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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 413/2024
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 5.3.2024
da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.02.98, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Fermi, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Gregorio X, n. 44, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Argentina) il 7.2.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Alberto Caruso,
elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Pontenure (PC), Piazza Matteotti,
n. 2, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 9.1.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 chiedeva di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore in particolare deducendo: Per_1
che dalla relazione sentimentale intercorsa con era nata, a Controparte_1
VE (Danimarca), la figlia (il 23.05.2021); Per_1
che la figlia era stata riconosciuta dal signor;
Controparte_1
che la coppia aveva vissuto in Danimarca per tre anni e mezzo per poi ritornare in
Italia;
che, al ritorno dalla Danimarca, la ricorrente era tornata a vivere nella casa dei genitori, ove risultava, allo stato, regolarmente residente;
che, quanto alla condizione lavorativa delle parti, la ricorrente durante la permanenza in Danimarca aveva svolto lavori saltuari nel settore delle pulizie, anche se la sua professione era quella di barista, mentre il resistente aveva svolto saltuariamente la professione di cuoco/aiuto cuoco;
che - allo stato - la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa e non disponeva di alcun reddito da lavoro;
che durante il periodo di permanenza in Danimarca il resistente si era assentato in più occasioni lasciando la ricorrente da sola con la figlia in tenerissima età, di tal che la madre della ricorrente aveva raggiunto la figlia in Danimarca fino al ritorno del signor perché preoccupata di sapere la figlia sola con la nipote senza alcun supporto CP_1
familiare;
che, consapevole della fine della sua relazione con il resistente, Parte_1
aveva deciso di tornare in Italia dai genitori, ma tale decisione inizialmente non veniva condivisa dal signor , il quale, una volta ritornato in Italia dalla Danimarca, si CP_1
allontanava senza comunicare alla ricorrente dove intendesse alloggiare, mantenendo i contatti con la stessa solo telefonicamente;
che l'attuale occupazione lavorativa del signor rimaneva sconosciuta alla CP_1
ricorrente;
che recentemente il resistente aveva visto la figlia a Bobbio presso la casa familiare della ricorrente, versando una piccola somma in contanti a quest'ultima per contribuire alle spese della piccola Per_1
che la famiglia di viveva in Argentina e lo stesso non Controparte_1
poteva contare su alcuna rete familiare in Italia;
che la condizione di sostanziale irreperibilità del signor ostacolava la CP_1
ricorrente rendendo estremamente complicato gestire le necessità della figlia Per_1
che il signor non provvedeva al mantenimento della figlia minore in modo CP_1
costante e continuativo;
che la ricorrente era alla ricerca di un lavoro, intendendo raggiungere un'indipendenza economica, ed aveva, nel frattempo, il sostegno della sua famiglia, sia morale che materiale.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di disporre: l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre;
il collocamento della stessa presso la madre nella casa Per_1 che condivideva con i nonni materni;
un contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della figlia minore in misura pari ad Euro 300,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, con la precisazione che qualora il signor avesse trovato CP_1 un'occupazione lavorativa la somma stabilita a titolo di contributo per il mantenimento di sarebbe stata versata alla ricorrente direttamente dal datore di lavoro del resistente. Per_1
Con decreto in data 8.3.2024, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 2.7.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
In data 14.5.2024 veniva depositata dichiarazione della ricorrente di riconciliazione con il signor e di voler abbandonare la causa, sulla quale Il CP_1
Presidente di Sezione delegato si riservava di provvedere all'udienza già fissata.
All'udienza del 2.7.2024, compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il signor , nonostante la regolare notifica del ricorso CP_1
e del decreto, di tal che veniva dichiarata la contumacia dello stesso. In tale sede la parte ricorrente affermava di voler proseguire nel giudizio, rettificando dunque l'intenzione già dichiarata di abbandonare la procedura, sussistendo ancora le ragioni che avevano motivato il ricorso. La Presidente di Sezione delegata procedeva dunque a sentire liberamente la parte ricorrente, la quale confermava il ricorso precisando: che in seguito al suo ritorno in Italia dalla Danimarca, nel febbraio 2024, il signor aveva fatto visita CP_1 alla figlia circa tre volte, l'ultima nel mese di maggio 2024; che, per quanto di sua conoscenza, lo stesso svolgeva attività di pizzaiolo;
che la loro relazione era definitivamente venuta meno, non ricevendo dal padre della figlia il sostegno necessario, mantenendo con lui soltanto contatti telefonici al fine di tenerlo informato sulle condizioni della bambina;
che dalla fine della loro relazione il signor aveva versato in favore CP_1
della ricorrente una somma complessiva di Euro 600,00; di lavorare come barista per
24 ore alla settimana, oltre straordinari, percependo una retribuzione mensile di circa
1.400,00 Euro e di vivere nella casa familiare dei genitori, i quali aiutavano la figlia nella gestione della nipote durante l'orario lavorativo. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti nonché un rinvio della causa al fine di verificare la possibilità di prendere contatto con il signor per cercare di definire con lui un CP_1 accordo sul regolamento nell'interesse della minore.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., di tal che, in via temporanea ed urgente, veniva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre previo accordo con la madre;
inoltre, quanto al contributo per il mantenimento della figlia, veniva posto a carico del padre il versamento di un assegno mensile pari ad Euro
250,00, da versarsi in via anticipata alla ricorrente entro i primi dieci giorni di ogni mese,
a decorrere dalla data del deposito del ricorso, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa individuate secondo le linee guida del CNF. Su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva poi rinviata ad udienza successiva per la discussione orale della causa, previa precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 5.11.2024 compariva la ricorrente, assistita da
Difensore, nonché il signor personalmente senza l'assistenza di Controparte_1
un difensore, e, su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per gli stessi incombenti ad altra udienza.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8 gennaio 2025 si costituiva in giudizio , confermando la propria disponibilità a raggiungere un Controparte_1 accordo sul regolamento relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore e, a tal fine, chiedeva di disporre: l'affidamento Per_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna e frequentazione paterna secondo il regolamento indicato in comparsa di costituzione, in ogni caso garantendo una presenza costante di entrambi i genitori nella vita affettiva della figlia ogniqualvolta la stessa ne manifestasse il desiderio al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti;
l'impegno da parte di entrambi i genitori a garantire alla minore significativi rapporti con i rispettivi ascendenti e parenti;
un contributo da porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia pari ad Euro
250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondersi entro il giorno venti, a mezzo bonifico bancario sino al raggiungimento di un'indipendenza economica da parte della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa secondo le Linee Guida del CNF;
l'impegno delle parti a fornire reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità nonché in ordine ai documenti di espatrio della minore;
l'impegno da parte di entrambi i genitori a comunicarsi reciprocamente ogni variazione del rispettivo recapito, anche telefonico, ed eventuali cambi di residenza.
Successivamente, all'udienza del 9.1.2025, le parti, su invito e proposta del
Presidente di Sezione delegato, dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio, determinandosi così a precisare congiuntamente le conclusioni, di tal che, preso atto delle conclusioni così congiuntamente precisate, a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti già emessi all'udienza del 2.7.2024, veniva disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio possa essere valutata la rispondenza del regolamento concordato dalle parti all'udienza del 9.1.2025 all'interesse della figlia minore di soli tre anni, posto che le clausole relative all'affidamento Per_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, alla residenza abituale presso la madre, alla frequentazione con il padre, nonché al contributo per il mantenimento, risultano rispondenti all'interesse della stessa.
Al riguardo, rileva infatti considerare che – pur in un quadro in cui gli oneri di accudimento e cura della minore risultano gravare da tempo in via pressoché esclusiva sulla madre, che svolge attività di barista ed è aiutata dai suoi genitori, a fronte del fatto che il padre della minore si è allontanato e sembra svolgere attività di pizzaiolo in altro luogo – in ogni caso la lontananza dei rispettivi luoghi di vita, così come il permanere di conflittualità tra le parti, non possono, di per sé, ritenersi ostativi all'affidamento della figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, laddove l'affidamento esclusivo alla madre potrebbe ulteriormente deresponsabilizzare il padre ed incidere negativamente sulla frequentazione padre-figlia, a fronte del fatto che il resistente, costituendosi in giudizio e comparendo in udienza, appare aver inteso manifestare l'interesse e l'impegno a far parte della vita di sua figlia. Quanto alle spese processuali, tenuto conto degli accordi intervenuti tra le parti, in ogni caso in considerazione della natura del procedimento e dei motivi della decisione, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
Dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 9.1.2025, come di seguito riportate:
“1) dispone l'affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza prevalente presso l'abitazione della madre in Bobbio (PC), via Raffaele Sedano
n.
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, assumendo le decisioni di maggior interesse e continueranno a provvedere al suo mantenimento, all'educazione, all'istruzione della minore, tenendo conto delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima;
2) Il sig. terrà con sé la bambina due fine settimana al mese, nel Controparte_1
rispetto del principio dell'alternanza, dalle ore 11.00 del sabato mattina sino alle 17.00 della domenica a far data dall'ultimo week end di febbraio 2025. Nei week end del 25 e
26 gennaio e 8 e 9 febbraio 2025 starà con il padre il sabato dalle 11.00 alle 21.00 Per_1
e la domenica dalle 10.00 alle 17.00.
Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé la bambina la vigilia ed il giorno di
Natale, in via alternata. Nelle festività Pasquali, il padre terrà con sé la bambina il giorno della Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo, sempre in modo alternato, mentre nel periodo estivo, terrà la piccola almeno sette giorni consecutivi, da concordare entro la Per_1
fine del mese di maggio di ogni anno;
Si precisa sin d'ora che i previsti pernotti della piccola con il padre dovranno Per_1
essere graditi dalla minore, laddove la stessa comunicasse al padre di non voler restare tutto il tempo, come sopra previsto, il sig. si impegnerà a non Controparte_1
determinare alcuna forzatura, accettando con gradualità il distacco della figlia dalla madre o, in alternativa, valutare con quest'ultima ulteriori soluzioni. Ogni qualvolta risulti possibile al padre fare una trasferta a Bobbio, sarà sufficiente il preavviso telefonico alla madre, per poter vedere e tenere con sé la figlia. La bambina potrà festeggiare onomastico o compleanno con ciascun genitore, senza dover rispettare la turnazione di visita, egualmente dicasi per la festa della Mamma o del Papà, le variazioni nascenti dalle anzidette ricorrenze saranno concertate da entrambi i genitori e comunque non dovranno mai essere di pregiudizio alla minore;
3) sarà consentito, in ogni caso, al padre di vedere la figlia in tutte quelle occasioni in cui la minore ne manifesti eventualmente il desiderio al di fuori dei giorni ed orari stabiliti, per garantire una costante presenza di entrambi i genitori nella vita affettiva della figlia;
4) entrambi i genitori si impegnano a garantire alla minore significativi rapporti con i rispettivi ascendenti e parenti;
5) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento mensile della Controparte_1 minore la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) – da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT – da corrispondere entro il giorno venti, a mezzo bonifico bancario sino a quando ella, anche se maggiorenne, non avrà un proprio e congruo reddito da lavoro che le consenta l'autonomo mantenimento;
6) i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvata dal
Consiglio nazionale forense nella seduta del 14.7.2017, qui integralmente richiamate;
7) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta
d'identità; in ordine ai documenti di espatrio della minore, i genitori rilasciano sin d'ora reciproco assenso;
8) i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione del rispettivo recapito, anche telefonico e di eventuali cambi di residenza.
9) spese legali interamente compensate.”
Piacenza, 13 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 5.3.2024
da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.02.98, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Fermi, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Gregorio X, n. 44, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Argentina) il 7.2.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Alberto Caruso,
elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Pontenure (PC), Piazza Matteotti,
n. 2, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 9.1.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 chiedeva di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore in particolare deducendo: Per_1
che dalla relazione sentimentale intercorsa con era nata, a Controparte_1
VE (Danimarca), la figlia (il 23.05.2021); Per_1
che la figlia era stata riconosciuta dal signor;
Controparte_1
che la coppia aveva vissuto in Danimarca per tre anni e mezzo per poi ritornare in
Italia;
che, al ritorno dalla Danimarca, la ricorrente era tornata a vivere nella casa dei genitori, ove risultava, allo stato, regolarmente residente;
che, quanto alla condizione lavorativa delle parti, la ricorrente durante la permanenza in Danimarca aveva svolto lavori saltuari nel settore delle pulizie, anche se la sua professione era quella di barista, mentre il resistente aveva svolto saltuariamente la professione di cuoco/aiuto cuoco;
che - allo stato - la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa e non disponeva di alcun reddito da lavoro;
che durante il periodo di permanenza in Danimarca il resistente si era assentato in più occasioni lasciando la ricorrente da sola con la figlia in tenerissima età, di tal che la madre della ricorrente aveva raggiunto la figlia in Danimarca fino al ritorno del signor perché preoccupata di sapere la figlia sola con la nipote senza alcun supporto CP_1
familiare;
che, consapevole della fine della sua relazione con il resistente, Parte_1
aveva deciso di tornare in Italia dai genitori, ma tale decisione inizialmente non veniva condivisa dal signor , il quale, una volta ritornato in Italia dalla Danimarca, si CP_1
allontanava senza comunicare alla ricorrente dove intendesse alloggiare, mantenendo i contatti con la stessa solo telefonicamente;
che l'attuale occupazione lavorativa del signor rimaneva sconosciuta alla CP_1
ricorrente;
che recentemente il resistente aveva visto la figlia a Bobbio presso la casa familiare della ricorrente, versando una piccola somma in contanti a quest'ultima per contribuire alle spese della piccola Per_1
che la famiglia di viveva in Argentina e lo stesso non Controparte_1
poteva contare su alcuna rete familiare in Italia;
che la condizione di sostanziale irreperibilità del signor ostacolava la CP_1
ricorrente rendendo estremamente complicato gestire le necessità della figlia Per_1
che il signor non provvedeva al mantenimento della figlia minore in modo CP_1
costante e continuativo;
che la ricorrente era alla ricerca di un lavoro, intendendo raggiungere un'indipendenza economica, ed aveva, nel frattempo, il sostegno della sua famiglia, sia morale che materiale.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di disporre: l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre;
il collocamento della stessa presso la madre nella casa Per_1 che condivideva con i nonni materni;
un contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della figlia minore in misura pari ad Euro 300,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, con la precisazione che qualora il signor avesse trovato CP_1 un'occupazione lavorativa la somma stabilita a titolo di contributo per il mantenimento di sarebbe stata versata alla ricorrente direttamente dal datore di lavoro del resistente. Per_1
Con decreto in data 8.3.2024, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 2.7.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
In data 14.5.2024 veniva depositata dichiarazione della ricorrente di riconciliazione con il signor e di voler abbandonare la causa, sulla quale Il CP_1
Presidente di Sezione delegato si riservava di provvedere all'udienza già fissata.
All'udienza del 2.7.2024, compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il signor , nonostante la regolare notifica del ricorso CP_1
e del decreto, di tal che veniva dichiarata la contumacia dello stesso. In tale sede la parte ricorrente affermava di voler proseguire nel giudizio, rettificando dunque l'intenzione già dichiarata di abbandonare la procedura, sussistendo ancora le ragioni che avevano motivato il ricorso. La Presidente di Sezione delegata procedeva dunque a sentire liberamente la parte ricorrente, la quale confermava il ricorso precisando: che in seguito al suo ritorno in Italia dalla Danimarca, nel febbraio 2024, il signor aveva fatto visita CP_1 alla figlia circa tre volte, l'ultima nel mese di maggio 2024; che, per quanto di sua conoscenza, lo stesso svolgeva attività di pizzaiolo;
che la loro relazione era definitivamente venuta meno, non ricevendo dal padre della figlia il sostegno necessario, mantenendo con lui soltanto contatti telefonici al fine di tenerlo informato sulle condizioni della bambina;
che dalla fine della loro relazione il signor aveva versato in favore CP_1
della ricorrente una somma complessiva di Euro 600,00; di lavorare come barista per
24 ore alla settimana, oltre straordinari, percependo una retribuzione mensile di circa
1.400,00 Euro e di vivere nella casa familiare dei genitori, i quali aiutavano la figlia nella gestione della nipote durante l'orario lavorativo. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti nonché un rinvio della causa al fine di verificare la possibilità di prendere contatto con il signor per cercare di definire con lui un CP_1 accordo sul regolamento nell'interesse della minore.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., di tal che, in via temporanea ed urgente, veniva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre previo accordo con la madre;
inoltre, quanto al contributo per il mantenimento della figlia, veniva posto a carico del padre il versamento di un assegno mensile pari ad Euro
250,00, da versarsi in via anticipata alla ricorrente entro i primi dieci giorni di ogni mese,
a decorrere dalla data del deposito del ricorso, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa individuate secondo le linee guida del CNF. Su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva poi rinviata ad udienza successiva per la discussione orale della causa, previa precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 5.11.2024 compariva la ricorrente, assistita da
Difensore, nonché il signor personalmente senza l'assistenza di Controparte_1
un difensore, e, su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per gli stessi incombenti ad altra udienza.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8 gennaio 2025 si costituiva in giudizio , confermando la propria disponibilità a raggiungere un Controparte_1 accordo sul regolamento relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore e, a tal fine, chiedeva di disporre: l'affidamento Per_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna e frequentazione paterna secondo il regolamento indicato in comparsa di costituzione, in ogni caso garantendo una presenza costante di entrambi i genitori nella vita affettiva della figlia ogniqualvolta la stessa ne manifestasse il desiderio al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti;
l'impegno da parte di entrambi i genitori a garantire alla minore significativi rapporti con i rispettivi ascendenti e parenti;
un contributo da porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia pari ad Euro
250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondersi entro il giorno venti, a mezzo bonifico bancario sino al raggiungimento di un'indipendenza economica da parte della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa secondo le Linee Guida del CNF;
l'impegno delle parti a fornire reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità nonché in ordine ai documenti di espatrio della minore;
l'impegno da parte di entrambi i genitori a comunicarsi reciprocamente ogni variazione del rispettivo recapito, anche telefonico, ed eventuali cambi di residenza.
Successivamente, all'udienza del 9.1.2025, le parti, su invito e proposta del
Presidente di Sezione delegato, dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio, determinandosi così a precisare congiuntamente le conclusioni, di tal che, preso atto delle conclusioni così congiuntamente precisate, a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti già emessi all'udienza del 2.7.2024, veniva disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio possa essere valutata la rispondenza del regolamento concordato dalle parti all'udienza del 9.1.2025 all'interesse della figlia minore di soli tre anni, posto che le clausole relative all'affidamento Per_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, alla residenza abituale presso la madre, alla frequentazione con il padre, nonché al contributo per il mantenimento, risultano rispondenti all'interesse della stessa.
Al riguardo, rileva infatti considerare che – pur in un quadro in cui gli oneri di accudimento e cura della minore risultano gravare da tempo in via pressoché esclusiva sulla madre, che svolge attività di barista ed è aiutata dai suoi genitori, a fronte del fatto che il padre della minore si è allontanato e sembra svolgere attività di pizzaiolo in altro luogo – in ogni caso la lontananza dei rispettivi luoghi di vita, così come il permanere di conflittualità tra le parti, non possono, di per sé, ritenersi ostativi all'affidamento della figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, laddove l'affidamento esclusivo alla madre potrebbe ulteriormente deresponsabilizzare il padre ed incidere negativamente sulla frequentazione padre-figlia, a fronte del fatto che il resistente, costituendosi in giudizio e comparendo in udienza, appare aver inteso manifestare l'interesse e l'impegno a far parte della vita di sua figlia. Quanto alle spese processuali, tenuto conto degli accordi intervenuti tra le parti, in ogni caso in considerazione della natura del procedimento e dei motivi della decisione, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
Dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 9.1.2025, come di seguito riportate:
“1) dispone l'affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza prevalente presso l'abitazione della madre in Bobbio (PC), via Raffaele Sedano
n.
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, assumendo le decisioni di maggior interesse e continueranno a provvedere al suo mantenimento, all'educazione, all'istruzione della minore, tenendo conto delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima;
2) Il sig. terrà con sé la bambina due fine settimana al mese, nel Controparte_1
rispetto del principio dell'alternanza, dalle ore 11.00 del sabato mattina sino alle 17.00 della domenica a far data dall'ultimo week end di febbraio 2025. Nei week end del 25 e
26 gennaio e 8 e 9 febbraio 2025 starà con il padre il sabato dalle 11.00 alle 21.00 Per_1
e la domenica dalle 10.00 alle 17.00.
Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé la bambina la vigilia ed il giorno di
Natale, in via alternata. Nelle festività Pasquali, il padre terrà con sé la bambina il giorno della Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo, sempre in modo alternato, mentre nel periodo estivo, terrà la piccola almeno sette giorni consecutivi, da concordare entro la Per_1
fine del mese di maggio di ogni anno;
Si precisa sin d'ora che i previsti pernotti della piccola con il padre dovranno Per_1
essere graditi dalla minore, laddove la stessa comunicasse al padre di non voler restare tutto il tempo, come sopra previsto, il sig. si impegnerà a non Controparte_1
determinare alcuna forzatura, accettando con gradualità il distacco della figlia dalla madre o, in alternativa, valutare con quest'ultima ulteriori soluzioni. Ogni qualvolta risulti possibile al padre fare una trasferta a Bobbio, sarà sufficiente il preavviso telefonico alla madre, per poter vedere e tenere con sé la figlia. La bambina potrà festeggiare onomastico o compleanno con ciascun genitore, senza dover rispettare la turnazione di visita, egualmente dicasi per la festa della Mamma o del Papà, le variazioni nascenti dalle anzidette ricorrenze saranno concertate da entrambi i genitori e comunque non dovranno mai essere di pregiudizio alla minore;
3) sarà consentito, in ogni caso, al padre di vedere la figlia in tutte quelle occasioni in cui la minore ne manifesti eventualmente il desiderio al di fuori dei giorni ed orari stabiliti, per garantire una costante presenza di entrambi i genitori nella vita affettiva della figlia;
4) entrambi i genitori si impegnano a garantire alla minore significativi rapporti con i rispettivi ascendenti e parenti;
5) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento mensile della Controparte_1 minore la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) – da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT – da corrispondere entro il giorno venti, a mezzo bonifico bancario sino a quando ella, anche se maggiorenne, non avrà un proprio e congruo reddito da lavoro che le consenta l'autonomo mantenimento;
6) i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvata dal
Consiglio nazionale forense nella seduta del 14.7.2017, qui integralmente richiamate;
7) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta
d'identità; in ordine ai documenti di espatrio della minore, i genitori rilasciano sin d'ora reciproco assenso;
8) i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione del rispettivo recapito, anche telefonico e di eventuali cambi di residenza.
9) spese legali interamente compensate.”
Piacenza, 13 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti