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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n.4336/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.4336 del Ruolo Generale per l'anno 2017
promosso da
(CF ), (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF e (CF Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Paolo Orrù, C.F._4
che le rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione attrici
contro
(CF ) - provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._5
Stato con delibera del COA di Cagliari prot.5465/2017 dell'11.9.2017 (doc.1) -, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Diana Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.9.2017
convenuta, attrice in riconvenzione la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 18.11.2024) voglia il Tribunale
pagina 1 di 12 rigettare l'eccezione di usucapione formulata da parte convenuta e disporre la continuazione della causa con il conferimento al CTU dell'incarico al fine della composizione dell'asse ereditario e la conseguente formazione delle quote.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 27.11.2022) voglia il
Tribunale dichiarare l'acquisto per usucapione dell'immobile sito in RI, nella via Vittorio Veneto 8,
distinto in Catasto al Foglio 9, mappale 9, subalterno 2, a favore della signora ed CP_1
ordinare la prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.5.2017 le sopra indicate attrici hanno convenuto in giudizio CP_1
chiedendo che il Tribunale voglia: I) in via principale, su consenso espresso e favorevole delle
[...]
parti: disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in espositiva, tenuto conto della stima effettuata in fase di conciliazione;
II) in via subordinata, in caso di contestazioni: nominare ex art.194
disp. att. cpc un consulente tecnico per la formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli;
III) predisporre un progetto di divisione a norma dell'art.789 cpc e convocare le parti per l'approvazione; IV) in caso di contestazione rimettere le parti al Collegio per la decisione a norma dell'art.187 cpc;
V) valutare, nella formazione delle quote di spettanza di ogni coerede,
l'illegittimo godimento dei beni di cui le attrici sono comproprietarie e dal quale sono invece state immotivatamente escluse dalla convenuta;
VI) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A sostegno di tali domande hanno dedotto che:
il 01/09/1981 decedeva “ab intestato” , lasciando quali eredi il coniuge Parte_5 Per_1
, i figli ( ) , , , e, per rappresentazione del figlio
[...] Pt_1 CP_2 Pt_1 Pt_3 Pt_2
premorto , la nipote;
Persona_2 Pt_4
il 31/12/1985 decedeva “ab intestato” , lasciando quali eredi i figli , , Persona_1 CP_2 Pt_1
e e la nipote , sempre per rappresentazione del figlio premorto Pt_3 Pt_2 Pt_4 Per_2
;
[...]
pagina 2 di 12 alla data del 31/12/1985 l'asse ereditario dei coniugi era composto dai seguenti Persona_3
immobili, tutti in Comune di RI (CA):
1) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 4, mapp.li 11 e 85;
2) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 4, mapp.li 122, per l'intero, e 132, per 1/3;
3) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 4, mapp. 166, per 1/2;
4) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 46, per 1/4;
5) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 614, per il 37.5%;
6) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 616, per il 37.5%;
7) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 633, per 1/2;
8) fabbricato per civile abitazione distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 9 sub.1;
9) fabbricato per civile abitazione distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 9 sub. 2;
10) terreno (ente urbano) distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 631 (ex 47), per 1/2;
nel 1993 , senza alcun titolo giustificativo, accatastava a proprio nome il fabbricato di Persona_4
cui al punto 9 (via Vittorio Veneto, in Catasto al Foglio 9, mapp. 9 sub. 2), edificato dal padre Per_1
e di proprietà (come detto) di tutti gli eredi dello stesso;
il 04/02/2015 decedeva , che con testamento del 09/12/2011 a rogito notaio Persona_4 Per_5
lasciava quale erede universale la convenuta , la quale il 17/06/2015 presentava
[...] CP_1
all'Ufficio del Registro di Isili la dichiarazione di successione prodotta come doc. C) - registrata al n.1161 volume 9990 -, in cui inseriva (oltre agli altri immobili indicati a pag.3, capo 7, della citazione)
anche il suddetto fabbricato;
la , nella sua qualità di erede di , avrebbe invece dovuto inserire nella suddetta CP_1 Persona_4
dichiarazione - oltre i beni acquistati in vita dal proprio dante causa - soltanto la quota di 1/5 “pro indiviso” dei beni componenti l'asse ereditario di e;
Persona_1 Parte_5
la stessa convenuta, inoltre, senza averne alcun titolo, accatastava a proprio nome il terreno agricolo distinto in Catasto al Foglio 14 mapp. 122 (vedi n.2 elenco), nemmeno menzionato nella dichiarazione pagina 3 di 12 di successione di;
Persona_4
i numerosi tentativi fatti dagli attori per trovare un accordo - mirante da un lato a regolarizzare con un nuovo accatastamento l'intestazione dei beni relitti dai coniugi , come sopra indicati, Persona_3
dall'altro ad uno scioglimento amichevole della comunione - non avevano esito, in quanto la convenuta rispondeva con la richiesta di somme di denaro spropositate rispetto al valore dell'asse e si dichiarava comunque piena proprietaria del fabbricato di cui al punto 9 e del terreno distinto al foglio 14
mapp.122;
nell'ambito del procedimento di mediazione promosso nanti l'ABCMediazione di Cagliari le parti,
congiuntamente, conferivano ad un consulente, individuato nell'ing. l'incarico di redigere Per_6
una perizia di stima dei beni componenti l'asse ereditario, al fine di stabilire il valore delle rispettive quote e procedere allo scioglimento della comunione;
al momento del deposito della relazione, ovvero all'ultimo incontro nanti l'Organismo di mediazione,
la convenuta - che aveva chiesto un termine per inviare dei chiarimenti al Consulente -
immotivatamente e inaspettatamente avanzava nuovamente assurde pretese economiche
Pers completamente prive di fondamento, stanti i valori indicati dall'ing. ella sua relazione, ciò che ha reso necessaria la proposizione della presente causa.
- tardivamente costituita con comparsa depositata il giorno della prima udienza - ha CP_1
concluso chiedendo che il Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia: (A)
in via principale: 1) dichiarare che è l'unica proprietaria dell'intero dell'immobile CP_1
(abitazione) sito in RI e distinto al NCEU al F.9, mapp.9, sub.2, nonché del terreno (vigna) in agro di RI distinto in Catasto al F.14 mapp.122, avendoli questa ricevuti in successione dal defunto marito o, comunque, avendoli legalmente usucapiti;
2) previa nomina di un CTU, Persona_4
procedere alla divisione dei restanti beni compresi nella massa ereditaria, previa corretta integrazione delle dichiarazioni di successione agli atti, determinando correttamente quali beni rientrino nella stessa, alla luce della documentazione prodotta e, di conseguenza, dividere gli stessi a seconda delle pagina 4 di 12 quote di spettanza di ciascun coerede;
(B) in via subordinata: (1) attribuire alla il diritto CP_1
di abitare nell'immobile sito in RI e distinto al NCEU al f.9, mapp.9, sub.2 per il resto della sua vita,
(2) condannando le attrici al versamento della somma di denaro che il Tribunale riterrà congrua quale conguaglio per l'attribuzione alle stesse della proprietà di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, secondo le quote di spettanza di ciascuna;
(C) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio e rimborso forfettario delle spese generali, ovvero con compensazione delle spese.
A sostegno delle suddette conclusioni ha dedotto (per ciò che qui rileva) che:
l'esponente non si oppone alla divisione dei beni ereditari, così come saranno individuati dal giudice e dal CTU che verrà eventualmente nominato, dovendosi tuttavia evidenziare che:
come risulta dalla scrittura privata del 22 settembre 1969 che si produce come doc.3, il terreno agricolo distinto al F.4, mappali 11 e 85, denominato “mindemaiori”, era stato destinato a Per_4
dalla madre , che ne era proprietaria esclusiva.
[...] Parte_5
come risulta dalla scrittura privata del 1982 che si produce come doc.4 e dal successivo “verbale di riunione” del 24 luglio 1995 che si produce come doc.
5 - ove tutti gli eredi prendevano atto della situazione e la accettavano, “rispettando quello che conoscevano come desiderio del loro genitore” -,
il terreno agricolo distinto al F.4, mappali 122 (per l'intero) e 132 (per 1/3) era stato destinato a dal padre;
Persona_4 Per_1
i restanti terreni elencati in citazione risultano invece ereditati alla data del 31.12.1985;
si precisa, inoltre, che nella dichiarazione di successione di presentata il 23 luglio Persona_1
1986 (doc.7) non è stata inserita la vecchia casa padronale della famiglia , ovvero Persona_3
l'abitazione di cui al F.9, mapp.9, sub 1 (indicata al punto 8 dell'elenco della citazione: nota dello scrivente), le cui quote dovranno anch'esse essere determinate in questa sede;
è poi falso che l'accatastamento a nome di dell'immobile distinto al NCEU al F.9, Persona_4
mapp.9, sub.2 sia avvenuto “senza alcun titolo giustificativo”: come ben noto a tutti i coeredi, infatti,
con detto atto il dante causa dell'esponente ha eseguito la volontà del defunto padre - espressa nella già pagina 5 di 12 citata scrittura privata del 1982 di cui al doc.
4 - che alla sua morte tale immobile passasse al figlio
, allora celibe, che aveva sempre lavorato nei terreni di famiglia e non aveva alcuna altra CP_2
fonte di reddito;
nel 1988 sposava con solo rito religioso la convenuta - come da certificato di Persona_4
matrimonio che si produce (doc.8) - con la quale successivamente conviveva per quasi 30 anni nell'abitazione di cui sopra: abitazione che nel momento delle nozze era stata lasciata “al grezzo” e che la ha nel corso degli anni completato con i lavori descritti al capo 4 (terza pagina) della CP_1
comparsa;
dall'inizio dei lavori per la costruzione della casa divenuta in seguito casa coniugale ed oggi contestata (anno 1965) era stato sempre ivi residente sino alla morte, vivendoci Persona_4
come proprietario, così come dal 1988 ha fatto la , che da allora ad oggi non ne ha mai dismesso CP_1
il possesso;
i coniugi si sono sempre comportati come proprietari della suddetta abitazione, essendo Persona_7
sempre stati gli unici ad averne le chiavi, i soli intestatari delle utenze ed avendo sempre escluso dal godimento gli altri parenti, che ben sapevano di non avere sull'immobile alcun diritto (ciò che è
confermato dalla sottoscrizione della già citata dichiarazione dei coeredi del 24 luglio 1995 prodotta come doc.5);
è falso che l'esponente in occasione delle trattative per la conciliazione abbia avanzato pretese spropositate, avendo semplicemente richiesto un conguaglio in denaro per tutti gli interventi e migliorie effettuati nell'immobile-casa coniugale sopra individuata;
al fine di addivenire ad una bonaria conciliazione della vicenda, comunque, la avanza la CP_1
seguente proposta: rinuncia alla sua parte di tutti i terreni presenti nella massa ereditaria ed alla nuda proprietà dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale per circa 30 anni e sua attuale residenza
(NCEU F.9, mapp.9, sub.2), con riserva su quest'ultimo del suo diritto di abitazione e di usufrutto vita sua natural durante e riconoscimento, in relazione a quanto speso per le suddette migliorie, di una pagina 6 di 12 somma di denaro che le permetta di vivere dignitosamente i suoi ultimi anni di vita (ciò che appare ragionevole, visto che la alla data della proposta ha già 91 anni). CP_1
Alla prima udienza, non avendo le attrici accettato la suddetta proposta e non essendosi raggiunto alcun accordo conciliativo alternativo, sono stati assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, (testo vigente nel 2017).
Con le prime memorie ex art.183 cpc, non depositate dalla convenuta, le attrici hanno confermato le originarie conclusioni - integrandole con la richiesta di “dichiarare improcedibile la richiesta di intervenuta usucapione dell'immobile in RI distinto al NCEU al Foglio 9, mappale 9, sub.2, stante la mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione” -, sostanzialmente confermato le precedenti difese e ulteriormente dedotto che:
in relazione al c.d. “verbale di riunione” più volte citato da controparte si sottolinea come la validità
dello stesso sia stata dai partecipanti subordinata all'approvazione anche di , Parte_1
approvazione che si pone pertanto come condizione essenziale della stessa scrittura e che non si è mai verificata, né in quella sede né successivamente, con la duplice conseguenza che a tale scrittura non può riconoscersi alcun valore vincolante per le parti oggi in causa in ordine alla divisione dell'asse ereditario dei coniugi e che essa non può considerarsi titolo valido per il trasferimento di Persona_3
alcunchè;
va al contrario rilevato che proprio il fatto che , in accordo con le sorelle (e la nipote), Persona_4
avesse inserito nel suddetto “verbale” la casa distinta al F.9, mapp.9, sub.2, riconoscendone la proprietà indivisa in capo agli eredi , esclude la sussistenza dell'”animus” che dovrebbe Pt_1
contraddistinguere chi intende usucapire un bene, ancor di più allorquando trattasi, come in questo caso, di un bene ereditario indiviso;
si contesta quindi che abbia sempre vissuto nell'immobile citato “come Persona_4
proprietario”, pur non contestandosi il fatto che lo stesso ne usufruisse, specificandosi però che tale situazione è iniziata e perdurata solo ed esclusivamente per concessione delle sorelle e del fratello pagina 7 di 12 - e, poi, della di lui figlia -, motivata dal fatto che egli era l'unico tra i fratelli Per_2 Parte_4
che non era in grado di procurarsi altrimenti un posto dove vivere;
lo stesso ragionamento può applicarsi per analogia anche alla convenuta, che durante il tentativo di
Pers conciliazione, al momento del conferimento dell'incarico all'ing. non ha escluso alcuno dei beni indicati nell'atto di citazione, ivi compresa la casa di cui si parla, riconoscendone quindi la comproprietà unitamente alle attrici;
in ogni caso si contesta la procedibilità della domanda di usucapione della casa di cui al F.9, mapp.9,
sub.2 per la mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione;
si contesta poi la circostanza che detta casa sia stata completata dalla , rilevandosi sul punto: che CP_1
nel 1966 essa era già completamente costruita (come sarà confermato dalle foto relative al matrimonio di , celebrato in tale anno, che ci si riserva di produrre con le memorie ex art.183 n.2); Parte_2
che appare poco credibile che fino al 1988, anno nel quale ha sposato con rito Persona_4
religioso la convenuta, vivesse in una casa priva di bagno, cucina, elettrodomestici ed infissi;
sulla domanda della di riconoscimento del diritto di abitazione si rileva in primo luogo che tale CP_1
diritto non è previsto per una casa coniugale della quale il convivente deceduto era solo comproprietario-coerede, in secondo luogo che lo stesso diritto è riservato dall'art.540 cc esclusivamente al coniuge, qualificazione che non può spettare alla convenuta, il cui matrimonio ha valore esclusivamente religioso;
nella situazione della convenuta può al limite ipotizzarsi l'applicabilità dell'art.1, comma 42, della
Legge 76/2016 - il quale stabilisce che “…in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza” (e nel caso concreto si parla invece di comproprietà) “il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni” -, e quindi che la permanenza della convenuta in quella che è stata la casa di abitazione del possa al più considerarsi Persona_4
legittima fino al febbraio del 2020; pagina 8 di 12 sul punto si ribadisce, comunque, che il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza di famiglia può sorgere solo a favore del coniuge superstite e solo se ed in quanto l'immobile, al momento dell'apertura della successione, fosse in proprietà esclusiva del “de cuius” o in comproprietà tra quest'ultimo ed il coniuge superstite (visto che in caso diverso sarebbe impensabile una limitazione del diritto degli altri comproprietari);
le richieste effettuate dalla in sede di conciliazione (€ 50.000,00) sono in contrasto con la CP_1
valutazione effettuata in quella sede dal Consulente nominato congiuntamente dalle parti - e che non possono non condividersi -e con la totale assenza, nonostante le richieste, di una qualsiasi documentazione relativa alle spese asseritamente sostenute dalla convenuta, la quale non è stata in grado di dimostrare alcunchè.
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 cpc - con cui le parti hanno integrato le produzioni e formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta e contraria - la causa, istruita con documenti, interrogatorio formale delle attrici (quello di per delega al Tribunale di Parte_1
Pistoia) e audizione di tre testi di parte convenuta, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
***
L'eccezione di improcedibilità è infondata: la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n.3452 del
7.2.2024, ha infatti chiarito - con argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate e condivise
- che l'obbligo di mediazione riguarda solo l'atto che introduce il giudizio principale, non le domande riconvenzionali, ed ha quindi escluso che l'esperimento del relativo procedimento sia condizione di procedibilità della proposizione di queste ultime.
La domanda riconvenzionale di usucapione, pur se proposta da parte tardivamente costituita, deve inoltre ritenersi ammissibile, avendo le attrici chiaramente accettato il contraddittorio sul punto, non avanzando alcuna eccezione ed anzi difendendosi nel merito. pagina 9 di 12 Tale domanda, astrattamente ammissibile, è peraltro infondata, non avendo la provato - CP_1
come sarebbe stato suo onere, ex art.2697, comma 1, cc - la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art.1158 cc, ovvero dell'allegato esercizio ultraventennale di un possesso uti dominus.
Sul punto deve innanzitutto evidenziarsi che la sottoscrizione da parte di del “verbale Persona_4
di riunione” del 24.7.1995 (doc.5 comparsa) - in cui il fabbricato distinto al foglio 9 mappale 9 sub 2
viene espressamente indicato come formante oggetto della successione da assegnare al medesimo in sede di futura divisione - evidenzia in modo incontrovertibile come il dante causa della , a tale CP_1
data, si riconoscesse come comproprietario del bene, quale erede del padre, e non come proprietario esclusivo dello stesso per usucapione (che a detta della convenuta si sarebbe dovuta perfezionare già
alla fine degli anni '80, visto che il preteso possesso “uti dominus” del marito sarebbe iniziato nel
1965), ciò che esclude che la (pacifica) disponibilità di tale immobile possa essere stata accompagnata dall'animus necessario a qualificarlo come “possesso” utile ai fini dell'usucapione, dovendosi invece ragionevolmente presumere, ex art.2729 cc, che detta disponibilità (così come riferito dalle attrici al loro interrogatorio formale) si fondasse sulla mera tolleranza - delle sorelle e del fratello prima, Per_2
delle sorelle e della nipote poi -, motivata da ragioni di affetto familiare e dall'impossibilità Pt_4
per di reperire soluzioni abitative alternative. CP_2
Pers Analogamente anche la , quando in sede di procedimento di mediazione ha conferito all'ing. CP_1
l'incarico di valutare (tra gli altri beni in comunione) l'abitazione di cui si parla ha riconosciuto
(implicitamente ma in modo in equivoco) che essa non le appartenesse in via esclusiva, ma in comunione con i parenti del marito (e quale erede diretta di quest'ultimo).
In tale situazione la non ha poi nemmeno allegato che lei o abbiano mai posto CP_1 Persona_4
in essere atti di interversione nei confronti dell'originario proprietario o dei coeredi dello stesso,
restando quindi irrilevante, ai fini pretesi dalla convenuta, il non contestato utilizzo ultraventennale dell'immobile in questione come casa coniugale (che comunque, per quanto detto, non può qualificarsi come possesso idoneo a determinare l'acquisto della proprietà esclusiva del bene in danno delle pagina 10 di 12 coeredi, per quanto riguarda , o delle altre comproprietarie, per quanto riguarda la Persona_4
). CP_1
Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e l'inclusione di tale bene nell'asse attualmente in comunione (ordinaria) tra le parti in causa.
Deve essere altresì rigettata la domanda subordinata formulata dalla -ovvero quella di attribuirle CP_1
il diritto di abitare nell'immobile distinto al NCEU al f.9, mapp.9, sub.2 per il resto della sua vita -
essendo essa infondata per le medesime ragioni esposte sul punto dalle attrici, che possono essere qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015.
Sinteticamente concordando con le può in particolare rilevarsi che i presupposti per la richiesta Pt_1
attribuzione devono essere nel caso esclusi, in quanto il diritto di abitazione, ex art.540 cc, può avere ad oggetto solo immobili adibiti a “casa coniugale” della quale il coniuge deceduto fosse proprietario esclusivo o comproprietario con l'altro coniuge e riguardare il solo “coniuge” superstite (qualifica che la - il cui matrimonio religioso con non è mai stato riconosciuto e trascritto, CP_1 Persona_4
agli effetti civili - non può vantare ai fini che qui rilevano).
La causa, non essendo ancora pronta per la decisione sulla domanda di scioglimento della comunione esistente tra le e la , deve essere rimessa in istruttoria, come da contestuale ordinanza, per Pt_1 CP_1
accertare (tra l'altro) il valore dei beni in comunione e la loro eventuale divisibilità in 5 lotti di pari valore, salvo conguagli (ovvero, nelle quote di 1/5 spettanti a ciascuna delle parti).
La regolamentazione delle spese va per legge effettuata con la sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
rigetta le domande di usucapione dell'immobile in RI distinto in catasto al foglio 9, particella 9,
subalterno 2 e quella di riconoscimento del diritto di abitazione sullo stesso immobile formulate in via riconvenzionale principale e subordinata dalla convenuta;
pagina 11 di 12 rimette la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.4336 del Ruolo Generale per l'anno 2017
promosso da
(CF ), (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF e (CF Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Paolo Orrù, C.F._4
che le rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione attrici
contro
(CF ) - provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._5
Stato con delibera del COA di Cagliari prot.5465/2017 dell'11.9.2017 (doc.1) -, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Diana Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.9.2017
convenuta, attrice in riconvenzione la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 18.11.2024) voglia il Tribunale
pagina 1 di 12 rigettare l'eccezione di usucapione formulata da parte convenuta e disporre la continuazione della causa con il conferimento al CTU dell'incarico al fine della composizione dell'asse ereditario e la conseguente formazione delle quote.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 27.11.2022) voglia il
Tribunale dichiarare l'acquisto per usucapione dell'immobile sito in RI, nella via Vittorio Veneto 8,
distinto in Catasto al Foglio 9, mappale 9, subalterno 2, a favore della signora ed CP_1
ordinare la prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.5.2017 le sopra indicate attrici hanno convenuto in giudizio CP_1
chiedendo che il Tribunale voglia: I) in via principale, su consenso espresso e favorevole delle
[...]
parti: disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in espositiva, tenuto conto della stima effettuata in fase di conciliazione;
II) in via subordinata, in caso di contestazioni: nominare ex art.194
disp. att. cpc un consulente tecnico per la formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli;
III) predisporre un progetto di divisione a norma dell'art.789 cpc e convocare le parti per l'approvazione; IV) in caso di contestazione rimettere le parti al Collegio per la decisione a norma dell'art.187 cpc;
V) valutare, nella formazione delle quote di spettanza di ogni coerede,
l'illegittimo godimento dei beni di cui le attrici sono comproprietarie e dal quale sono invece state immotivatamente escluse dalla convenuta;
VI) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A sostegno di tali domande hanno dedotto che:
il 01/09/1981 decedeva “ab intestato” , lasciando quali eredi il coniuge Parte_5 Per_1
, i figli ( ) , , , e, per rappresentazione del figlio
[...] Pt_1 CP_2 Pt_1 Pt_3 Pt_2
premorto , la nipote;
Persona_2 Pt_4
il 31/12/1985 decedeva “ab intestato” , lasciando quali eredi i figli , , Persona_1 CP_2 Pt_1
e e la nipote , sempre per rappresentazione del figlio premorto Pt_3 Pt_2 Pt_4 Per_2
;
[...]
pagina 2 di 12 alla data del 31/12/1985 l'asse ereditario dei coniugi era composto dai seguenti Persona_3
immobili, tutti in Comune di RI (CA):
1) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 4, mapp.li 11 e 85;
2) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 4, mapp.li 122, per l'intero, e 132, per 1/3;
3) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 4, mapp. 166, per 1/2;
4) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 46, per 1/4;
5) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 614, per il 37.5%;
6) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 616, per il 37.5%;
7) terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 633, per 1/2;
8) fabbricato per civile abitazione distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 9 sub.1;
9) fabbricato per civile abitazione distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 9 sub. 2;
10) terreno (ente urbano) distinto in catasto al Foglio 9, mapp. 631 (ex 47), per 1/2;
nel 1993 , senza alcun titolo giustificativo, accatastava a proprio nome il fabbricato di Persona_4
cui al punto 9 (via Vittorio Veneto, in Catasto al Foglio 9, mapp. 9 sub. 2), edificato dal padre Per_1
e di proprietà (come detto) di tutti gli eredi dello stesso;
il 04/02/2015 decedeva , che con testamento del 09/12/2011 a rogito notaio Persona_4 Per_5
lasciava quale erede universale la convenuta , la quale il 17/06/2015 presentava
[...] CP_1
all'Ufficio del Registro di Isili la dichiarazione di successione prodotta come doc. C) - registrata al n.1161 volume 9990 -, in cui inseriva (oltre agli altri immobili indicati a pag.3, capo 7, della citazione)
anche il suddetto fabbricato;
la , nella sua qualità di erede di , avrebbe invece dovuto inserire nella suddetta CP_1 Persona_4
dichiarazione - oltre i beni acquistati in vita dal proprio dante causa - soltanto la quota di 1/5 “pro indiviso” dei beni componenti l'asse ereditario di e;
Persona_1 Parte_5
la stessa convenuta, inoltre, senza averne alcun titolo, accatastava a proprio nome il terreno agricolo distinto in Catasto al Foglio 14 mapp. 122 (vedi n.2 elenco), nemmeno menzionato nella dichiarazione pagina 3 di 12 di successione di;
Persona_4
i numerosi tentativi fatti dagli attori per trovare un accordo - mirante da un lato a regolarizzare con un nuovo accatastamento l'intestazione dei beni relitti dai coniugi , come sopra indicati, Persona_3
dall'altro ad uno scioglimento amichevole della comunione - non avevano esito, in quanto la convenuta rispondeva con la richiesta di somme di denaro spropositate rispetto al valore dell'asse e si dichiarava comunque piena proprietaria del fabbricato di cui al punto 9 e del terreno distinto al foglio 14
mapp.122;
nell'ambito del procedimento di mediazione promosso nanti l'ABCMediazione di Cagliari le parti,
congiuntamente, conferivano ad un consulente, individuato nell'ing. l'incarico di redigere Per_6
una perizia di stima dei beni componenti l'asse ereditario, al fine di stabilire il valore delle rispettive quote e procedere allo scioglimento della comunione;
al momento del deposito della relazione, ovvero all'ultimo incontro nanti l'Organismo di mediazione,
la convenuta - che aveva chiesto un termine per inviare dei chiarimenti al Consulente -
immotivatamente e inaspettatamente avanzava nuovamente assurde pretese economiche
Pers completamente prive di fondamento, stanti i valori indicati dall'ing. ella sua relazione, ciò che ha reso necessaria la proposizione della presente causa.
- tardivamente costituita con comparsa depositata il giorno della prima udienza - ha CP_1
concluso chiedendo che il Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia: (A)
in via principale: 1) dichiarare che è l'unica proprietaria dell'intero dell'immobile CP_1
(abitazione) sito in RI e distinto al NCEU al F.9, mapp.9, sub.2, nonché del terreno (vigna) in agro di RI distinto in Catasto al F.14 mapp.122, avendoli questa ricevuti in successione dal defunto marito o, comunque, avendoli legalmente usucapiti;
2) previa nomina di un CTU, Persona_4
procedere alla divisione dei restanti beni compresi nella massa ereditaria, previa corretta integrazione delle dichiarazioni di successione agli atti, determinando correttamente quali beni rientrino nella stessa, alla luce della documentazione prodotta e, di conseguenza, dividere gli stessi a seconda delle pagina 4 di 12 quote di spettanza di ciascun coerede;
(B) in via subordinata: (1) attribuire alla il diritto CP_1
di abitare nell'immobile sito in RI e distinto al NCEU al f.9, mapp.9, sub.2 per il resto della sua vita,
(2) condannando le attrici al versamento della somma di denaro che il Tribunale riterrà congrua quale conguaglio per l'attribuzione alle stesse della proprietà di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, secondo le quote di spettanza di ciascuna;
(C) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio e rimborso forfettario delle spese generali, ovvero con compensazione delle spese.
A sostegno delle suddette conclusioni ha dedotto (per ciò che qui rileva) che:
l'esponente non si oppone alla divisione dei beni ereditari, così come saranno individuati dal giudice e dal CTU che verrà eventualmente nominato, dovendosi tuttavia evidenziare che:
come risulta dalla scrittura privata del 22 settembre 1969 che si produce come doc.3, il terreno agricolo distinto al F.4, mappali 11 e 85, denominato “mindemaiori”, era stato destinato a Per_4
dalla madre , che ne era proprietaria esclusiva.
[...] Parte_5
come risulta dalla scrittura privata del 1982 che si produce come doc.4 e dal successivo “verbale di riunione” del 24 luglio 1995 che si produce come doc.
5 - ove tutti gli eredi prendevano atto della situazione e la accettavano, “rispettando quello che conoscevano come desiderio del loro genitore” -,
il terreno agricolo distinto al F.4, mappali 122 (per l'intero) e 132 (per 1/3) era stato destinato a dal padre;
Persona_4 Per_1
i restanti terreni elencati in citazione risultano invece ereditati alla data del 31.12.1985;
si precisa, inoltre, che nella dichiarazione di successione di presentata il 23 luglio Persona_1
1986 (doc.7) non è stata inserita la vecchia casa padronale della famiglia , ovvero Persona_3
l'abitazione di cui al F.9, mapp.9, sub 1 (indicata al punto 8 dell'elenco della citazione: nota dello scrivente), le cui quote dovranno anch'esse essere determinate in questa sede;
è poi falso che l'accatastamento a nome di dell'immobile distinto al NCEU al F.9, Persona_4
mapp.9, sub.2 sia avvenuto “senza alcun titolo giustificativo”: come ben noto a tutti i coeredi, infatti,
con detto atto il dante causa dell'esponente ha eseguito la volontà del defunto padre - espressa nella già pagina 5 di 12 citata scrittura privata del 1982 di cui al doc.
4 - che alla sua morte tale immobile passasse al figlio
, allora celibe, che aveva sempre lavorato nei terreni di famiglia e non aveva alcuna altra CP_2
fonte di reddito;
nel 1988 sposava con solo rito religioso la convenuta - come da certificato di Persona_4
matrimonio che si produce (doc.8) - con la quale successivamente conviveva per quasi 30 anni nell'abitazione di cui sopra: abitazione che nel momento delle nozze era stata lasciata “al grezzo” e che la ha nel corso degli anni completato con i lavori descritti al capo 4 (terza pagina) della CP_1
comparsa;
dall'inizio dei lavori per la costruzione della casa divenuta in seguito casa coniugale ed oggi contestata (anno 1965) era stato sempre ivi residente sino alla morte, vivendoci Persona_4
come proprietario, così come dal 1988 ha fatto la , che da allora ad oggi non ne ha mai dismesso CP_1
il possesso;
i coniugi si sono sempre comportati come proprietari della suddetta abitazione, essendo Persona_7
sempre stati gli unici ad averne le chiavi, i soli intestatari delle utenze ed avendo sempre escluso dal godimento gli altri parenti, che ben sapevano di non avere sull'immobile alcun diritto (ciò che è
confermato dalla sottoscrizione della già citata dichiarazione dei coeredi del 24 luglio 1995 prodotta come doc.5);
è falso che l'esponente in occasione delle trattative per la conciliazione abbia avanzato pretese spropositate, avendo semplicemente richiesto un conguaglio in denaro per tutti gli interventi e migliorie effettuati nell'immobile-casa coniugale sopra individuata;
al fine di addivenire ad una bonaria conciliazione della vicenda, comunque, la avanza la CP_1
seguente proposta: rinuncia alla sua parte di tutti i terreni presenti nella massa ereditaria ed alla nuda proprietà dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale per circa 30 anni e sua attuale residenza
(NCEU F.9, mapp.9, sub.2), con riserva su quest'ultimo del suo diritto di abitazione e di usufrutto vita sua natural durante e riconoscimento, in relazione a quanto speso per le suddette migliorie, di una pagina 6 di 12 somma di denaro che le permetta di vivere dignitosamente i suoi ultimi anni di vita (ciò che appare ragionevole, visto che la alla data della proposta ha già 91 anni). CP_1
Alla prima udienza, non avendo le attrici accettato la suddetta proposta e non essendosi raggiunto alcun accordo conciliativo alternativo, sono stati assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, (testo vigente nel 2017).
Con le prime memorie ex art.183 cpc, non depositate dalla convenuta, le attrici hanno confermato le originarie conclusioni - integrandole con la richiesta di “dichiarare improcedibile la richiesta di intervenuta usucapione dell'immobile in RI distinto al NCEU al Foglio 9, mappale 9, sub.2, stante la mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione” -, sostanzialmente confermato le precedenti difese e ulteriormente dedotto che:
in relazione al c.d. “verbale di riunione” più volte citato da controparte si sottolinea come la validità
dello stesso sia stata dai partecipanti subordinata all'approvazione anche di , Parte_1
approvazione che si pone pertanto come condizione essenziale della stessa scrittura e che non si è mai verificata, né in quella sede né successivamente, con la duplice conseguenza che a tale scrittura non può riconoscersi alcun valore vincolante per le parti oggi in causa in ordine alla divisione dell'asse ereditario dei coniugi e che essa non può considerarsi titolo valido per il trasferimento di Persona_3
alcunchè;
va al contrario rilevato che proprio il fatto che , in accordo con le sorelle (e la nipote), Persona_4
avesse inserito nel suddetto “verbale” la casa distinta al F.9, mapp.9, sub.2, riconoscendone la proprietà indivisa in capo agli eredi , esclude la sussistenza dell'”animus” che dovrebbe Pt_1
contraddistinguere chi intende usucapire un bene, ancor di più allorquando trattasi, come in questo caso, di un bene ereditario indiviso;
si contesta quindi che abbia sempre vissuto nell'immobile citato “come Persona_4
proprietario”, pur non contestandosi il fatto che lo stesso ne usufruisse, specificandosi però che tale situazione è iniziata e perdurata solo ed esclusivamente per concessione delle sorelle e del fratello pagina 7 di 12 - e, poi, della di lui figlia -, motivata dal fatto che egli era l'unico tra i fratelli Per_2 Parte_4
che non era in grado di procurarsi altrimenti un posto dove vivere;
lo stesso ragionamento può applicarsi per analogia anche alla convenuta, che durante il tentativo di
Pers conciliazione, al momento del conferimento dell'incarico all'ing. non ha escluso alcuno dei beni indicati nell'atto di citazione, ivi compresa la casa di cui si parla, riconoscendone quindi la comproprietà unitamente alle attrici;
in ogni caso si contesta la procedibilità della domanda di usucapione della casa di cui al F.9, mapp.9,
sub.2 per la mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione;
si contesta poi la circostanza che detta casa sia stata completata dalla , rilevandosi sul punto: che CP_1
nel 1966 essa era già completamente costruita (come sarà confermato dalle foto relative al matrimonio di , celebrato in tale anno, che ci si riserva di produrre con le memorie ex art.183 n.2); Parte_2
che appare poco credibile che fino al 1988, anno nel quale ha sposato con rito Persona_4
religioso la convenuta, vivesse in una casa priva di bagno, cucina, elettrodomestici ed infissi;
sulla domanda della di riconoscimento del diritto di abitazione si rileva in primo luogo che tale CP_1
diritto non è previsto per una casa coniugale della quale il convivente deceduto era solo comproprietario-coerede, in secondo luogo che lo stesso diritto è riservato dall'art.540 cc esclusivamente al coniuge, qualificazione che non può spettare alla convenuta, il cui matrimonio ha valore esclusivamente religioso;
nella situazione della convenuta può al limite ipotizzarsi l'applicabilità dell'art.1, comma 42, della
Legge 76/2016 - il quale stabilisce che “…in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza” (e nel caso concreto si parla invece di comproprietà) “il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni” -, e quindi che la permanenza della convenuta in quella che è stata la casa di abitazione del possa al più considerarsi Persona_4
legittima fino al febbraio del 2020; pagina 8 di 12 sul punto si ribadisce, comunque, che il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza di famiglia può sorgere solo a favore del coniuge superstite e solo se ed in quanto l'immobile, al momento dell'apertura della successione, fosse in proprietà esclusiva del “de cuius” o in comproprietà tra quest'ultimo ed il coniuge superstite (visto che in caso diverso sarebbe impensabile una limitazione del diritto degli altri comproprietari);
le richieste effettuate dalla in sede di conciliazione (€ 50.000,00) sono in contrasto con la CP_1
valutazione effettuata in quella sede dal Consulente nominato congiuntamente dalle parti - e che non possono non condividersi -e con la totale assenza, nonostante le richieste, di una qualsiasi documentazione relativa alle spese asseritamente sostenute dalla convenuta, la quale non è stata in grado di dimostrare alcunchè.
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 cpc - con cui le parti hanno integrato le produzioni e formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta e contraria - la causa, istruita con documenti, interrogatorio formale delle attrici (quello di per delega al Tribunale di Parte_1
Pistoia) e audizione di tre testi di parte convenuta, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
***
L'eccezione di improcedibilità è infondata: la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n.3452 del
7.2.2024, ha infatti chiarito - con argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate e condivise
- che l'obbligo di mediazione riguarda solo l'atto che introduce il giudizio principale, non le domande riconvenzionali, ed ha quindi escluso che l'esperimento del relativo procedimento sia condizione di procedibilità della proposizione di queste ultime.
La domanda riconvenzionale di usucapione, pur se proposta da parte tardivamente costituita, deve inoltre ritenersi ammissibile, avendo le attrici chiaramente accettato il contraddittorio sul punto, non avanzando alcuna eccezione ed anzi difendendosi nel merito. pagina 9 di 12 Tale domanda, astrattamente ammissibile, è peraltro infondata, non avendo la provato - CP_1
come sarebbe stato suo onere, ex art.2697, comma 1, cc - la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art.1158 cc, ovvero dell'allegato esercizio ultraventennale di un possesso uti dominus.
Sul punto deve innanzitutto evidenziarsi che la sottoscrizione da parte di del “verbale Persona_4
di riunione” del 24.7.1995 (doc.5 comparsa) - in cui il fabbricato distinto al foglio 9 mappale 9 sub 2
viene espressamente indicato come formante oggetto della successione da assegnare al medesimo in sede di futura divisione - evidenzia in modo incontrovertibile come il dante causa della , a tale CP_1
data, si riconoscesse come comproprietario del bene, quale erede del padre, e non come proprietario esclusivo dello stesso per usucapione (che a detta della convenuta si sarebbe dovuta perfezionare già
alla fine degli anni '80, visto che il preteso possesso “uti dominus” del marito sarebbe iniziato nel
1965), ciò che esclude che la (pacifica) disponibilità di tale immobile possa essere stata accompagnata dall'animus necessario a qualificarlo come “possesso” utile ai fini dell'usucapione, dovendosi invece ragionevolmente presumere, ex art.2729 cc, che detta disponibilità (così come riferito dalle attrici al loro interrogatorio formale) si fondasse sulla mera tolleranza - delle sorelle e del fratello prima, Per_2
delle sorelle e della nipote poi -, motivata da ragioni di affetto familiare e dall'impossibilità Pt_4
per di reperire soluzioni abitative alternative. CP_2
Pers Analogamente anche la , quando in sede di procedimento di mediazione ha conferito all'ing. CP_1
l'incarico di valutare (tra gli altri beni in comunione) l'abitazione di cui si parla ha riconosciuto
(implicitamente ma in modo in equivoco) che essa non le appartenesse in via esclusiva, ma in comunione con i parenti del marito (e quale erede diretta di quest'ultimo).
In tale situazione la non ha poi nemmeno allegato che lei o abbiano mai posto CP_1 Persona_4
in essere atti di interversione nei confronti dell'originario proprietario o dei coeredi dello stesso,
restando quindi irrilevante, ai fini pretesi dalla convenuta, il non contestato utilizzo ultraventennale dell'immobile in questione come casa coniugale (che comunque, per quanto detto, non può qualificarsi come possesso idoneo a determinare l'acquisto della proprietà esclusiva del bene in danno delle pagina 10 di 12 coeredi, per quanto riguarda , o delle altre comproprietarie, per quanto riguarda la Persona_4
). CP_1
Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e l'inclusione di tale bene nell'asse attualmente in comunione (ordinaria) tra le parti in causa.
Deve essere altresì rigettata la domanda subordinata formulata dalla -ovvero quella di attribuirle CP_1
il diritto di abitare nell'immobile distinto al NCEU al f.9, mapp.9, sub.2 per il resto della sua vita -
essendo essa infondata per le medesime ragioni esposte sul punto dalle attrici, che possono essere qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015.
Sinteticamente concordando con le può in particolare rilevarsi che i presupposti per la richiesta Pt_1
attribuzione devono essere nel caso esclusi, in quanto il diritto di abitazione, ex art.540 cc, può avere ad oggetto solo immobili adibiti a “casa coniugale” della quale il coniuge deceduto fosse proprietario esclusivo o comproprietario con l'altro coniuge e riguardare il solo “coniuge” superstite (qualifica che la - il cui matrimonio religioso con non è mai stato riconosciuto e trascritto, CP_1 Persona_4
agli effetti civili - non può vantare ai fini che qui rilevano).
La causa, non essendo ancora pronta per la decisione sulla domanda di scioglimento della comunione esistente tra le e la , deve essere rimessa in istruttoria, come da contestuale ordinanza, per Pt_1 CP_1
accertare (tra l'altro) il valore dei beni in comunione e la loro eventuale divisibilità in 5 lotti di pari valore, salvo conguagli (ovvero, nelle quote di 1/5 spettanti a ciascuna delle parti).
La regolamentazione delle spese va per legge effettuata con la sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
rigetta le domande di usucapione dell'immobile in RI distinto in catasto al foglio 9, particella 9,
subalterno 2 e quella di riconoscimento del diritto di abitazione sullo stesso immobile formulate in via riconvenzionale principale e subordinata dalla convenuta;
pagina 11 di 12 rimette la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 12 di 12