadenza dal potere di accertamento (maturato ex art. 57, 1° co., DPR 633/72, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
in tal senso varie pronunce di legittimità e della OR di
Giustizia Europea); in relazione al quarto motivo faceva presente che la conservazione di documenti a fini fiscali era collegata alla scadenza dei termini per l'accertamento e, pertanto, non era più obbligatoria in quanto riferita all'anno 2012 (art.22, 2° co., DPR 600/73): in particolare la norma di riferimento era l'art.57,
1° co., DPR 633/72 che prevedeva un termine prima quadriennale, ora quinquennale, successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione;
con il quinto motivo richiamava l'art.5, co. 3 bis, D.Lgs. 218/1997 evidenziando che la disposizione aveva trovato applicazione per gli atti di accertamento emessi dal 1° luglio
2020, a seguito del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed aveva fortemente diminuito le garanzie di difesa del contribuente prorogando ingiustificatamente i termini decadenziali a vantaggio dell'A.F.; aggiungeva che la deroga alla decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio andava letta con riguardo alla “notificazione” dell'atto impositivo e non alla sua “emissione”; nella fattispecie era evidente che la norma era stata strumentalmente utilizzata dall'Ufficio per aumentare di 120 giorni il termine di scadenza dell'accertamento (l'atto notificato in data 11.4.2024 era stato emesso e protocollato in realtà il 3.04.2024, ben oltre il termine decadenziale del 31.12.2023); quanto al sesto motivo richiamava l'art.6, DPR 633/72, per affermare che, in caso di fatturazione anticipata, l'operazione ai fini IVA andava considerata in tutto o in parte effettuata alla data della fattura, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità e contemporaneamente identificando il momento in cui il ricevente la fattura acquisisce il credito IVA ed il diritto alla detrazione dell'imposta; con il settimo motivo sosteneva l'applicazione alla fattispecie del principio di diritto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26515 del 30.09.2021: ammessa e non concessa la fondatezza della tesi dell'AdE sulla indetraibilità dell'IVA relativa alla fattura di acconto n. 32 del 31.12.2012 andava applicato quanto previsto dall'art. 19, DPR 633/72 (la detrazione era legittima anche in presenza di operazioni inesistenti se il cedente l'aveva versata, con ciò escludendo il danno erariale: nella fattispecie l'intera IVA sulla fattura in questione pari a Euro 23.100,00 era rientrata nella liquidazione IVA del 4° trimestre 2012 del dott. Difensore_1 ed è stata debitamente versata mediante F24 il 18.3.2013); sosteneva poi l'ottavo motivo premettendo che l'AdE non aveva provato che il ricorrente non aveva svolto la propria attività professionale per l'età avanzata, ma ciò nonostante la Suprema OR aveva affermato la piena legittimità della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti con riferimento alle attività di carattere preparatorio rispetto all'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo (quale era l'acquisizione di parte della clientela del figlio nel 2012) quand'anche poi non intrapresa per qualsivoglia motivo;
con il nono motivo il ricorrente censurava il mancato rispetto dell'obbligo della “motivazione rafforzata”, nonostante non fosse espressamente previsto per il caso in esame;
quanto infine al decimo motivo rilevava che nessuna irregolarità contabile era stata contestata al contribuente (le scritture contabili erano quindi state regolarmente tenute) e l'AdE non aveva dimostrato in concreto le ragioni dell'indetraibilità dell'IVA del 2012 (annualità prescritta), come le competeva in tali casi (principio ancor più rilevante a seguito della entrata in vigore della legge n.130/2022).
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio legale, chiedeva a questa OR di
“respingere il ricorso di Parte in quanto totalmente infondato, confermando l'operato dell'Ufficio; condannare il ricorrente alle spese di giudizio.”. Dopo aver rievocato sinteticamente la vicenda, contestava i singoli motivi di ricorso: in ordine alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento cartaceo, faceva presente che il documento firmato digitalmente dal dirigente o dal suo delegato era disponibile “per una verifica di corrispondenza all'originale attraverso un procedimento codificato [espressamente previsto e indicato nell'atto impugnato] che ne garantisce la massima trasparenza”; quanto poi alla firma dell'atto osservava che “l'esistenza e la validità della delega possono essere verificate in sede giurisdizionale”: in proposito allegava agli atti la delega, munita di data certa, pienamente rispettosa dei requisiti richiesti dalla Giurisprudenza della Suprema
OR (esigenze di servizio, durata, generalità e qualifica della persona delegata e di quella delegante) aggiungendo che l'atto impugnato era comunque riferibile all'Ufficio che lo aveva emanato (condizione sufficiente a determinarne la legittimità); con riferimento alla presunta decadenza dal potere di accertamento in violazione dell'art.5, co. 3 bis del D.Lgs. 218/97, chiariva che il termine ordinario del 31.12.2023 era stato naturalmente prorogato di quattro mesi a seguito delle alluvioni che avevano colpito l'Emilia-Romagna e parte delle Marche nel maggio del 2023 e l'art.1, 8° co., D.L.61/2023, concedeva la sospensione dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, attraverso il richiamo dell'art. 12, 1° e 3° co., D.Lgs. 159/2015.
