CS
Improcedibile
Sentenza 16 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08791/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02114 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08791/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8791 del 2023, proposto dalla Società Agricola il Turchese Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio fisico eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno, n. 14
contro
Comune di San Vincenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IZ
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Terza) n. 336/2023 N. 08791/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
ES;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1 - LA Società Agricola Il Turchese s.a.s. chiede la riforma della Sentenza del TAR della Toscana, Sez. III, n. 336 del 3 aprile 2023 che ha respinto il suo ricorso avverso il Comune di San Vincenzo per l'annullamento dell'ordinanza n. 169 del 30 ottobre
2018, in parte modificata dall'ordinanza n. 192 del 4 dicembre 2018. Tali ordinanze avevano disposto il ripristino della destinazione d'uso di un garage in muratura nel quale erano stati abusivamente ricavati due miniappartamenti e la rimessione in pristino, mediante demolizione, di due case in legno con veranda e di un ulteriore volume adibito a bar, realizzato su terrazza sovrastante il fabbricato accessorio adibito a bagni e docce.
Con motivi aggiunti era stato inoltre, impugnato l'atto che aveva respinto la domanda di accertamento di conformità delle due casette in legno, presentata dopo aver spontaneamente ripristinato l'originaria destinazione d'uso del garage.
2 - Il TAR ha respinto il citato ricorso con motivi aggiunti avendo ritenuto che, dal combinato disposto delle norme di legge e regolamentari applicabili, si ricava la regola secondo cui l'attività del c.d. “agricampeggio”, nell'ambito dell'agriturismo, può essere svolta con l'impiego di allestimenti leggeri e facilmente amovibili (le tende), oppure con mezzi mobili (prima caravan e autocaravan, ora camper, roulotte e case N. 08791/2023 REG.RIC.
mobili) purché muniti -al contrario di quelli in esame- di meccanismi di rotazione funzionanti.
3 – La sopraindicata sentenza è stata impugnata con l'appello in epigrafe. Nelle more della trattazione dell'appello, con Ordinanza n. 203 del 13 novembre 2025 il Comune di San Vincenzo ha adottato una nuova “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi” avente a oggetto alcune delle “casette” dell'agricampeggio gestito dalla società ricorrente, tra cui le due oggetto del presente giudizio. Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto un nuovo ricorso dinanzi al TAR della
Toscana, pendente con R.G. n. 3528/2025, per il quale il TAR ha accolto l'istanza cautelare (ordinanza n. 5/2006). Il Comune di San Vincenzo, con ordinanza n. 236 del
22 dicembre 2025, ha poi parzialmente annullato d'ufficio la suindicata ordinanza proprio con riferimento alle due “casette” oggetto del presente giudizio, poiché sarebbero ormai state acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.
4 –Preso atto che per concorde avviso delle parti la res controversa del giudizio in epigrafe resta ormai limitata alla sola questione delle due casette in legno, occorre preliminarmente escludere che i successivi atti comunali abbiano determinato l'improcedibilità del giudizio. Il Comune di San Vincenzo ha infatti adottato, anche in relazione alle due casette in legno, nuovi provvedimenti che superano quelli qui impugnati. Al riguardo, deve tuttavia convenirsi che resta un interesse attuale, differenziato e tutelato della parte appellante. Infatti i due manufatti in esame sono stati infine esclusi dalla nuova disciplina con intervento adottato dal Comune in sede di autotutela, in quanto, alla stregua degli atti impugnati nel presente giudizio, gli stessi sono stati ritenuti oramai acquisiti al patrimonio del Comune. Risulta quindi evidente la permanenza dell'interesse della parte appellante all'annullamento degli stessi atti in riforma della sentenza del Tar.
5 –Preliminarmente, occorre rilevare che il Comune intimato, costituito in appello, argomenta il carattere ineccepibile della motivazione del provvedimento demolitorio N. 08791/2023 REG.RIC.
e ritiene comunque tardiva la relazione depositata solo in appello circa la presenza (si afferma, posticcia) delle ruote. Gli appellanti a propria volta ritengono tardiva tale eccezione poiché nuova e introdotta solo con le ultime note d'udienza.
In realtà, considera il Collegio, tutte le predette considerazioni di entrambe le parti risultano ammissibili, in quanto si limitano ad argomentare e specificare motivi già presenti agli atti del giudizio di primo grado.
6 – Nel merito, il Comune obietta che la pertinente normativa regionale (LR Toscana
30/2023, art. 13), per l'allestimento delle piazzole degli 'agricampeggi' ammette soltanto “veicoli ricreazionali” quali caravan e autocaravan, e non anche “casette” stabili come quelle in esame, la controversia riguarda infatti, prosegue la difesa comunale, il mantenimento, in una struttura destinata ad 'agricampeggio', di due stabili casette in legno, di dimensioni
(7,1 x 6,0 mt) incompatibili con qualunque forma di trasporto o movimentazione su strada, e neppure la circostanza che si trattasse di strutture fisse era stata contestata nel giudizio di primo grado. Allo stesso modo, il dPR n. 380/2001 non sembra poter esentare quel tipo di costruzioni dalla nozione di 'nuova costruzione');
7 – Ai fini della decisione occorre, peraltro, prendere le mosse dalla vigente previsione normativa, secondo la quale l'attività del c.d. “agricampeggio”, nell'ambito dell'agriturismo, può essere svolta con l'impiego di allestimenti leggeri e facilmente amovibili (le tende), oppure con mezzi mobili, ovvero camper, roulotte e anche case mobili, purché munite di meccanismi di rotazione funzionanti.
Il requisito della mobilità degli alloggi, quindi, differisce da quello concernente la mobilità degli utenti, ovvero dei campeggiatori, che possono indifferentemente svolgere attività turistico-ricreative viaggiando muniti delle strutture necessarie al proprio al pernottamento mediante tende, roulotte e camper, oppure possono recarsi presso strutture turistico-ricreative per soggiornarvi temporaneamente mediante strutture abitative la cui temporaneità è parametrata non all'utilizzo da parte del N. 08791/2023 REG.RIC.
singolo utente, bensì alla sua utilizzabilità da parte dell'insieme dei fruitori della struttura turistica, di modo che la loro mobilità deve essere riferita solo alla potenziale quanto completa rimovibilità di tali alloggi.
Ne consegue la piana riconducibilità alla predetta categoria delle “case mobili” purché munite, così come prescritto dalla vigente normativa, di meccanismi di rotazione funzionanti ai fini del traino da parte di una motrice stradale.
Il vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento attuativo a propria volta prescrivono limiti dimensionali e di sagoma massimi ai fini dell'ordinaria fruizione dell'infrastruttura viaria, ma ammettono trasporti eccezionali, con o senza scorta tecnica, entro i soli limiti consentiti dalla rete viaria utilizzata, ed i manufatti in esame hanno, comunque, dimensioni più contenute rispetto a molte mietitrebbiatrici ed altre macchine agricole ed a molti trasporti di veicoli, barche ed impianti industriali che vengono spostati ordinariamente lungo la rete stradale.
8 - Assume, quindi, rilievo dirimente il motivo d'appello secondo la quale il Tar ha ignorato le censure svolte in primo grado dalla ricorrente circa la – almeno potenziale
- mobilità delle strutture in esame. Risulta infatti acclarata la circostanza secondo cui, alla stregua della documentazione fotografica rinvenibile agli atti del giudizio e non disconosciuta fra le parti, ciascuna delle due “casette mobili in legno” fosse munita di una coppia di ruote, reclinate su proprio carrello durante l'utilizzo abitativo, ai fini del suo – almeno potenziale - trasporto.
Il provvedimento impugnato e la sentenza appellata, al contrario, obliterano completamente questa circostanza, concretando un evidente vizio istruttorio e motivazionale dell'amministrazione, in alcun modo rilevato dal TAR nonostante che la mancata considerazione della mobilità delle due strutture fosse stata fatta oggetto del ricorso di primo grado.
7 – In conclusione, l'appello va accolto dovendosi, per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado per difetto di istruttoria e di motivazione, considerata la mancanza, N. 08791/2023 REG.RIC.
nell'ordinanza impugnata, di ogni riferimento alla presenza delle ruote (meccanismo di rotolamento risultato presente e funzionante ed idoneo allo spostamento ancorché non operativo in quel momento, così come è naturale stante l'utilizzo attuale del manufatto per campeggio, cioè per un uso che è per definizione temporaneo) .
L'annullamento travolge anche i successivi provvedimenti con cui l'Amministrazione comunale ha ribadito l'abusività delle medesime e l'acquisizione delle stesse al patrimonio comunale.
