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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 1872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 1872/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Frascà Parte_1
ricorrente contro
contumace; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'appalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito: nel merito
- accertato l'inadempimento di all'obbligo contrattuale di consegna della CP_1
polizza postuma decennale, condannare a consegnare al CP_1 CP_2
1
[...] odierno attore una polizza assicurativa per la garanzia decennale a copertura delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento, sia energetico che sismico, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori, ossia dal 22 marzo 2023, fissando altresì il termine entro il quale adempiere l'obbligo di consegna;
- condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di CP_1
denaro che sarà fissata dal Giudice per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo
(su base giornaliera) nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
- con vittoria di spese e competenze di lite;
in via istruttoria
Si indicano i seguenti mezzi di prova: ammettere prova per interpello e testi sui capitoli da 5 a
12. Si indicano a testi: (1) sig.ra , residente in [...], Oulx (TO), Testimone_1
dipendente dello studio di amministrazioni condominiali Servizi Immobiliari Monte Fasce, Via
Villaggio Alpino n. 7-9, Sauze d'Oulx (TO); (2) l'ing. , domiciliato in Via Giovanni Tes_2
XXIII n. 3, Fubine (AL), Direttore dei Lavori del cantiere per cui è causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui il Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver stipulato, in data
[...] Controparte_1
11.04.2022, un contratto di appalto con la convenuta volto alla realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico dell'edificio condominiale sito in Sauze d'Oulx, via Colle Bourget n. 54; 2) che, in forza di suddetto contratto, si obbligava a stipulare “una polizza specifica con beneficiario il Controparte_1
committente, decennale postuma in relazione all'intervento di miglioramento, sia energetico che sismico, con decorrenza dalla data del collaudo” (art. 23.2 contratto d'appalto - doc. 1 ricorso); 3) che in data 22.03.2023 veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori (doc.
3 ricorso) attestante la conclusione dei lavori contrattualizzati e la regolare esecuzione delle opere realizzate;
4) che, malgrado quanto espressamente pattuito, non Controparte_1
provvedeva alla consegna dell'assicurazione postuma decennale;
5) di aver richiesto, pertanto, la trasmissione della polizza assicurativa tramite comunicazioni pec del
14.05.2024, del 06.08.2024 e del 23.09.2024 senza mai ottenere alcun riscontro dalla convenuta;
6) di voler quindi ottenere la consegna di una polizza assicurativa per la garanzia decennale delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento, sia energetico
2 che sismico, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori (22.03.2023) e il pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni eventuale ed ulteriore ritardo, violazione o inosservanza della convenuta;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 05.02.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con l'ordinanza del 11.04.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 09.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto per le seguenti ragioni;
- che, in primo luogo, l'art. 23.2 del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data
11.04.2022 (con sottoscrizione non disconosciuta della società resistente) poneva espressamente in capo ad l'obbligazione di stipulare e consegnare al Controparte_1
una polizza assicurativa decennale postuma, con decorrenza dalla Parte_1
data del collaudo, a garanzia dell'intervento di miglioramento energetico e sismico (cfr. pag.
13 contratto d'appalto);
- che, in secondo luogo, le lavorazioni afferenti al contratto d'appalto venivano ultimate in data 22.03.2023 come risulta dall'apposito certificato emesso dal direttore dei lavori (doc. 3 ricorso);
- che, in terzo luogo, malgrado la regolare conclusione dei lavori e le numerose richieste di trasmissione della polizza assicurativa avanzate dal ricorrente (comunicazioni pec del
14.05.2024, del 6.08.2024 e del 23.09.2024, doc.
4-7 ricorso), non Controparte_1
provvedeva a consegnare la polizza, prevista dal contratto, al che Parte_1
ad oggi risulta ancora sprovvisto di tale garanzia;
- che, in quarto luogo, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed
3 anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nella fattispecie in esame parte ricorrente ha quindi pienamente assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato: 1) di aver commissionato alla convenuta l'intervento di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico come emerge dal contratto di appalto stipulato dalle parti in data 11.04.2022 (doc. 1 ricorso); 2) di aver ceduto ad il credito d'imposta (derivante dai benefici fiscali del Controparte_1 [...]
e previsti dal D.L. 34/2020) per effetto dell'esercizio Pt_2 Parte_3
dell'opzione per lo sconto in fattura (art. 4 contratto d'appalto); 3) di aver inviato ad diverse comunicazioni con cui la invitava a eseguire le obbligazioni Controparte_1
assunte, in particolare quelle relative alla stipulazione e alla consegna della polizza decennale postuma (doc. 4,6 e 7 ricorso); 5) di aver pure allegato l'inadempimento della convenuta rispetto a tali obbligazioni;
- che, invece, la convenuta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato di aver stipulato e consegnato al una polizza assicurativa Parte_1
per la garanzia decennale delle lavorazioni eseguite né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato adempimento;
- che, pertanto, stante l'inadempimento di alle obbligazioni previste dal Controparte_1
contratto, si rende necessaria la condanna della convenuta a consegnare al ricorrente una polizza assicurativa per la garanzia decennale delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento energetico e sismico realizzato, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori (ossia il 22.03.2023);
- che per l'adempimento di suddetta obbligazione dev'essere fissato un termine entro il quale dovrà consegnare la copertura assicurativa al Controparte_1 Parte_1
termine che il Tribunale ritiene di determinare in 30 giorni dalla comunicazione della
[...]
