Inammissibile
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/05/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04148/2025REG.PROV.COLL.
N. 05873/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5873 del 2023, proposto da
Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong TA S.r.l., ON Maranello S.p.A., Ondulato Trevigiano S.r.l., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Veronica Pinotti e Martino Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di STzia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ds MI DI TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di STzia;
Associazione TAna Scatolifici – Acis, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2906 del 22 marzo 2023.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Ds MI DI TA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Veronica Pinotti e Martino Sforza nonché l'avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento sanzionatorio n. 27849, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 17 luglio 2019, nella parte in cui afferma che una serie di imprese, tra cui le ricorrenti, hanno posto in essere, tra il 2004 ed il 2017, due distinte intese volte a distorcere, in violazione dell’art. 101 TFUE, le dinamiche concorrenziali, rispettivamente nel mercato dei fogli in cartone ondulato (cd. intesa fogli) e nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato (cd. intesa imballaggi), irrogando le conseguenti sanzioni.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 6080 del 2021, ha respinto il ricorso proposto dalle Società oggi ricorrenti in revocazione (Gruppo Pro-Gest), mentre, con la sentenza n. 2906 del 22 marzo 2023, questa Sezione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, l’appello proposto da Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong TA S.r.l., ON Maranello S.p.A., Ondulato Trevigiano S.r.l., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.r.l. avverso la detta sentenza del Tar per il Lazio e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla quantificazione della sanzione.
Le appellanti hanno proposto il presente ricorso per revocazione, articolando i seguenti motivi:
Errore di fatto revocatorio in relazione alla erronea supposizione di fatto circa la partecipazione totalitaria di Pro Gest al capitale di ON Maranello e alla conseguente erronea attribuzione di responsabilità per la presunta intesa considerata separata relativamente agli imballaggi
Fase Rescindente.
La sentenza sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio ai sensi dell’articolo 106 c.p.a. e dell’articolo 395, n. 4, c.p.c. nella parte in cui, al paragrafo 5.1.4 della sentenza, circa il motivo di appello n. 2, è fatto riferimento alla “partecipazione totalitaria della Pro Gest al capitale della Trevikart e della ON Maranello srl”.
Tale affermazione non risponderebbe al vero dal momento che la società Pro-Gest non detiene e non deteneva, al momento in cui si sarebbero verificate le condotte contestate, alcuna partecipazione totalitaria nella società ON Maranello, come peraltro indicato nella parte introduttiva del provvedimento dell’AGCM (paragrafo I.1).
Il rigetto da parte del Consiglio di Stato del secondo motivo di ricorso in appello proposto dalle odierne esponenti, concernente l’imputazione delle infrazioni alla controllante Pro Gest S.p.A., si fonderebbe proprio su tale errore fattuale.
Il Consiglio di Stato dichiara che vi sarebbe “partecipazione totalitaria della Pro Gest al capitale della Trevikart e della ON Maranello srl”, ma l’affermazione si fonderebbe su un “falso presupposto fattuale” (Cons. Stato sent. 25.2.2022 n. 1353), atteso che non è fattualmente vero che Pro-Gest detiene e tantomeno deteneva una partecipazione totalitaria in ON Maranello al momento delle condotte contestate.
Il punto non sarebbe controverso ed il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un “cd. abbaglio dei sensi” giungendo “a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 2021, n. 5317), ossia che Pro-Gest non detiene e non deteneva alcuna partecipazione totalitaria in ON Maranello.
Da tale grave errore di fatto ne sarebbe conseguito un altro altrettanto grave, atteso che il Consiglio di Stato ha attribuito a Pro-Gest, che per errore ha ritenuto controllante, la responsabilità delle presunte condotte poste in essere dalla controllata ON Maranello, in nome del principio giurisprudenziale della cosiddetta parental liability.
Il Consiglio di Stato sarebbe giunto a conclusioni errate, ed avrebbe, di conseguenza, erroneamente applicato il principio della parental liability, ossia che il comportamento di una controllata può essere imputato alla controllante qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato in ragione del controllo totalitario da parte della società controllante.
L’AGCM, invece, avrebbe dovuto dimostrare in concreto l’influenza determinate esercitata da Pro-Gest sulle politiche commerciali di ON Maranello.
Fase rescissoria.
Gli elementi relativi a ON Maranello permetterebbero di escluderne la responsabilità ed il coinvolgimento e di superare la presunzione semplice di esercizio di influenza determinante da parte di Pro-Gest.
Il provvedimento impugnato, pertanto, sarebbe viziato nella parte in cui la responsabilità per la presunta partecipazione all’intesa “imballaggi” è imputata in solido con Pro-Gest in qualità di controllante di ON Maranello, con conseguente errore nel calcolo della sanzione.
Errore di fatto revocatorio in relazione all’omessa pronuncia sul nesso di complementarietà tra le condotte delle parti.
Fase rescindente.
La sentenza sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio ex art. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. perché il Consiglio di Stato non avrebbe esaminato la parte del motivo di appello 2.1., secondo cui non sarebbe stato possibile individuare due distinte intese sulla base della sussistenza dell’elemento fondamentale che giustifica l’individuazione di un’infrazione unica, in luogo di diversi illeciti, ovvero l’esistenza di un obiettivo comune che crea un nesso di complementarietà tra le diverse condotte oggetto di valutazione.
Le ricorrenti, infatti, hanno sollevato una precisa censura sostenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui contesta due distinte intese orizzontali, non essendo stato analizzato il nesso di complementarietà delle condotte.
Fase rescissoria .
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la contestazione di due intese orizzontali sarebbe affetta da gravi carenze istruttorie, contraddittorietà e difetto di motivazione, difettando la sussistenza dell’elemento fondamentale che giustifica, secondo gli orientamenti della giurisprudenza europea, l’individuazione di un’infrazione unica, in luogo di diversi illeciti, ovvero l’esistenza di un obiettivo comune che crei un nesso di complementarietà tra le diverse condotte oggetto di valutazione.
Errore di fatto revocatorio in relazione all’omessa pronuncia circa la responsabilità di Pro-Gest per le condotte precedenti all’acquisizione di ON ST.
Fase rescindente.
La sentenza sarebbe inoltre affetta da errore revocatorio in relazione alla omessa pronuncia (o motivazione apparente che ridonda in omessa pronuncia) in relazione alla mancata considerazione degli elementi di fatto riportati nel ricorso o comunque desumibili dagli atti di causa in merito a quanto invocato per escludere che Pro-Gest possa essere considerata responsabile per le condotte precedenti all’acquisizione di ON ST, ossia la mancata considerazione della sostanziale discontinuità economica rispetto alla gestione precedente.
Le ricorrenti hanno contestato che le stesse sono state ritenute responsabili per condotte asseritamente poste in essere a partire dal 2 febbraio 2004 dalla società ON ST, il cui ramo d’azienda tuttavia è stato affittato da Pro-Gest solo il 6 ottobre 2014, per cui il ramo d’azienda di ON ST avrebbe fatto ingresso nell’unità economica riferibile a Pro-Gest quasi 10 anni dopo l’asserita data d’inizio delle presunte violazioni e sarebbe stato oggetto di una radicale riorganizzazione aziendale dopo la sua acquisizione da parte di Pro-Gest a comprova della sostanziale discontinuità economica rispetto alla gestione precedente.
Fase rescissoria .
L’errore revocatorio di cui sopra determinerebbe l’inconfigurabilità della responsabilità in capo alle ricorrenti per le condotte poste in essere a partire dal 2 febbraio 2004 dalla società ON ST.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha analiticamente controdedotto, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza del gravame.
La DS MI DI TA s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo, in via principale, la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, chiedendo la conferma della sentenza gravata nella parte di interesse.
Le ricorrenti in revocazione hanno prodotto altra memoria a sostegno delle proprie difese.
All’udienza pubblica del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva formulata dalla DS MI DI TA s.p.a. deve essere respinta in quanto la stessa è stata parte del giudizio che si è concluso con la sentenza revocanda.
3. Il ricorso per revocazione è inammissibile in ragione di quanto di seguito precisato.
4.. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto “revocatorio”, distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione (ex multis, tra le pronunce più recenti, Cons. Stato, VI, 7 marzo 2025, n. 1908; Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2024, n. 198; Cgars, n. 406 del 29 marzo 2022; Cgars n. 923 del 6 agosto 2021 e, del Consiglio di Stato, VI, 3 luglio 2023, n. 6422; III, 5 giugno 2023, n. 5477; VI, n. 3321 del 26 aprile 2021; IV, 29 ottobre 2020, n. 6621; IV, 11 maggio 2020, n. 2952; IV, 27 marzo 2019, n. 2024; IV, 6 dicembre 2018, n. 6914; IV, 7 novembre 2018, n. 6280).
In particolare, occorre considerare che l'istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395, n. 4 c.p.c., non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (ex multis: Cons. Stato, III, 3 maggio 2021, n. 3471; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021, n. 1644; Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6621; Cons. Stato, IV, 12 maggio 2020, n. 2977; Cons. Stato, III, 24 ottobre 2018, n. 6061; Cons. Stato, IV, 12 settembre 2018, n. 5347; Cons. Stato, IV, 4 gennaio 2018, n. 35; Cons. Stato, V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
L'errore di fatto revocatorio, invece, si configura come un “abbaglio dei sensi”, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa.
Insomma, l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo, ma non espressamente controverso della causa.
