Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5984/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5984/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFONE Parte_1 C.F._1
FAUSTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAFFONE
FAUSTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni“Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €977,07, o di quell'altra veriore accertanda in corso di causa, per differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturato al saldo effettivo;
con sentenza esecutiva ex lege”.
Il ricorrente ha riferito:
di aver lavorato alle dipendenze della società resistente in forza di contratto a termine decorrente dall'11/12/2023 al 9/1/2024 e di aver svolto compiti di addetto alla sicurezza nell'ambito della manifestazione denominata “Favole d'Inverno”, svoltasi a Torino in
Piazza San Carlo;
di aver prestato attività lavorativa con orario ordinario dalle 14 alle 22, e lavoro straordinario effettuato nelle giornate del 23-25-28- 29-30- 31/12/2023, nonché 6/1/2024;
di essere stato inquadrato del livello D del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari ANVIP;
che, a fronte dell'attività espletata, ha percepito un acconto di €821 e non si è visto consegnare la busta paga;
che a nulla è valso il tentativo di recupero del saldo delle competenze ad opera dell'ufficio vertenze della cui si è rivolto. CP_2
2. Parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica ed è stata dichiarata contumace.
3. Nessuno, per la convenuta, si è presentato a rendere l'interpello.
4. La causa è stata quindi decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
5. Il ricorso merita accoglimento in applicazione dei seguenti principi in materia di ripartizione dell'onere della prova. Come è noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass.Civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677 nonché Tribunale Milano, sezione lavoro, 29 aprile 2015, n, 1248, Cass. Civ., Sezione Lavoro, 6 aprile 2020 n. 7697, Tribunale Milano, sezione lavoro, 23 novembre 2015 n. 3217).
6. Nel nostro caso il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, producendo il contratto di lavoro e il CCNL applicato. Con specifico riferimento agli orari osservati, il ricorrente ha prodotto schema riepilogativo e relativa comunicazione degli orari osservati nelle singole giornate (docc. nn. da 2 a 5 fasc. ric.).
7. Il ricorrente, inoltre, ha prodotto la diffida e i conteggi sindacali, i quali appaiono redatti correttamente sulla base delle risultanze documentali e del CCNL applicabile. Tali conteggi non sono stati contestati da parte resistente, rimasta contumace nonostante abbia avuto effettiva contezza del presente giudizio a seguito della notifica del ricorso.
8. Parte resistente, nonostante le circostanziate allegazioni avversarie, ha scelto di non introdurre elementi impeditivi o limitativi delle pretese attoree.
9. La convenuta deve essere, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di
€ 977,07, oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 429 comma 3 c.p.c..
10. Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 977,07, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 600,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli