Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6243/2022 RG avente ad
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. AMMATURO ITALIA FIORELLA, elett.te dom.to Parte_1
c/o il difensore,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. Controparte_1
MOCELLA MARCO, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA DONNALBINA n. 56, NAPOLI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 06/12/2022, il ricorrente, premesso di essere dipendente del Comune di CP_1 dal 31.12.2004, inquadrato nella qualifica di Esecutore Amministrativo. Cat. Giur. B, posizione economica B 2, deduceva che con nota del 12.07.2022, prot. 20827, gli veniva contestato di aver tenuto una condotta non conforme ai doveri d'ufficio, consistente “nella visualizzazione di atti ai quali non si aveva titolo di accedere e nella divulgazione all'esterno”. Rappresentava che veniva fissata convocazione innanzi all'ufficio Procedimenti Disciplinari per il giorno 04.08.22 e che nonostante in data 1-8-22 avesse inviato le proprie giustificazioni ed in data 4-8-22 venisse ascoltato, con nota del 12.09.22 prot. n. 27048, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari adottava nei suoi confronti la sanzione della sospensione del servizio per tre mesi, con privazione della relativa retribuzione.
Eccepiva la nullità della sanzione per mancata esposizione del codice disciplinare, oltre che per carenza dei presupposti della violazione asseritamente contestata e per insussistenza della condotta.
Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, evidenziava da un lato di essere soggetto ipovedente, ragion per cui ingenuamente e senza altre finalità, provvedeva a visualizzare atti anche di competenza di altro settore, dall'altro che le credenziali di accesso erano facilmente acquisibili da terzi anche estranei al luogo di lavoro in quanto il ricopre un ruolo ove il contatto Pt_1 con l'utenza cittadina è frequente, tant'è che, non appena prendeva conoscenza della contestazione dell'addebito disciplinare, provvedeva a sporgere regolare denuncia dinanzi alla
Concludeva nei seguenti termini:
“l'Ill.mo Giudice del Lavoro, in accoglimento alle istanze ed alle domande articolate, voglia così provvedere:
Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con la delibera 34 del 09.07.2019, per omessa affissione del codice disciplinare, per irregolarità formale e per infondatezza della stessa;
Per l'effetto dichiarare illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi tre del ricorrente e conseguente condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni arretrate
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ingiustamente arrecato, da quantificarsi in euro
5.000,00 circa, pari alla retribuzione media trimestrale del ricorrente, o a quella altra somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa nel Suo illuminato apprezzamento”. Si costitutiva tardivamente il chiedendo di essere rimesso in termini stante l'omessa CP_1 notifica del decreto di fissazione.
Nel merito insisteva sulla legittimità del suo operato sia sotto il profilo formale della affissione del codice disciplinare, che sostanziale della sussistenza e rilevanza della condotta contestata al
. Pt_1 Rinviata la causa per discussione all'udienza del 25-3-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza. In limine si rileva che non è stata concessa l'invocata rimessione in termini del atteso CP_1 che dalla busta telematica della notifica del ricorso all'ente depositata da parte ricorrente si evince la regolare notifica anche del decreto di fissazione, per cui la tardiva costituzione è imputabile alla sola parte convenuta.
Sempre in via preliminare si osserva che non si ravvisano gli estremi di una pronuncia di cessata materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente in sede di note del 6-11-2023, a seguito della dichiarazione di non doversi procedere per i reati ex art. 615 ter commi 2 e 3 cpp da parte del GUP (sent. n. 435/2023) stante l'autonomia dell'accertamento in sede civile rispetto all'azione penale, né risultando che il abbia in seguito a tale pronuncia annullato la CP_1 sanzione in via di autotutela.
Quanto alla mancata affissione del codice disciplinare, va rilevato come, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (Cass., n. 14997 del 2010).
In applicazione del suddetto principio, che per identità di ratio può applicarsi anche a sanzioni disciplinari diverse dal licenziamento, si osserva come il rilievo delle condotte contestate al non può che prescindere dall'affissione del codice disciplinare, contrastando le stesse Pt_1 con il c.d. minimo etico e con norme di legge civili e penali che gli avrebbero, in qualità di dipendente pubblico, imposto di astenersi dall'utilizzare i sistemi operativi a lui in uso per ragioni diverse da quelle strettamente di servizio ed a maggior ragione a divulgare le informazioni in tal modo indebitamente ottenute.
Trattasi invero di condotte che non si limitano a collidere con mere prassi, non integranti usi normativi o negoziali, variabili nel tempo in ragione di congiunture economiche e di mercato, con la conseguente necessità della conoscibilità delle relative condotte mediante l'affissione del codice disciplinare (Cass. sent. n. 22626/2013). Nel merito, occorre muovere dalle lettera di contestazione disciplinare del 12-7-2022, nella quale come è noto si cristallizza l'addebito, costituendo la stessa l'essenziale elemento di garanzia in favore del lavoratore (Cass. sez. lav. 2851 del 9-2-2006).
Ebbene, nel caso di specie, la condotta cristallizzata nella lettera del 12-7-2022 consisteva nell'avere consultato sine titulo le note recanti i numeri di protocollo 18144 e 18145 aventi contenuto strettamente riservato, che erano poi rese oggetto di due istanze di accesso agli atti, una delle quali poche ore dopo l'acquisizione al protocollo dell'ente, elemento temporale da cui il Comune inferiva la presumibile rivelazione del contenuto delle stesse al diretto interessato da parte del ricorrente.
In chiave delimitativa del thema decidendum, va rilevato che non trova riscontro dalla lettura della lettera di contestazione la circostanza, dedotta dal nel costituirsi in giudizio, CP_1 secondo cui la stessa avrebbe avuto ad oggetto altresì la consultazione sine titulo da parte del ricorrente di ben 300 documenti dell'amministrazione e non solo di quelli di cui alle predette note del 15 giugno 2022.
Si pone pertanto la questione del se si sia in presenza di una violazione del principio di immutabilità della contestazione idonea a ledere il diritto di difesa del lavoratore o se, al contrario, trattandosi di condotta avente un'ontologica identità con quella specificamente contestata, non vi sarebbe alcun vulnus al diritto di difesa.
Va a tal proposito rilevato che, essendo i predetti 300 accessi precedenti alla contestazione disciplinare e non essendo stata dedotta dal alcuna specifica ragione per la quale gli CP_1 stessi venivano contestati per la prima volta in seno alla lettera con cui si comminava la sospensione, la contestazione appare prima facie tardiva.
Tuttavia, al di là di tale profilo che non è stato reso oggetto di una specifica eccezione da parte del , si osserva come il riferimento nella lettera con cui si comminava la sanzione ad Pt_1 altri 300 imprecisati documenti dell'amministrazione ai quali lo stesso avrebbe indebitamente fatto accesso, per come formulata, in assenza dell'indicazione degli elementi essenziali connotativi della condotta, concretizzi una lesione del diritto di difesa del ricorrente, non potendosi ignorare come le stesse modalità dell'accesso, il settore di pertinenza dei documenti ed il diverso livello di riservatezza dei dati negli stessi contenuti siano elementi in grado di influenzare nei termini di una maggiore o minore gravità la condotta contestata. Ne deriva che, ad avviso del Giudice, sono prive di pregio ai fini della valutazione della legittimità della sanzione per cui è causa le difese articolate dal in ordine agli altri accessi CP_1 indebitamente effettuati dal su tale copiosa documentazione ulteriore rispetto alle note Pt_1
18144 e 18145 del 15-6-2022 e della quale non vi era traccia nella contestazione disciplinare.
Cionondimeno osserva il giudicante come, dalla lettura della stessa lettera del 12-9-2022 con cui veniva comminata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 3 mesi, la condotta di accesso e divulgazione del contenuto delle due note specificamente indicate e quella consistente negli ulteriori 300 accessi - contestati per la prima volta in sede di audizione il 4-8-22- erano valutate dal in maniera tra di loro disgiunta e non cumulativa, per cui la non valutabilità della CP_1 seconda per difetto della previa contestazione non inficia in questa sede l'accertamento della legittimità della sanzione relativamente alla prima condotta. Ebbene, così delimitato l'oggetto del presente accertamento, si osserva come la condotta di indebito accesso alle note prot. n. 11814 e 11815 in assenza di ragioni di servizio deve ritenersi senz'altro sussistente nella sua materialità, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti, in sede di audizione in data 4 agosto, laddove lo stesso ammetteva implicitamente l'addebito ascrivendo la propria condotta a “curiosità”, come riportato nel verbale di audizione dell'Ufficio procedimenti disciplinari prodotto dallo stesso . Pt_1 Alla luce di tali dichiarazioni provenienti dalla stessa parte ricorrente, rese nell'immediato e pertanto “a caldo”, le contrastanti difese articolate in ricorso volte ad ascrivere la consultazione delle note in questione alla propria ipovedenza o ad una presunta appropriazione da parte di terzi delle proprie credenziali appaiono prima facie del tutto inattendibili e anche in considerazione dell'estrema genericità con cui sono state formulate la prova in ordine alle stesse è apparsa radicalmente inammissibile. Quanto all'elemento della divulgazione all'esterno delle informazioni indebitamente acquisite dal ricorrente a cui si fa riferimento nella lettera di contestazione e nella successiva lettera di irrogazione della sanzione disciplinare, va rilevato come il la inferisca dalla sospetta CP_1 contiguità temporale tra l'acquisizione al protocollo dell'ente delle note e la richiesta di accesso agli atti avanzata dal soggetto direttamente interessato dalle stesse, oltre che dal rapporto di amicizia di vecchia data, anch'esso oggetto di ammissione da parte del in sede di Pt_1 audizione, dello stesso con l'avv. Barbato, soggetto richiedente l'accesso in qualità di legale del
Pt_2
A fronte di tali specifiche deduzioni, parte ricorrente nulla ha dedotto e chiesto di provare al fine di confutare la tesi del dell'avere lo stesso proceduto alla divulgazione del contenuto CP_1 delle note all'esterno, in particolare in favore del e dell'avv. Barbato, per cui tale Pt_2 circostanza deve ritenersi indiziariamente acclarata al giudizio.
In ogni caso, si rileva come la condotta posta in essere dal ricorrente, anche a prescindere dall'elemento della divulgazione all'esterno, costituisca già in sé, nel fatto dell'accesso non supportato da ragioni di servizio a documenti depositati presso l'ente, una violazione dei principi di onestà e integrità, previsti dal codice etico, oltre che l'inosservanza delle basilari regole di deontologia professionale che, per esigenze di privacy dell'utenza, consentono l'accesso informatico solo per ragioni operative.
Tanto premesso venendo alla valutazione sulla proporzionalità della sanzione, si osserva come il nel comminare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi CP_1
3, richiamava l'art. 59 commi 1, 2, 3 e 4 lett. i), comma 8 lett. a) ed e) e comma 10 del CCNL comparto funzioni locali del 21-5-2018.
Posto che il richiamo al comma 4 lett. i (che contempla la violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'ente e agli utenti o ai terzi) in combinato disposto con il comma 8 lett a
(La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4”) non si attaglia al caso di specie essendosi, peraltro, esclusa la recidiva per le ragioni anziesposte e che parimenti non è conferente il richiamo alla lett. e) del comma 8 (“violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi”), che comunque necessiterebbe la prova di un grave danno, che non è stato dedotto nella lettera di contestazione, la disposizione a cui guardare è rappresentata dal comma 10 dello stesso articolo 59 in cui si legge “Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”. Nell'individuazione dell'obbligo violato dal , ad avviso del giudicante, viene in rilievo Pt_1 l'art. 57 comma 3 CCNL che prevede tra l'altro che il dipendente, al fine di garantire la migliore qualità del servizio, “non (ndr deve) utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio” (c), ipotesi nella quale appare sussumibile la condotta tenuta dal ricorrente nel suo fulcro essenziale.
In ordine al tipo ed alla misura della sanzione poi si osserva come, a mente dell'art. 59, rilevano i seguenti elementi: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. Ebbene nel caso di specie si è senz'altro in presenza di un comportamento intenzionale (avendolo in sostanza ammesso lo stesso lavoratore in sede di giustificazioni), della violazione di un obbligo particolarmente rilevante essendo posto a tutela del diritto alla privacy dei cittadini, della particolare insidiosità rappresentata dall'avere approfittato della propria posizione all'interno di una p.a. e dei sistemi informatici in dotazione per l'espletamento dei compiti d'ufficio, tutti elementi che connotano la condotta di una particolare gravità giustificando l'applicazione della sanzione della sospensione per un tempo di 3 mesi. In chiave comparativa, si rileva peraltro che la sospensione da 11 giorni a 6 mesi si applica, tra l'altro, all'ipotesi dell'alterco con vie di fatto negli ambienti di lavoro, dell'assenza ingiustificata dal servizio fino a due volte ed in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, delle assenze collettive ingiustificate nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza, ipotesi caratterizzate da un grado di disvalore disciplinare quanto meno assimilabile per gravità a quello della fattispecie in esame.
Il ricorso va in conclusione respinto con accertamento della legittimità della sanzione comminata al . Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
852,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 25-3-2025
IL GIUDICE
dott. ssa Francesca Fucci