In particolare, l'errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, VI, 5 marzo 2024, n. 5161, Cons. Stato, V, 10 marzo 2023, n. 2542, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, V, 2840 dell’8 aprile 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
5. Nel caso di specie, le ricorrenti hanno prospettato tre vizi revocatori, vale a dire:
i) l’Autorità ha erroneamente ritenuto che Pro-Gest detenesse l’intero capitale sociale di ON Maranello, per cui ha erroneamente attribuito a Pro-Gest la responsabilità delle presunte condotte poste in essere dalla controllata ON Maranello, in nome del principio giurisprudenziale della cosiddetta parental liability;
ii) la sentenza revocanda non avrebbe esaminato la parte del motivo di appello 2.1., secondo cui non sarebbe stato possibile individuare due distinte intese sulla base della sussistenza dell’elemento fondamentale che giustifica l’individuazione di un’infrazione unica, in luogo di diversi illeciti, ovvero l’esistenza di un obiettivo comune che crea un nesso di complementarietà tra le diverse condotte oggetto di valutazione;
iii) la mancata considerazione degli elementi di fatto riportati nel ricorso o comunque desumibili dagli atti di causa in merito a quanto invocato per escludere che Pro-Gest possa essere considerata responsabile per le condotte precedenti all’acquisizione di ON ST, condotte asseritamente poste in essere a partire dal 2 febbraio 2004 dalla società ON ST, il cui ramo d’azienda tuttavia è stato affittato da Pro-Gest solo il 6 ottobre 2014
5.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non dà conto di un errore di fatto revocatorio, atteso che la mancata partecipazione totalitaria, in quel momento assente, di Pro-Gest in ON Maranello non costituisce un errore su un punto decisivo della controversia.
In primo luogo, occorre rilevare che, nella descrizione delle parti contenuta al capo I del provvedimento contestato, la ON Maranello s.p.a. è qualificata come una società indirettamente controllata, dal 2010, da alcuni membri della famiglia proprietaria della Pro-Gest s.p.a.
La sentenza revocanda ha espressamente statuito che:
“ le appellanti non hanno fornito elementi idonei a dimostrare l’assenza di un coordinamento e di un assoggettamento a direzione unitaria da parte della Pro Gest, essendo al riguardo irrilevante la circostanza che quest’ultima non svolga attività di produzione o vendita nel mercato di riferimento o non sia coinvolta nelle attività operative quotidiane o nella definizione delle strategie commerciali della controllata ” e poi che “ non assume, quindi, rilevanza il fatto che la controllante sia una mera holding di partecipazioni e che non si sia ingerita nelle politiche commerciali della controllata, in assenza di dimostrazione della totale autonomia decisionale delle società operative Trevikart e ON Maranello srl, e dunque dell’esclusione della presunzione di esistenza di una sola “impresa” quale entità economica unitaria in grado di beneficiare, anche ai fini del bilancio consolidato di gruppo, dei vantaggi derivanti dalla condotta illecita ”
Di talché, la sentenza revocanda ha ritenuto che, in ragione delle complessive circostanze di fatto, si fosse in presenza di una entità economica unitaria, con conseguente responsabilità anche della capogruppo Pro-Gest.
Il dato erroneo, secondo cui al momento della irrogazione della sanzione, Pro-Gest non avesse la partecipazione totalitaria in ON Maranello, pertanto, non costituisce un errore revocatorio, atteso che, in assenza del nesso di causalità tra l’erronea presupposizione e la statuizione, lo stesso non ha assunto una valenza decisiva.
Diversamente, la valutazione sulla sussistenza di una “entità economica unitaria” ha costituito un punto controverso, su cui la sentenza revocanda ha statuito.
5.2. La questione dedotta con il secondo motivo è evidentemente inammissibile.
La censura inerente alla prospettata sussistenza di un’infrazione unica in luogo di due distinti illeciti, infatti, è stata compiutamente ed ampiamente trattata nei paragrafi da 4.8 a 4.16 della sentenza revocanda.
Né può sostenersi che l’errore revocatorio consista nel fatto che la sentenza abbia omesso di pronunciare sulla parte del motivo di appello relativa al nesso di complementarietà.
In primo luogo, il Collegio ribadisce che perché possa ritenersi sussistente la fattispecie dell’omessa pronuncia, essa deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione vi sia stata e la valutazione sul singolo profilo dedotto risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile; il che è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie, vale a dire che le statuizioni con cui la sentenza ha respinto la tesi della unicità della condotta contengono implicitamente un’affermazione contraria ed incompatibile con la prospettazione di parte.
Sul tema, la Sezione ha già avuto modo di specificare che “ anche alla luce del dovere di sinteticità ex art. 3 c.p.a., è sufficiente che la motivazione della sentenza dia conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice senza che questi abbia l’onere di prendere pedissequamente posizione su ogni singola deduzione difensiva ” e come non sia necessario “ dare conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo: è infatti sufficiente che il giudice esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, con la conseguenza che devono reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto ” (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, n. 2161 del 5 marzo 2024, che richiama Cass. civ., sez. V, ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29730 ed anche Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2021, n. 4894).
5.3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
Le ricorrenti hanno espressamente contestato, sia nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio sia nel giudizio di appello, di essere state ritenute responsabili per condotte asseritamente poste in essere a partire dal 2 febbraio 2004 dalla società ON ST, il cui ramo d’azienda tuttavia è stato affittato da Pro-Gest solo il 6 ottobre 2014 (e successivamente acquisito a titolo definitivo a maggio 2016 all’esito della procedura concorsuale di concordato preventivo). Sicché il ramo d’azienda di ON ST ha fatto ingresso nell’unità economica riferibile a Pro-Gest quasi 10 anni dopo l’asserita data di inizio delle presunte violazioni ed è stato oggetto di una radicale riorganizzazione aziendale dopo la sua acquisizione da parte di Pro-Gest a comprova della sostanziale discontinuità economica rispetto alla gestione precedente.
Pertanto, secondo la prospettazione della parte, l’Autorità avrebbe dovuto stralciare la posizione di ON ST o, quantomeno, tenerne debito conto nella determinazione della sanzione, applicando un’attenuante specifica o una deroga ai sensi del paragrafo 34 delle Linee Guida sulle sanzioni.
Le ricorrenti in revocazione hanno sostenuto che la sentenza revocanda avrebbe omesso di pronunciare in proposito, sicché sussisterebbe un vizio revocatorio.
La tesi non può essere condivisa.
Le ricorrenti, nella sostanza, hanno chiesto che della posizione relativa ad ON ST si dovesse tenere conto ai fini della determinazione della sanzione.
Il Collegio richiama le considerazioni espresse da questa Sezione nella sentenza n, 2161 del 2024, che si è pronunciata su fattispecie analoga relativa alla stessa intesa, da cui non vi è motivo di discostarsi.
In particolare, la citata sentenza n. 2161 del 2024 ha disatteso le proposte questioni di ordine revocatorio su censure relative alla quantificazione della sanzione specificando innanzitutto che la sentenza revocanda, così come avvenuto nel caso di specie, ha statuito quanto segue: “ L’appello, relativo alle summenzionate plurime censure del trattamento sanzionatorio, va, pertanto, accolto ”, riferendo l’accoglimento al complesso delle censure senza distinzione alcuna, e poi evidenziando che “ ponendo mente alla parte della sentenza specificatamente dedicata allo scrutinio delle doglianze inerenti il quantum della sanzione irrogata e leggendo in combinato disposto parte motiva e dispositiva, appare evidente come la stessa rechi … una pronuncia di accoglimento composita che va letta necessariamente ad ampio raggio e che, quindi, copre ed esaurisce tutti i profili di doglianza mossi dall’odierna ricorrente in revocazione (in relazione ai quali non si profila, pertanto, alcun errore revocatorio sub specie di omessa percezione di un motivo di gravame) ”.
Di talché, può convenirsi sul fatto che nell’imporre all’Autorità, in sede di riedizione del potere, il compimento di ogni valutazione utile a calibrare la risposta sanzionatoria alla condizione specifica delle odierne ricorrenti in revocazione (non solo in termini di rideterminazione dell’importo base ma anche - e soprattutto - di applicazione e dosaggio delle attenuanti), ha implicitamente esaminato ed allo stato esaurito tutti gli altri aspetti di censura cogliendo un vizio che si pone a monte rispetto ad essi.
Infatti, la sentenza revocanda ha concluso statuendo che “ Il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte relativa alla quantificazione della sanzione. L’Autorità dovrà ridefinire gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni impresa coinvolta ”.
Tale ultima precisazione determina che, nella riedizione del potere, le circostanze dedotte dalle ricorrenti in ordine alla responsabilità per le condotte della ON ST precedenti alla sua acquisizione potranno essere compiutamente valutate.
6. In definitiva, il ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile, in quanto le censure afferenti alla fase rescindente sono inidonee a dare conto della sussistenza di un errore di fatto revocatorio.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge se dovuti, sono poste, in solido ed in parti uguali, a carico delle ricorrenti ed a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; le spese, invece, possono essere compensate con la DS MI DI TA s.p.a., mentre nulla è dovuto alla Associazione TAna Scatolifici non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe (R.G. n. 5873 del 2023).
Condanna le ricorrenti, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; compensa le spese nei confronti della DS MI DI TA s.p.a., mentre nulla è dovuto all’Associazione TAna Scatolifici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO