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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 5820 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARRIERI)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. PONZONE, avv. PACCHIANA PARRAVICINI, avv. MAGLIANO)
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: Accertamento rapporto di lavoro subordinato - Retribuzione
I Con ricorso depositato in data 03/08/2023, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1 all'adito Tribunale di accertare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 14/04/2016 al 15/04/2022, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di assistente tecnico, riconducibili al Livello C
1 del C.C.N.L. “Sanità Privata – Federterziario”, con conseguente condanna della società al pagamento in suo favore di € 97.397,47 a titolo di differenze retributive.
I.2 Resiste in giudizio negando Controparte_1 di avere mai instaurato con la ricorrente un rapporto di lavoro subordinato, e chiedendo pertanto l'integrale rigetto del ricorso.
II In punto di fatto, la sig.ra , già alle formali dipendenze di Pt_1
a partire dal 14/07/2009, allega e deduce di aver Controparte_2 prestato, nel contempo, attività lavorativa subordinata in favore di occupandosi della messa in Controparte_1 funzione e gestione di tutta la rete informatica della società resistente (ivi compresa la gestione dell'apparato di videosorveglianza), sotto le direttive impartite dall'ing. , dal dott. , dalla dott.ssa Per_1 Per_2
e dalla sig.ra ; rapporto di lavoro a detta della ricorrente CP_3 Parte_2 mai regolarizzato, né tanto meno retribuito.
III eplica di essersi avvalsa di una Controparte_1 serie di servizi forniti da in adempimento ed Controparte_2 esecuzione del contratto siglato in data 23/11/2016 (doc. 3 memoria difensiva), precisando che ambedue le società fanno parte di un gruppo, la cui holding è in particolare, CP_4 Controparte_2 avvalendosi del proprio personale, ha fornito a
[...] servizi di ausilio all'elaborazione dati ed Controparte_1
2 all'erogazione di servizi contabili, amministravi, fiscali, di gestione del personale, dei programmi informatici e dell'hardware, nonché manutenzione e fattorinaggio;
conseguentemente, la stessa ricorrente, nella sua qualità di dipendente di è stata almeno in Controparte_2 parte addetta alle attività appaltate dalla società convenuta, tra cui la configurazione dei PC presso il Poliambulatorio ed altre incombenze pratiche connesse alla gestione dei sistemi informativi.
III.1 Aggiunge che la ricorrente Controparte_1 aveva beneficiato di un aumento sino ad € 500 dell'indennità ad personam riconosciutale dal datore di lavoro, a fronte di un impegno di circa quattro ore alla settimana.
III.2 Peraltro, si evidenzia nella memoria difensiva come la sig.ra abbia convenuto in separato giudizio Pt_1 Controparte_2 chiedendo il pagamento della retribuzione dovuta, fra l'altro, per le prestazioni svolte nell'interesse di Controparte_1
(causa conclusa con sentenza di rigetto, prodotta nel presente giudizio all'udienza dell'01/10/2024).
IV Ciò premesso, è pacifico ed incontestato, oltre che documentalmente provato, che :
- la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di dal 14/07/2009 sino al Controparte_2
15/04/2022 (data nella quale ha rassegnato le dimissioni), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello C del C.C.N.L. Sanità Privata
Federterziari e mansioni di assistente tecnico;
- in data 29/07/2016 il datore di lavoro attribuiva alla dipendente un aumento dell'indennità ad personam sino ad 500 €, “a fronte del maggior impegno richiesto per (cfr. Controparte_1 doc. 7 di parte convenuta);
- in data 23/11/2016 veniva siglato un contratto denominato
“service” tra l'odierna resistente e avente ad Controparte_2 oggetto, tra gli altri, la “messa a disposizione di personale
3 sistemistico per l'espletamento dei servizi dei programmi informatici
e dell'hardware”, contemplante un corrispettivo di € 15.000 annui.
V Atteso che ha messo a disposizione di Controparte_2 [...] parte del suo personale e che la ricorrente era Controparte_1 consapevole di ciò (tanto è vero che ha ricevuto un incremento dell'indennità ad personam già riconosciutale dal datore di lavoro, giustificato proprio dall'impegno aggiuntivo richiestole), non è stata fornita adeguata prova in ordine all'esistenza di un autonomo rapporto di lavoro intercorso fra la sig.ra e Pt_1 Controparte_1
[...]
V.1 Tale prova non si può trarre dalle timbrature e dalla presenza stessa della ricorrente nei locali dell'odierna resistente, trattandosi di circostanze inscrivibili nel contesto dei (documentati) rapporti contrattuali esistenti tra e Controparte_2 [...]
Parte_3
Vi è anzi, a ben vedere, prova contraria agli assunti dalla ricorrente,
[...] rappresentata dalle sue stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio RG 6596/2023 contro Controparte_2 laddove si legge, fra l'altro, che
4 Ed inoltre:
5 V.3 E' evidente, dunque, l'insanabile contraddittorietà delle rivendicazioni avanzate dalla sig.ra rispettivamente nella causa Pt_1
RG 6596/2023 e nel presente giudizio: nella prima, infatti, si invoca la condanna di al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate (anche) in relazione all'attività svolta in favore di nella seconda vengono in sostanza Controparte_1 estrapolate le ore di lavoro svolte nell'interesse della società qui convenuta, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del dovuto compenso.
V.4 Le suddette ore di lavoro svolte presso i locali di
[...] non possono essere, in tutta evidenza, Controparte_1 retribuite due volte (una prima volta dal datore di lavoro, ed una seconda dal committente dei servizi appaltati). Nel corso dell'interrogatorio
6 libero1, su specifica domanda del giudice la sig.ra ha precisato Pt_1 che l'orario di lavoro non veniva ripartito fra le due società: «svolgevo attività per entrambe le aziende perché era un'azienda unica…. Facciamo un esempio, se oggi alle 8.00 del mattino a non c'erano CP_2 problemi, ma si verificava un problema al , mi sganciavo da CP_1 CP_2
e andavo al …. io potevo tranquillamente occuparmi del
[...] CP_1
, pur essendo fisicamente a , perché il mio lavoro CP_1 CP_2 permette anche di poter lavorare non necessariamente di persona»2.
V.5 Dall'interrogatorio libero, emerge con plastica chiarezza l'insoddisfazione della ricorrente per il trattamento retributivo a suo dire non commisurato alle attività svolte ed al tempo dedicatovi, ed in particolare per il mancato compenso di molte ore che ella stessa indica come “lavoro straordinario” e festivo3: straordinario che implica, tuttavia, la protrazione dell'attività lavorativa ordinaria (alle dipendenze di CP_2
) e non, piuttosto, l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro
[...] con Non a caso, la ricorrente è Controparte_1 conscia del fatto che la causa instaurata contro il datore di lavoro avesse ad oggetto sia il livello di inquadramento contrattuale che la retribuzione per il lavoro straordinario e festivo4.
V.6 Infine, non è superfluo aggiungere che la ricorrente non solleva il tema - nella prima come nella seconda causa - della (astrattamente ipotizzabile) co-datorialità delle due società, ragion per cui l'odierna convenuta non può nel presente giudizio rispondere in via solidale del
(presunto) debito facente capo a la causa petendi è Controparte_2 senza dubbio incentrata soltanto sul preteso (ma indimostrato) rapporto di lavoro intercorso, in via esclusiva, fra la sig.ra e Pt_1 [...] il che non lascia spazio ad alcun ulteriore Controparte_1 accertamento, e conduce al rigetto delle domande attoree, senza necessità di dar corso ad attività istruttoria.
7 VI Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
respinge il ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali che liquida in € 5.103,00, oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Torino, il 15 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Udienza dell'01/10/2024 - interrogatorio libero registrato con apposito software ai sensi dell'art. 422 c.p.c. 2 Minuto 9:00 e ss. della registrazione acquisita agli atti in data 04/10/2024 3 Minuto 12:30 della registrazione 4 Minuto 14:00 della registrazione
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 5820 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARRIERI)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. PONZONE, avv. PACCHIANA PARRAVICINI, avv. MAGLIANO)
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: Accertamento rapporto di lavoro subordinato - Retribuzione
I Con ricorso depositato in data 03/08/2023, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1 all'adito Tribunale di accertare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 14/04/2016 al 15/04/2022, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di assistente tecnico, riconducibili al Livello C
1 del C.C.N.L. “Sanità Privata – Federterziario”, con conseguente condanna della società al pagamento in suo favore di € 97.397,47 a titolo di differenze retributive.
I.2 Resiste in giudizio negando Controparte_1 di avere mai instaurato con la ricorrente un rapporto di lavoro subordinato, e chiedendo pertanto l'integrale rigetto del ricorso.
II In punto di fatto, la sig.ra , già alle formali dipendenze di Pt_1
a partire dal 14/07/2009, allega e deduce di aver Controparte_2 prestato, nel contempo, attività lavorativa subordinata in favore di occupandosi della messa in Controparte_1 funzione e gestione di tutta la rete informatica della società resistente (ivi compresa la gestione dell'apparato di videosorveglianza), sotto le direttive impartite dall'ing. , dal dott. , dalla dott.ssa Per_1 Per_2
e dalla sig.ra ; rapporto di lavoro a detta della ricorrente CP_3 Parte_2 mai regolarizzato, né tanto meno retribuito.
III eplica di essersi avvalsa di una Controparte_1 serie di servizi forniti da in adempimento ed Controparte_2 esecuzione del contratto siglato in data 23/11/2016 (doc. 3 memoria difensiva), precisando che ambedue le società fanno parte di un gruppo, la cui holding è in particolare, CP_4 Controparte_2 avvalendosi del proprio personale, ha fornito a
[...] servizi di ausilio all'elaborazione dati ed Controparte_1
2 all'erogazione di servizi contabili, amministravi, fiscali, di gestione del personale, dei programmi informatici e dell'hardware, nonché manutenzione e fattorinaggio;
conseguentemente, la stessa ricorrente, nella sua qualità di dipendente di è stata almeno in Controparte_2 parte addetta alle attività appaltate dalla società convenuta, tra cui la configurazione dei PC presso il Poliambulatorio ed altre incombenze pratiche connesse alla gestione dei sistemi informativi.
III.1 Aggiunge che la ricorrente Controparte_1 aveva beneficiato di un aumento sino ad € 500 dell'indennità ad personam riconosciutale dal datore di lavoro, a fronte di un impegno di circa quattro ore alla settimana.
III.2 Peraltro, si evidenzia nella memoria difensiva come la sig.ra abbia convenuto in separato giudizio Pt_1 Controparte_2 chiedendo il pagamento della retribuzione dovuta, fra l'altro, per le prestazioni svolte nell'interesse di Controparte_1
(causa conclusa con sentenza di rigetto, prodotta nel presente giudizio all'udienza dell'01/10/2024).
IV Ciò premesso, è pacifico ed incontestato, oltre che documentalmente provato, che :
- la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di dal 14/07/2009 sino al Controparte_2
15/04/2022 (data nella quale ha rassegnato le dimissioni), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello C del C.C.N.L. Sanità Privata
Federterziari e mansioni di assistente tecnico;
- in data 29/07/2016 il datore di lavoro attribuiva alla dipendente un aumento dell'indennità ad personam sino ad 500 €, “a fronte del maggior impegno richiesto per (cfr. Controparte_1 doc. 7 di parte convenuta);
- in data 23/11/2016 veniva siglato un contratto denominato
“service” tra l'odierna resistente e avente ad Controparte_2 oggetto, tra gli altri, la “messa a disposizione di personale
3 sistemistico per l'espletamento dei servizi dei programmi informatici
e dell'hardware”, contemplante un corrispettivo di € 15.000 annui.
V Atteso che ha messo a disposizione di Controparte_2 [...] parte del suo personale e che la ricorrente era Controparte_1 consapevole di ciò (tanto è vero che ha ricevuto un incremento dell'indennità ad personam già riconosciutale dal datore di lavoro, giustificato proprio dall'impegno aggiuntivo richiestole), non è stata fornita adeguata prova in ordine all'esistenza di un autonomo rapporto di lavoro intercorso fra la sig.ra e Pt_1 Controparte_1
[...]
V.1 Tale prova non si può trarre dalle timbrature e dalla presenza stessa della ricorrente nei locali dell'odierna resistente, trattandosi di circostanze inscrivibili nel contesto dei (documentati) rapporti contrattuali esistenti tra e Controparte_2 [...]
Parte_3
Vi è anzi, a ben vedere, prova contraria agli assunti dalla ricorrente,
[...] rappresentata dalle sue stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio RG 6596/2023 contro Controparte_2 laddove si legge, fra l'altro, che
4 Ed inoltre:
5 V.3 E' evidente, dunque, l'insanabile contraddittorietà delle rivendicazioni avanzate dalla sig.ra rispettivamente nella causa Pt_1
RG 6596/2023 e nel presente giudizio: nella prima, infatti, si invoca la condanna di al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate (anche) in relazione all'attività svolta in favore di nella seconda vengono in sostanza Controparte_1 estrapolate le ore di lavoro svolte nell'interesse della società qui convenuta, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del dovuto compenso.
V.4 Le suddette ore di lavoro svolte presso i locali di
[...] non possono essere, in tutta evidenza, Controparte_1 retribuite due volte (una prima volta dal datore di lavoro, ed una seconda dal committente dei servizi appaltati). Nel corso dell'interrogatorio
6 libero1, su specifica domanda del giudice la sig.ra ha precisato Pt_1 che l'orario di lavoro non veniva ripartito fra le due società: «svolgevo attività per entrambe le aziende perché era un'azienda unica…. Facciamo un esempio, se oggi alle 8.00 del mattino a non c'erano CP_2 problemi, ma si verificava un problema al , mi sganciavo da CP_1 CP_2
e andavo al …. io potevo tranquillamente occuparmi del
[...] CP_1
, pur essendo fisicamente a , perché il mio lavoro CP_1 CP_2 permette anche di poter lavorare non necessariamente di persona»2.
V.5 Dall'interrogatorio libero, emerge con plastica chiarezza l'insoddisfazione della ricorrente per il trattamento retributivo a suo dire non commisurato alle attività svolte ed al tempo dedicatovi, ed in particolare per il mancato compenso di molte ore che ella stessa indica come “lavoro straordinario” e festivo3: straordinario che implica, tuttavia, la protrazione dell'attività lavorativa ordinaria (alle dipendenze di CP_2
) e non, piuttosto, l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro
[...] con Non a caso, la ricorrente è Controparte_1 conscia del fatto che la causa instaurata contro il datore di lavoro avesse ad oggetto sia il livello di inquadramento contrattuale che la retribuzione per il lavoro straordinario e festivo4.
V.6 Infine, non è superfluo aggiungere che la ricorrente non solleva il tema - nella prima come nella seconda causa - della (astrattamente ipotizzabile) co-datorialità delle due società, ragion per cui l'odierna convenuta non può nel presente giudizio rispondere in via solidale del
(presunto) debito facente capo a la causa petendi è Controparte_2 senza dubbio incentrata soltanto sul preteso (ma indimostrato) rapporto di lavoro intercorso, in via esclusiva, fra la sig.ra e Pt_1 [...] il che non lascia spazio ad alcun ulteriore Controparte_1 accertamento, e conduce al rigetto delle domande attoree, senza necessità di dar corso ad attività istruttoria.
7 VI Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
respinge il ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali che liquida in € 5.103,00, oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Torino, il 15 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Udienza dell'01/10/2024 - interrogatorio libero registrato con apposito software ai sensi dell'art. 422 c.p.c. 2 Minuto 9:00 e ss. della registrazione acquisita agli atti in data 04/10/2024 3 Minuto 12:30 della registrazione 4 Minuto 14:00 della registrazione