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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 753/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12/11/2025, promossa dalla (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede a Castelforte (LT), in Via delle Terme, difesa dagli avv.ti Gioacchino Panzera, e Vincenzo Marrone, contro il Parte_2
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempre, con sede Controparte_1 P.IVA_2
a Castelforte (LT), in Piazza Municipio n. 1, difeso dall'avv. Antonietta Di Tano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/3/2021 la ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione del n. 1246/2021, emessa il 4/2/2021 Controparte_2
a seguito di accertamenti eseguiti il 7/10/2020 dai Carabinieri in servizio presso la Stazione sita nel perimetro urbano della cittadina. Per effetto del provvedimento la società si è vista applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.000,00 sull'assunto della violazione del combinato disposto degli artt. 12, 17 e 28, c. 3 della Legge Regionale del
Lazio n. 17/2004. A sostegno della domanda la ha rilevato che secondo l'ente Parte_1 avrebbe esercitato attività estrattiva non autorizzata in una cava ubicata in località
Campodirito, al km 13,600 di Via delle Terme. Ha rilevato, ancora, che nell'ordinanza ingiunzione si fa riferimento a precedenti provvedimenti della Regione Lazio in virtù dei quali le era stata ordinata la messa in sicurezza del sito con la collaborazione, avuto riguardo al lato destro, dello stesso Comune di Castelforte, autore di un sopraluogo eseguito il
28/7/2020. A detta dell'istante la mancata formalizzazione dei rilievi svolti in quel frangente
– seguiti, peraltro, dalla conferma, nella nota del 27/8/2020, della necessità dei citati interventi di sicurezza – renderebbe illegittima l'ordinanza per difetto di motivazione e vizi inerenti all'iter procedimentale, non avendo l'amministrazione consentito al destinatario di esplicare un'adeguata difesa su alcuni degli elementi analizzati in vista dell'esercizio del potere sanzionatorio;
non vi sarebbe stata, in ogni caso, alcuna “coltivazione” nel senso individuato dall'art. 5, c. 1, lett. c) della Legge Regionale del Lazio n. 17/2004, laddove è definita “estrattiva” l'attività di escavazione finalizzata al commercio di quanto estratto o trasformato;
nella vicenda in esame, invece, sarebbero stati realizzate le sole opere destinate a rendere sicuro il sito, tra i quali la rimozione e il trasporto in discarica dei materiali inerti o pericolanti. In forza di tali asserzioni l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali.
***
Costituito con memoria dell'1/4/2022, il ha eccepito la conformità al Controparte_1 modello legale del provvedimento sanzionatorio dal punto di vista sia formale, sia sostanziale. In questa ottica l'ente ha evidenziato che l'ordinanza contiene tutte le informazioni necessarie a identificare gli elementi strutturali dell'illecito. Ha ribadito, nel contempo, che ad attestare lo svolgimento, nella cava, di attività estrattiva non autorizzata
(consistita, in particolare, nella rimozione di materiale stabilizzato) erano stati non solo i
Carabinieri, ma anche segnalazioni provenienti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, da associazioni di privati e da singoli cittadini. Ad avviso del Comune di Castelforte si sarebbe al cospetto, ad ogni buon conto, di uno sfruttamento del sito di entità così considerevole da travalicare i (ristretti) limiti quantitativi a fronte dei quali l'art. 14 bis del Regolamento della
Regione Lazio n. 5/2005 consente la vendita degli inerti ricavati dalle operazioni di messa in sicurezza. Sulla scorta di quanto precede il concluso per il rigetto Controparte_1 della domanda e per la condanna della al rimborso delle spese di lite. Parte_1
***
Delineati in tal modo i termini della causa, il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo emerge che nell'ordinanza ingiunzione n. 1246/2021 il ha contestato alla la violazione delle Controparte_1 Parte_1 previsioni stabilite dall'art. 28, c. 3, della Legge della Regione Lazio 6/12/2004, n. 17.
Nella versione applicabile ratione temporis la disposizione prevedeva una sanzione compresa tra € 35.000,00 e € 350.000,00 nei confronti, tra l'altro, di chiunque avesse intrapreso o proseguito senza autorizzazione l'attività di coltivazione richiamata dal precedente art. 12.
A fronte dei puntuali riferimenti nell'ordinanza ingiunzione alle condotte contestate, alle norme destinate a regolare il caso e ai precedenti snodi procedimentali, da intendersi come garanzie procedurali minime assicurate ai privati dalla legge n. 689/1981, si rivelano del tutto ininfluenti le lesioni del contraddittorio a cui si allude nelle difese della Parte_1
Secondo l'indirizzo preferibile della Corte di Cassazione, infatti, l'oggetto del giudizio di opposizione non concerne la regolarità formale dell'atto sanzionatorio, ma il rapporto giuridico sottostante, sicché anche in presenza di vizi procedimentali come quelli lamentati dal il destinatario della sanzione nell'ambito del processo resta tenuto a Parte_1 provare l'illegittimità sotto altro profilo del provvedimento di cui assume la lesività (Cass.
S.U. 28/1/2010, n. 1786: “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art.
204 del d.lgs. 30/4/1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà, e dovrà, valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”; in termini analoghi si sono espresse, tra le altre, Cass. 7/8/2014, n. 17799; Cass. 21/5/2018, n. 12503; Cass. 11/2/2022, n. 4521).
Rispetto a tali profili della vertenza i motivi di opposizioni non possono che essere disattesi.
***
Le stesse conclusioni valgono per la presunta tardività della produzione documentale effettuata dal , anch'essa eccepita dall'opponente durante il processo. Controparte_1
Tenuto conto del rinvio della prima udienza di trattazione al 13/4/2022, l'amministrazione si sarebbe dovuta costituire, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., entro e non oltre l'1/4/2022. A tale data risale la ricezione della busta telematica contenente la memoria dell'opposta.
Se ne ricava che il non è incorso in alcuna decadenza o preclusione Controparte_1 con rifermento alla proposizione di eccezioni o censure riservate in via esclusiva alle parti, alla produzione di documenti utili alla decisione e alla formulazione delle istanze istruttorie.
***
In pronunce recenti la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo invece quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (così Cass. 24/1/2019, n. 1921; cfr. Cass. 26/2/2020, n. 5263).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che in corso di causa siano emersi elementi sufficienti per affermare che nella cava di Via delle Terme la anziché limitarsi a interventi Parte_1 di messa in sicurezza del sito, abbia realizzato un'attività estrattiva propriamente intesa.
Depongono in tal senso le testimonianze dei signori , Parte_3 Parte_4 Tes_1
, e , residenti nei pressi dei luoghi di causa.
[...] Testimone_2 Testimone_3
Le dichiarazioni di costoro confermano, più in dettaglio, che nei mesi antecedenti al secondo accesso ispettivo – avvenuto, come detto, il 13/10/2020 – l'opponente ha rimosso i materiali petrosi del sito e li ha trasportati altrove avvalendosi ogni volta di uno più autotreni.
I signori , e hanno dato conto dell'utilizzo di un escavatore. Pt_4 Parte_5 Tes_3
Sebbene abbiano negato la circostanza dell'estrazione, gli stessi testimoni indicati dalla
(ci si riferisce, segnatamente, ai signori , e Parte_1 Testimone_4 Testimone_5
tutti, comunque, legati in passato alla società da rapporti professionali) Testimone_6 hanno precisato, inoltre, che il materiale portato via dalla cava – a loro dire per motivi di sicurezza riconducibili a una frana – che gli inerti in questione si sarebbero potuti riutilizzare.
Al trasporto di inerti e terra si riferisce anche il verbale dei Carabinieri del 7/10/2020.
La sistematicità dei trasporti emersa dalle dichiarazioni rese dal primo gruppo di testimoni e le precisazioni del signor sulla vendita del materiale che in un'occasione aveva Tes_5 contribuito a estrarre smentiscono le affermazioni della sul carattere Parte_1 necessitato degli interventi e sullo scopo non esclusivamente commerciale degli stessi, richiesti in funzione scriminante dall'art. 14 bis del Regolamento Regionale n. 5/2005.
In una simile prospettiva non sono condivisibili le argomentazioni della società opponente in merito alla mancata integrazione della fattispecie sanzionatoria sul piano oggettivo.
L'elemento psicologico dell'illecito è insito nella volontarietà del fatto come sopra descritto.
Anche da questo punto di vista il provvedimento impugnato dall'istante risulta privo di vizi.
***
Secondo soccombenza, la è tenuta al rimborso degli oneri di giudizio, stimabili Parte_1 in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2024 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00
e € 52.000,00 di media complessità in € 6.300,00 (€ 1.500,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per le fasi di trattazione, € 2.000,00 per la fase di decisione) oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 753/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione del Parte_6
n. 1246/2021; Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore del degli oneri Parte_1 Controparte_1 di giudizio, stimabili € 6.300,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 24/11/2025 il giudice
VI AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 753/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12/11/2025, promossa dalla (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede a Castelforte (LT), in Via delle Terme, difesa dagli avv.ti Gioacchino Panzera, e Vincenzo Marrone, contro il Parte_2
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempre, con sede Controparte_1 P.IVA_2
a Castelforte (LT), in Piazza Municipio n. 1, difeso dall'avv. Antonietta Di Tano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/3/2021 la ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione del n. 1246/2021, emessa il 4/2/2021 Controparte_2
a seguito di accertamenti eseguiti il 7/10/2020 dai Carabinieri in servizio presso la Stazione sita nel perimetro urbano della cittadina. Per effetto del provvedimento la società si è vista applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.000,00 sull'assunto della violazione del combinato disposto degli artt. 12, 17 e 28, c. 3 della Legge Regionale del
Lazio n. 17/2004. A sostegno della domanda la ha rilevato che secondo l'ente Parte_1 avrebbe esercitato attività estrattiva non autorizzata in una cava ubicata in località
Campodirito, al km 13,600 di Via delle Terme. Ha rilevato, ancora, che nell'ordinanza ingiunzione si fa riferimento a precedenti provvedimenti della Regione Lazio in virtù dei quali le era stata ordinata la messa in sicurezza del sito con la collaborazione, avuto riguardo al lato destro, dello stesso Comune di Castelforte, autore di un sopraluogo eseguito il
28/7/2020. A detta dell'istante la mancata formalizzazione dei rilievi svolti in quel frangente
– seguiti, peraltro, dalla conferma, nella nota del 27/8/2020, della necessità dei citati interventi di sicurezza – renderebbe illegittima l'ordinanza per difetto di motivazione e vizi inerenti all'iter procedimentale, non avendo l'amministrazione consentito al destinatario di esplicare un'adeguata difesa su alcuni degli elementi analizzati in vista dell'esercizio del potere sanzionatorio;
non vi sarebbe stata, in ogni caso, alcuna “coltivazione” nel senso individuato dall'art. 5, c. 1, lett. c) della Legge Regionale del Lazio n. 17/2004, laddove è definita “estrattiva” l'attività di escavazione finalizzata al commercio di quanto estratto o trasformato;
nella vicenda in esame, invece, sarebbero stati realizzate le sole opere destinate a rendere sicuro il sito, tra i quali la rimozione e il trasporto in discarica dei materiali inerti o pericolanti. In forza di tali asserzioni l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali.
***
Costituito con memoria dell'1/4/2022, il ha eccepito la conformità al Controparte_1 modello legale del provvedimento sanzionatorio dal punto di vista sia formale, sia sostanziale. In questa ottica l'ente ha evidenziato che l'ordinanza contiene tutte le informazioni necessarie a identificare gli elementi strutturali dell'illecito. Ha ribadito, nel contempo, che ad attestare lo svolgimento, nella cava, di attività estrattiva non autorizzata
(consistita, in particolare, nella rimozione di materiale stabilizzato) erano stati non solo i
Carabinieri, ma anche segnalazioni provenienti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, da associazioni di privati e da singoli cittadini. Ad avviso del Comune di Castelforte si sarebbe al cospetto, ad ogni buon conto, di uno sfruttamento del sito di entità così considerevole da travalicare i (ristretti) limiti quantitativi a fronte dei quali l'art. 14 bis del Regolamento della
Regione Lazio n. 5/2005 consente la vendita degli inerti ricavati dalle operazioni di messa in sicurezza. Sulla scorta di quanto precede il concluso per il rigetto Controparte_1 della domanda e per la condanna della al rimborso delle spese di lite. Parte_1
***
Delineati in tal modo i termini della causa, il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo emerge che nell'ordinanza ingiunzione n. 1246/2021 il ha contestato alla la violazione delle Controparte_1 Parte_1 previsioni stabilite dall'art. 28, c. 3, della Legge della Regione Lazio 6/12/2004, n. 17.
Nella versione applicabile ratione temporis la disposizione prevedeva una sanzione compresa tra € 35.000,00 e € 350.000,00 nei confronti, tra l'altro, di chiunque avesse intrapreso o proseguito senza autorizzazione l'attività di coltivazione richiamata dal precedente art. 12.
A fronte dei puntuali riferimenti nell'ordinanza ingiunzione alle condotte contestate, alle norme destinate a regolare il caso e ai precedenti snodi procedimentali, da intendersi come garanzie procedurali minime assicurate ai privati dalla legge n. 689/1981, si rivelano del tutto ininfluenti le lesioni del contraddittorio a cui si allude nelle difese della Parte_1
Secondo l'indirizzo preferibile della Corte di Cassazione, infatti, l'oggetto del giudizio di opposizione non concerne la regolarità formale dell'atto sanzionatorio, ma il rapporto giuridico sottostante, sicché anche in presenza di vizi procedimentali come quelli lamentati dal il destinatario della sanzione nell'ambito del processo resta tenuto a Parte_1 provare l'illegittimità sotto altro profilo del provvedimento di cui assume la lesività (Cass.
S.U. 28/1/2010, n. 1786: “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art.
204 del d.lgs. 30/4/1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà, e dovrà, valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”; in termini analoghi si sono espresse, tra le altre, Cass. 7/8/2014, n. 17799; Cass. 21/5/2018, n. 12503; Cass. 11/2/2022, n. 4521).
Rispetto a tali profili della vertenza i motivi di opposizioni non possono che essere disattesi.
***
Le stesse conclusioni valgono per la presunta tardività della produzione documentale effettuata dal , anch'essa eccepita dall'opponente durante il processo. Controparte_1
Tenuto conto del rinvio della prima udienza di trattazione al 13/4/2022, l'amministrazione si sarebbe dovuta costituire, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., entro e non oltre l'1/4/2022. A tale data risale la ricezione della busta telematica contenente la memoria dell'opposta.
Se ne ricava che il non è incorso in alcuna decadenza o preclusione Controparte_1 con rifermento alla proposizione di eccezioni o censure riservate in via esclusiva alle parti, alla produzione di documenti utili alla decisione e alla formulazione delle istanze istruttorie.
***
In pronunce recenti la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo invece quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (così Cass. 24/1/2019, n. 1921; cfr. Cass. 26/2/2020, n. 5263).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che in corso di causa siano emersi elementi sufficienti per affermare che nella cava di Via delle Terme la anziché limitarsi a interventi Parte_1 di messa in sicurezza del sito, abbia realizzato un'attività estrattiva propriamente intesa.
Depongono in tal senso le testimonianze dei signori , Parte_3 Parte_4 Tes_1
, e , residenti nei pressi dei luoghi di causa.
[...] Testimone_2 Testimone_3
Le dichiarazioni di costoro confermano, più in dettaglio, che nei mesi antecedenti al secondo accesso ispettivo – avvenuto, come detto, il 13/10/2020 – l'opponente ha rimosso i materiali petrosi del sito e li ha trasportati altrove avvalendosi ogni volta di uno più autotreni.
I signori , e hanno dato conto dell'utilizzo di un escavatore. Pt_4 Parte_5 Tes_3
Sebbene abbiano negato la circostanza dell'estrazione, gli stessi testimoni indicati dalla
(ci si riferisce, segnatamente, ai signori , e Parte_1 Testimone_4 Testimone_5
tutti, comunque, legati in passato alla società da rapporti professionali) Testimone_6 hanno precisato, inoltre, che il materiale portato via dalla cava – a loro dire per motivi di sicurezza riconducibili a una frana – che gli inerti in questione si sarebbero potuti riutilizzare.
Al trasporto di inerti e terra si riferisce anche il verbale dei Carabinieri del 7/10/2020.
La sistematicità dei trasporti emersa dalle dichiarazioni rese dal primo gruppo di testimoni e le precisazioni del signor sulla vendita del materiale che in un'occasione aveva Tes_5 contribuito a estrarre smentiscono le affermazioni della sul carattere Parte_1 necessitato degli interventi e sullo scopo non esclusivamente commerciale degli stessi, richiesti in funzione scriminante dall'art. 14 bis del Regolamento Regionale n. 5/2005.
In una simile prospettiva non sono condivisibili le argomentazioni della società opponente in merito alla mancata integrazione della fattispecie sanzionatoria sul piano oggettivo.
L'elemento psicologico dell'illecito è insito nella volontarietà del fatto come sopra descritto.
Anche da questo punto di vista il provvedimento impugnato dall'istante risulta privo di vizi.
***
Secondo soccombenza, la è tenuta al rimborso degli oneri di giudizio, stimabili Parte_1 in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2024 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00
e € 52.000,00 di media complessità in € 6.300,00 (€ 1.500,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per le fasi di trattazione, € 2.000,00 per la fase di decisione) oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 753/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione del Parte_6
n. 1246/2021; Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore del degli oneri Parte_1 Controparte_1 di giudizio, stimabili € 6.300,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 24/11/2025 il giudice
VI AR