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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2024, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3296/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' MARCARINO IA IS come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in ALBA il 01/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 46 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: in Savigliano il 19/11/2002 Per_1
Con ricorso depositato il 02/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2001 parte II serie A n. 46. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
“La casa coniugale sita in Alba, Via dei Partigiani n. 5 di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata in godimento esclusivo alla moglie, SInora , per viverci e risiedervi con il figlio Pt_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), in uno con i beni mobili e il mobilio Per_1 tutto ivi esistente, dando atto che il marito porterà via soltanto i propri beni ed effetti di carattere personale (in quanto la divisione dei mobili dell'appartamento è già stata concordata tra i coniugi) e che lo stesso IG. si impegna, entro e non oltre il deposito del presente ricorso Parte_2 cumulativo, a trasferire la propria dimora, nonché la residenza anagrafica altrove.
Il marito SInor si impegna a versare alla moglie OR , come in effetti Parte_2 Pt_1 verserà, a decorrere dal mese di settembre 2024, le seguenti somme:
- a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di €. 505,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2025) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno fornite dalla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese;
Il marito SInor si impegna a versare alla moglie OR , come in effetti Parte_2 Pt_1 verserà, a decorrere dal prossimo mese di settembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fino a quando lo stesso sarà economicamente autosufficiente ed autonomo, la somma Per_1
2 mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2025) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno fornite dalla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese;
le parti concordano e stabiliscono che non saranno compresi nel detto contributo al mantenimento ordinario del figlio (da versarsi dal marito alla moglie), la mensa scolastica, se e quando sarà necessaria, e l'abbigliamento (vestiti e scarpe), spese che saranno divise secondo le percentuali di partecipazione dei genitori di cui alla condizione n. 7 seguente (spese straordinarie per il figlio).
Il marito SInor si impegna a versare alla moglie OR , a decorrere dal mese Parte_2 Pt_1 di settembre 2024, l'importo di € 350,00 che la medesima provvederà a versare al proprietario dell'appartamento locato da figlio a fini di studio;
Per_1
Il marito SInor si impegna a versare direttamente al figlio per le sue spese Parte_2 Per_1 personali l'importo di € 50,00 settimanali, versandoli direttamente al figlio entro il lunedì di ogni settimana a decorrere da mese di settembre 2024;
i coniugi concorreranno nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre al pagamento delle spese straordinarie per il figlio , per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda Per_1 al Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti e a mero titolo esemplificativo si precisa che:
- le spese scolastiche necessarie, quali tasse scolastiche universitarie, libri di testo e dispense, abbonamenti a trasporto pubblico per raggiungere la facoltà universitaria,: dovranno essere adeguatamente documentate;
- spese quali corsi extrascolastici e/o master o stage: dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
- spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche, cure, accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del figlio, lenti da vista/ occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- le spese mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: dovranno essere previamente concordate dai genitori, che si accorderanno sulla scelta del professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi, e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
le spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi, attrezzature sportive e ricreative, corsi di musica, teatro, etc, viaggi e vacanze studio dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate. Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta previa esibizione della documentazione sulla spesa. I coniugi concordano che, previo accordo, le spese straordinarie per il figlio pari o superiori all'importo di €. 500,00 verranno anticipate dal padre SI. e poi la moglie rimborserà la quota di propria Parte_2 spettanza secondo la presente condizione.”
PRENDE ATTO che:
“l'autovettura Lancia Y10 targata DN343GF intestata al marito, ma in uso prevalente alla moglie, sarà alla stessa assegnata e volturata. Le parti si impegnano ad effettuare, entro e non oltre giorni 30 dall'emissione della sentenza di separazione nella presente procedura, la voltura dell'autovettura suddetta, dichiarando inoltre che i trasferimenti di proprietà verranno effettuati con le esenzioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, poiché eseguite in conseguenza della separazione personale dei coniugi, essendo atto funzionale ai fini della definizione della crisi coniugale;
3 Il marito verserà altresì alla moglie entro il giorno 18 di ogni mese l'importo pari ad € 195,00 corrispondente alla metà della rata mensile del mutuo ipotecario contratto con Banca d'Alba per l'acquisto della casa famigliare, e intestato ad entrambi i coniugi, a tasso fisso, dell'importo mensile complessivo di €. 390,00, che la moglie SI.ra provvederà così a versare (per intero), Pt_1 ponendo tale somma a proprio esclusivo carico, con passaggio della rata sul conto corrente comune dei coniugi (accesso presso la Banca d'Alba, Filiale di Grinzane Cavour.
Le spese condominiali relative all'appartamento ex coniugale verranno così suddivise: le spese ordinarie verranno sostenute dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie verranno suddivise Pt_1 fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso in cui i coniugi dovessero in futuro maturare la decisione di vendere a terzi la casa coniugale, il IG, si impegna fin d'ora a non pretendere, come in effetti non pretenderà, Parte_2 alcunchè dalla moglie, IG.ra , per le rate di mutuo pagate dallo stesso in costanza di Pt_1 matrimonio, ed il ricavato della vendita verrà suddiviso fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, considerando fin d'ora tale operazione finalizzato anche alla soluzione della crisi famigliare;
I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, e/o documento equipollente per l'espatrio”
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 06.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3296/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' MARCARINO IA IS come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in ALBA il 01/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 46 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: in Savigliano il 19/11/2002 Per_1
Con ricorso depositato il 02/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2001 parte II serie A n. 46. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
“La casa coniugale sita in Alba, Via dei Partigiani n. 5 di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata in godimento esclusivo alla moglie, SInora , per viverci e risiedervi con il figlio Pt_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), in uno con i beni mobili e il mobilio Per_1 tutto ivi esistente, dando atto che il marito porterà via soltanto i propri beni ed effetti di carattere personale (in quanto la divisione dei mobili dell'appartamento è già stata concordata tra i coniugi) e che lo stesso IG. si impegna, entro e non oltre il deposito del presente ricorso Parte_2 cumulativo, a trasferire la propria dimora, nonché la residenza anagrafica altrove.
Il marito SInor si impegna a versare alla moglie OR , come in effetti Parte_2 Pt_1 verserà, a decorrere dal mese di settembre 2024, le seguenti somme:
- a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di €. 505,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2025) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno fornite dalla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese;
Il marito SInor si impegna a versare alla moglie OR , come in effetti Parte_2 Pt_1 verserà, a decorrere dal prossimo mese di settembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fino a quando lo stesso sarà economicamente autosufficiente ed autonomo, la somma Per_1
2 mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2025) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno fornite dalla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese;
le parti concordano e stabiliscono che non saranno compresi nel detto contributo al mantenimento ordinario del figlio (da versarsi dal marito alla moglie), la mensa scolastica, se e quando sarà necessaria, e l'abbigliamento (vestiti e scarpe), spese che saranno divise secondo le percentuali di partecipazione dei genitori di cui alla condizione n. 7 seguente (spese straordinarie per il figlio).
Il marito SInor si impegna a versare alla moglie OR , a decorrere dal mese Parte_2 Pt_1 di settembre 2024, l'importo di € 350,00 che la medesima provvederà a versare al proprietario dell'appartamento locato da figlio a fini di studio;
Per_1
Il marito SInor si impegna a versare direttamente al figlio per le sue spese Parte_2 Per_1 personali l'importo di € 50,00 settimanali, versandoli direttamente al figlio entro il lunedì di ogni settimana a decorrere da mese di settembre 2024;
i coniugi concorreranno nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre al pagamento delle spese straordinarie per il figlio , per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda Per_1 al Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti e a mero titolo esemplificativo si precisa che:
- le spese scolastiche necessarie, quali tasse scolastiche universitarie, libri di testo e dispense, abbonamenti a trasporto pubblico per raggiungere la facoltà universitaria,: dovranno essere adeguatamente documentate;
- spese quali corsi extrascolastici e/o master o stage: dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
- spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche, cure, accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del figlio, lenti da vista/ occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- le spese mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: dovranno essere previamente concordate dai genitori, che si accorderanno sulla scelta del professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi, e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
le spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi, attrezzature sportive e ricreative, corsi di musica, teatro, etc, viaggi e vacanze studio dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate. Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta previa esibizione della documentazione sulla spesa. I coniugi concordano che, previo accordo, le spese straordinarie per il figlio pari o superiori all'importo di €. 500,00 verranno anticipate dal padre SI. e poi la moglie rimborserà la quota di propria Parte_2 spettanza secondo la presente condizione.”
PRENDE ATTO che:
“l'autovettura Lancia Y10 targata DN343GF intestata al marito, ma in uso prevalente alla moglie, sarà alla stessa assegnata e volturata. Le parti si impegnano ad effettuare, entro e non oltre giorni 30 dall'emissione della sentenza di separazione nella presente procedura, la voltura dell'autovettura suddetta, dichiarando inoltre che i trasferimenti di proprietà verranno effettuati con le esenzioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, poiché eseguite in conseguenza della separazione personale dei coniugi, essendo atto funzionale ai fini della definizione della crisi coniugale;
3 Il marito verserà altresì alla moglie entro il giorno 18 di ogni mese l'importo pari ad € 195,00 corrispondente alla metà della rata mensile del mutuo ipotecario contratto con Banca d'Alba per l'acquisto della casa famigliare, e intestato ad entrambi i coniugi, a tasso fisso, dell'importo mensile complessivo di €. 390,00, che la moglie SI.ra provvederà così a versare (per intero), Pt_1 ponendo tale somma a proprio esclusivo carico, con passaggio della rata sul conto corrente comune dei coniugi (accesso presso la Banca d'Alba, Filiale di Grinzane Cavour.
Le spese condominiali relative all'appartamento ex coniugale verranno così suddivise: le spese ordinarie verranno sostenute dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie verranno suddivise Pt_1 fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso in cui i coniugi dovessero in futuro maturare la decisione di vendere a terzi la casa coniugale, il IG, si impegna fin d'ora a non pretendere, come in effetti non pretenderà, Parte_2 alcunchè dalla moglie, IG.ra , per le rate di mutuo pagate dallo stesso in costanza di Pt_1 matrimonio, ed il ricavato della vendita verrà suddiviso fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, considerando fin d'ora tale operazione finalizzato anche alla soluzione della crisi famigliare;
I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, e/o documento equipollente per l'espatrio”
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 06.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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