CA
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2024, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1049/2022 promossa da:
(cf: , (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (cf: , con il C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
RU , no
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLA Parte_4 C.F._4
PORFIDO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ELENA BRUNORI e dell'Avv. SERGIO BENVENUTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1146/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022
CONCLUSIONI
In data 29.11.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
, e : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 Parte_3 Parte_2
m a del Tribunale di Firenze ed in accoglimento del presente appello pagina 1 di 19 ► IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o interesse ad agire al momento dell'originaria domanda, considerato che non sussistevano in quel momento, come previsto ex lege, in capo all'appellato , per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
► NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di Prime Cure per omessa pronuncia o quantomeno omessa motivazione in ordine alle questioni indicate in atto di appello;
- in subordine, ritenere e dichiarare in ogni caso validi, legittimi ed efficaci tutti i negozi ex adverso censurati, in quanto ne sussistono la causa e gli effetti, che impediscono l'applicazione dell'istituto tanto dell'azione revocatoria quanto della simulazione, e come tali considerarli opponibili anche a controparte;
in particolare, Controparte_1 ritenere insussistenti i requisiti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria, accertare la sussistenza dell'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, c. 3 c.c. e dichiarare l'irrevocabilità del contratto preliminare;
inoltre, in ogni caso, ritenere reiterate in questa sede e fondate tutte le difese dei convenuti ora appellanti rimaste assorbite in primo grado, ed in particolare quelle in ordine all'insussistenza dei presupposti della simulazione;
- ordinare alle competenti ex Conservatorie dei Registri Immobiliari la cancellazione di ogni iscrizione / trascrizione / pregiudizio di domande / sentenze o comunque atti pregiudizievoli per i convenuti in primo grado odierni appellanti originati da e/o comunque connessi alla presente procedura;
- acquisire in appello il fascicolo di causa di primo grado;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio e con condanna del alla restituzione di tutto quanto già corrispostogli CP_1 dai convenuti in primo gr appellanti in adempimento al dispositivo della sentenza di pari s. e o. ad € 8.825,16 con interessi moratori al saldo. Parte_5
: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma Parte_4 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze ed in accoglimento del presente appello
► IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o interesse ad agire al momento dell'originaria domanda, considerato che non sussistevano in quel momento, come previsto ex lege, in capo all'appellato , per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
► NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di Prime Cure per omessa pronuncia o quantomeno omessa motivazione in ordine alle questioni indicate in atto di appello;
- in subordine, ritenere e dichiarare in ogni caso validi, legittimi ed efficaci tutti i negozi ex adverso censurati, in quanto ne sussistono la causa e gli effetti, che impediscono l'applicazione dell'istituto tanto dell'azione revocatoria quanto della simulazione, e come tali considerarli opponibili anche a controparte;
in particolare, Controparte_1 ritenere insussistenti i requisiti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria, accertare la sussistenza dell'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, c. 3 c.c. e dichiarare l'irrevocabilità del contratto preliminare;
inoltre, in ogni caso, ritenere reiterate in questa sede e fondate tutte le difese dei convenuti ora appellanti rimaste assorbite in primo grado, ed in particolare quelle in ordine all'insussistenza dei presupposti della simulazione;
pagina 2 di 19 - ordinare alle competenti ex Conservatorie dei Registri Immobiliari la cancellazione di ogni iscrizione / trascrizione / pregiudizio di domande / sentenze o comunque atti pregiudizievoli per i convenuti in primo grado odierni appellanti originati da e/o comunque connessi alla presente procedura;
- acquisire in appello il fascicolo di causa di primo grado;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio e con condanna del alla restituzione di tutto quanto già corrispostogli CP_1 dai convenuti in primo grado odierni appellanti in adempimento al dispositivo della sentenza di pari s. e o. ad € 8.825,16 con interessi moratori al saldo. Parte_5
Per la parte appellata:
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere in toto l'appello proposto contro la sentenza n. 1146/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze il 19.4.2022, pubblicata il 20.4.2022.
In ipotesi subordinata al denegato accoglimento in tutto o in parte dell'atto di appello a cui si resiste, voglia accogliere la domanda di simulazione assoluta dei seguenti atti, tutti stipulati il 9 febbraio 2015, ai rogiti del Notaio Convenzione matrimoniale di Persona_1 separazione dei beni tra e , (Rep. 1754 fasc. 1203), Parte_4 Controparte_2 contratto di compravendita (Rep. 1756 fasc. 1205, trascritto in Conservatoria dei RR.II. il 13.2.2015 n. gen. 4572, n. part. 3283) tra da una parte, e Parte_4 CP_2
e dall'altra; preliminare di compravendita tra
[...] Parte_3 Parte_4
e da una parte, e dall'altro con firme
[...] Controparte_2 Parte_2 at (Rep. 1755 fas in Conservatoria dei Persona_1
RR.II. l'11.2.2015 n. gen. 4276, n. part. 3078) e per l'effetto dichiararli nulli, inefficaci, invalidi e privi di ogni effetto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1146/2022 pubblicata il 20/04/2022, ha così deciso:
1)in accoglimento della domanda di parte attrice dichiara inefficacia ex art. 2901 c.c nei confronti del in persona Controparte_3 dell'Amministratore pro tempore della Convenzione Matrimoniale tra e Parte_4 di separazione dei beni ai rogiti Notaio (Rep.1754 Controparte_2 Persona_1 fasc.1203), del preliminare di vendita tra e da un lato Parte_4 Controparte_2
e dall'altro, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep.1755 Parte_2 Persona_1 fasc.1204, trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari il giorno 11.02.2015 n. gen.
4276 n. part. 3078); nonché dell'atto di compravendita tra i Sigg. , Parte_4 CP_2
pagina 3 di 19 e ai rogiti del Notaio (Rep.1756 CP_2 Parte_3 Persona_1 fasc.1205, trascritto in Conservatoria dei registri Immobiliari il giorno 13.02.2015
n.gen.4572 n.part.3283
2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Firenze di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2652 n. 5 cod. civ., con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in complessivi Euro 5.550,00 per compensi professionali, oltre Euro
800,00 per spese, oltre rimborso forfetario nella misura de 15%, IVA e CPA come per legge;
1.1 Il (di qui innanzi anche solo Controparte_3 CP_1 aveva esercitato nei confronti di , , Parte_4 Controparte_2 Parte_3
e azione di simulazione o in alternativa revocatoria relativamente ai seguenti Parte_2 atti, asseritamente pregiudizievoli dei suoi diritti:
(a) convenzione matrimoniale del 9.2.2015 con la moglie di Controparte_2 separazione dei beni ai rogiti Notaio (Rep. 1754 Fasc. 1203): in essa si dava Persona_1 atto che i coniugi, in comunione legale dal matrimonio (del 1982), passavano al diverso regime della separazione;
(b) contratto di compravendita del 9.2.2015 con e Controparte_2 Parte_3
(suocera di ) ai rogiti Notaio (Rep. 1756, Fasc. 1205
[...] Parte_4 Persona_1 trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari il giorno 13.02.2015 n. gen. 4572 n. part. 3283): con esso, dato atto che e erano, per convenzione di pari data, coniugi in CP_2 Pt_4 regime di separazione dei beni (e che la era già proprietaria della quota di metà del CP_2 bene oggetto del negozio), , riservandosi il diritto di abitazione, vendeva alla Parte_4
la quota di 22,5/100 e alla la quota di 27,45/100 dell'appartamento sito CP_2 Parte_3 in Via Rialdoli 146, per il prezzo di € 66.500,00, dei quali € 30.000,00 per la quota CP_1 di 22,5/100 alienata alla ed € 36.500,00 per la quota di 27,5/100 alienata alla CP_2 [...]
. Parte_3
(c) preliminare di vendita 9.2.2015 con da un lato e Controparte_2 Parte_2 dall'altro, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 1755, Fasc. 1204): con esso, Persona_1
aveva promesso di vendere entro il 31.3.2017 alla e al nipote Parte_4 CP_2
metà di un appartamento in Via Pasiello 11 e metà di un appartamento di Pt_2 CP_1 località Caselilina Via Ponchielli 13, per il prezzo di € 60.000,00 (con caparra già in CP_1 pagina 4 di 19 precedenza versata di € 59.500,00) per la quota di un mezzo del bene di ed € CP_3
75.000,00 (con caparra già in precedenza versata di € 74.000,00) per la quota di un mezzo del bene di Via Ponchielli.
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditore di per € 83.600,00, somma della quale egli si era Parte_4 indebitamente appropriato in veste di amministratore di condominio, durante i suoi mandati dall'anno 2012 al 27.03.2015, data di conclusione del rapporto;
(-) che gli atti avevano la mera finalità di eludere il credito.
1.2 , costituitosi all'udienza di prima comparizione del 15.11.2017, Parte_4 aveva resistito, chiedendo il rigetto di ogni domanda.
1.3 , e , dichiarati contumaci Parte_2 Controparte_2 Parte_3 in prima udienza, si erano costituiti il 28.5.2018, sostenendo d'essere essi stessi creditori di
(per pregressi prestiti personali risalenti al 2014), loro congiunto, e che, Parte_4 dunque, i trasferimenti immobiliari non erano assoggettabili a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 co. 3^ c.c., stando in luogo della restituzione di quanto prestato.
L'azione revocatoria, avevano aggiunto, non è ammissibile contro un contratto preliminare.
1.4 Il Tribunale ha accolto la domanda revocatoria, reputando integrate, con scarna motivazione, le relative condizioni.
2. Con un unico atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1
e , difesi dall'Avv. Mastrandrea;
e Parte_2 Parte_3
, difeso invece dall'Avv. Antonella Porfido, (di seguito anche Parte_4 appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
(di seguito anche appellato), proponendo gravame Controparte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Motivo n. 1 – Errata ritenuta mancata contestazione della qualità di creditore in capo al CP_1
Il Tribunale aveva affermato l'esistenza del credito risarcitorio del CP_1 riferendosi alla sentenza penale di condanna di primo grado del Tribunale di Firenze n. 1649
pagina 5 di 19 del 10.4.2018 (dimessa dall'ente attore con la sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.) e assumendo, contrariamente al vero, che non vi fosse stata contestazione dei convenuti.
Il credito, per contro, era sempre stato contestato in ogni sede, così che il primo giudice aveva violato sia l'art. 115 c.p.c., sia l'art. 2697 c.c.-
2.2 “Motivo n. 2 – Insussistenza del credito al tempo della domanda.”
Il credito non sussisteva;
non , almeno, all'epoca della domanda.
Il Tribunale, nell'affermare che la prova di esso si desumeva dalla sentenza penale di condanna di primo grado, soggetta ad appello, aveva violato l'art. 27 della Costituzione.
Per contro, la sentenza penale (che si sarebbe dovuta stralciare, perché prodotta con la
1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che ha altra finalità) non dava atto di alcun credito determinato nell'importo e nella data (di asserita appropriazione indebita).
Si doveva quindi affermare che al momento di proposizione della domanda, non esisteva alcun credito;
tanto che il nemmeno aveva iscritto il presunto credito nel proprio CP_1 rendiconto annuale ex art. 1130-bis c.c. in qualsivoglia annualità coeva o passata, ed in particolare né per il 2014, né per il 2015.
2.3 “Motivo n. 3 – Totale mancanza di motivazione in ordine agli elementi soggettivo ed oggettivo dell'azione revocatoria”
Il Tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione sui requisiti oggettivo e soggettivo della azione revocatoria.
2.4 “Motivo n. 4 – Mancanza dell'elemento soggettivo ed oggettivo dell'azione revocatoria”
In concreto, poi, non sussistevano i requisiti dell'art. 2901 c.c.-
Premesso che, in ipotesi – come la presente - di dubbio, l'atto dispositivo doveva essere considerato anteriore al credito, occorreva la dolosa preordinazione, rispetto alla quale nessuna prova esisteva.
2.5 “Motivo n. 5 – Mancanza considerazione dell'adempimento di debiti scaduti”
È stata riproposta l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c., sul presupposto, ignorato dal giudice, che «[…] il Sig. avesse disposto dei propri beni in adempimento Parte_4 dell'obbligazione restitutoria (debito scaduto) dei prestiti ricevuti in tempi non sospetti dagli altri convenuti, ampiamente allegati e documentati in corso di causa […]» (appello, pag. 28). pagina 6 di 19 2.6 “Motivo n. 6 – Mancanza considerazione dell'eccezione di irrevocabilità del contratto preliminare e, comunque, sua fondatezza”
Si dolgono gli appellanti anche dell'omessa pronuncia sulla difesa svolta con riferimento al contratto preliminare, che non può per sua natura essere assoggettato ad azione revocatoria.
2.7 “Motivo n. 7 – Erronea revoca della convenzione di separazione dei beni tra i coniugi”
Erronea era stata anche la dichiarazione d'inefficacia della convenzione di separazione dei beni, rispetto alla quale i requisiti dell'art. 2901 c.c. erano insussistenti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure
[...] mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine, ha riproposto la domanda di simulazione, restata assorbita.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.11.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato esclusivamente per quanto concerne il sesto motivo (revocabilità del preliminare), mentre gli altri non colgono nel segno, pur se si rende necessario integrare ampiamente la motivazione di prime cure, nei termini che seguono;
merita infine accoglimento, in relazione al preliminare la reiterata domanda di simulazione.
pagina 7 di 19 5. I primi due motivi, che possono essere esaminati assieme perché fra sé intimamente connessi, sono manifestamente infondati.
5.1 Parte appellante travisa il concetto di credito di cui all'art. 2901 c.c., non tenendo conto che esso, da un lato, ricomprende anche i crediti eventuali (dei quali quello litigioso costituisce una specie); dall'altro, si pone come fonte di legittimazione all'esercizio dell'azione pauliana.
Tali principî sono stabilmente affermati da tempo, ossia dall'intervento regolatore della nota Cass. SSUU 18.5.2004 n. 9440, della quale si riporta la massima:
Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con
l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere
l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima - in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per "mala gestio" fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società - le S.U. hanno annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).
Le SSUU, in quel caso, hanno annullato l'ordinanza ex art. 295 c.p.c. del giudice investito dell'azione revocatoria, osservando che fra la causa ex art. 2901 c.c. e quella dove si accerta il credito per la cui tutela la revocatoria è svolta non c'è dipendenza logico-giuridica. Preme sottolineare che la S.C. ha spiegato che mai potrà esserci contrasto di giudicati, perché la sentenza che accoglie la revocatoria, ove sia seguita, nell'altra causa, da una sentenza pagina 8 di 19 irrevocabile che nega il credito, resterà, molto semplicemente, inutile (il creditore, non essendo più tale, non avrà il titolo esecutivo per agire sui beni liberati dalla revocatoria), ma non in contrasto, né in contraddizione.
Pertanto, il credito, ai fini dell'art. 2901 c.c. e per quanto qui interessi:
(-) da un lato, sussiste persino a prescindere da un riconoscimento giudiziale;
(-) dall'altro, costituisce in sé un fattore di legittimazione, essendo invece il merito della pretesa dipendente da altri elementi (eventus damni e stato soggettivo).
5.2 Delineato, nei termini che precedono, il quadro nel quale valutare le critiche, ne emerge la evidente infondatezza.
La sentenza penale dibattimentale di condanna di primo grado – che era ben producibile con la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non essendo vietato da alcuna norma corredarla di documenti – ha dichiarato responsabile del reato di appropriazione indebita Parte_4 aggravata continuata, per essersi appropriato, quando ne era l'amministratore, del denaro versato dai condomini nelle casse del per un totale di € 83.600,00, nell'arco CP_1 temporale dal 2012 al 27.3.2015.
Tale sentenza, quantunque non (ancora) dotata della stabilità del giudicato, era ampiamente sufficiente per dare la prova del credito.
La diversa tesi dell'appellante è fuorviata dall'erroneo concetto di credito al quale fa riferimento;
che coincide, a ben vedere, con il concetto ordinario di credito;
ossia, in sostanza, con il credito che deve essere accertato nella sede a ciò deputata e non nel diverso giudizio ex art. 2901 c.c., che con l'altro non ha alcun rapporto di dipendenza e che richiede la titolarità di un credito anche solo eventuale, ai fini della legittimazione.
5.3 Peraltro, la sentenza, lungi da contenere accertamenti vaghi, è ampiamente motivata e offre un elenco nutrito di prove dell'accusa (pagg. 3- 9).
Si dà ivi atto che l'esame dibattimentale di numerosi testimoni (non solo il nuovo amministratore, ma anche fornitori del Condominio, come il titolare dell'impresa di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e di quello che revisiona gli ascensori), unitamente ai documenti, ha permesso di constatare che, a fronte del regolare pagamento da parte dei quaranta condomini delle rispettive quote, detratti i pagamenti, v'era un ammanco, dal 2012 al 27.3.2015, di € 83.600,00.
pagina 9 di 19 A dispetto di quanto immotivatamente presuppone la parte appellante, che considera l'utilizzo della sentenza penale (non irrevocabile), addirittura, una violazione dell'art. 27 della
Costituzione, è assolutamente legittimo, per l'assenza di un sistema chiuso di prove legali, desumere da quell'atto, che ha concluso pur sempre un giudizio in cui si è potuto Pt_4 difendere nella pienezza del contraddittorio dibattimentale, elementi utili per affermare la responsabilità dell'ex amministratore e, dunque, un suo obbligo risarcitorio sul piano civile.
Avrebbe certo potuto il svolgere, nel processo civile, una attività assertiva e Pt_4 probatoria idonea a sovvertire gli elementi desumibili dalla sentenza penale, ma non l'ha fatto.
Ha sostenuto, a tal fine, solamente la mancata iscrizione del credito risarcitorio nel rendiconto annuale degli anni 2014 e 2015: elemento del tutto irrilevante a questi fini, perché presuppone erroneamente che l'iscrizione nel rendiconto abbia carattere costitutivo, il che sicuramente non è. Il vago elemento di prova che se ne potrebbe desumere, è manifestamente inconsistente, ove si abbia cura di considerare il contesto: è ovvio che il credito non è stato considerato nella contabilità condominiale, perché non ancora esigibile (la sentenza di primo grado è stata emessa nel febbraio 2017) e, dunque, di nessuna utilità in quella sede.
5.4 Ma v'è di più.
Omette l'appellante di considerare che sin dal giudizio di primo grado, la controparte ha dedotto, quale fatto sopravvenuto, l'irrevocabilità della sentenza di condanna, discendente dal rigetto, con sentenza della S.C. in data 1.12.2021, del ricorso per cassazione interposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello, che aveva confermato la sua penale Pt_4 responsabilità (vds avviso della Cancelleria della S.C. allegato alla comparsa conclusionale di primo grado del . CP_1
La commissione del reato, nei termini indicati nella rubrica penale, allora, non semplicemente è desumibile dagli elementi passati in rassegna, ma deriva, a monte, dal giudicato penale, idoneo a fare stato fra le parti in questa sede ai sensi dell'art. 651 c.p.; il che definitivamente smentisce le critiche di parte appellante.
5.5 Il tema, infine, dell'epoca dell'appropriazione indebita, non rileva certo ai fini della legittimazione, che occupa il tema dei primi due motivi;
e può rilevare solo per la determinazione del rapporto temporale fra atto dispositivo impugnato e credito, del che si tratterà al momento opportuno.
pagina 10 di 19 Per la legittimazione, infatti, è del tutto irrilevante che il credito sia sorto dopo l'avvio della causa ex art. 2901 c.c., perché, trattandosi appunto di condizione dell'azione, può, secondo regola generale, utilmente sopravvenire.
Si avrà comunque modo di accertare l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e, per conseguenza, anche alla introduzione della causa (infra, § 6.1).
6. Il terzo e quarto motivo riguardano, da ottiche diverse, gli stessi argomenti, ossia i requisiti dell'art. 2901 c.c., e vanno quindi scrutinati assieme.
Essi sono infondati.
6.1 Va innanzitutto risolta la questione, prima lasciata in sospeso, della anteriorità o posteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi del 9.2.2015.
Vige in materia il principio, trascurato dalla difesa appellante, secondo il quale «Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.» (Cass. sez. 3^ civ. 10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01).
Il reato continuato contestato in sede penale a è stato indicato commesso dal Pt_4
2012 al 27.3.2015; e in tali termini è stato convalidato dal giudice nell'affermare la penale responsabilità dell'ex amministratore.
Nella motivazione della sentenza penale, come si è già avuto modo di riferire, si dà atto che la complessiva somma di oltre 80mila euro, indebitamente fatta propria dal , è Pt_4 frutto di una pluralità di condotte nel corso dell'intero arco temporale, il che è sufficiente per datare il sorgere del credito risarcitorio a prima degli atti dispositivi.
Per completezza, si osserva che, per reputare inesistente qualsiasi credito del anteriore al 9.2.2015 (data degli atti dispositivi), occorrerebbe ritenere che la CP_1 somma di € 83.600,00 sia stata distratta e trattenuta dal esclusivamente nel lasso di Pt_4 tempo che va dal 9.2.2015 al 27.3.2015 (data in cui cessano le condotte contestate, essendo stato revocato l'incarico di amministratore): una tesi che, quand'anche per assurdo si reputasse vaga la motivazione del giudice penale, è intrinsecamente insostenibile.
pagina 11 di 19 Poiché, dunque, il credito è anteriore agli atti, l'elemento soggettivo si sostanzia (per il debitore e per i terzi) non già nella dolosa preordinazione, ma nella scientia damni, che consiste nella mera consapevolezza del danno potenziale (rischio di danno) per il certo creditorio nel suo complesso, a prescindere dalla conoscenza del singolo rapporto di debito/credito (Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2007 n. 15310; Cass. sez. 3^ civ. 30.6.2015 n. 13343;
Cass. sez. 1^ civ. ord.
2.4.2021 n. 9192).
6.2 Manifesto è l'eventus damni, che può consistere anche solo in una variazione qualitativa del patrimonio può recare pregiudizio al creditore (Cass. sez. 3^ civ. 17.1.2007 n.
966; Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232).
ha tramutato un patrimonio immobiliare in uno mobiliare, in denaro;
Parte_4 la maggiore volatilità del denaro rispetto ai beni immobili, costituisce variazione qualitativa che svantaggia il creditore.
Spettava dunque ai convenuti dimostrare, in contrario, che sussisteva un residuo patrimonio capiente per soddisfare, con lo stesso grado di affidabilità, il creditore (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 18.6.2019 n. 16221 rv 654318-01); ma ciò non è stato fatto;
e, anzi, è stato il a ulteriormente provare, pur non essendovi tenuto, che il suo debitore s'era in CP_1 sostanza spogliato di ogni cespite immobiliare (vds visure catastali e ispezioni ipotecarie allegate alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. del . CP_1
6.3 La scientia damni, nei termini in cui si è prima concettualizzata, sussiste ampiamente.
, e hanno dichiarato di essere Parte_2 Controparte_2 Parte_3 bene a conoscenza della situazione debitoria generale dello stretto congiunto Parte_4
, al quale – sostengono – avevano dovuto fare prestiti personali nel 2014 e nel 2015,
[...] che questi non riusciva a onorare (vds infra, § 7).
Non può dunque esservi dubbio alcuno che non solo il debitore, ma anche i terzi fossero perfettamente consapevoli della situazione di dissesto finanziario grave di e, Parte_4 quindi, del potenziale danno che il ceto creditorio subiva per effetto degli atti di disposizione.
A tal fine, per concludere, non può non essere sottolineato il valore probatorio forte da attribuirsi alla contestualità degli atti di dismissione;
e alla loro data, che si colloca appena un mese prima che il revocasse a l'incarico di amministratore, CP_1 Parte_4 abusando del quale da circa tre anni perpetrava appropriazioni indebite.
pagina 12 di 19 7. Il quinto motivo, che reitera l'eccezione di cui all'art. 2901 co. 3^ c.p.c., è manifestamente infondato.
La compravendita e il preliminare di compravendita, secondo la prospettazione degli appellanti, serviva a a sanare le sue posizioni debitorie nei confronti dei suoi Parte_4 congiunti , e , i quali gli avevano, Parte_2 Controparte_2 Parte_3 ciascuno in via autonoma, prestato denaro nel corso degli anni 2014 e 2015; denaro che non era in grado di restituire, sì da dover ricorrere alla cessione dei suoi Parte_4 diritti reali sugli immobili;
con la conseguenza che gli atti impugnati costituivano, a ben vedere, il pagamento di un debito scaduto e, pertanto, non erano assoggettabili ad azione revocatoria ex art. 2901 co. 3^ c.c.-
Tale ricostruzione non può essere recepita per due distinte ragioni.
7.1 Innanzitutto, l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c. è in mera disponibilità di parte
(Cass. sez. 3^ civ. 13.8.2015 n. 16793; Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19963).
Pertanto, né , costituitosi in primo grado all'udienza di prima Parte_4 comparizione, né, tanto meno, gli altri convenuti, costituitisi dopo la concessione dei termini dell'art. 183 co. 6^ c.p.c., potevano sollevare utilmente l'eccezione, essendone decaduti.
7.2 L'eccezione è manifestamente infondata.
Essa, come ha osservato la difesa appellata, si risolve nel dedurre che i trasferimenti immobiliari (attuati o promessi) inerivano a pregressi contratti di mutuo e costituivano una datio in solutum accettata dai mutuanti: poiché non era in grado di Parte_4 restituire il denaro, gli altri accettavano, a tacitazione dei suoi debiti, i trasferimenti degli immobili.
Questa prospettazione implica che i contratti di compravendita e preliminare di compravendita siano simulati nella causa: essi, cioè, non sarebbero realmente contratti
(definitivo o preliminare) di compravendita, ma, sotto quell'apparenza, celerebbero la datio in solutum con la quale, previa accettazione dei mutuanti, il mutuatario aveva eseguito la sua prestazione restitutoria.
Tuttavia, è finanche ovvio che non basta certo la dimostrazione dell'esistenza dei pregressi mutui (vedasi documentazione degli appellanti in merito ai prestiti eseguiti al congiunto) per provare – per di più in danno dei terzi – la simulazione relativa dei contratti de pagina 13 di 19 quibus. Che, insomma, i congiunti di gli avessero prestato soldi e che questi Parte_4 non riuscisse a restituirli loro, non implica in alcun modo la prova della simulazione della causa della compravendita attuata e di quella promessa;
che, per il terzo Condominio, restano quel che appaiono e che sono.
Come se non bastasse, la tesi della simulazione relativa è intrinsecamente fragile, dal momento che, se davvero i trasferimenti immobiliari avessero costituito oggetto di una datio in solutum relativa ai mutui, l'interesse di tutti gli stipulanti sarebbe stato quello di farlo figurare espressamente e di evitare accuratamente qualsiasi simulazione;
e ciò proprio allo scopo di poter un domani, a esempio, sollevare l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c.-
8. Il sesto motivo è fondato.
Il contratto preliminare – secondo quanto deducono gli appellanti, la cui difesa non è stata esaminata dal Tribunale - non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., perché non ha alcun effetto traslativo, ma solo obbligatorio: «Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.» (così, ex multis, Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.6.2018 n. 15215 rv 649407-01).
Il collegio prende atto della tesi del appellato (comparsa di costituzione, § 8 CP_1 di pag. 10; rimasta senza obiezioni negli scritti finali degli appellanti), secondo la quale il contratto preliminare trascritto, può invece arrecare nocumento ai creditori. E, in effetti, la
S.C., a esempio, ha ritenuto che i contratti di locazione ultranovennale, pur non traslativi della proprietà, sono assoggettabili ad azione revocatoria, perché da essi può derivare pregiudizio in sede esecutiva alle ragioni del creditore (Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.11.2020 n. 25854 rv 659585-
01).
Tuttavia, tenuto conto del mero effetto prenotativo della sua trascrizione (art. 2645 bis co. 2^ c.c.) e della sua limitata efficacia nel tempo (art. 2645 bis co. 3^ c.c.), spettava al
Condominio attore dedurre, quale fatto sopravvenuto, l'intervenuta tempestiva stipula del pagina 14 di 19 definitivo (o l'avvio da parte del promissario acquirente dell'azione ex art. 2932 c.c.), della quale non si ha invece notizia alcuna.
Peraltro, a prescindere dal precedente argomento, prevarrebbe comunque il principio generale già enunciato in ordine alla non revocabilità di un preliminare, perché, quel che conta, è che il preliminare non ha effetti traslativi (ed è per questo che la sua trascrizione ha meri effetti prenotativi) e, dunque, per definizione non può pregiudicare il creditore se non quando, per l'appunto, segua l'esecuzione del preliminare volontaria (stipula del definitivo) o coattiva (azione ex art. 2932 c.c.); momento nel quale, d'altra parte, non vi sarebbe più alcun interesse a far revocare il preliminare, essendo esso sostituito dal definitivo o dall'esecuzione in forma specifica. Il caso del contratto di locazione ultranovennale, a ben vedere, è difforme sotto molto profili da quello del contratto preliminare di compravendita trascritto: il primo, infatti, è pregiudizievole di per sé, per la minor appetibilità che il bene da espropriare necessariamente ha in quanto occupato da un soggetto che vanta un titolo opponibile;
il secondo, al contrario, recherà pregiudizio solo quando vi sarà data volontaria o coattiva esecuzione.
La domanda revocatoria nei confronti del contratto di compravendita deve dunque essere rigettata.
9. Il settimo motivo, che concerne la revocabilità della convenzione matrimoniale, è infondato.
La convenzione con la quale quello stesso 9.2.2015 i coniugi e Parte_4 [...]
sono passati dal regime della comunione legale, che perdurava dalla CP_2 celebrazione del matrimonio in data 11.8.1982 (doc. 1 Condominio), a quella della separazione
è revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.-
Nessuna norma vieta di assoggettare a revocatoria le convenzioni matrimoniali, come affermato dalla S.C. con precedente risalente, ma condivisibile e mai in seguito contraddetto
(Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1971 n. 909 rv 350814).
Nel caso in esame, la modifica del regime patrimoniale, significativamente posto in essere immediatamente prima di stipulare la vendita e il preliminare (contratti nei quali si dà atto della sopravvenuta separazione dei beni), era funzionale ad agevolare le operazioni di pagina 15 di 19 trasferimento immobiliare;
e, più in generale, a sfuggire alle possibili conseguenze negative discendenti dall'art. 189 c.c., recando quindi danno ai creditori.
10. L'accoglimento del sesto motivo determina l'esame della domanda di simulazione del contratto preliminare, che, restata assorbita in prime cure dall'accoglimento della revocatoria, è stata espressamente riproposta dall'appellato
(comparsa di costituzione, § 10). CP_1
10.1 La domanda è perfettamente ammissibile, non essendovi quella «[…] insanabile contraddizione logico-fattuale rispetto alla domanda revocatoria […]» (memoria di replica
, pag. 7). Parte_6
È infatti perfettamente legittimo che il creditore attore prospetti (quanto meno in alternativa) entrambe le ipotesi, ancorché fra sé incompatibili, ai fini di una sua maggior tutela;
in questi casi, infatti, l'attore non mira all'affermazione della contemporanea sussistenza dell'ipotesi dell'art. 2901 c.c. e di quella dell'art. 1414 c.c., bensì, più limitatamente, all'accertamento di una delle due.
Conforme la giurisprudenza di legittimità: «L'azione di simulazione (assoluta o relativa)
e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra. » (Cass. sez. 3^ civ. ord.
15.3.2024 n. 7121 rv 670386 - 01).
10.2 Nel merito, l'azione è fondata.
Tutti gli appellanti hanno sostenuto un'unica tesi, ossia quella, già rammentata ad altri fini, secondo la quale i contratti (e anche quello preliminare) costituivano una datio in solutum correlata a pregressi mutui concessi a dagli altri suoi congiunti. Parte_4
Tale tesi implica necessariamente che il prezzo che figura nel contratto preliminare
(punto e) come in parte già corrisposto e in parte da versare al momento del definitivo non è, né sarebbe mai corso fra i contraenti;
se, infatti, il trasferimento immobiliare promesso stava in luogo della restituzione del denaro prestato da parte di , è ovvio che il Parte_4
pagina 16 di 19 promissario acquirente/mutuante non avrebbe dovuto pagare nulla a titolo di prezzo, essendo imprescindibile che egli incamerasse i beni a tacitazione del mutuo erogato.
In difetto del pagamento del prezzo, il contratto preliminare di compravendita è senz'altro simulato.
La simulazione, poi, deve considerarsi assoluta e, dunque, tale da determinare la nullità del contratto, perché l'ipotesi della simulazione relativa è, nella sua unica formulazione logicamente possibile, quella, appunto, di una simulazione della causa, sì che il trasferimento immobiliare, anziché essere oggetto di una compravendita, avrebbe dissimulato la datio in solutum di un mutuo. Ma tale ipotesi si è già scrutinata nel merito e smentita, valendo anche qui gli argomenti già spesi per disattendere il quinto motivo (supra, § 7.2).
È infine inutile che la difesa degli appellanti, negli scritti finali, insista con l'affermare che «[…] abbia quantomeno continuato ad abitare nell'immobile, dando Parte_4 attuazione alla previsione del diritto di abitazione. […]» (memoria di replica citata, pag. 8): la permanenza di nell'immobile è elemento quanto mai equivoco, in quanto Parte_4 coerente, a maggior ragione, con la finzione dell'alienazione e il mantenimento della quota di proprietà.
10.3 La presente sentenza va, come chiesto, trascritta ai sensi dell'art. 2652 co. 1^ n. 4)
c.c.-
11. La pur parziale riforma della sentenza implica l'obbligo del giudice d'appello di rivedere il regime delle spese processuali di entrambi i gradi.
11.1 Il profilo di reciproca soccombenza scaturito dal rigetto della domanda revocatoria relativa al contratto preliminare non ha avuto alcun riflesso apprezzabile sulla causalità della lite, che è stata originata solo ed esclusivamente dall'intento elusivo del credito da parte degli appellanti.
Per di più, sotto il profilo dei beni in gioco, non v'è chi non veda che il rigetto della revocatoria è ampiamente compensata dall'accoglimento della domanda di simulazione: ai fini della tutela del proprio credito dalle operazioni poste in essere dagli originari convenuti, cioè, non può esservi dubbio che il vede accolte, pur se sotto specie diverse, ogni CP_1 propria pretesa.
pagina 17 di 19 Ne segue che è da escludere qualsiasi compensazione, pur solo parziale, degli oneri, posto che il bilanciamento della reciproca soccombenza come sopra effettuata, induce a reputare congruo gravare gli appellanti, con vincolo di solidarietà, di tutti i costi di causa;
e che l'art. 92 co. 2^ c.p.c. impone al giudice di tener conto della reciproca soccombenza, senza alcun automatismo in termini di compensazioni parziale o totale.
11.2 Per la liquidazione, si applica il D.M. 55/2014, come sostituito dal D.M. 147/2022,
§§ 2 e 12, parametri medi, valore di causa commisurato all'importo del credito in difesa del quale l'azione revocatoria è stata esperita (80mila euro circa).
Pertanto:
1^ grado: € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase 4, in tutto € 14.103,00, da ridurre a € 5.550,00, somma liquidata dal Tribunale;
poiché, altrimenti, il si vedrebbe riconoscere più di quanto stabilito in prime cure, senza che sia CP_1 stato proposto da parte sua appello incidentale per denunciare l'erroneità della liquidazione;
si aggiungono gli accessori di legge ed € 786,00 per spese vive (c.u. e bollo).
2^ grado: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 14.227,00, oltre accessori di legge.
10.3 È automaticamente caducata la domanda degli appellanti per la ripetizione di quanto versato al in forza della sentenza di primo grado. CP_1
Non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_2 [...]
, e nei confronti del CP_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 1146/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) rigetta la domanda revocatoria proposta dal CP_1 CP_1
pagina 18 di 19 NN.
9-11 in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato tra CP_1
e da un lato e Parte_4 Controparte_2 Parte_2 dall'altro il 9.2.215 per scrittura privata autenticata dalla Notaia registrato Persona_1
l'11.2.2015;
1.b) dichiara che il predetto contratto preliminare di compravendita è simulato e, pertanto, nullo;
1.c) condanna , , Parte_2 Controparte_2 Parte_3
e , in solido fra loro, a rimborsare al
[...] Parte_4 [...] le spese processuali del giudizio di primo grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 6.336,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 5.550,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di trascrivere, con esonero di sue responsabilità al riguardo, la presente sentenza;
3) condanna , , Parte_2 Controparte_2 Parte_3
e , in solido fra loro, a rimborsare al
[...] Parte_4 [...]
