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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23463/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIACOBINA GIORGIO e dell'avv.
GIACOBINA ROBERTO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CORIGLIANO Parte_1 Parte_2 CALABRO il 09/10/2010.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/10/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 05/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e mantenga la Per_1 residenza presso la madre, in Nichelino, Via Boccaccio 2.
DISPONE che i periodi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori vengano concordati secondo il seguente calendario bi-settimanale (con suddivisione 2-2-5-5) già in essere dal mese di marzo 2024 (calendario bi-settimanale che consente tempi di permanenza paritari del minore con ciascuno dei genitori, ivi compresi i fine settimana):
- settimana 1: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì e giovedì con il padre;
venerdì, sabato e domenica con la madre;
- settimana 2: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con il padre.
Per le vacanze estive il minore trascorrerà le prime due settimane del mese di agosto con un genitore e le seconde due settimane del mese di agosto con l'altro, ciò ad anni alterni.
Per il 2024 ha passato le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due settimane di Per_1 agosto con la madre.
Alternativamente a Natale o Capodanno passerà sette giorni consecutivi con ciascun genitore, a Per_1 partite dall'anno 2024 il bambino passerà il Natale presso la madre.
Alternativamente con ciascun genitore le vacanze pasquali, per l'anno 2025 il figlio passerà le vacanze pasquali con il padre. pagina 2 di 3 DISPONE che l'abitazione della casa coniugale in Nichelino, Via Boccaccio n.2, di proprietà della moglie, con i mobili che l'arredano, venga assegnata alla stessa ivi residente con il figlio minore.
DISPONE che le spese per il mantenimento del figlio vengano suddivise in parti uguali tra i Per_1 genitori, con suddivisione anche al 50% delle spese di carattere straordinario, il tutto secondo il protocollo in materia del Tribunale di Torino 15.3.2016.
PRENDE ATTO che i coniugi sono entrambi occupati ed economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che la moglie si impegna a corrispondere al marito, a titolo di rimborso del contributo da quest'ultimo fornito alle spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della moglie in Bardonecchia, la somma di € 23.000,00 a mezzo versamenti mensili di € 400,00 il 28 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2025. Per il resto i coniugi danno atto di aver risolto ogni altra questione patrimoniale e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23463/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIACOBINA GIORGIO e dell'avv.
GIACOBINA ROBERTO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CORIGLIANO Parte_1 Parte_2 CALABRO il 09/10/2010.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/10/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 05/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e mantenga la Per_1 residenza presso la madre, in Nichelino, Via Boccaccio 2.
DISPONE che i periodi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori vengano concordati secondo il seguente calendario bi-settimanale (con suddivisione 2-2-5-5) già in essere dal mese di marzo 2024 (calendario bi-settimanale che consente tempi di permanenza paritari del minore con ciascuno dei genitori, ivi compresi i fine settimana):
- settimana 1: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì e giovedì con il padre;
venerdì, sabato e domenica con la madre;
- settimana 2: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con il padre.
Per le vacanze estive il minore trascorrerà le prime due settimane del mese di agosto con un genitore e le seconde due settimane del mese di agosto con l'altro, ciò ad anni alterni.
Per il 2024 ha passato le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due settimane di Per_1 agosto con la madre.
Alternativamente a Natale o Capodanno passerà sette giorni consecutivi con ciascun genitore, a Per_1 partite dall'anno 2024 il bambino passerà il Natale presso la madre.
Alternativamente con ciascun genitore le vacanze pasquali, per l'anno 2025 il figlio passerà le vacanze pasquali con il padre. pagina 2 di 3 DISPONE che l'abitazione della casa coniugale in Nichelino, Via Boccaccio n.2, di proprietà della moglie, con i mobili che l'arredano, venga assegnata alla stessa ivi residente con il figlio minore.
DISPONE che le spese per il mantenimento del figlio vengano suddivise in parti uguali tra i Per_1 genitori, con suddivisione anche al 50% delle spese di carattere straordinario, il tutto secondo il protocollo in materia del Tribunale di Torino 15.3.2016.
PRENDE ATTO che i coniugi sono entrambi occupati ed economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che la moglie si impegna a corrispondere al marito, a titolo di rimborso del contributo da quest'ultimo fornito alle spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della moglie in Bardonecchia, la somma di € 23.000,00 a mezzo versamenti mensili di € 400,00 il 28 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2025. Per il resto i coniugi danno atto di aver risolto ogni altra questione patrimoniale e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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