Art. 102.
Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione centrale per gli uffici locali, prevista dall' articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , la Commissione centrale per gli uffici locali e' composta:
a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzione di presidente;
b) dal direttore centrale per gli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
c) da due funzionari della carriera direttiva della Amministrazione medesima di qualifica non inferiore a direttore di divisione;
d) da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta di qualifica non inferiore a direttore di divisione;
e) da tre membri effettivi aventi la qualifica:
uno di direttore di ufficio locale;
uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;
ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;
nonche' da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.
Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni tre anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonche' il segretario effettivo e quello supplente.
In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.
La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera e) del presente articolo, e' fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dal citato articolo 32 della succitata legge numero 1406.
Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione centrale per gli uffici locali, prevista dall' articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , la Commissione centrale per gli uffici locali e' composta:
a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzione di presidente;
b) dal direttore centrale per gli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
c) da due funzionari della carriera direttiva della Amministrazione medesima di qualifica non inferiore a direttore di divisione;
d) da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta di qualifica non inferiore a direttore di divisione;
e) da tre membri effettivi aventi la qualifica:
uno di direttore di ufficio locale;
uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;
ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;
nonche' da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.
Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni tre anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonche' il segretario effettivo e quello supplente.
In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.
La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera e) del presente articolo, e' fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dal citato articolo 32 della succitata legge numero 1406.