CP_ le spese processuali del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi € 14.227,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 settembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1049/2022 promossa da:
(cf: , (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (cf: , con il C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
RU , no
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLA Parte_4 C.F._4
PORFIDO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ELENA BRUNORI e dell'Avv. SERGIO BENVENUTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1146/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022
CONCLUSIONI
In data 29.11.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
, e : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 Parte_3 Parte_2
m a del Tribunale di Firenze ed in accoglimento del presente appello pagina 1 di 19 ► IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o interesse ad agire al momento dell'originaria domanda, considerato che non sussistevano in quel momento, come previsto ex lege, in capo all'appellato , per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
► NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di Prime Cure per omessa pronuncia o quantomeno omessa motivazione in ordine alle questioni indicate in atto di appello;
- in subordine, ritenere e dichiarare in ogni caso validi, legittimi ed efficaci tutti i negozi ex adverso censurati, in quanto ne sussistono la causa e gli effetti, che impediscono l'applicazione dell'istituto tanto dell'azione revocatoria quanto della simulazione, e come tali considerarli opponibili anche a controparte;
in particolare, Controparte_1 ritenere insussistenti i requisiti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria, accertare la sussistenza dell'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, c. 3 c.c. e dichiarare l'irrevocabilità del contratto preliminare;
inoltre, in ogni caso, ritenere reiterate in questa sede e fondate tutte le difese dei convenuti ora appellanti rimaste assorbite in primo grado, ed in particolare quelle in ordine all'insussistenza dei presupposti della simulazione;
- ordinare alle competenti ex Conservatorie dei Registri Immobiliari la cancellazione di ogni iscrizione / trascrizione / pregiudizio di domande / sentenze o comunque atti pregiudizievoli per i convenuti in primo grado odierni appellanti originati da e/o comunque connessi alla presente procedura;
- acquisire in appello il fascicolo di causa di primo grado;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio e con condanna del alla restituzione di tutto quanto già corrispostogli CP_1 dai convenuti in primo gr appellanti in adempimento al dispositivo della sentenza di pari s. e o. ad € 8.825,16 con interessi moratori al saldo. Parte_5
: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma Parte_4 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze ed in accoglimento del presente appello
► IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o interesse ad agire al momento dell'originaria domanda, considerato che non sussistevano in quel momento, come previsto ex lege, in capo all'appellato , per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
► NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di Prime Cure per omessa pronuncia o quantomeno omessa motivazione in ordine alle questioni indicate in atto di appello;
- in subordine, ritenere e dichiarare in ogni caso validi, legittimi ed efficaci tutti i negozi ex adverso censurati, in quanto ne sussistono la causa e gli effetti, che impediscono l'applicazione dell'istituto tanto dell'azione revocatoria quanto della simulazione, e come tali considerarli opponibili anche a controparte;
in particolare, Controparte_1 ritenere insussistenti i requisiti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria, accertare la sussistenza dell'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, c. 3 c.c. e dichiarare l'irrevocabilità del contratto preliminare;
inoltre, in ogni caso, ritenere reiterate in questa sede e fondate tutte le difese dei convenuti ora appellanti rimaste assorbite in primo grado, ed in particolare quelle in ordine all'insussistenza dei presupposti della simulazione;
pagina 2 di 19 - ordinare alle competenti ex Conservatorie dei Registri Immobiliari la cancellazione di ogni iscrizione / trascrizione / pregiudizio di domande / sentenze o comunque atti pregiudizievoli per i convenuti in primo grado odierni appellanti originati da e/o comunque connessi alla presente procedura;
- acquisire in appello il fascicolo di causa di primo grado;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio e con condanna del alla restituzione di tutto quanto già corrispostogli CP_1 dai convenuti in primo grado odierni appellanti in adempimento al dispositivo della sentenza di pari s. e o. ad € 8.825,16 con interessi moratori al saldo. Parte_5
Per la parte appellata:
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere in toto l'appello proposto contro la sentenza n. 1146/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze il 19.4.2022, pubblicata il 20.4.2022.
In ipotesi subordinata al denegato accoglimento in tutto o in parte dell'atto di appello a cui si resiste, voglia accogliere la domanda di simulazione assoluta dei seguenti atti, tutti stipulati il 9 febbraio 2015, ai rogiti del Notaio Convenzione matrimoniale di Persona_1 separazione dei beni tra e , (Rep. 1754 fasc. 1203), Parte_4 Controparte_2 contratto di compravendita (Rep. 1756 fasc. 1205, trascritto in Conservatoria dei RR.II. il 13.2.2015 n. gen. 4572, n. part. 3283) tra da una parte, e Parte_4 CP_2
e dall'altra; preliminare di compravendita tra
[...] Parte_3 Parte_4
e da una parte, e dall'altro con firme
[...] Controparte_2 Parte_2 at (Rep. 1755 fas in Conservatoria dei Persona_1
RR.II. l'11.2.2015 n. gen. 4276, n. part. 3078) e per l'effetto dichiararli nulli, inefficaci, invalidi e privi di ogni effetto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1146/2022 pubblicata il 20/04/2022, ha così deciso:
1)in accoglimento della domanda di parte attrice dichiara inefficacia ex art. 2901 c.c nei confronti del in persona Controparte_3 dell'Amministratore pro tempore della Convenzione Matrimoniale tra e Parte_4 di separazione dei beni ai rogiti Notaio (Rep.1754 Controparte_2 Persona_1 fasc.1203), del preliminare di vendita tra e da un lato Parte_4 Controparte_2
e dall'altro, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep.1755 Parte_2 Persona_1 fasc.1204, trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari il giorno 11.02.2015 n. gen.
4276 n. part. 3078); nonché dell'atto di compravendita tra i Sigg. , Parte_4 CP_2
pagina 3 di 19 e ai rogiti del Notaio (Rep.1756 CP_2 Parte_3 Persona_1 fasc.1205, trascritto in Conservatoria dei registri Immobiliari il giorno 13.02.2015
n.gen.4572 n.part.3283
2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Firenze di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2652 n. 5 cod. civ., con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in complessivi Euro 5.550,00 per compensi professionali, oltre Euro
800,00 per spese, oltre rimborso forfetario nella misura de 15%, IVA e CPA come per legge;
1.1 Il (di qui innanzi anche solo Controparte_3 CP_1 aveva esercitato nei confronti di , , Parte_4 Controparte_2 Parte_3
e azione di simulazione o in alternativa revocatoria relativamente ai seguenti Parte_2 atti, asseritamente pregiudizievoli dei suoi diritti:
(a) convenzione matrimoniale del 9.2.2015 con la moglie di Controparte_2 separazione dei beni ai rogiti Notaio (Rep. 1754 Fasc. 1203): in essa si dava Persona_1 atto che i coniugi, in comunione legale dal matrimonio (del 1982), passavano al diverso regime della separazione;
(b) contratto di compravendita del 9.2.2015 con e Controparte_2 Parte_3
(suocera di ) ai rogiti Notaio (Rep. 1756, Fasc. 1205
[...] Parte_4 Persona_1 trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari il giorno 13.02.2015 n. gen. 4572 n. part. 3283): con esso, dato atto che e erano, per convenzione di pari data, coniugi in CP_2 Pt_4 regime di separazione dei beni (e che la era già proprietaria della quota di metà del CP_2 bene oggetto del negozio), , riservandosi il diritto di abitazione, vendeva alla Parte_4
la quota di 22,5/100 e alla la quota di 27,45/100 dell'appartamento sito CP_2 Parte_3 in Via Rialdoli 146, per il prezzo di € 66.500,00, dei quali € 30.000,00 per la quota CP_1 di 22,5/100 alienata alla ed € 36.500,00 per la quota di 27,5/100 alienata alla CP_2 [...]
. Parte_3
(c) preliminare di vendita 9.2.2015 con da un lato e Controparte_2 Parte_2 dall'altro, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 1755, Fasc. 1204): con esso, Persona_1
aveva promesso di vendere entro il 31.3.2017 alla e al nipote Parte_4 CP_2
metà di un appartamento in Via Pasiello 11 e metà di un appartamento di Pt_2 CP_1 località Caselilina Via Ponchielli 13, per il prezzo di € 60.000,00 (con caparra già in CP_1 pagina 4 di 19 precedenza versata di € 59.500,00) per la quota di un mezzo del bene di ed € CP_3
75.000,00 (con caparra già in precedenza versata di € 74.000,00) per la quota di un mezzo del bene di Via Ponchielli.
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditore di per € 83.600,00, somma della quale egli si era Parte_4 indebitamente appropriato in veste di amministratore di condominio, durante i suoi mandati dall'anno 2012 al 27.03.2015, data di conclusione del rapporto;
(-) che gli atti avevano la mera finalità di eludere il credito.
1.2 , costituitosi all'udienza di prima comparizione del 15.11.2017, Parte_4 aveva resistito, chiedendo il rigetto di ogni domanda.
1.3 , e , dichiarati contumaci Parte_2 Controparte_2 Parte_3 in prima udienza, si erano costituiti il 28.5.2018, sostenendo d'essere essi stessi creditori di
(per pregressi prestiti personali risalenti al 2014), loro congiunto, e che, Parte_4 dunque, i trasferimenti immobiliari non erano assoggettabili a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 co. 3^ c.c., stando in luogo della restituzione di quanto prestato.