L'AdE esaminava poi congiuntamente le eccezioni relative alla “decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2012 – asserita violazione art. 57 del DPR 633/72; alla tutela dell'affidamento e della buona fede – asserita violazione art. 22 DPR 600/73, art. 2697 c.c., art. 10 L. 212/2000; al principio di neutralità Iva – asserita violazione art. 19 DPR 633/72; al Principio di neutralità Iva – asserita violazione del principio comunitario per non aver riconosciuto il diritto alla detrazione per attività di carattere preparatorio all'attività professionale”: in proposito rievocava la vicenda con particolare riferimento a quanto dichiarato dalla parte e dal suo delegato in occasione delle interlocuzioni avvenute nel tempo ed alle condizioni contenute nel contratto tra le parti prodotto in atti;
da esse si deduceva che “la fattura n. 32 emessa nel 2012 da Difensore_1
nei confronti di Ricorrente_1 documentava un'operazione che non si era mai realizzata” e di conseguenza
“il credito IVA da essa scaturente ed esposto nella dichiarazione IVA per l'anno 2012 dal sig. Ricorrente_1 risultava non spettante in quanto relativo ad un'operazione che non si è realizzata.”; richiamava poi la sentenza della OR di Cassazione a Sezioni Unite n. 5069/2016 (in materia di IRPEG: “In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum"”), la n. 8500/2021 (che ha affermato: “1. che l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo, con la conseguenza che la decadenza va verificata per ogni singolo anno di imposta;
2. pertanto in caso di contestazioni di elementi che possono riverberarsi sulle annualità successive, la decadenza del potere di accertamento va verificata rispetto ad ogni singola annualità.”) e la n.21766/2021, sempre a Sezioni Unite, (con cui viene esteso all'Iva il principio espresso, in tema di imposte dirette, dalla sentenza 5069/2016, nonostante le peculiarità del tributo date dalla natura d'imposta armonizzata;
sempre in detta sentenza è precisato che: “L'omesso esercizio del potere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass., sez. un., n. 8500/21). 7.- Che il credito di cui si discute, anche non dovuto, divenga incontrovertibile soltanto perché è indicato in una dichiarazione non più assoggettabile al potere di accertamento o verifica, striderebbe con la matrice costituzionale dell'azione impositiva, presidiata dai precetti della riserva di legge (articolo 23 Cost.), del principio di capacità contributiva (articolo 53 Cost.), e anche dell'imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 97 Cost.).” “E allora, secondo le regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio;
il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco (sulla posizione di attore in senso sostanziale del contribuente che chieda il rimborso, tra le più recenti, Cass. n. 1906/20 e n. 23862/20). Va dunque ribadito che gli effetti preclusivi della decadenza dall'accertamento riguardano le sole imposte dovute”). Affermava quindi che l'eccezione sulla decadenza del termine per la conservazione di documenti precedenti (2012) giustificativi di un credito vantato e portato in dichiarazione in più anni (es. 2016, 2017), era infondata, avendo il contribuente l'obbligo di conservarli (nella fattispecie il contratto di cessione della clientela con gli allegati) fino a quando il credito sarà riportato in dichiarazione;
del pari il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria (omesso esercizio del potere di rettifica) non erano idonei a produrre nel contribuente un affidamento tutelabile. In merito al motivo di ricorso relativo al momento di effettuazione dell'operazione e alla legittimità dell'emissione di una fattura anticipata (OR di Giustizia dell'Unione Europea), l'AdE precisava che nella fattispecie non era stato dimostrato un elemento ritenuto essenziale dalla OR europea: i beni e servizi fatturati anticipatamente dovevano essere stati specificatamente individuati (la fattura recitava “Acconto per cessione di una parte di clientela dello studio come da accordi stipulati il 31.12.2012”), mentre il contratto allegato agli atti rinviava ad un presunto elenco della clientela ceduta, mai fornito. Quindi il diritto alla detrazione era legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni considerati e non si estendeva ad un'imposta dovuta esclusivamente perché è menzionata su una fattura. Quanto infine all'obbligo di motivazione rafforzata e al puntuale riparto dell'onere della prova affermava che: la motivazione dell'atto impugnato illustrava in maniera chiara e lineare tutto l'iter logico- giuridico intrapreso dall'Ufficio partendo dall'istruttoria della documentazione (seppur parziale) fornita, passando dai principi normativi e giuridici, fino ad arrivare alla rappresentazione delle osservazioni di parte e alle relative contrapposizioni previste proprio dall'art. 5 ter richiamato;
l'operazione che ha originato il credito disconosciuto non era mai stata posta in essere, era stata la stessa parte a dichiararlo e l'Ufficio aveva semplicemente preso atto di ciò limitandosi ad applicare i principi dettati dal DPR 633/72 (suffragati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale) in assenza di una documentazione completa attestante l'operazione originaria.
Con memoria 30.10.2024 la parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie, richiamando giurisprudenza di legittimità, e insisteva nelle proprie richieste.
Il 21.2.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, vista la documentazione in atti, ascoltato il Giudice relatore, valutate le argomentazioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
Occorre, in primo luogo riassumere e sintetizzare i numerosi e complessi motivi del ricorso per poi determinarne la fondatezza o meno: 1) omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento cartaceo notificato per posta al contribuente solo con la dicitura "Firmato digitalmente"; 2) assenza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e per omessa allegazione della delega con data certa;
3) decadenza dal potere di accertamento del credito IVA 2012; 4) violazione dell'art. 22, 2° co., DPR n.600/73, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 10, comma 1 dello Statuto del Contribuente “Tutela dell'affidamento e della buona fede”, in ordine alla richiesta di esibizione di documentazione relativa al 2012, anno prescritto;
5) violazione dell'art. 5, co. 3 bis del D.Lgs. 218/1997, disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 34/2019 e conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo;
6-7) violazione dell'art. 6, 4° e 5° co., e dell'art. 19, DPR 633/72
e dei principi di neutralità e di proporzionalità dell'IVA; 8). Violazione del principio di neutralità IVA per non aver riconosciuto il diritto alla detrazione per attività di carattere preparatorio e funzionale allo svolgimento dell'attività professionale;
9). Violazione dell'obbligo di motivazione “rafforzata”; 10) Violazione dell'art. 2697
c.c.
In ordine alla presunta nullità dell'avviso di accertamento notificato in formato cartaceo, poiché recante la sola dicitura «Firmato digitalmente» in luogo della firma autografa, e privo di attestazione di conformità (1), va osservato, come correttamente eccepito dall'AdE, che l'atto notificato riportava le istruzioni e il codice di verifica per controllare la corrispondenza del documento cartaceo con l'originale informatico firmato digitalmente, consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e tale procedura garantisce la piena trasparenza e la possibilità per il contribuente di verificare l'autenticità, l'integrità e la paternità dell'atto. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che le copie analogiche di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, quale è il funzionario che ha curato la notifica (cfr. Cass. n. 16846/2024) e in ogni caso, l'eventuale vizio è stato sanato per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente ricevuto l'atto e avendolo tempestivamente impugnato, dimostrando così di averne avuto piena conoscenza e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Il motivo di ricorso in esame è pertanto infondato.
Ad analoghe conclusioni si giunge in ordine all'eccepita nullità dell'atto in quanto sottoscritto da un funzionario delegato, senza che la delega fosse allegata e dubitando che il delegato possedesse i requisiti di legge (2).
L'Amministrazione finanziaria ha infatti depositato in giudizio l'atto di delega, adempiendo così al proprio onere probatorio, che sorge solo a fronte di una specifica contestazione. Dalla documentazione prodotta emerge che la delega è nominativa, motivata da esigenze di servizio e con validità temporalmente definita, nel pieno rispetto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14942/2013); inoltre,
l'Ufficio ha provato che il funzionario delegato appartiene alla terza area funzionale, corrispondente alla
“carriera direttiva” richiesta dall'art. 42 del DPR n. 600/1973, rendendo del tutto inconferente il richiamo alla sentenza della OR Costituzionale n. 37/2015 in materia di incarichi dirigenziali.
Infondati sono inoltre i motivi di ricorso correlati alla decadenza del potere dell'AdE di accertare il credito
IVA 2012 (3), all'eccepita illegittimità della richiesta al contribuente di documentazione dello stesso anno d'imposta (4) e alla corretta ripartizione dell'onere della prova (10), motivi da trattare congiuntamente in considerazione della loro correlazione. La parte ricorrente sostiene che, essendo decorsi i termini per l'accertamento dell'annualità 2012, il credito IVA allora sorto si sarebbe "cristallizzato" e non potrebbe più essere contestato, con la conseguenza che la richiesta di documentazione relativa a tale anno sarebbe illegittima. Tale tesi viene confutata dal consolidato e pienamente condivisibile orientamento delle Sezioni
Unite della OR di Cassazione, le quali hanno statuito che “In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”.” (Cass. SS.UU. 5069/2016). Il principio, ribadito con la sentenza a SS.UU. n. 21766/2021, chiarisce che la decadenza dal potere di accertamento preclude all'Ufficio di rettificare la dichiarazione di un'annualità pregressa per pretendere un'imposta maggiore, ma non gli impedisce di contestare l'esistenza stessa di un credito che il contribuente, riportandolo di anno in anno, intende utilizzare in un'annualità ancora aperta all'accertamento; la dichiarazione fiscale, infatti, non ha efficacia costitutiva del credito, ma è una mera dichiarazione di scienza e grava pertanto sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi l'esistenza e la spettanza del credito che intende utilizzare;
ne consegue che la richiesta da parte dell'AdE di esibire la documentazione relativa al 2012 era pienamente legittima, in quanto finalizzata a verificare il presupposto fondante la pretesa creditoria del contribuente per l'anno 2017. Pertanto l'impossibilità o il rifiuto di fornire tale prova non può che ricadere sul contribuente medesimo la cui eccezione in merito è, pertanto, infondata come le precedenti.
