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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/03/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. 261/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
19.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 261/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Scardamaglia n. 10 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Bevacqua, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via CP_1
S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale)
Resistente
avente ad oggetto: accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità civile ex artt. 12 e 13 della L. n. 118/1971, nonché dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 19.03.2021 Parte_1 ha agito in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario previsto ai fini del riconoscimento
[...] del diritto alla pensione inabilità o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità civile, nonché dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 (benefici pagina 1 di 3 inutilmente invocati in sede amministrativa con la domanda del 18.07.2019), contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 125/2020 R.G.
2. L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dei commi CP_1
4, 5 e 6 dell'art. 445-bis c.p.c. in quanto controparte non avrebbe rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della CTU) e per introdurre il successivo giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso); ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato;
nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto.
3. Preliminarmente va evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
4. Nel caso di specie, il difensore di parte ricorrente sostiene che il parere medico-legale espresso dall'ausiliario nominato nella fase di istruzione preventiva non corrisponderebbe alle reali condizioni di salute della propria assistita e che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui la ricorrente è affetta e, in particolare, quelle a carico dell'apparato osteo-articolare.
5. Ciò posto, deve rilevarsi che l'unico certificato medico prodotto nella fase di merito non attesta un aggravamento delle patologie già accertate e/o l'insorgenza di nuove patologie, sicchè le contestazioni sollevate nell'atto introduttivo del presente giudizio si risolvono in una diversa valutazione della documentazione medica già esaminata.
Parzialmente discostandosi dal parere espresso dalla Commissione medica , il CTU nominato nel CP_1 procedimento di ATP ha ritenuto la ricorrente invalida in misura pari al 51,40%, escludendo che la medesima sia portatrice di handicap con connotazione di gravità.
6. In assenza di ulteriori e/o diversi elementi di valutazione, le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
7. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
8. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite si compensano tra le parti, tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del
D.L. n. 269/2003 nell'ambito dell'atto introduttivo dell'ATP e nel ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel procedimento di ATP, liquidate come da separato decreto in atti, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Lamezia Terme, 19.03.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Valeria Salatino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
19.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 261/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Scardamaglia n. 10 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Bevacqua, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via CP_1
S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale)
Resistente
avente ad oggetto: accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità civile ex artt. 12 e 13 della L. n. 118/1971, nonché dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 19.03.2021 Parte_1 ha agito in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario previsto ai fini del riconoscimento
[...] del diritto alla pensione inabilità o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità civile, nonché dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 (benefici pagina 1 di 3 inutilmente invocati in sede amministrativa con la domanda del 18.07.2019), contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 125/2020 R.G.
2. L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dei commi CP_1
4, 5 e 6 dell'art. 445-bis c.p.c. in quanto controparte non avrebbe rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della CTU) e per introdurre il successivo giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso); ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato;
nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto.
3. Preliminarmente va evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
4. Nel caso di specie, il difensore di parte ricorrente sostiene che il parere medico-legale espresso dall'ausiliario nominato nella fase di istruzione preventiva non corrisponderebbe alle reali condizioni di salute della propria assistita e che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui la ricorrente è affetta e, in particolare, quelle a carico dell'apparato osteo-articolare.
5. Ciò posto, deve rilevarsi che l'unico certificato medico prodotto nella fase di merito non attesta un aggravamento delle patologie già accertate e/o l'insorgenza di nuove patologie, sicchè le contestazioni sollevate nell'atto introduttivo del presente giudizio si risolvono in una diversa valutazione della documentazione medica già esaminata.
Parzialmente discostandosi dal parere espresso dalla Commissione medica , il CTU nominato nel CP_1 procedimento di ATP ha ritenuto la ricorrente invalida in misura pari al 51,40%, escludendo che la medesima sia portatrice di handicap con connotazione di gravità.
6. In assenza di ulteriori e/o diversi elementi di valutazione, le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
7. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
8. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite si compensano tra le parti, tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del
D.L. n. 269/2003 nell'ambito dell'atto introduttivo dell'ATP e nel ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel procedimento di ATP, liquidate come da separato decreto in atti, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Lamezia Terme, 19.03.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Valeria Salatino
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