L'azione revocatoria, avevano aggiunto, non è ammissibile contro un contratto preliminare.
1.4 Il Tribunale ha accolto la domanda revocatoria, reputando integrate, con scarna motivazione, le relative condizioni.
2. Con un unico atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1
e , difesi dall'Avv. Mastrandrea;
e Parte_2 Parte_3
, difeso invece dall'Avv. Antonella Porfido, (di seguito anche Parte_4 appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
(di seguito anche appellato), proponendo gravame Controparte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Motivo n. 1 – Errata ritenuta mancata contestazione della qualità di creditore in capo al CP_1
Il Tribunale aveva affermato l'esistenza del credito risarcitorio del CP_1 riferendosi alla sentenza penale di condanna di primo grado del Tribunale di Firenze n. 1649
pagina 5 di 19 del 10.4.2018 (dimessa dall'ente attore con la sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.) e assumendo, contrariamente al vero, che non vi fosse stata contestazione dei convenuti.
Il credito, per contro, era sempre stato contestato in ogni sede, così che il primo giudice aveva violato sia l'art. 115 c.p.c., sia l'art. 2697 c.c.-
2.2 “Motivo n. 2 – Insussistenza del credito al tempo della domanda.”
Il credito non sussisteva;
non , almeno, all'epoca della domanda.
Il Tribunale, nell'affermare che la prova di esso si desumeva dalla sentenza penale di condanna di primo grado, soggetta ad appello, aveva violato l'art. 27 della Costituzione.
Per contro, la sentenza penale (che si sarebbe dovuta stralciare, perché prodotta con la
1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che ha altra finalità) non dava atto di alcun credito determinato nell'importo e nella data (di asserita appropriazione indebita).
Si doveva quindi affermare che al momento di proposizione della domanda, non esisteva alcun credito;
tanto che il nemmeno aveva iscritto il presunto credito nel proprio CP_1 rendiconto annuale ex art. 1130-bis c.c. in qualsivoglia annualità coeva o passata, ed in particolare né per il 2014, né per il 2015.
2.3 “Motivo n. 3 – Totale mancanza di motivazione in ordine agli elementi soggettivo ed oggettivo dell'azione revocatoria”
Il Tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione sui requisiti oggettivo e soggettivo della azione revocatoria.
2.4 “Motivo n. 4 – Mancanza dell'elemento soggettivo ed oggettivo dell'azione revocatoria”
In concreto, poi, non sussistevano i requisiti dell'art. 2901 c.c.-
Premesso che, in ipotesi – come la presente - di dubbio, l'atto dispositivo doveva essere considerato anteriore al credito, occorreva la dolosa preordinazione, rispetto alla quale nessuna prova esisteva.
2.5 “Motivo n. 5 – Mancanza considerazione dell'adempimento di debiti scaduti”
È stata riproposta l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c., sul presupposto, ignorato dal giudice, che «[…] il Sig. avesse disposto dei propri beni in adempimento Parte_4 dell'obbligazione restitutoria (debito scaduto) dei prestiti ricevuti in tempi non sospetti dagli altri convenuti, ampiamente allegati e documentati in corso di causa […]» (appello, pag. 28). pagina 6 di 19 2.6 “Motivo n. 6 – Mancanza considerazione dell'eccezione di irrevocabilità del contratto preliminare e, comunque, sua fondatezza”
Si dolgono gli appellanti anche dell'omessa pronuncia sulla difesa svolta con riferimento al contratto preliminare, che non può per sua natura essere assoggettato ad azione revocatoria.
2.7 “Motivo n. 7 – Erronea revoca della convenzione di separazione dei beni tra i coniugi”
Erronea era stata anche la dichiarazione d'inefficacia della convenzione di separazione dei beni, rispetto alla quale i requisiti dell'art. 2901 c.c. erano insussistenti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure
[...] mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine, ha riproposto la domanda di simulazione, restata assorbita.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.11.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato esclusivamente per quanto concerne il sesto motivo (revocabilità del preliminare), mentre gli altri non colgono nel segno, pur se si rende necessario integrare ampiamente la motivazione di prime cure, nei termini che seguono;
merita infine accoglimento, in relazione al preliminare la reiterata domanda di simulazione.
pagina 7 di 19 5. I primi due motivi, che possono essere esaminati assieme perché fra sé intimamente connessi, sono manifestamente infondati.
5.1 Parte appellante travisa il concetto di credito di cui all'art. 2901 c.c., non tenendo conto che esso, da un lato, ricomprende anche i crediti eventuali (dei quali quello litigioso costituisce una specie); dall'altro, si pone come fonte di legittimazione all'esercizio dell'azione pauliana.
Tali principî sono stabilmente affermati da tempo, ossia dall'intervento regolatore della nota Cass. SSUU 18.5.2004 n. 9440, della quale si riporta la massima:
Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con
l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere
l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima - in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per "mala gestio" fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società - le S.U. hanno annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).
Le SSUU, in quel caso, hanno annullato l'ordinanza ex art. 295 c.p.c. del giudice investito dell'azione revocatoria, osservando che fra la causa ex art. 2901 c.c. e quella dove si accerta il credito per la cui tutela la revocatoria è svolta non c'è dipendenza logico-giuridica. Preme sottolineare che la S.C. ha spiegato che mai potrà esserci contrasto di giudicati, perché la sentenza che accoglie la revocatoria, ove sia seguita, nell'altra causa, da una sentenza pagina 8 di 19 irrevocabile che nega il credito, resterà, molto semplicemente, inutile (il creditore, non essendo più tale, non avrà il titolo esecutivo per agire sui beni liberati dalla revocatoria), ma non in contrasto, né in contraddizione.
Pertanto, il credito, ai fini dell'art. 2901 c.c. e per quanto qui interessi:
(-) da un lato, sussiste persino a prescindere da un riconoscimento giudiziale;
(-) dall'altro, costituisce in sé un fattore di legittimazione, essendo invece il merito della pretesa dipendente da altri elementi (eventus damni e stato soggettivo).
5.2 Delineato, nei termini che precedono, il quadro nel quale valutare le critiche, ne emerge la evidente infondatezza.
La sentenza penale dibattimentale di condanna di primo grado – che era ben producibile con la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non essendo vietato da alcuna norma corredarla di documenti – ha dichiarato responsabile del reato di appropriazione indebita Parte_4 aggravata continuata, per essersi appropriato, quando ne era l'amministratore, del denaro versato dai condomini nelle casse del per un totale di € 83.600,00, nell'arco CP_1 temporale dal 2012 al 27.3.2015.
Tale sentenza, quantunque non (ancora) dotata della stabilità del giudicato, era ampiamente sufficiente per dare la prova del credito.
La diversa tesi dell'appellante è fuorviata dall'erroneo concetto di credito al quale fa riferimento;
che coincide, a ben vedere, con il concetto ordinario di credito;
ossia, in sostanza, con il credito che deve essere accertato nella sede a ciò deputata e non nel diverso giudizio ex art. 2901 c.c., che con l'altro non ha alcun rapporto di dipendenza e che richiede la titolarità di un credito anche solo eventuale, ai fini della legittimazione.
5.3 Peraltro, la sentenza, lungi da contenere accertamenti vaghi, è ampiamente motivata e offre un elenco nutrito di prove dell'accusa (pagg. 3- 9).
Si dà ivi atto che l'esame dibattimentale di numerosi testimoni (non solo il nuovo amministratore, ma anche fornitori del Condominio, come il titolare dell'impresa di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e di quello che revisiona gli ascensori), unitamente ai documenti, ha permesso di constatare che, a fronte del regolare pagamento da parte dei quaranta condomini delle rispettive quote, detratti i pagamenti, v'era un ammanco, dal 2012 al 27.3.2015, di € 83.600,00.
pagina 9 di 19 A dispetto di quanto immotivatamente presuppone la parte appellante, che considera l'utilizzo della sentenza penale (non irrevocabile), addirittura, una violazione dell'art. 27 della
Costituzione, è assolutamente legittimo, per l'assenza di un sistema chiuso di prove legali, desumere da quell'atto, che ha concluso pur sempre un giudizio in cui si è potuto Pt_4 difendere nella pienezza del contraddittorio dibattimentale, elementi utili per affermare la responsabilità dell'ex amministratore e, dunque, un suo obbligo risarcitorio sul piano civile.
Avrebbe certo potuto il svolgere, nel processo civile, una attività assertiva e Pt_4 probatoria idonea a sovvertire gli elementi desumibili dalla sentenza penale, ma non l'ha fatto.
Ha sostenuto, a tal fine, solamente la mancata iscrizione del credito risarcitorio nel rendiconto annuale degli anni 2014 e 2015: elemento del tutto irrilevante a questi fini, perché presuppone erroneamente che l'iscrizione nel rendiconto abbia carattere costitutivo, il che sicuramente non è. Il vago elemento di prova che se ne potrebbe desumere, è manifestamente inconsistente, ove si abbia cura di considerare il contesto: è ovvio che il credito non è stato considerato nella contabilità condominiale, perché non ancora esigibile (la sentenza di primo grado è stata emessa nel febbraio 2017) e, dunque, di nessuna utilità in quella sede.
5.4 Ma v'è di più.
Omette l'appellante di considerare che sin dal giudizio di primo grado, la controparte ha dedotto, quale fatto sopravvenuto, l'irrevocabilità della sentenza di condanna, discendente dal rigetto, con sentenza della S.C. in data 1.12.2021, del ricorso per cassazione interposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello, che aveva confermato la sua penale Pt_4 responsabilità (vds avviso della Cancelleria della S.C. allegato alla comparsa conclusionale di primo grado del . CP_1
La commissione del reato, nei termini indicati nella rubrica penale, allora, non semplicemente è desumibile dagli elementi passati in rassegna, ma deriva, a monte, dal giudicato penale, idoneo a fare stato fra le parti in questa sede ai sensi dell'art. 651 c.p.; il che definitivamente smentisce le critiche di parte appellante.
5.5 Il tema, infine, dell'epoca dell'appropriazione indebita, non rileva certo ai fini della legittimazione, che occupa il tema dei primi due motivi;
e può rilevare solo per la determinazione del rapporto temporale fra atto dispositivo impugnato e credito, del che si tratterà al momento opportuno.
pagina 10 di 19 Per la legittimazione, infatti, è del tutto irrilevante che il credito sia sorto dopo l'avvio della causa ex art. 2901 c.c., perché, trattandosi appunto di condizione dell'azione, può, secondo regola generale, utilmente sopravvenire.
Si avrà comunque modo di accertare l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e, per conseguenza, anche alla introduzione della causa (infra, § 6.1).
6. Il terzo e quarto motivo riguardano, da ottiche diverse, gli stessi argomenti, ossia i requisiti dell'art. 2901 c.c., e vanno quindi scrutinati assieme.
Essi sono infondati.
6.1 Va innanzitutto risolta la questione, prima lasciata in sospeso, della anteriorità o posteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi del 9.2.2015.
Vige in materia il principio, trascurato dalla difesa appellante, secondo il quale «Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.» (Cass. sez. 3^ civ. 10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01).
Il reato continuato contestato in sede penale a è stato indicato commesso dal Pt_4
2012 al 27.3.2015; e in tali termini è stato convalidato dal giudice nell'affermare la penale responsabilità dell'ex amministratore.
Nella motivazione della sentenza penale, come si è già avuto modo di riferire, si dà atto che la complessiva somma di oltre 80mila euro, indebitamente fatta propria dal , è Pt_4 frutto di una pluralità di condotte nel corso dell'intero arco temporale, il che è sufficiente per datare il sorgere del credito risarcitorio a prima degli atti dispositivi.
Per completezza, si osserva che, per reputare inesistente qualsiasi credito del anteriore al 9.2.2015 (data degli atti dispositivi), occorrerebbe ritenere che la CP_1 somma di € 83.600,00 sia stata distratta e trattenuta dal esclusivamente nel lasso di Pt_4 tempo che va dal 9.2.2015 al 27.3.2015 (data in cui cessano le condotte contestate, essendo stato revocato l'incarico di amministratore): una tesi che, quand'anche per assurdo si reputasse vaga la motivazione del giudice penale, è intrinsecamente insostenibile.
pagina 11 di 19 Poiché, dunque, il credito è anteriore agli atti, l'elemento soggettivo si sostanzia (per il debitore e per i terzi) non già nella dolosa preordinazione, ma nella scientia damni, che consiste nella mera consapevolezza del danno potenziale (rischio di danno) per il certo creditorio nel suo complesso, a prescindere dalla conoscenza del singolo rapporto di debito/credito (Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2007 n. 15310; Cass. sez. 3^ civ. 30.6.2015 n. 13343;
Cass. sez. 1^ civ. ord.
2.4.2021 n. 9192).
6.2 Manifesto è l'eventus damni, che può consistere anche solo in una variazione qualitativa del patrimonio può recare pregiudizio al creditore (Cass. sez. 3^ civ. 17.1.2007 n.
966; Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232).
ha tramutato un patrimonio immobiliare in uno mobiliare, in denaro;
Parte_4 la maggiore volatilità del denaro rispetto ai beni immobili, costituisce variazione qualitativa che svantaggia il creditore.
Spettava dunque ai convenuti dimostrare, in contrario, che sussisteva un residuo patrimonio capiente per soddisfare, con lo stesso grado di affidabilità, il creditore (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 18.6.2019 n. 16221 rv 654318-01); ma ciò non è stato fatto;
e, anzi, è stato il a ulteriormente provare, pur non essendovi tenuto, che il suo debitore s'era in CP_1 sostanza spogliato di ogni cespite immobiliare (vds visure catastali e ispezioni ipotecarie allegate alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. del . CP_1
6.3 La scientia damni, nei termini in cui si è prima concettualizzata, sussiste ampiamente.
, e hanno dichiarato di essere Parte_2 Controparte_2 Parte_3 bene a conoscenza della situazione debitoria generale dello stretto congiunto Parte_4
, al quale – sostengono – avevano dovuto fare prestiti personali nel 2014 e nel 2015,
[...] che questi non riusciva a onorare (vds infra, § 7).
Non può dunque esservi dubbio alcuno che non solo il debitore, ma anche i terzi fossero perfettamente consapevoli della situazione di dissesto finanziario grave di e, Parte_4 quindi, del potenziale danno che il ceto creditorio subiva per effetto degli atti di disposizione.
A tal fine, per concludere, non può non essere sottolineato il valore probatorio forte da attribuirsi alla contestualità degli atti di dismissione;
e alla loro data, che si colloca appena un mese prima che il revocasse a l'incarico di amministratore, CP_1 Parte_4 abusando del quale da circa tre anni perpetrava appropriazioni indebite.
pagina 12 di 19 7. Il quinto motivo, che reitera l'eccezione di cui all'art. 2901 co. 3^ c.p.c., è manifestamente infondato.
La compravendita e il preliminare di compravendita, secondo la prospettazione degli appellanti, serviva a a sanare le sue posizioni debitorie nei confronti dei suoi Parte_4 congiunti , e , i quali gli avevano, Parte_2 Controparte_2 Parte_3 ciascuno in via autonoma, prestato denaro nel corso degli anni 2014 e 2015; denaro che non era in grado di restituire, sì da dover ricorrere alla cessione dei suoi Parte_4 diritti reali sugli immobili;
con la conseguenza che gli atti impugnati costituivano, a ben vedere, il pagamento di un debito scaduto e, pertanto, non erano assoggettabili ad azione revocatoria ex art. 2901 co. 3^ c.c.-
Tale ricostruzione non può essere recepita per due distinte ragioni.
7.1 Innanzitutto, l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c. è in mera disponibilità di parte
(Cass. sez. 3^ civ. 13.8.2015 n. 16793; Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19963).
Pertanto, né , costituitosi in primo grado all'udienza di prima Parte_4 comparizione, né, tanto meno, gli altri convenuti, costituitisi dopo la concessione dei termini dell'art. 183 co. 6^ c.p.c., potevano sollevare utilmente l'eccezione, essendone decaduti.
7.2 L'eccezione è manifestamente infondata.
Essa, come ha osservato la difesa appellata, si risolve nel dedurre che i trasferimenti immobiliari (attuati o promessi) inerivano a pregressi contratti di mutuo e costituivano una datio in solutum accettata dai mutuanti: poiché non era in grado di Parte_4 restituire il denaro, gli altri accettavano, a tacitazione dei suoi debiti, i trasferimenti degli immobili.
Questa prospettazione implica che i contratti di compravendita e preliminare di compravendita siano simulati nella causa: essi, cioè, non sarebbero realmente contratti
(definitivo o preliminare) di compravendita, ma, sotto quell'apparenza, celerebbero la datio in solutum con la quale, previa accettazione dei mutuanti, il mutuatario aveva eseguito la sua prestazione restitutoria.
Tuttavia, è finanche ovvio che non basta certo la dimostrazione dell'esistenza dei pregressi mutui (vedasi documentazione degli appellanti in merito ai prestiti eseguiti al congiunto) per provare – per di più in danno dei terzi – la simulazione relativa dei contratti de pagina 13 di 19 quibus. Che, insomma, i congiunti di gli avessero prestato soldi e che questi Parte_4 non riuscisse a restituirli loro, non implica in alcun modo la prova della simulazione della causa della compravendita attuata e di quella promessa;
che, per il terzo Condominio, restano quel che appaiono e che sono.
Come se non bastasse, la tesi della simulazione relativa è intrinsecamente fragile, dal momento che, se davvero i trasferimenti immobiliari avessero costituito oggetto di una datio in solutum relativa ai mutui, l'interesse di tutti gli stipulanti sarebbe stato quello di farlo figurare espressamente e di evitare accuratamente qualsiasi simulazione;
e ciò proprio allo scopo di poter un domani, a esempio, sollevare l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c.-
8. Il sesto motivo è fondato.
Il contratto preliminare – secondo quanto deducono gli appellanti, la cui difesa non è stata esaminata dal Tribunale - non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., perché non ha alcun effetto traslativo, ma solo obbligatorio: «Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.» (così, ex multis, Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.6.2018 n. 15215 rv 649407-01).
Il collegio prende atto della tesi del appellato (comparsa di costituzione, § 8 CP_1 di pag. 10; rimasta senza obiezioni negli scritti finali degli appellanti), secondo la quale il contratto preliminare trascritto, può invece arrecare nocumento ai creditori. E, in effetti, la
S.C., a esempio, ha ritenuto che i contratti di locazione ultranovennale, pur non traslativi della proprietà, sono assoggettabili ad azione revocatoria, perché da essi può derivare pregiudizio in sede esecutiva alle ragioni del creditore (Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.11.2020 n. 25854 rv 659585-
01).
Tuttavia, tenuto conto del mero effetto prenotativo della sua trascrizione (art. 2645 bis co. 2^ c.c.) e della sua limitata efficacia nel tempo (art. 2645 bis co. 3^ c.c.), spettava al
Condominio attore dedurre, quale fatto sopravvenuto, l'intervenuta tempestiva stipula del pagina 14 di 19 definitivo (o l'avvio da parte del promissario acquirente dell'azione ex art. 2932 c.c.), della quale non si ha invece notizia alcuna.
Peraltro, a prescindere dal precedente argomento, prevarrebbe comunque il principio generale già enunciato in ordine alla non revocabilità di un preliminare, perché, quel che conta, è che il preliminare non ha effetti traslativi (ed è per questo che la sua trascrizione ha meri effetti prenotativi) e, dunque, per definizione non può pregiudicare il creditore se non quando, per l'appunto, segua l'esecuzione del preliminare volontaria (stipula del definitivo) o coattiva (azione ex art. 2932 c.c.); momento nel quale, d'altra parte, non vi sarebbe più alcun interesse a far revocare il preliminare, essendo esso sostituito dal definitivo o dall'esecuzione in forma specifica. Il caso del contratto di locazione ultranovennale, a ben vedere, è difforme sotto molto profili da quello del contratto preliminare di compravendita trascritto: il primo, infatti, è pregiudizievole di per sé, per la minor appetibilità che il bene da espropriare necessariamente ha in quanto occupato da un soggetto che vanta un titolo opponibile;
il secondo, al contrario, recherà pregiudizio solo quando vi sarà data volontaria o coattiva esecuzione.
La domanda revocatoria nei confronti del contratto di compravendita deve dunque essere rigettata.
9. Il settimo motivo, che concerne la revocabilità della convenzione matrimoniale, è infondato.
La convenzione con la quale quello stesso 9.2.2015 i coniugi e Parte_4 [...]
sono passati dal regime della comunione legale, che perdurava dalla CP_2 celebrazione del matrimonio in data 11.8.1982 (doc. 1 Condominio), a quella della separazione
è revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.-
Nessuna norma vieta di assoggettare a revocatoria le convenzioni matrimoniali, come affermato dalla S.C. con precedente risalente, ma condivisibile e mai in seguito contraddetto
(Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1971 n. 909 rv 350814).
Nel caso in esame, la modifica del regime patrimoniale, significativamente posto in essere immediatamente prima di stipulare la vendita e il preliminare (contratti nei quali si dà atto della sopravvenuta separazione dei beni), era funzionale ad agevolare le operazioni di pagina 15 di 19 trasferimento immobiliare;
e, più in generale, a sfuggire alle possibili conseguenze negative discendenti dall'art. 189 c.c., recando quindi danno ai creditori.
10. L'accoglimento del sesto motivo determina l'esame della domanda di simulazione del contratto preliminare, che, restata assorbita in prime cure dall'accoglimento della revocatoria, è stata espressamente riproposta dall'appellato
(comparsa di costituzione, § 10). CP_1
10.1 La domanda è perfettamente ammissibile, non essendovi quella «[…] insanabile contraddizione logico-fattuale rispetto alla domanda revocatoria […]» (memoria di replica
, pag. 7). Parte_6
È infatti perfettamente legittimo che il creditore attore prospetti (quanto meno in alternativa) entrambe le ipotesi, ancorché fra sé incompatibili, ai fini di una sua maggior tutela;
in questi casi, infatti, l'attore non mira all'affermazione della contemporanea sussistenza dell'ipotesi dell'art. 2901 c.c. e di quella dell'art. 1414 c.c., bensì, più limitatamente, all'accertamento di una delle due.
Conforme la giurisprudenza di legittimità: «L'azione di simulazione (assoluta o relativa)
e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra. » (Cass. sez. 3^ civ. ord.
15.3.2024 n. 7121 rv 670386 - 01).
10.2 Nel merito, l'azione è fondata.
Tutti gli appellanti hanno sostenuto un'unica tesi, ossia quella, già rammentata ad altri fini, secondo la quale i contratti (e anche quello preliminare) costituivano una datio in solutum correlata a pregressi mutui concessi a dagli altri suoi congiunti. Parte_4
Tale tesi implica necessariamente che il prezzo che figura nel contratto preliminare
(punto e) come in parte già corrisposto e in parte da versare al momento del definitivo non è, né sarebbe mai corso fra i contraenti;
se, infatti, il trasferimento immobiliare promesso stava in luogo della restituzione del denaro prestato da parte di , è ovvio che il Parte_4
pagina 16 di 19 promissario acquirente/mutuante non avrebbe dovuto pagare nulla a titolo di prezzo, essendo imprescindibile che egli incamerasse i beni a tacitazione del mutuo erogato.
In difetto del pagamento del prezzo, il contratto preliminare di compravendita è senz'altro simulato.
La simulazione, poi, deve considerarsi assoluta e, dunque, tale da determinare la nullità del contratto, perché l'ipotesi della simulazione relativa è, nella sua unica formulazione logicamente possibile, quella, appunto, di una simulazione della causa, sì che il trasferimento immobiliare, anziché essere oggetto di una compravendita, avrebbe dissimulato la datio in solutum di un mutuo. Ma tale ipotesi si è già scrutinata nel merito e smentita, valendo anche qui gli argomenti già spesi per disattendere il quinto motivo (supra, § 7.2).
È infine inutile che la difesa degli appellanti, negli scritti finali, insista con l'affermare che «[…] abbia quantomeno continuato ad abitare nell'immobile, dando Parte_4 attuazione alla previsione del diritto di abitazione. […]» (memoria di replica citata, pag. 8): la permanenza di nell'immobile è elemento quanto mai equivoco, in quanto Parte_4 coerente, a maggior ragione, con la finzione dell'alienazione e il mantenimento della quota di proprietà.
10.3 La presente sentenza va, come chiesto, trascritta ai sensi dell'art. 2652 co. 1^ n. 4)
c.c.-
11. La pur parziale riforma della sentenza implica l'obbligo del giudice d'appello di rivedere il regime delle spese processuali di entrambi i gradi.
11.1 Il profilo di reciproca soccombenza scaturito dal rigetto della domanda revocatoria relativa al contratto preliminare non ha avuto alcun riflesso apprezzabile sulla causalità della lite, che è stata originata solo ed esclusivamente dall'intento elusivo del credito da parte degli appellanti.
Per di più, sotto il profilo dei beni in gioco, non v'è chi non veda che il rigetto della revocatoria è ampiamente compensata dall'accoglimento della domanda di simulazione: ai fini della tutela del proprio credito dalle operazioni poste in essere dagli originari convenuti, cioè, non può esservi dubbio che il vede accolte, pur se sotto specie diverse, ogni CP_1 propria pretesa.
pagina 17 di 19 Ne segue che è da escludere qualsiasi compensazione, pur solo parziale, degli oneri, posto che il bilanciamento della reciproca soccombenza come sopra effettuata, induce a reputare congruo gravare gli appellanti, con vincolo di solidarietà, di tutti i costi di causa;
e che l'art. 92 co. 2^ c.p.c. impone al giudice di tener conto della reciproca soccombenza, senza alcun automatismo in termini di compensazioni parziale o totale.
11.2 Per la liquidazione, si applica il D.M. 55/2014, come sostituito dal D.M. 147/2022,
§§ 2 e 12, parametri medi, valore di causa commisurato all'importo del credito in difesa del quale l'azione revocatoria è stata esperita (80mila euro circa).
Pertanto:
1^ grado: € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase 4, in tutto € 14.103,00, da ridurre a € 5.550,00, somma liquidata dal Tribunale;
poiché, altrimenti, il si vedrebbe riconoscere più di quanto stabilito in prime cure, senza che sia CP_1 stato proposto da parte sua appello incidentale per denunciare l'erroneità della liquidazione;
si aggiungono gli accessori di legge ed € 786,00 per spese vive (c.u. e bollo).
2^ grado: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 14.227,00, oltre accessori di legge.
10.3 È automaticamente caducata la domanda degli appellanti per la ripetizione di quanto versato al in forza della sentenza di primo grado. CP_1
Non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_2 [...]
, e nei confronti del CP_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 1146/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) rigetta la domanda revocatoria proposta dal CP_1 CP_1
pagina 18 di 19 NN.
9-11 in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato tra CP_1
e da un lato e Parte_4 Controparte_2 Parte_2 dall'altro il 9.2.215 per scrittura privata autenticata dalla Notaia registrato Persona_1
l'11.2.2015;
1.b) dichiara che il predetto contratto preliminare di compravendita è simulato e, pertanto, nullo;
1.c) condanna , , Parte_2 Controparte_2 Parte_3
e , in solido fra loro, a rimborsare al
[...] Parte_4 [...] le spese processuali del giudizio di primo grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 6.336,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 5.550,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di trascrivere, con esonero di sue responsabilità al riguardo, la presente sentenza;
3) condanna , , Parte_2 Controparte_2 Parte_3
e , in solido fra loro, a rimborsare al
[...] Parte_4 [...]
CP_ le spese processuali del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi € 14.227,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 settembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19