Va disattesa altresì l'eccezione basata sulla decadenza del potere dell'AdE di accertamento per l'anno 2017
(5) basata sul fatto che l'atto impugnato era tardivo in quanto era stato emesso e protocollato oltre il termine del 31.12.2023, in quanto la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, co. 3 bis, D.Lgs. 218/97 non era applicabile. La parte ricorrente omette, però, di considerare la normativa emergenziale intervenuta a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023. Il D.L. n. 61/2023 ha disposto, per i soggetti residenti nei territori colpiti (tra cui il Comune di Cesena, dove risiede il ricorrente), la sospensione di quattro mesi dei termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento;
in ragione di ciò, il termine ordinario del 31.12.2023
è stato prorogato al 30.4.2024. L'avviso di accertamento, notificato in data 11 aprile 2024, è pertanto pienamente tempestivo, a prescindere da ogni considerazione sulla proroga legata al contraddittorio preventivo, la contestazione basata sull'illegittimità dell'applicazione del quale alla fattispecie è pertanto inconferente.
E veniamo all'esame dei principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA (6, 7, 8), motivi valutati unitariamente in considerazione dell'analoga natura su cui sono basati. La violazione in esame è stata invocata dal ricorrente sulla base del fatto che il cedente, dott. Difensore_1, figlio del contribuente, ha versato l'imposta relativa alla fattura del 2012 de qua: negargli la detrazione costituirebbe perciò una violazione dei principi richiamati. L'eccezione è però infondata in quanto, come già statuito da questa OR nel giudizio relativo all'annualità
2016 (sentenza n.66/01/2024 richiamata in atti), è pacifico e ammesso dallo stesso contribuente che l'operazione di cessione della clientela, sottostante alla fatturazione, "di fatto non si è mai concretizzata"; si tratta dunque di un'operazione oggettivamente inesistente. Il diritto alla detrazione dell'IVA, cardine del sistema, presuppone peraltro l'effettività dell'operazione economica soggetta a imposta, in assenza della quale (presupposto indefettibile) nessun diritto alla detrazione può sorgere in capo al destinatario della fattura, a nulla rilevando che l'emittente abbia o meno versato l'imposta. Il principio di neutralità non può infatti essere invocato per legittimare la detrazione di un'imposta afferente a un'operazione fittizia (tale è stata riconosciuta dalla stessa parte). I motivi di doglianza esaminati sono quindi infondati.
Da ultimo va ritenuto che non sussista alcuna violazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata" (9), avendo l'AdE chiaramente e puntualmente esposto -nell'atto impugnato- le ragioni del recupero, individuandole proprio nella non spettanza del credito originario del 2012 scaturente da un'operazione mai realizzata.
Per tutto quanto esposto il ricorso va quindi integralmente rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nell'importo di 1.500,00 €, oltre ad accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Forlì il 21.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 21/02/2025 alle ore 15:45 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
DI STEFANO, LA
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Mazzini 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF01SF00941 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2025 depositato il 25/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10.6.2024 il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente a [...], Indirizzo_1, int. 6, difeso dal dott. Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio in Cesena (FC), Indirizzo_2, ricorreva avverso avviso di accertamento n. THF01SF00941/2023 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Forlì-Cesena, che aveva accertato al contribuente l'IVA -anno d'imposta 2017- per € 8.717,00 dallo stesso compensata con un credito IVA maturato nel 2012 (anno in cui il sig. Ricorrente_1, all'epoca settantaseienne, aveva aperto la partita IVA) e originato da una o più fatture emesse dal dott. Difensore_1, figlio del ricorrente, al padre nel corso di tale anno per un imponibile di € 110.000,00 ed un'imposta di
€ 23.100,00; l'AdE aveva richiesto ad entrambi la documentazione de qua e, dopo che il dott. Difensore_1 aveva dichiarato di non averla conservata, lo stesso, in qualità di delegato dal padre, il 30.12.2022 aveva inviato all'A.F. la fattura n. 32 del 31.12.2012 emessa da «Studio di consulenza societaria e tributaria Dott. Difensore_1», avente ad oggetto “acconto per cessione di una parte di clientela dello studio come da accordi stipulati il 31.12.2012” e la “proposta di cessione clientela” (priva degli allegati ivi indicati) del 31.12.2012 stipulata fra le parti con apposizione del timbro postale per la data certa;
a detta dell'attuale ricorrente il contratto non si era mai concretizzato e la somma pattuita non era mai stata pagata.
La parte ricorrente chiedeva a questa OR di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì “in via principale in diritto e in merito [di] dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento nel suo complesso e pertanto annullarlo per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600, comma 3, per omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento cartaceo notificato per posta al contribuente solo con la dicitura «Firmato digitalmente»;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600, comma 1, per assenza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e per omessa allegazione della delega con data certa;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.p.r. 633/72, comma 1 per decadenza dal potere di accertamento del credito IVA 2012; 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 600/73, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 10, comma 1 dello Statuto del Contribuente “Tutela dell'affidamento e della buona fede” L. n. 212 del 2000, in ordine alla illegittima e reiterata richiesta di esibizione di documentazione relativa al 2012, anno prescritto;
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3-bis del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218- Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 34/2019 (c.d. decreto Crescita) e conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo;
6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 633/72; 7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.p.r. 633/72 e dei principi di neutralità e di proporzionalità dell'IVA; 8.
Violazione e falsa applicazione del principio comunitario di neutralità IVA per non aver riconosciuto il diritto alla detrazione per attività di carattere preparatorio e funzionale allo svolgimento dell'attività professionale;
9. Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione “rafforzata” ex art. 5 ter comma 3 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; 10. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del riparto dell'onere della prova nel nuovo processo tributario. […] che l'Ufficio resistente, se ed in quanto (nella sostanza) soccombente, sia condannato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente ed altresì obbligato alla restituzione, con tanto di interessi anatocistici, di quanto sia stato eventualmente pagato.”. In ordine al primo motivo rilevava che l'atto era privo di attestazione di conformità (Cass. n.1150 e n. 1557 del 2021, n. 24681 del 2022); con il secondo motivo osservava che la delega alla firma -munita di data certa- non era stata allegata all'avviso di accertamento e gli interessati non possedevano i requisiti necessari ad attribuirla (C. Cost. sent. n. 37/2015; Cass. n.9625/2021,
n.5200/2018, 12960/2017); con il terzo motivo eccepiva che il credito IVA formatosi nel 2012 si è consolidato in quanto non tempestivamente contestato dall'Agenzia delle Entrate, con conseguente decadenza dal potere di accertamento (maturato ex art. 57, 1° co., DPR 633/72, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
in tal senso varie pronunce di legittimità e della OR di
Giustizia Europea); in relazione al quarto motivo faceva presente che la conservazione di documenti a fini fiscali era collegata alla scadenza dei termini per l'accertamento e, pertanto, non era più obbligatoria in quanto riferita all'anno 2012 (art.22, 2° co., DPR 600/73): in particolare la norma di riferimento era l'art.57,
1° co., DPR 633/72 che prevedeva un termine prima quadriennale, ora quinquennale, successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione;
con il quinto motivo richiamava l'art.5, co. 3 bis, D.Lgs. 218/1997 evidenziando che la disposizione aveva trovato applicazione per gli atti di accertamento emessi dal 1° luglio
2020, a seguito del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed aveva fortemente diminuito le garanzie di difesa del contribuente prorogando ingiustificatamente i termini decadenziali a vantaggio dell'A.F.; aggiungeva che la deroga alla decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio andava letta con riguardo alla “notificazione” dell'atto impositivo e non alla sua “emissione”; nella fattispecie era evidente che la norma era stata strumentalmente utilizzata dall'Ufficio per aumentare di 120 giorni il termine di scadenza dell'accertamento (l'atto notificato in data 11.4.2024 era stato emesso e protocollato in realtà il 3.04.2024, ben oltre il termine decadenziale del 31.12.2023); quanto al sesto motivo richiamava l'art.6, DPR 633/72, per affermare che, in caso di fatturazione anticipata, l'operazione ai fini IVA andava considerata in tutto o in parte effettuata alla data della fattura, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità e contemporaneamente identificando il momento in cui il ricevente la fattura acquisisce il credito IVA ed il diritto alla detrazione dell'imposta; con il settimo motivo sosteneva l'applicazione alla fattispecie del principio di diritto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26515 del 30.09.2021: ammessa e non concessa la fondatezza della tesi dell'AdE sulla indetraibilità dell'IVA relativa alla fattura di acconto n. 32 del 31.12.2012 andava applicato quanto previsto dall'art. 19, DPR 633/72 (la detrazione era legittima anche in presenza di operazioni inesistenti se il cedente l'aveva versata, con ciò escludendo il danno erariale: nella fattispecie l'intera IVA sulla fattura in questione pari a Euro 23.100,00 era rientrata nella liquidazione IVA del 4° trimestre 2012 del dott. Difensore_1 ed è stata debitamente versata mediante F24 il 18.3.2013); sosteneva poi l'ottavo motivo premettendo che l'AdE non aveva provato che il ricorrente non aveva svolto la propria attività professionale per l'età avanzata, ma ciò nonostante la Suprema OR aveva affermato la piena legittimità della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti con riferimento alle attività di carattere preparatorio rispetto all'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo (quale era l'acquisizione di parte della clientela del figlio nel 2012) quand'anche poi non intrapresa per qualsivoglia motivo;
con il nono motivo il ricorrente censurava il mancato rispetto dell'obbligo della “motivazione rafforzata”, nonostante non fosse espressamente previsto per il caso in esame;
quanto infine al decimo motivo rilevava che nessuna irregolarità contabile era stata contestata al contribuente (le scritture contabili erano quindi state regolarmente tenute) e l'AdE non aveva dimostrato in concreto le ragioni dell'indetraibilità dell'IVA del 2012 (annualità prescritta), come le competeva in tali casi (principio ancor più rilevante a seguito della entrata in vigore della legge n.130/2022).
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio legale, chiedeva a questa OR di
“respingere il ricorso di Parte in quanto totalmente infondato, confermando l'operato dell'Ufficio; condannare il ricorrente alle spese di giudizio.”. Dopo aver rievocato sinteticamente la vicenda, contestava i singoli motivi di ricorso: in ordine alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento cartaceo, faceva presente che il documento firmato digitalmente dal dirigente o dal suo delegato era disponibile “per una verifica di corrispondenza all'originale attraverso un procedimento codificato [espressamente previsto e indicato nell'atto impugnato] che ne garantisce la massima trasparenza”; quanto poi alla firma dell'atto osservava che “l'esistenza e la validità della delega possono essere verificate in sede giurisdizionale”: in proposito allegava agli atti la delega, munita di data certa, pienamente rispettosa dei requisiti richiesti dalla Giurisprudenza della Suprema
OR (esigenze di servizio, durata, generalità e qualifica della persona delegata e di quella delegante) aggiungendo che l'atto impugnato era comunque riferibile all'Ufficio che lo aveva emanato (condizione sufficiente a determinarne la legittimità); con riferimento alla presunta decadenza dal potere di accertamento in violazione dell'art.5, co. 3 bis del D.Lgs. 218/97, chiariva che il termine ordinario del 31.12.2023 era stato naturalmente prorogato di quattro mesi a seguito delle alluvioni che avevano colpito l'Emilia-Romagna e parte delle Marche nel maggio del 2023 e l'art.1, 8° co., D.L.61/2023, concedeva la sospensione dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, attraverso il richiamo dell'art. 12, 1° e 3° co., D.Lgs. 159/2015.
L'AdE esaminava poi congiuntamente le eccezioni relative alla “decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2012 – asserita violazione art. 57 del DPR 633/72; alla tutela dell'affidamento e della buona fede – asserita violazione art. 22 DPR 600/73, art. 2697 c.c., art. 10 L. 212/2000; al principio di neutralità Iva – asserita violazione art. 19 DPR 633/72; al Principio di neutralità Iva – asserita violazione del principio comunitario per non aver riconosciuto il diritto alla detrazione per attività di carattere preparatorio all'attività professionale”: in proposito rievocava la vicenda con particolare riferimento a quanto dichiarato dalla parte e dal suo delegato in occasione delle interlocuzioni avvenute nel tempo ed alle condizioni contenute nel contratto tra le parti prodotto in atti;
da esse si deduceva che “la fattura n. 32 emessa nel 2012 da Difensore_1
nei confronti di Ricorrente_1 documentava un'operazione che non si era mai realizzata” e di conseguenza
“il credito IVA da essa scaturente ed esposto nella dichiarazione IVA per l'anno 2012 dal sig. Ricorrente_1 risultava non spettante in quanto relativo ad un'operazione che non si è realizzata.”; richiamava poi la sentenza della OR di Cassazione a Sezioni Unite n. 5069/2016 (in materia di IRPEG: “In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum"”), la n. 8500/2021 (che ha affermato: “1. che l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo, con la conseguenza che la decadenza va verificata per ogni singolo anno di imposta;
2. pertanto in caso di contestazioni di elementi che possono riverberarsi sulle annualità successive, la decadenza del potere di accertamento va verificata rispetto ad ogni singola annualità.”) e la n.21766/2021, sempre a Sezioni Unite, (con cui viene esteso all'Iva il principio espresso, in tema di imposte dirette, dalla sentenza 5069/2016, nonostante le peculiarità del tributo date dalla natura d'imposta armonizzata;
sempre in detta sentenza è precisato che: “L'omesso esercizio del potere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass., sez. un., n. 8500/21). 7.- Che il credito di cui si discute, anche non dovuto, divenga incontrovertibile soltanto perché è indicato in una dichiarazione non più assoggettabile al potere di accertamento o verifica, striderebbe con la matrice costituzionale dell'azione impositiva, presidiata dai precetti della riserva di legge (articolo 23 Cost.), del principio di capacità contributiva (articolo 53 Cost.), e anche dell'imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 97 Cost.).” “E allora, secondo le regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio;
il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco (sulla posizione di attore in senso sostanziale del contribuente che chieda il rimborso, tra le più recenti, Cass. n. 1906/20 e n. 23862/20). Va dunque ribadito che gli effetti preclusivi della decadenza dall'accertamento riguardano le sole imposte dovute”). Affermava quindi che l'eccezione sulla decadenza del termine per la conservazione di documenti precedenti (2012) giustificativi di un credito vantato e portato in dichiarazione in più anni (es. 2016, 2017), era infondata, avendo il contribuente l'obbligo di conservarli (nella fattispecie il contratto di cessione della clientela con gli allegati) fino a quando il credito sarà riportato in dichiarazione;
del pari il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria (omesso esercizio del potere di rettifica) non erano idonei a produrre nel contribuente un affidamento tutelabile. In merito al motivo di ricorso relativo al momento di effettuazione dell'operazione e alla legittimità dell'emissione di una fattura anticipata (OR di Giustizia dell'Unione Europea), l'AdE precisava che nella fattispecie non era stato dimostrato un elemento ritenuto essenziale dalla OR europea: i beni e servizi fatturati anticipatamente dovevano essere stati specificatamente individuati (la fattura recitava “Acconto per cessione di una parte di clientela dello studio come da accordi stipulati il 31.12.2012”), mentre il contratto allegato agli atti rinviava ad un presunto elenco della clientela ceduta, mai fornito. Quindi il diritto alla detrazione era legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni considerati e non si estendeva ad un'imposta dovuta esclusivamente perché è menzionata su una fattura. Quanto infine all'obbligo di motivazione rafforzata e al puntuale riparto dell'onere della prova affermava che: la motivazione dell'atto impugnato illustrava in maniera chiara e lineare tutto l'iter logico- giuridico intrapreso dall'Ufficio partendo dall'istruttoria della documentazione (seppur parziale) fornita, passando dai principi normativi e giuridici, fino ad arrivare alla rappresentazione delle osservazioni di parte e alle relative contrapposizioni previste proprio dall'art. 5 ter richiamato;
l'operazione che ha originato il credito disconosciuto non era mai stata posta in essere, era stata la stessa parte a dichiararlo e l'Ufficio aveva semplicemente preso atto di ciò limitandosi ad applicare i principi dettati dal DPR 633/72 (suffragati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale) in assenza di una documentazione completa attestante l'operazione originaria.
Con memoria 30.10.2024 la parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie, richiamando giurisprudenza di legittimità, e insisteva nelle proprie richieste.
Il 21.2.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, vista la documentazione in atti, ascoltato il Giudice relatore, valutate le argomentazioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
Occorre, in primo luogo riassumere e sintetizzare i numerosi e complessi motivi del ricorso per poi determinarne la fondatezza o meno: 1) omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento cartaceo notificato per posta al contribuente solo con la dicitura "Firmato digitalmente"; 2) assenza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e per omessa allegazione della delega con data certa;
3) decadenza dal potere di accertamento del credito IVA 2012; 4) violazione dell'art. 22, 2° co., DPR n.600/73, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 10, comma 1 dello Statuto del Contribuente “Tutela dell'affidamento e della buona fede”, in ordine alla richiesta di esibizione di documentazione relativa al 2012, anno prescritto;
5) violazione dell'art. 5, co. 3 bis del D.Lgs. 218/1997, disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 34/2019 e conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo;
6-7) violazione dell'art. 6, 4° e 5° co., e dell'art. 19, DPR 633/72
e dei principi di neutralità e di proporzionalità dell'IVA; 8). Violazione del principio di neutralità IVA per non aver riconosciuto il diritto alla detrazione per attività di carattere preparatorio e funzionale allo svolgimento dell'attività professionale;
9). Violazione dell'obbligo di motivazione “rafforzata”; 10) Violazione dell'art. 2697
c.c.
In ordine alla presunta nullità dell'avviso di accertamento notificato in formato cartaceo, poiché recante la sola dicitura «Firmato digitalmente» in luogo della firma autografa, e privo di attestazione di conformità (1), va osservato, come correttamente eccepito dall'AdE, che l'atto notificato riportava le istruzioni e il codice di verifica per controllare la corrispondenza del documento cartaceo con l'originale informatico firmato digitalmente, consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e tale procedura garantisce la piena trasparenza e la possibilità per il contribuente di verificare l'autenticità, l'integrità e la paternità dell'atto. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che le copie analogiche di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, quale è il funzionario che ha curato la notifica (cfr. Cass. n. 16846/2024) e in ogni caso, l'eventuale vizio è stato sanato per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente ricevuto l'atto e avendolo tempestivamente impugnato, dimostrando così di averne avuto piena conoscenza e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Il motivo di ricorso in esame è pertanto infondato.
Ad analoghe conclusioni si giunge in ordine all'eccepita nullità dell'atto in quanto sottoscritto da un funzionario delegato, senza che la delega fosse allegata e dubitando che il delegato possedesse i requisiti di legge (2).
L'Amministrazione finanziaria ha infatti depositato in giudizio l'atto di delega, adempiendo così al proprio onere probatorio, che sorge solo a fronte di una specifica contestazione. Dalla documentazione prodotta emerge che la delega è nominativa, motivata da esigenze di servizio e con validità temporalmente definita, nel pieno rispetto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14942/2013); inoltre,
l'Ufficio ha provato che il funzionario delegato appartiene alla terza area funzionale, corrispondente alla
“carriera direttiva” richiesta dall'art. 42 del DPR n. 600/1973, rendendo del tutto inconferente il richiamo alla sentenza della OR Costituzionale n. 37/2015 in materia di incarichi dirigenziali.
Infondati sono inoltre i motivi di ricorso correlati alla decadenza del potere dell'AdE di accertare il credito
IVA 2012 (3), all'eccepita illegittimità della richiesta al contribuente di documentazione dello stesso anno d'imposta (4) e alla corretta ripartizione dell'onere della prova (10), motivi da trattare congiuntamente in considerazione della loro correlazione. La parte ricorrente sostiene che, essendo decorsi i termini per l'accertamento dell'annualità 2012, il credito IVA allora sorto si sarebbe "cristallizzato" e non potrebbe più essere contestato, con la conseguenza che la richiesta di documentazione relativa a tale anno sarebbe illegittima. Tale tesi viene confutata dal consolidato e pienamente condivisibile orientamento delle Sezioni
Unite della OR di Cassazione, le quali hanno statuito che “In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”.” (Cass. SS.UU. 5069/2016). Il principio, ribadito con la sentenza a SS.UU. n. 21766/2021, chiarisce che la decadenza dal potere di accertamento preclude all'Ufficio di rettificare la dichiarazione di un'annualità pregressa per pretendere un'imposta maggiore, ma non gli impedisce di contestare l'esistenza stessa di un credito che il contribuente, riportandolo di anno in anno, intende utilizzare in un'annualità ancora aperta all'accertamento; la dichiarazione fiscale, infatti, non ha efficacia costitutiva del credito, ma è una mera dichiarazione di scienza e grava pertanto sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi l'esistenza e la spettanza del credito che intende utilizzare;
ne consegue che la richiesta da parte dell'AdE di esibire la documentazione relativa al 2012 era pienamente legittima, in quanto finalizzata a verificare il presupposto fondante la pretesa creditoria del contribuente per l'anno 2017. Pertanto l'impossibilità o il rifiuto di fornire tale prova non può che ricadere sul contribuente medesimo la cui eccezione in merito è, pertanto, infondata come le precedenti.
Va disattesa altresì l'eccezione basata sulla decadenza del potere dell'AdE di accertamento per l'anno 2017
(5) basata sul fatto che l'atto impugnato era tardivo in quanto era stato emesso e protocollato oltre il termine del 31.12.2023, in quanto la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, co. 3 bis, D.Lgs. 218/97 non era applicabile. La parte ricorrente omette, però, di considerare la normativa emergenziale intervenuta a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023. Il D.L. n. 61/2023 ha disposto, per i soggetti residenti nei territori colpiti (tra cui il Comune di Cesena, dove risiede il ricorrente), la sospensione di quattro mesi dei termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento;
in ragione di ciò, il termine ordinario del 31.12.2023
è stato prorogato al 30.4.2024. L'avviso di accertamento, notificato in data 11 aprile 2024, è pertanto pienamente tempestivo, a prescindere da ogni considerazione sulla proroga legata al contraddittorio preventivo, la contestazione basata sull'illegittimità dell'applicazione del quale alla fattispecie è pertanto inconferente.
E veniamo all'esame dei principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA (6, 7, 8), motivi valutati unitariamente in considerazione dell'analoga natura su cui sono basati. La violazione in esame è stata invocata dal ricorrente sulla base del fatto che il cedente, dott. Difensore_1, figlio del contribuente, ha versato l'imposta relativa alla fattura del 2012 de qua: negargli la detrazione costituirebbe perciò una violazione dei principi richiamati. L'eccezione è però infondata in quanto, come già statuito da questa OR nel giudizio relativo all'annualità
2016 (sentenza n.66/01/2024 richiamata in atti), è pacifico e ammesso dallo stesso contribuente che l'operazione di cessione della clientela, sottostante alla fatturazione, "di fatto non si è mai concretizzata"; si tratta dunque di un'operazione oggettivamente inesistente. Il diritto alla detrazione dell'IVA, cardine del sistema, presuppone peraltro l'effettività dell'operazione economica soggetta a imposta, in assenza della quale (presupposto indefettibile) nessun diritto alla detrazione può sorgere in capo al destinatario della fattura, a nulla rilevando che l'emittente abbia o meno versato l'imposta. Il principio di neutralità non può infatti essere invocato per legittimare la detrazione di un'imposta afferente a un'operazione fittizia (tale è stata riconosciuta dalla stessa parte). I motivi di doglianza esaminati sono quindi infondati.
Da ultimo va ritenuto che non sussista alcuna violazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata" (9), avendo l'AdE chiaramente e puntualmente esposto -nell'atto impugnato- le ragioni del recupero, individuandole proprio nella non spettanza del credito originario del 2012 scaturente da un'operazione mai realizzata.
Per tutto quanto esposto il ricorso va quindi integralmente rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nell'importo di 1.500,00 €, oltre ad accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Forlì il 21.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente