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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 876/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 876/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 07.04.2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Amoroso Raffaele, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Castel Volturno (CE) in data
12.08.2004 e che dalla loro unione sono nate le figlie nata il [...], e , nata il Per_1 Per_2
06.09.2009; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) essi, sciolti dall'obbligo della coabitazione, vivranno separatamente e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, con reciproco obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni;
2) la casa coniugale sita in Castel Volturno al viale Ettore Cercone n 21 di proprietà della sig.ra verrà Parte_1 assegnata alla stessa, sussistendone i presupposti di legge, che la continuerà ad abitare insieme alle figlie;
3) stabilire l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_2 anagrafica della stessa presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4) il padre terrà con sé la figlia a titolo esemplificativo due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 Per_2 sino alle 20,00, nel fine settimana a settimane alterne, dalle ore 16.00 del venerdì o dal sabato sera, fino alle ore 21,00 della domenica;
il sig. comunicherà – almeno 24 ore prima - alla sig.ra quando i sopra citati incontri Parte_2 Pt_1 non potranno iniziare agli orari indicati o non potranno avvenire, per giustificati motivi;
durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre un periodo di vacanza di 10 giorni consecutivi, che per ragioni organizzative, verrà concordato Per_2 dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il periodo in cui la sig.ra avrà a propria volta il diritto di Pt_1 portare con sé in vacanza la minore, gli incontri con il padre rimarranno sospesi. I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo di vacanza ove si recheranno con il minore. (le parti all'interno delle note scritte scritta in sostituzione di udienza specificano che la figlia minore pernotterà 2 volte al mese con il genitore non collocatario)
5) per il primo anno (2025) il periodo delle vacanze estive sarà così organizzato: la minore starà con il padre dal Per_2
5 agosto al 15 agosto mentre con la mamma dal 16 agosto al 26 agosto. Il padre trascorrerà con la figlio minore, ad anni alterni, con la madre, la festività del Natale o quella del Capodanno;
così come i giorni di Pasqua e Pasquetta. La madre avrà diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno così come quello della festa della mamma con la figlia minore;
così il padre avrà diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno e quello della festa del papà. Il giorno Per_2 del compleanno ed onomastico di sarà trascorso congiuntamente, ove ve ne sia accordo con ambo due i genitori, oppure Per_2 ad anni alterni, con il padre e con la madre. A partire dal Natale 2025, il giorno 24-25 di dicembre sarà trascorso con il padre, mentre il giorno 26 con la madre;
mentre il giorno 31 dicembre con la madre e il giorno 1° gennaio 2026 con il padre;
6) il sig. sia tenuto al pagamento, tramite bonifico bancario, in favore della IG.ra , della Parte_2 Parte_1 somma mensile di Euro 600,00 (seicento) a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7) i coniugi concorreranno in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per le due figlie, da individuarsi come da prassi del Tribunale di Napoli Nord.
8) tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi e a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti spese : medico-sanitarie non coperte o non integralmente coperte dal SSN, purché debitamente prescritte e documentate dal medico di base;
scolastiche, quali: libri, materiale scolastico, rette, mensa, tasse, trasporto;
pratica sportiva e relative attrezzature;
imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di istituti privati;
corsi educativi e sportivi;
gite scolastiche, lezioni private, corsi integrativi di preparazione o apprendimento, anche di lingue straniere;
soggiorni all'estero, acquisto computer e ogni altra spesa straordinaria.
9) tali spese dovranno altresì essere rimborsate alla IG.ra che le ha sostenute, entro giorni 30 dalla Parte_1 presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa.
10) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo la sig attualmente occupata con contratto a tempo determinato preso il Ministero della Pubblica Istruzione, per cui non Pt_1 fa alcuna richiesta di mantenimento all'altro coniuge;
11) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
12) i coniugi acconsentono al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità per la figlia minorenne;
13) i coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e per l'effetto chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte, rinuziando alla comparizione personale”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Grazzanise (CE) il 07.03.1981;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 12, parte II Serie A, Ufficio 1, anno 2004;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 876/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 07.04.2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Amoroso Raffaele, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Castel Volturno (CE) in data
12.08.2004 e che dalla loro unione sono nate le figlie nata il [...], e , nata il Per_1 Per_2
06.09.2009; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) essi, sciolti dall'obbligo della coabitazione, vivranno separatamente e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, con reciproco obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni;
2) la casa coniugale sita in Castel Volturno al viale Ettore Cercone n 21 di proprietà della sig.ra verrà Parte_1 assegnata alla stessa, sussistendone i presupposti di legge, che la continuerà ad abitare insieme alle figlie;
3) stabilire l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_2 anagrafica della stessa presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4) il padre terrà con sé la figlia a titolo esemplificativo due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 Per_2 sino alle 20,00, nel fine settimana a settimane alterne, dalle ore 16.00 del venerdì o dal sabato sera, fino alle ore 21,00 della domenica;
il sig. comunicherà – almeno 24 ore prima - alla sig.ra quando i sopra citati incontri Parte_2 Pt_1 non potranno iniziare agli orari indicati o non potranno avvenire, per giustificati motivi;
durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre un periodo di vacanza di 10 giorni consecutivi, che per ragioni organizzative, verrà concordato Per_2 dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il periodo in cui la sig.ra avrà a propria volta il diritto di Pt_1 portare con sé in vacanza la minore, gli incontri con il padre rimarranno sospesi. I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo di vacanza ove si recheranno con il minore. (le parti all'interno delle note scritte scritta in sostituzione di udienza specificano che la figlia minore pernotterà 2 volte al mese con il genitore non collocatario)
5) per il primo anno (2025) il periodo delle vacanze estive sarà così organizzato: la minore starà con il padre dal Per_2
5 agosto al 15 agosto mentre con la mamma dal 16 agosto al 26 agosto. Il padre trascorrerà con la figlio minore, ad anni alterni, con la madre, la festività del Natale o quella del Capodanno;
così come i giorni di Pasqua e Pasquetta. La madre avrà diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno così come quello della festa della mamma con la figlia minore;
così il padre avrà diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno e quello della festa del papà. Il giorno Per_2 del compleanno ed onomastico di sarà trascorso congiuntamente, ove ve ne sia accordo con ambo due i genitori, oppure Per_2 ad anni alterni, con il padre e con la madre. A partire dal Natale 2025, il giorno 24-25 di dicembre sarà trascorso con il padre, mentre il giorno 26 con la madre;
mentre il giorno 31 dicembre con la madre e il giorno 1° gennaio 2026 con il padre;
6) il sig. sia tenuto al pagamento, tramite bonifico bancario, in favore della IG.ra , della Parte_2 Parte_1 somma mensile di Euro 600,00 (seicento) a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7) i coniugi concorreranno in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per le due figlie, da individuarsi come da prassi del Tribunale di Napoli Nord.
8) tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi e a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti spese : medico-sanitarie non coperte o non integralmente coperte dal SSN, purché debitamente prescritte e documentate dal medico di base;
scolastiche, quali: libri, materiale scolastico, rette, mensa, tasse, trasporto;
pratica sportiva e relative attrezzature;
imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di istituti privati;
corsi educativi e sportivi;
gite scolastiche, lezioni private, corsi integrativi di preparazione o apprendimento, anche di lingue straniere;
soggiorni all'estero, acquisto computer e ogni altra spesa straordinaria.
9) tali spese dovranno altresì essere rimborsate alla IG.ra che le ha sostenute, entro giorni 30 dalla Parte_1 presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa.
10) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo la sig attualmente occupata con contratto a tempo determinato preso il Ministero della Pubblica Istruzione, per cui non Pt_1 fa alcuna richiesta di mantenimento all'altro coniuge;
11) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
12) i coniugi acconsentono al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità per la figlia minorenne;
13) i coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e per l'effetto chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte, rinuziando alla comparizione personale”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Grazzanise (CE) il 07.03.1981;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 12, parte II Serie A, Ufficio 1, anno 2004;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso