Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa v.g. n. 626/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Marcheschi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore;
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano CP_1 C.F._2
Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 8.06.2025 e
4.06.2025.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.05.2025, i coniugi e hanno proposto Parte_1 CP_1
domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati in Prato (PO), il 26.04.1986 con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione e che all'esito la causa sia rimessa al giudice relatore affinché quest'ultimo fissi l'udienza successiva a distanza di oltre sei mesi per poter rassegnare le proprie conclusioni relative al divorzio, da sottoporre nuovamente al Collegio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Preso atto che il figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non vi sono ostacoli all'omologa dell'accordo raggiunto dalle parti relativo alle condizioni della separazione.
Poiché le parti hanno proposto in cumulo anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, procedibile decorsi sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.), con separata ordinanza dev'essere disposta la sospensione del processo, con contestuale rimessione degli atti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi e sposati in Prato Parte_1 CP_1
(PO), il 26/04/1986, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Prato al n.
88, parte 2 serie A, anno 1986;
B. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I ricorrenti dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altra, fatta eccezione per la disposizione relativa alla casa coniugale, di cui al punto 3) che segue.
Pag. 2 di 4 3) Il Sig. trasferirà, obbligandosi in tal senso, con atto notarile, alla Sig.ra CP_1
la quota pari al 30% del suo diritto di proprietà sull'abitazione coniugale sita in Parte_1
Prato (PO), Via Vittorio Cintelli n. 22, così come di seguito identificato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Prato come segue: foglio 23, numero 3333 sub. 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6,0, superficie catastale totale: 105 m2, totale escluse aree scoperte:
100 m2, rendita Euro 681,72 e foglio 23, numero 3333 sub. 13, categoria C/6, classe 5, consistenza 15 m2, superficie catastale totale: 19 m2, rendita Euro 97,61 (doc. 2 cit.); contestualmente il Sig. trasferirà al figlio la nuda proprietà del CP_1 CP_2
restante 50% di sua proprietà dell'immobile coniugale obbligandosi a costituire, contestualmente, il diritto di usufrutto su tale quota dell'immobile in favore della Sig.ra Pt_1
A seguito di tali trasferimenti, dunque, la Sig.ra risulterà proprietaria per la quota
[...] Pt_1
del 50% dell'immobile sito in Prato, Via Vittorio Cintelli n. 22, come sopra meglio identificato, nonché usufruttuaria della restante quota del 50% ed il figlio CP_2
risulterà nudo proprietario della quota del 50% dell'immobile sito in Prato, Via Vittorio
Cintelli n. 22, di cui sopra. Tali trasferimenti avverranno senza spirito di liberalità alcuno ed al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e quale condizione fondamentale per poter addivenire ad una richiesta congiunta di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale finalizzato ad evitare un contenzioso e risolvere ogni contrasto. Le spese (notarili e tecniche) relative ai trasferimenti immobiliari sopra indicati, nonché quelle inerenti alla costituzione dell'usufrutto, resteranno interamente a carico della
Sig.ra la quale sceglierà un Notaio di sua fiducia. Pt_1
Per quanto riguarda gli arredi e gli oggetti tutti presenti all'interno dell'abitazione coniugale, gli stessi resteranno annessi all'abitazione, dichiarando il Sig. di aver già provveduto CP_1
ad asportare i beni e gli oggetti di sua proprietà e di non avere altro da asportare e/o da pretendere in merito per qualsivoglia ragione e/o titolo.
4) Le spese condominiali relative all'immobile coniugale (sia quelle del bilancio consuntivo della gestione 2023-2024 che quelle ordinarie e straordinarie deliberate in sede di assemblea del 29.05.2024, oltre che le successive) resteranno al 100% a carico della Sig.ra Parte_1
5) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione economica prima ed al di fuori del presente atto e concordano affinché il presente procedimento venga definito con integrale compensazione delle spese di lite;
Pag. 3 di 4 C. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11.06.2025 su relazione del dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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