Ordinanza cautelare 7 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 18/09/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Dorsi, Anna Maria Repice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe scuola media inferiore primo anno Sezione A dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- attestante la non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva;
-di ogni ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata deliberata la non ammissione della figlia minore alla classe successiva (secondo anno della scuola secondaria di primo grado), lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili;
- con ordinanza n. 175/2024 questa Sezione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, per orientamento ormai consolidato, la non ammissione nella classe successiva nella media inferiore è un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastica. Avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull'andamento scolastico critico, deve essere assistito da una più pregnante motivazione che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline dato che, nella normativa applicabile, quest'ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva. Nell'ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull'apprezzamento dei progressi registrati nell'anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all'alunno, sia tramite l'attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche (si veda la recente ordinanza TAR Lombardia Brescia 2 agosto 2024 n. 238 e la giurisprudenza ivi citata);
Rilevato che nel caso in esame, la non ammissione della studentessa alla classe successiva è stata affidata alla seguente motivazione: “L’alunna ha affrontato gli impegni in modo poco responsabile. Si è dimostrata poco aperta al confronto e alla collaborazione. Ha partecipato alle attività didattiche con scarso interesse. Ha utilizzato solo parzialmente le conoscenze e le abilità richieste per le diverse discipline. Ha dimostrato in modo essenziale la sua autonomia nel riferire e produrre. E’ in possesso di un metodo di lavoro poco adeguato”;
Ritenuto che detto giudizio di non ammissione non rispetti i criteri di valutazione definiti dalla normativa di settore, così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, dal momento che al giudizio sulle competenze non si accompagna alcun esame predittivo e ragionato del consiglio di classe in ordine alle possibilità di recuperare il deficit di apprendimento in più ampio periodo scolastico, e quindi, in sostanza, nel corso del secondo anno di scuola secondaria di primo grado. Tale mancanza spicca in particolare a fronte della circostanza che le lacune dell’alunna si sono manifestate quasi esclusivamente nel secondo quadrimestre, dato che il primo, pur con tre insufficienze, presentava una media superiore al 6 e un ben diverso giudizio sintetico della scheda di valutazione;
Ritenuto quindi che l’assenza del giudizio prognostico relativo alle possibilità di recupero appaia non giustificabile in un anno scolastico in cui il rendimento è peggiorato repentinamente in un periodo relativamente breve (con un primo avviso ai genitori a fine marzo 2024) e che si è comunque concluso sì con sei insufficienze, ma tutte con il voto di 5 e una media voto di 5,75;
Ritenuto che per quanto sopra l’istanza cautelare debba essere accolta disponendo, in considerazione dell’imminente inizio dell’anno scolastico, l’ammissione con riserva della minore -OMISSIS- alla classe successiva, proprio alla luce della necessità di valutare in un periodo più ampio le possibilità di recupero scolastico, per orientamento ormai consolidato, la non ammissione nella classe successiva nella scuola media inferiore è un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico”.
Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2024/2025, è stata disposta l’ammissione con riserva della minore alla classe successiva;
L’alunna, nel frattempo, è stato trasferito all’Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-dove ha frequentato il secondo anno della scuola secondaria di primo grado in virtù della disposta ammissione con riserva, che è stato concluso con profitto e con una valutazione finale di ammissione alla classe successiva (cfr., documento di ammissione del 7 giugno 2025 depositato in data 9 giugno 2025);
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione scolastica intimata;
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che possa farsi applicazione, nel caso di specie, del principio giurisprudenziale secondo cui il superamento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione o il conseguimento della promozione alla classe superiore da parte dell’alunno che sia stato ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo assorbe il giudizio negativo precedentemente espresso (ex multis, TAR Marche, Ancona 30 settembre 2024, n. 774; 12 luglio 2024, n. 659; 28 dicembre 2023, n. 910; TAR Emilia Romagna, Bologna, 4 maggio 2023, n. 271; TRGA Bolzano, 24 luglio 2023, n. 258; TAR Umbria, Perugia, 6 agosto 2020, n. 352), con conseguenziale improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di non ammissione;
Rilevato, infatti, che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva dello studente, che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato, sicché, in entrambe le ipotesi, il giudizio positivo si fonda su una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella su cui si basava il precedente giudizio di non ammissione (ex multis, TAR Lazio, Roma5 giugno 2018, n. 6222; TAR Calabria, Catanzaro 6 marzo 2013, n. 258; TAR Emilia Romagna, Bologna 29 giugno 2012, n. 462);
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, come peraltro richiesto dai ricorrenti, anche con riguardo all’istanza risarcitoria (salvo appunto l’assorbimento), alla pubblica udienza del 26 giugno 2025.
Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, ravvisandosi giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.