La complessità e non univocità della controversia giustificano, infine, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello principale come in epigrafe proposto; accoglie, i proposti motivi aggiunti; per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD CO, Presidente
Raffaello ES, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere N. 08791/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Raffaello ES
IL PRESIDENTE
UD CO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02114 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08791/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8791 del 2023, proposto dalla Società Agricola il Turchese Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio fisico eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno, n. 14
contro
Comune di San Vincenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IZ
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Terza) n. 336/2023 N. 08791/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
ES;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1 - LA Società Agricola Il Turchese s.a.s. chiede la riforma della Sentenza del TAR della Toscana, Sez. III, n. 336 del 3 aprile 2023 che ha respinto il suo ricorso avverso il Comune di San Vincenzo per l'annullamento dell'ordinanza n. 169 del 30 ottobre
2018, in parte modificata dall'ordinanza n. 192 del 4 dicembre 2018. Tali ordinanze avevano disposto il ripristino della destinazione d'uso di un garage in muratura nel quale erano stati abusivamente ricavati due miniappartamenti e la rimessione in pristino, mediante demolizione, di due case in legno con veranda e di un ulteriore volume adibito a bar, realizzato su terrazza sovrastante il fabbricato accessorio adibito a bagni e docce.
Con motivi aggiunti era stato inoltre, impugnato l'atto che aveva respinto la domanda di accertamento di conformità delle due casette in legno, presentata dopo aver spontaneamente ripristinato l'originaria destinazione d'uso del garage.
2 - Il TAR ha respinto il citato ricorso con motivi aggiunti avendo ritenuto che, dal combinato disposto delle norme di legge e regolamentari applicabili, si ricava la regola secondo cui l'attività del c.d. “agricampeggio”, nell'ambito dell'agriturismo, può essere svolta con l'impiego di allestimenti leggeri e facilmente amovibili (le tende), oppure con mezzi mobili (prima caravan e autocaravan, ora camper, roulotte e case N. 08791/2023 REG.RIC.
mobili) purché muniti -al contrario di quelli in esame- di meccanismi di rotazione funzionanti.
3 – La sopraindicata sentenza è stata impugnata con l'appello in epigrafe. Nelle more della trattazione dell'appello, con Ordinanza n. 203 del 13 novembre 2025 il Comune di San Vincenzo ha adottato una nuova “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi” avente a oggetto alcune delle “casette” dell'agricampeggio gestito dalla società ricorrente, tra cui le due oggetto del presente giudizio. Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto un nuovo ricorso dinanzi al TAR della
Toscana, pendente con R.G. n. 3528/2025, per il quale il TAR ha accolto l'istanza cautelare (ordinanza n. 5/2006). Il Comune di San Vincenzo, con ordinanza n. 236 del
22 dicembre 2025, ha poi parzialmente annullato d'ufficio la suindicata ordinanza proprio con riferimento alle due “casette” oggetto del presente giudizio, poiché sarebbero ormai state acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.
4 –Preso atto che per concorde avviso delle parti la res controversa del giudizio in epigrafe resta ormai limitata alla sola questione delle due casette in legno, occorre preliminarmente escludere che i successivi atti comunali abbiano determinato l'improcedibilità del giudizio. Il Comune di San Vincenzo ha infatti adottato, anche in relazione alle due casette in legno, nuovi provvedimenti che superano quelli qui impugnati. Al riguardo, deve tuttavia convenirsi che resta un interesse attuale, differenziato e tutelato della parte appellante. Infatti i due manufatti in esame sono stati infine esclusi dalla nuova disciplina con intervento adottato dal Comune in sede di autotutela, in quanto, alla stregua degli atti impugnati nel presente giudizio, gli stessi sono stati ritenuti oramai acquisiti al patrimonio del Comune. Risulta quindi evidente la permanenza dell'interesse della parte appellante all'annullamento degli stessi atti in riforma della sentenza del Tar.
5 –Preliminarmente, occorre rilevare che il Comune intimato, costituito in appello, argomenta il carattere ineccepibile della motivazione del provvedimento demolitorio N. 08791/2023 REG.RIC.
e ritiene comunque tardiva la relazione depositata solo in appello circa la presenza (si afferma, posticcia) delle ruote. Gli appellanti a propria volta ritengono tardiva tale eccezione poiché nuova e introdotta solo con le ultime note d'udienza.
In realtà, considera il Collegio, tutte le predette considerazioni di entrambe le parti risultano ammissibili, in quanto si limitano ad argomentare e specificare motivi già presenti agli atti del giudizio di primo grado.
6 – Nel merito, il Comune obietta che la pertinente normativa regionale (LR Toscana
30/2023, art. 13), per l'allestimento delle piazzole degli 'agricampeggi' ammette soltanto “veicoli ricreazionali” quali caravan e autocaravan, e non anche “casette” stabili come quelle in esame, la controversia riguarda infatti, prosegue la difesa comunale, il mantenimento, in una struttura destinata ad 'agricampeggio', di due stabili casette in legno, di dimensioni
(7,1 x 6,0 mt) incompatibili con qualunque forma di trasporto o movimentazione su strada, e neppure la circostanza che si trattasse di strutture fisse era stata contestata nel giudizio di primo grado. Allo stesso modo, il dPR n. 380/2001 non sembra poter esentare quel tipo di costruzioni dalla nozione di 'nuova costruzione');
7 – Ai fini della decisione occorre, peraltro, prendere le mosse dalla vigente previsione normativa, secondo la quale l'attività del c.d. “agricampeggio”, nell'ambito dell'agriturismo, può essere svolta con l'impiego di allestimenti leggeri e facilmente amovibili (le tende), oppure con mezzi mobili, ovvero camper, roulotte e anche case mobili, purché munite di meccanismi di rotazione funzionanti.
Il requisito della mobilità degli alloggi, quindi, differisce da quello concernente la mobilità degli utenti, ovvero dei campeggiatori, che possono indifferentemente svolgere attività turistico-ricreative viaggiando muniti delle strutture necessarie al proprio al pernottamento mediante tende, roulotte e camper, oppure possono recarsi presso strutture turistico-ricreative per soggiornarvi temporaneamente mediante strutture abitative la cui temporaneità è parametrata non all'utilizzo da parte del N. 08791/2023 REG.RIC.
singolo utente, bensì alla sua utilizzabilità da parte dell'insieme dei fruitori della struttura turistica, di modo che la loro mobilità deve essere riferita solo alla potenziale quanto completa rimovibilità di tali alloggi.
Ne consegue la piana riconducibilità alla predetta categoria delle “case mobili” purché munite, così come prescritto dalla vigente normativa, di meccanismi di rotazione funzionanti ai fini del traino da parte di una motrice stradale.
Il vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento attuativo a propria volta prescrivono limiti dimensionali e di sagoma massimi ai fini dell'ordinaria fruizione dell'infrastruttura viaria, ma ammettono trasporti eccezionali, con o senza scorta tecnica, entro i soli limiti consentiti dalla rete viaria utilizzata, ed i manufatti in esame hanno, comunque, dimensioni più contenute rispetto a molte mietitrebbiatrici ed altre macchine agricole ed a molti trasporti di veicoli, barche ed impianti industriali che vengono spostati ordinariamente lungo la rete stradale.
8 - Assume, quindi, rilievo dirimente il motivo d'appello secondo la quale il Tar ha ignorato le censure svolte in primo grado dalla ricorrente circa la – almeno potenziale
- mobilità delle strutture in esame. Risulta infatti acclarata la circostanza secondo cui, alla stregua della documentazione fotografica rinvenibile agli atti del giudizio e non disconosciuta fra le parti, ciascuna delle due “casette mobili in legno” fosse munita di una coppia di ruote, reclinate su proprio carrello durante l'utilizzo abitativo, ai fini del suo – almeno potenziale - trasporto.
Il provvedimento impugnato e la sentenza appellata, al contrario, obliterano completamente questa circostanza, concretando un evidente vizio istruttorio e motivazionale dell'amministrazione, in alcun modo rilevato dal TAR nonostante che la mancata considerazione della mobilità delle due strutture fosse stata fatta oggetto del ricorso di primo grado.
7 – In conclusione, l'appello va accolto dovendosi, per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado per difetto di istruttoria e di motivazione, considerata la mancanza, N. 08791/2023 REG.RIC.
nell'ordinanza impugnata, di ogni riferimento alla presenza delle ruote (meccanismo di rotolamento risultato presente e funzionante ed idoneo allo spostamento ancorché non operativo in quel momento, così come è naturale stante l'utilizzo attuale del manufatto per campeggio, cioè per un uso che è per definizione temporaneo) .
L'annullamento travolge anche i successivi provvedimenti con cui l'Amministrazione comunale ha ribadito l'abusività delle medesime e l'acquisizione delle stesse al patrimonio comunale.
La complessità e non univocità della controversia giustificano, infine, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello principale come in epigrafe proposto; accoglie, i proposti motivi aggiunti; per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD CO, Presidente
Raffaello ES, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere N. 08791/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Raffaello ES
IL PRESIDENTE
UD CO
IL SEGRETARIO