presente sentenza a cura della parte ricorrente;
- che anche la richiesta, avanzata dal ricorrente, del pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. deve essere ritenuta congrua;
4 - che l'art. 614 bis c.p.c. prevede infatti che il Giudice, qualora emetta un provvedimento di condanna all'adempimento di un'obbligazione diversa dalle prestazioni pecuniarie, possa fissare, su richiesta della parte interessata, il pagamento di una somma di denaro in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso determinando la decorrenza e la durata massima della misura;
- che tale principio è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza anche per le obbligazioni di fare infungibile: “Nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore;
inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con
l'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza” (Cass. n.
19454 del 23.09.2011);
- che, per le ragioni sopra esposte, deve essere fissato il pagamento di una penale pari ad €
100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di questo provvedimento. Tale penale si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la consegna della polizza (30 giorni dalla notificazione della presente sentenza) fino ad un massimo di sei mesi
(in considerazione della natura della prestazione e del danno di difficile quantificazione);
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta, venendo liquidate in misura conforme ai parametri minimi (valore indeterminabile, complessità bassa) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
5 nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
CONDANNA a stipulare e a consegnare al la Controparte_1 Parte_1
polizza assicurativa per la garanzia decennale a copertura delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento, sia energetico che sismico, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori (22.03.2023), come previsto dal contratto di appalto intercorso fra le parti.
ASSEGNA ad termine di trenta giorni dalla notificazione a cura della parte Controparte_1
ricorrente della presente sentenza per la consegna della polizza assicurativa al Parte_1
[...]
Visto l'art. 614 bis c.p.c., CONDANNA in caso di ritardo nella consegna Controparte_1
della polizza, a pagare alla parte ricorrente la somma di € 100,00 a titolo di penale dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra assegnato e fino ad un massimo di sei mesi.
CONDANNA a rimborsare al le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, spese liquidate in € 2.906,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 19.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 1872/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Frascà Parte_1
ricorrente contro
contumace; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'appalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito: nel merito
- accertato l'inadempimento di all'obbligo contrattuale di consegna della CP_1
polizza postuma decennale, condannare a consegnare al CP_1 CP_2
1
[...] odierno attore una polizza assicurativa per la garanzia decennale a copertura delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento, sia energetico che sismico, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori, ossia dal 22 marzo 2023, fissando altresì il termine entro il quale adempiere l'obbligo di consegna;
- condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di CP_1
denaro che sarà fissata dal Giudice per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo
(su base giornaliera) nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
- con vittoria di spese e competenze di lite;
in via istruttoria
Si indicano i seguenti mezzi di prova: ammettere prova per interpello e testi sui capitoli da 5 a
12. Si indicano a testi: (1) sig.ra , residente in [...], Oulx (TO), Testimone_1
dipendente dello studio di amministrazioni condominiali Servizi Immobiliari Monte Fasce, Via
Villaggio Alpino n. 7-9, Sauze d'Oulx (TO); (2) l'ing. , domiciliato in Via Giovanni Tes_2
XXIII n. 3, Fubine (AL), Direttore dei Lavori del cantiere per cui è causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui il Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver stipulato, in data
[...] Controparte_1
11.04.2022, un contratto di appalto con la convenuta volto alla realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico dell'edificio condominiale sito in Sauze d'Oulx, via Colle Bourget n. 54; 2) che, in forza di suddetto contratto, si obbligava a stipulare “una polizza specifica con beneficiario il Controparte_1
committente, decennale postuma in relazione all'intervento di miglioramento, sia energetico che sismico, con decorrenza dalla data del collaudo” (art. 23.2 contratto d'appalto - doc. 1 ricorso); 3) che in data 22.03.2023 veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori (doc.
3 ricorso) attestante la conclusione dei lavori contrattualizzati e la regolare esecuzione delle opere realizzate;
4) che, malgrado quanto espressamente pattuito, non Controparte_1
provvedeva alla consegna dell'assicurazione postuma decennale;
5) di aver richiesto, pertanto, la trasmissione della polizza assicurativa tramite comunicazioni pec del
14.05.2024, del 06.08.2024 e del 23.09.2024 senza mai ottenere alcun riscontro dalla convenuta;
6) di voler quindi ottenere la consegna di una polizza assicurativa per la garanzia decennale delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento, sia energetico
2 che sismico, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori (22.03.2023) e il pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni eventuale ed ulteriore ritardo, violazione o inosservanza della convenuta;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 05.02.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con l'ordinanza del 11.04.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 09.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto per le seguenti ragioni;
- che, in primo luogo, l'art. 23.2 del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data
11.04.2022 (con sottoscrizione non disconosciuta della società resistente) poneva espressamente in capo ad l'obbligazione di stipulare e consegnare al Controparte_1
una polizza assicurativa decennale postuma, con decorrenza dalla Parte_1
data del collaudo, a garanzia dell'intervento di miglioramento energetico e sismico (cfr. pag.
13 contratto d'appalto);
- che, in secondo luogo, le lavorazioni afferenti al contratto d'appalto venivano ultimate in data 22.03.2023 come risulta dall'apposito certificato emesso dal direttore dei lavori (doc. 3 ricorso);
- che, in terzo luogo, malgrado la regolare conclusione dei lavori e le numerose richieste di trasmissione della polizza assicurativa avanzate dal ricorrente (comunicazioni pec del
14.05.2024, del 6.08.2024 e del 23.09.2024, doc.
4-7 ricorso), non Controparte_1
provvedeva a consegnare la polizza, prevista dal contratto, al che Parte_1
ad oggi risulta ancora sprovvisto di tale garanzia;
- che, in quarto luogo, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed
3 anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nella fattispecie in esame parte ricorrente ha quindi pienamente assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato: 1) di aver commissionato alla convenuta l'intervento di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico come emerge dal contratto di appalto stipulato dalle parti in data 11.04.2022 (doc. 1 ricorso); 2) di aver ceduto ad il credito d'imposta (derivante dai benefici fiscali del Controparte_1 [...]
e previsti dal D.L. 34/2020) per effetto dell'esercizio Pt_2 Parte_3
dell'opzione per lo sconto in fattura (art. 4 contratto d'appalto); 3) di aver inviato ad diverse comunicazioni con cui la invitava a eseguire le obbligazioni Controparte_1
assunte, in particolare quelle relative alla stipulazione e alla consegna della polizza decennale postuma (doc. 4,6 e 7 ricorso); 5) di aver pure allegato l'inadempimento della convenuta rispetto a tali obbligazioni;
- che, invece, la convenuta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato di aver stipulato e consegnato al una polizza assicurativa Parte_1
per la garanzia decennale delle lavorazioni eseguite né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato adempimento;
- che, pertanto, stante l'inadempimento di alle obbligazioni previste dal Controparte_1
contratto, si rende necessaria la condanna della convenuta a consegnare al ricorrente una polizza assicurativa per la garanzia decennale delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento energetico e sismico realizzato, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori (ossia il 22.03.2023);
- che per l'adempimento di suddetta obbligazione dev'essere fissato un termine entro il quale dovrà consegnare la copertura assicurativa al Controparte_1 Parte_1
termine che il Tribunale ritiene di determinare in 30 giorni dalla comunicazione della
[...]
presente sentenza a cura della parte ricorrente;
- che anche la richiesta, avanzata dal ricorrente, del pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. deve essere ritenuta congrua;
4 - che l'art. 614 bis c.p.c. prevede infatti che il Giudice, qualora emetta un provvedimento di condanna all'adempimento di un'obbligazione diversa dalle prestazioni pecuniarie, possa fissare, su richiesta della parte interessata, il pagamento di una somma di denaro in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso determinando la decorrenza e la durata massima della misura;
- che tale principio è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza anche per le obbligazioni di fare infungibile: “Nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore;
inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con
l'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza” (Cass. n.
19454 del 23.09.2011);
- che, per le ragioni sopra esposte, deve essere fissato il pagamento di una penale pari ad €
100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di questo provvedimento. Tale penale si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la consegna della polizza (30 giorni dalla notificazione della presente sentenza) fino ad un massimo di sei mesi
(in considerazione della natura della prestazione e del danno di difficile quantificazione);
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta, venendo liquidate in misura conforme ai parametri minimi (valore indeterminabile, complessità bassa) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
5 nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
CONDANNA a stipulare e a consegnare al la Controparte_1 Parte_1
polizza assicurativa per la garanzia decennale a copertura delle lavorazioni relative all'intervento di miglioramento, sia energetico che sismico, con effetto retroattivo dalla data di ultimazione dei lavori (22.03.2023), come previsto dal contratto di appalto intercorso fra le parti.
ASSEGNA ad termine di trenta giorni dalla notificazione a cura della parte Controparte_1
ricorrente della presente sentenza per la consegna della polizza assicurativa al Parte_1
[...]
Visto l'art. 614 bis c.p.c., CONDANNA in caso di ritardo nella consegna Controparte_1
della polizza, a pagare alla parte ricorrente la somma di € 100,00 a titolo di penale dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra assegnato e fino ad un massimo di sei mesi.
CONDANNA a rimborsare al le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, spese liquidate in € 2.906,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 19.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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