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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/07/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1741/2017 pendente tra:
(C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. Santagata Valerio (C.F. ); P.IVA_1 C.F._1 OPPONENTE
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2 OPPONENTE – CONTUMACE
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazzuoli Stefano (C.F. P.IVA_3
); C.F._2 OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato in data 07.11.2016, la
[...]
ha dedotto di essere creditrice della Controparte_2 Parte_1 [...] per l'importo di € 1.048.253,80, quale saldo del corrispettivo previsto dal Parte_2
1 contratto di appalto riguardante la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica in
Picierno (PZ); ha evidenziato che la per azioni si è Parte_1 coobbligata al versamento del prezzo previsto dal citato contratto, che è rimasto parzialmente inadempiuto.
Conseguentemente, in data 27.12.2016, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2855/2016, notificato in data 18.01.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017, le società ingiunte hanno formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti circostanze:
• l'importo di € 457.500,00, di cui alla fattura n. 214 del 16.09.2014, è stato veniva integralmente corrisposto mediante adempimento da parte della società Parte_3
• l'importo di € 500.000,00, IVA inclusa, è condizionato all'erogazione del contributo che non è stato ancora conseguito;
Pt_4
• l'importo di € 63.460,24 è stato versato attraverso varie cessioni di credito;
• l'importo di € 421.500,00, che avrebbe dovuto essere versato nel primo anno di esercizio dell'impianto, derivante dai ricavi del GSE, non è dovuto, in virtù della scrittura privata del
20.05.2014;
• l'opera appaltata non risulta completata, in quanto presenta diverse criticità, per cui non è dovuto il saldo del corrispettivo.
Pertanto, le opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine,
l'accertamento delle somme effettivamente dovute alla controparte.
1.2 – Con comparsa depositata in data 31.05.2017, si è costituita in giudizio la
[...]
, deducendo quanto segue: Controparte_2
• l'impianto è stato ultimato a regola d'arte nel mese di settembre del 2014 e, in ogni caso, la controparte è decaduta dalla garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1667 c.c.;
• con riferimento all'importo di € 500.000,00, alla luce dell'art.
7.4 lettera (iii), lo stesso avrebbe dovuto essere corrisposto al momento dell'erogazione del contributo e, Pt_4 comunque, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, che è avvenuta a settembre 2014;
• con riferimento all'importo di € 421.500,00, la scrittura prIvata del 20.05.2014 prevede semplicemente la liberazione dall'obbligo di cessione del credito vantato nei confronti della
2 GSE, non certo la liberazione dall'obbligo di pagare tale importo da parte della
[...]
e della;
Parte_2 Parte_1
• con riferimento all'importo di € 457.500,00, il credito non è stato ceduto a Parte_3
che ha solo provveduto a erogare un anticipo su fatture, che non sono state adempite
[...] dalle opponenti;
• l'importo di € 63.460,24 non è stato incluso all'interno dell'ingiunzione di pagamento.
L'opposta ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, le parti sono state invitate a espletare il procedimento obbligatorio di mediazione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Successivamente, sono state ammesse ed acquisite le prove orali articolate da parte opposta;
in seguito, è stata disposta una CTU. Dopo il deposito dell'elaborato tecnico e dei relativi chiarimenti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del data 24.10.2024, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, in virtù dell'apertura della liquidazione giudiziale della il Parte_2
25.10.2024, parte opposta ha presentato ricorso per la riassunzione del giudizio, notificato alle controparti in pari data, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
A seguito della riassunzione, la regolarmente citata, non si è Parte_2 costituita e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
In data 21.03.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 27.02.2017, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
18.01.2017.
Inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 03.03.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 3 – Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dalla nei confronti della di alla luce dell'apertura della CP_2 Parte_2 Parte_2 liquidazione giudiziale della debitrice, dichiarata in data 28.02.2023, con sentenza del Tribunale di Potenza n. 1/2023.
3.1 – Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che l'art. 150 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (che corrisponde all'art. 51 della legge fallimentare) prevede che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”; l'art. 151 del medesimo codice (corrispondente all'art. 51 della legge fallimentare) aggiunge che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” e che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in applicazione di tali norme, deve essere affermato che alcuni processi, a seguito dell'interruzione dovuta al fallimento di una delle parti, non possono essere riassunti ai sensi dell'art. 303 c.p.c.: la dichiarazione di fallimento si atteggia a causa di improcedibilità, ove l'orizzonte sia la definitiva migrazione e conversione della domanda di credito in una insinuazione al passivo, con rito speciale, davanti agli organi concorsuali, con conseguente arresto dell'iter processuale ordinario, rilevabile d'ufficio (cfr.
Cassazione civile sez. un., 07/05/2021, n. 12154).
In particolare, le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, devono essere dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 L.F., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile sez. un., 23/02/2023, n. 5694).
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti della per sopravvenuta improcedibilità della domanda di Parte_2 Parte_2 pagamento formulata dalla CP_2
Conseguentemente, è necessario procedere all'esame soltanto dell'opposizione della CP_3
[...
[...] [
[...]
4 – Nel merito, il presente giudizio concerne il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra la e la in data 02.06.2013, che CP_2 Parte_2 ammonta a € 1.575.000,00, oltre IVA, per complessivi € 1.921.500,00 (cfr. allegato n. 24 della comparsa di costituzione); il contratto in questione è stato sottoscritto anche dalla CP_3
che si è obbligata al pagamento dell'importo citato (art. 7).
[...]
4.1 – Sul punto, dunque, occorre osservare che il credito della non corrisponde CP_2 all'importo di € 2.071.714,04, risultante dalle fatture versate in atti: il contratto di appalto stipulato tra le parti, infatti, prevede il corrispettivo di € 1.921.500,00 (art. 7.1), che “rimane fisso e invariato” (art. 7.2) e non è suscettibile di revisione (art. 7.3); non risulta provata l'approvazione di accordi modificativi del prezzo dovuto, alla luce delle varianti adottate, ai sensi dell'art. 6.
Del resto, anche il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha rilevato che “vi è una differenza tra il valore del corrispettivo contrattualmente pattuito ed il totale delle fatture emesse dalla per un importo pari ad euro 150.214,04”, evidenziando che “questa differenza non CP_2 viene motivata nella documentazione in atti e nel testo della fattura n. 219 emessa a saldo, che riporta come descrizione solo l'espressione ”; ne ha concluso che “non si Persona_1 riscontrano agli atti elementi motivanti tale differenza di Euro 150.214,04”.
All'interno delle note critiche trasmesse al CTU, l'opposta ha sostenuto che l'importo in questione è scaturito dalla realizzazione di opere edili, contabilizzate a misura ed eccedenti l'importo di € 200.000,00 pattuito tra le parti. Tuttavia, come osservato dal CTU, non è stato depositato alcun computo metrico relativo alle opere in questione, né le stesse sono state analiticamente indicate dal CTP. Pertanto, non è possibile verificare la loro effettiva realizzazione;
quindi, il relativo prezzo non è dovuto.
Il credito vantato da parte opposta, quindi, risulta provato solo nella misura di € 1.921.500,00.
4.2 – Inoltre, è necessario constatare che l'odierna parte opposta ha riconosciuto che la somma di
€ 960.000,00 è stata già corrisposta;
ha ammesso che il credito è stato ceduto a terzi, per l'importo di € 63.460,24.
La controversia, quindi, concerne il restante importo di € 898.039,76.
4.3 – Parte opponente, in primo luogo, ha sostenuto che l'opposta, con scrittura privata
5 sottoscritta in data 20.05.2014 (cfr. allegato n. 25 della comparsa di costituzione) ha rinunciato al pagamento € 421.500,00, che, secondo l'art.
7.4 del contratto di appalto, avrebbe dovuto essere corrisposto dalla committente, nel primo anno di esercizio, con i ricavi provenienti dal GSE.
In realtà, il documento in questione, sottoscritto soltanto dalla CEMS, non contiene alcuna rinuncia al pagamento dell'importo in questione, poiché prevede soltanto la liberazione della dall'obbligo di cedere il credito futuro relativo ai ricavi Parte_5 provenienti dal GSE (art. 3). Cionondimeno, l'art. 5 specifica che “la somma pari a € 421.500,00 dovrà essere corrisposta direttamente dalla Committente nel termine di un anno dall'inizio del primo anno di esercizio dell'impianto”.
La scrittura priva in questione, dunque, non contiene alcuna remissione del debito, per cui l'opposizione è infondata, con riferimento a tale profilo.
4.4 – In secondo luogo, l'opponente ha dedotto che l'importo di € 457.500,00, indicato all'interno della fattura n. 214 del 16.09.2014, è stato ceduto alla e, pertanto, Parte_3
l'odierna opposta non ne è più titolare. La CEMS ha ribattuto che il credito in questione non è stato ceduto, essendo stata effettuata un'operazione di anticipo su fatture, all'esito della quale la ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato, poiché il debitore ceduto Parte_3 non ha provveduto all'adempimento.
Neppure tale motivo di opposizione può essere accolto. Invero, il credito in esame si fonda sul contratto di appalto prodotto stipulato tra le parti;
la cessione del credito, pertanto, integra un fatto estintivo dell'altrui diritto, che avrebbe dovuto essere provato dall'odierna opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Tale onere probatorio non è stato soddisfatto, non essendo stato prodotto il contratto di cessione del credito in questione: invero, la ha depositato Controparte_3 esclusivamente una comunicazione trasmessa dalla che fa riferimento a un Parte_3
“credito per vostri debiti ceduti” (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione); tuttavia, la stessa nelle more divenuta all'interno della nota datata 26.05.2017 Parte_3 CP_4
(cfr. allegato n. 27 della comparsa di costituzione) ha rappresentato che è stata realizzata un'operazione di anticipo su fatture e che “la titolarità del credito resta in capo alla cedente
. CP_2
In considerazione del contenuto contrastante delle comunicazioni provenienti dall'asserita cessionaria, rilevato che non è stato prodotto il contratto di cessione, il trasferimento del credito
6 per cui è causa dalla alla non può considerarsi provato. CP_2 Parte_3
L'opposizione, quindi, è infondata, anche con riferimento a tale profilo.
4.5 – In terzo luogo, le opponenti hanno eccepito che, alla luce dell'art.
7.4 del contratto di appalto, l'importo di € 500.000,00, IVA inclusa, è condizionato all'erogazione del contributo dell che non è stato ancora conseguito. In merito, l'opposta ha anzitutto documentato Pt_4 che l in data 09.03.2016, ha accertato che l'importo massimo erogabile ammonta a € Pt_4
454.165,38 (cfr. allegato n. 23 della comparsa di costituzione) e, dunque, da ciò si può desumere che l'importo in questione è stato anche corrisposto;
inoltre, la CEMS ha anche evidenziato che l'art.
7.4 del contratto d'appalto prevede il pagamento dell'importo in parola “comunque entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori”
Sul punto, deve evidenziarsi che l'avveramento della condizione sospensiva integra un fatto costitutivo del diritto al pagamento del corrispettivo;
pertanto, l'onere di dimostrare tale circostanza deve essere posto a carico dell'opposta (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2016, n.
25597).
Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che la CEMS ha documentato l'accertamento dell'importo massimo erogabile, ma non ha fornito alcun elemento in merito all'effettiva erogazione del medesimo;
in altri termini, non è stato acclarato che si è avverata la condizione, consistente nel versamento del contributo da parte dell Con riferimento a tale profilo, Pt_4 quindi, la condizione non può considerarsi avverata.
4.6 – Dall'altro lato, è necessario verificare se risulta provata l'ultimazione dei lavori, da cui decorre il termine di novanta giorni per il pagamento del corrispettivo;
anche tale circostanza è stata contestata dalle opponenti, che hanno rimarcato che sono state riscontrate numerose criticità tecnico-funzionali che non consentono di ritenere l'opera definitivamente completata, come confermato dalla mancanza del certificato di collaudo.
Al riguardo, occorre considerare che il termine di novanta giorni, fissato per il pagamento dell'importo di € 500.000,00, decorre dalla “data di ultimazione dei lavori”; bisogna stabilire, allora, alla luce del contratto stipulato tra le parti, le modalità di individuazione di tale data.
Invero, dal regolamento contrattuale emerge che l'ultimazione dei lavori precede il collaudo delle opere e dall'accertamento di eventuali difetti. Infatti, l'art.
4.7 del contratto di appalto chiarisce:
“Ad ultimazione dei lavori, provvederà a comunicare al direttore dei lavori la fine dei CP_2
7 lavori di realizzazione dell'impianto. L'impianto sarà collaudato sotto la supervisione di un professionista abilitato nominato di comune accordo tra le parti e nel contraddittorio tra il committente, e il direttore dei lavori”. L'art.
4.8 stabilisce che “Il collaudo dell'impianto CP_2 sarà considerato avvenuto con esito positivo al raggiungimento di una potenza di energia elettrica non inferiore all'80% voi della potenza nominale, nell'arco di 10 giorni solari consecutivi”. L'art.
4.9 aggiunge: “Qualora nel corso delle prove di collaudo, il direttore dei lavori riscontri una mancanza di lieve entità e comunque tale da non compromettere (i) il funzionamento l'utilizzo dell'impianto in conformità al contratto e la migliore prassi dell'industria ed (ii) il livello minimo di prestazione dell'impianto, il committente non potrà rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di collaudo le ultimazione lavori, a condizione che le parti non abbiano concordato lei lavorazioni da eseguire. In tal caso, il direttore dei lavori prescriverà i lavori da eseguire, assegnando a un termine entro il quale gli stessi dovranno essere puntualmente eseguiti e chi in ogni CP_2 caso non potrà essere inferiore a 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale di collaudo e ultimazione lavori. Trascorso infruttuosamente tale termine il committente avrà il diritto di rifiutare il pagamento del saldo misura proporzionale ai lavori da eseguire fino all'avvenuto completamento dei lavori prescritti dal direttore dei lavori”.
Dalla documentazione in atti, si evince che la ha comunicato l'ultimazione dei lavori CP_2 strutturali e impiantistici rispettivamente in data 25.07.2014 e 31.07.2014 (cfr. allegati 9 e 10 della comparsa di costituzione). Il direttore dei lavori, in data 29.09.2014, ha attestato la conformità delle opere realizzate al progetto (cfr. allegato 11 della comparsa di costituzione); nella medesima data, il legale rappresentante della società committente ha comunicato al Comune di Picierno l'ultimazione dei lavori e il collaudo delle opere (cfr. allegato 12 della comparsa di costituzione).
I documenti citati, dunque, consentono di affermare che i lavori sono stati ultimati in data
29.09.2014, come riconosciuto dal direttore dei lavori e dalla stessa società committente. Non è mai stato effettuato il collaudo delle stesse, secondo le modalità previste all'interno del contratto: infatti, solo in data 01.02.2016 è stato redatto un verbale di collaudo, in assenza del direttore dei lavori e del professionista abilitato nominato di comune accordo tra le parti;
all'interno di tale verbale, peraltro, sono stati rilevati alcuni difetti degli impianti, ma non sono state prescritte le opere da eseguire per la rimozione degli stessi.
8 Cionondimeno, le opere devono considerarsi ultimate, a prescindere dal collaudo, che costituisce un adempimento successivo rispetto alla fine dei lavori. Conseguentemente, si è verificata la condizione necessaria per il pagamento dell'importo di € 500.000,00.
Anche con riferimento a tale profilo, quindi, l'opposizione è infondata.
5 – A questo punto, bisogna esaminare l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente, che ha lamentato la presenza di difformità e difetti delle opere realizzate, che, come rilevato dal CTU, emergono dal verbale di collaudo e dalla relazione del direttore dei lavori (cfr. allegati 4, 5, 6 dell'atto di citazione). Le criticità in questione sono state riconosciute dalla ditta appaltatrice, che ha sottoscritto il verbale citato, per cui non opera l'invocata decadenza, ai sensi dell'art. 1667 comma 2 c.p.c..
Il CTU ha provveduto in maniera puntuale a verificare la sussistenza delle criticità evidenziate.
5.1 – In primo luogo, l'opponente ha rilevato che “le chiavi d'arresto della linea gas non sono conformi, sono state usatele stesse chiavi utilizzate sulla linea del liquame, infatti chiudendo le chiavi il gas continua ad uscire”.
Sul punto, il CTU ha osservato che “dall'analisi della targhetta riportata sulle prime 13 è emerso che sono della marca in particolare della linea SX” e che Parte_6
“non viene dichiarata per le stesse quindi la conformità alla UNI EN 9034 (citata nel verbale di realizzazione a regola d'arte emesso da , pertanto le stesse si possono dichiarare non CP_2 idonee alla 'linea gas' dell'impianto”.
Il consulente ha anche riscontrato che “la quattordicesima valvola, invece, è installata nel complesso di filtraggio gas” e che “dall'analisi della targhetta riportata sul collo della valvola si evince che è prodotta dalla casa UNITECH, in particolare della linea TF”; ha constatato che “la valvola in esame risulta quindi essere conforme sia alle dichiarazioni rese da nel CP_2 certificato di regolare esecuzione che alle normative vigenti per impianti con gas in pressione e, pertanto idonea all'utilizzo all'interno della “linea gas” dell'impianto”.
Con riferimento al costo delle valvole difformi, il CTU ha chiarito: “Non avendo a disposizione un'offerta dettagliata dalla nella quale individuare il costo delle singole valvole, per poter procedere alla monetizzazione della fornitura e posa in opera delle stesse si proceduto ad effettuare una ricerca di mercato per individuare il prezzo medio di mercato di valvole con i requisiti tecnici necessari all'uso. Individuato tale valore si è proceduto a monetizzare le
9 prestazioni d'opera necessarie al montaggio delle stesse. Tale aliquota è stata calcolata valutando il numero di ore necessarie a montare una singola valvola, il numero e il grado di qualificazione delle risorse umane necessarie e il costo orario come da “Prezzario mano d'opera, dei materiali noli e trasporti” del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise –
Puglia – Basilicata”.
Ne ha concluso che il costo delle 13 valvole difformi è pari a € 7.911,80.
5.2 – L'opponente ha lamentato anche l'esistenza di perdite sull'impianto idrico del locale antincendio.
Il difetto in questione è stato riconosciuto da all'interno del verbale di collaudo. Secondo CP_2 il CTU, esso dipende da errori di installazione e non di progettazione;
in altri termini, “le perdite denunciate siano imputabili all'errato serraggio dei giunti tra le tubazioni e alla scarsa qualità degli organi di tenuta, si è proceduto alla monetizzazione della sola aliquota di manodopera a partire dal valore dato da nell'offerta tecnica allegata al contratto relativamente CP_2 all'impianto antincendio”.
Il CTU, dunque, ha stimato il costo delle opere difettose in € 5.220,56.
5.3 – La società committente ha eccepito anche che “i tappi per contenere le acque piovane sotto i quadri elettrici non sono stati montati e la buca si è riempita di liquame”.
Il CTU, al riguardo, ha rilevato che “durante l'accesso n° 3 effettuato presso il sito è stato possibile appurare (figura 68) la presenza di fango nella sottoplatea della cabina verificando quindi la veridicità di quanto sostenuto da e che “sono state rinvenuti inoltre, CP_3 all'interno della cabina stessa (figura 69), le otto flange stagne che non sono state montate da durante la posa della cabina”. CP_2
Il consulente, quindi, ha quantificato il costo relativo al mancato montaggio delle flange passacavi, che “è stato valutato monetizzando le prestazioni d'opera necessarie al loro montaggio”; “tale aliquota è stata calcolata (Tabella 6) valutando il numero di ore necessarie a montare una singola flangia, il numero e il grado di qualificazione delle risorse umane necessarie e il costo orario come da 'Prezzario mano d'opera, dei materiali noli e trasporti' del
”. Controparte_5
Il costo in questione ammonta a € 542,20.
10 5.4 – L'opponente ha evidenziato, altresì, che “i fine corsa delle valvole continuano a rompersi e non sembrano adeguati ad un utilizzo esterno in quanto ci danno problemi ogni volta che la temperatura esterna diminuisce”.
Sul punto, il CTU ha osservato: “Le valvole della 'linea gas' sono già state esaminate, quella della linea 'digestato' (figura 71) relative cioè a quelle parti dell'impianto dove viene trattata la materia prima sono della casa CESAP. Dall'analisi della targhetta (figura 72) riportata su ciascuna valvola si evince, tra le varie informazioni che sono progettate per operare in un range di temperatura compreso tra -10°C e 80 °C. Da un'analisi dei dati pubblicati nell'Atlante Climatico
d'Italia del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare relativi alla stazione di Potenza nel trentennio 1971-2000, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +4,1 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, si attesta a +20,8 °C. Nel trentennio di riferimento il picco più basso si è toccato nel gennaio del 1981 ed è stato di -9,6 °C. Le temperature registrate, quindi, sono ampiamente comprese nel range di funzionalità delle valvole e pertanto la lamentela risulta infondata”.
In altri termini, deve essere esclusa la sussistenza del difetto in questione.
5.5 – La società committente ha rilevato, inoltre, che “Da una verifica effettuata sui contatori elettrici di produzione viene fuori un dato di autoconsumo dell'impianto a regime che supera del
320% quello fornito dal costruttore il dato al 31.03.2016, infatti, a fronte di complessivi kWe
1.524.000 prodotti, ne sono stati pagati dal GSE solo 1.045.000”.
Sul punto, il CTU ha sottolineato che “il riscontro tecnico oggettivo dell'addotto autoconsumo che supererebbe 'del 320% il valore fornito dal costruttore' richiederebbe la disponibilità un valore di autoconsumo massimo dell'impianto in esercizio stabilito per contratto tra le 2 parti prima della realizzazione dello stesso” e che “in mancanza di tale dato ogni valutazione sui flussi energetici dell'impianto (in entrata ed uscita) non è utilizzabile per rispondere al punto 7”.
In altri termini, atteso che le parti non hanno pattuito alcun valore di autoconsumo massimo, deve essere esclusa la difformità degli impianti installati rispetto a quelli previsti dal contratto. Tale doglianza, dunque, non è fondata.
5.6 – Infine, le opponenti hanno lamentato un problema allo scambiatore, che sarebbe sottodimensionato alle esigenze.
11 Al riguardo, il CTU ha rilevato che lo scambiatore in questione è stato prodotto “artigianalmente” dalla che non ne ha fornito alcuna scheda tecnica;
i dati tecnici relativi al CP_2 dimensionamento non sono presente neppure all'interno della documentazione depositata presso il Comune di Picierno, visionata dal CTU. Il consulente ha rilevato che “l'assenza quindi di dati certi sulla realizzazione dell'impianto, di un qualsivoglia documento relativo al dimensionamento dello stesso, l'assenza in sito di targhe identificative essendo lo stesso probabilmente 'artigianale' impedisce di valutare in alcun modo l'oggetto tecnico”.
Si osserva, inoltre, che l'offerta formulata dalla CEMS in data 02.06.2013 prevede che la realizzazione di uno scambiatore “dimensionato per consentire una perfetta termostazione dei liquidi in digestione, nel primario”; la documentazione versata in atti non contiene ulteriori informazioni sul dimensionamento dello scambiatore e, quindi, non risulta che esso sia stato definito dal progettista oppure dal direttore dei lavori, diversamente da quanto affermato dalla
CEMS.
L'onere di provare la conformità dello scambiatore alla descrizione contenuta all'interno dell'offerta grava a carico della società appaltatrice, poiché le opponenti non hanno formulato domanda di garanzia, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., ma hanno eccepito le difformità e i difetti delle opere attraverso una eccezione di inadempimento. Invero, in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n. 1701).
Nel caso di specie, il CTU ha affermato che, sulla base della documentazione in atti, non è possibile stabilire le caratteristiche dello scambiatore. Pertanto, l'opposta non ha provato che esso fosse dimensionato in modo tale da garantire la termostazione dei liquidi che l'impianto era avrebbe dovuto digerire: difatti, non ha dimostrato né l'effettivo dimensionamento dello scambiatore, né quello richiesto, né la quantità di liquidi che, alla luce delle sue caratteristiche,
l'impianto era destinato a digerire (a prescindere da quelli realmente utilizzati dalla committente).
12 Non è provata, dunque, la conformità del sistema di termostazione realizzato dalla rispetto CP_2
a quello pattuito e, quindi, non ne è dovuto il pagamento. Alla luce dell'offerta formulata dalla in data 02.06.2013, il costo del medesimo sistema è pari a € 87.000,00, con sconto del CP_2
5%, oltre IVA al 22%; esso, quindi, ammonta a € 100.833,00.
5.7 – In sintesi, il costo delle opere difettose o non conformi individuate ai paragrafi precedenti ammonta a complessivi € 114.507,56, risultanti dalla somma tra € 7.911,80, € 5.220,56, € 542,20 ed € 100.833,00.
Tale importo, dunque, deve essere decurtato dal saldo del prezzo dovuto alla pari a € CP_2
898.039,76. Conseguentemente, il credito di parte opponente deve essere ridotto a € 783.532,20.
6 – In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_3
dell'importo di € 783.532,20, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture CP_2 all'effettivo soddisfo.
7 – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, alla luce della natura unitario del procedimento monitorio e della successiva fase di opposizione, nonché dell'accoglimento parziale della domanda formulata dalla (cfr. Cassazione civile sez. un, 31/10/2022, n. CP_2
32061), sono poste a carico della Controparte_3
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella
II, fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con aumento del 15%, ai sensi dell'art. 6 del decreto;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7.1 – Restano compensate, invece, le spese relative alla fase monitoria, alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione.
7.2 – Nei rapporti tra la Società Agricola di e la non accorre provvedere Parte_2 CP_2 sulle spese di lite, atteso che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, che ha determinato la sopravvenuta improcedibilità della domanda, la società opponente non si è costituita in giudizio.
7.3 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
13 Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia della Società Agricola di Parte_2
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. dichiara improcedibile la domanda formula dalla nei confronti della Società Agricola CP_2 di Parte_2
4. condanna la al pagamento, in favore della dell'importo di € Controparte_3 CP_2
783.532,20, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
5. condanna la al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_3 CP_2 presente giudizio, che si liquidano in euro 25.825,55 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_3
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1741/2017 pendente tra:
(C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. Santagata Valerio (C.F. ); P.IVA_1 C.F._1 OPPONENTE
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2 OPPONENTE – CONTUMACE
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazzuoli Stefano (C.F. P.IVA_3
); C.F._2 OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato in data 07.11.2016, la
[...]
ha dedotto di essere creditrice della Controparte_2 Parte_1 [...] per l'importo di € 1.048.253,80, quale saldo del corrispettivo previsto dal Parte_2
1 contratto di appalto riguardante la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica in
Picierno (PZ); ha evidenziato che la per azioni si è Parte_1 coobbligata al versamento del prezzo previsto dal citato contratto, che è rimasto parzialmente inadempiuto.
Conseguentemente, in data 27.12.2016, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2855/2016, notificato in data 18.01.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017, le società ingiunte hanno formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti circostanze:
• l'importo di € 457.500,00, di cui alla fattura n. 214 del 16.09.2014, è stato veniva integralmente corrisposto mediante adempimento da parte della società Parte_3
• l'importo di € 500.000,00, IVA inclusa, è condizionato all'erogazione del contributo che non è stato ancora conseguito;
Pt_4
• l'importo di € 63.460,24 è stato versato attraverso varie cessioni di credito;
• l'importo di € 421.500,00, che avrebbe dovuto essere versato nel primo anno di esercizio dell'impianto, derivante dai ricavi del GSE, non è dovuto, in virtù della scrittura privata del
20.05.2014;
• l'opera appaltata non risulta completata, in quanto presenta diverse criticità, per cui non è dovuto il saldo del corrispettivo.
Pertanto, le opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine,
l'accertamento delle somme effettivamente dovute alla controparte.
1.2 – Con comparsa depositata in data 31.05.2017, si è costituita in giudizio la
[...]
, deducendo quanto segue: Controparte_2
• l'impianto è stato ultimato a regola d'arte nel mese di settembre del 2014 e, in ogni caso, la controparte è decaduta dalla garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1667 c.c.;
• con riferimento all'importo di € 500.000,00, alla luce dell'art.
7.4 lettera (iii), lo stesso avrebbe dovuto essere corrisposto al momento dell'erogazione del contributo e, Pt_4 comunque, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, che è avvenuta a settembre 2014;
• con riferimento all'importo di € 421.500,00, la scrittura prIvata del 20.05.2014 prevede semplicemente la liberazione dall'obbligo di cessione del credito vantato nei confronti della
2 GSE, non certo la liberazione dall'obbligo di pagare tale importo da parte della
[...]
e della;
Parte_2 Parte_1
• con riferimento all'importo di € 457.500,00, il credito non è stato ceduto a Parte_3
che ha solo provveduto a erogare un anticipo su fatture, che non sono state adempite
[...] dalle opponenti;
• l'importo di € 63.460,24 non è stato incluso all'interno dell'ingiunzione di pagamento.
L'opposta ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, le parti sono state invitate a espletare il procedimento obbligatorio di mediazione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Successivamente, sono state ammesse ed acquisite le prove orali articolate da parte opposta;
in seguito, è stata disposta una CTU. Dopo il deposito dell'elaborato tecnico e dei relativi chiarimenti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del data 24.10.2024, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, in virtù dell'apertura della liquidazione giudiziale della il Parte_2
25.10.2024, parte opposta ha presentato ricorso per la riassunzione del giudizio, notificato alle controparti in pari data, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
A seguito della riassunzione, la regolarmente citata, non si è Parte_2 costituita e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
In data 21.03.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 27.02.2017, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
18.01.2017.
Inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 03.03.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 3 – Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dalla nei confronti della di alla luce dell'apertura della CP_2 Parte_2 Parte_2 liquidazione giudiziale della debitrice, dichiarata in data 28.02.2023, con sentenza del Tribunale di Potenza n. 1/2023.
3.1 – Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che l'art. 150 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (che corrisponde all'art. 51 della legge fallimentare) prevede che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”; l'art. 151 del medesimo codice (corrispondente all'art. 51 della legge fallimentare) aggiunge che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” e che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in applicazione di tali norme, deve essere affermato che alcuni processi, a seguito dell'interruzione dovuta al fallimento di una delle parti, non possono essere riassunti ai sensi dell'art. 303 c.p.c.: la dichiarazione di fallimento si atteggia a causa di improcedibilità, ove l'orizzonte sia la definitiva migrazione e conversione della domanda di credito in una insinuazione al passivo, con rito speciale, davanti agli organi concorsuali, con conseguente arresto dell'iter processuale ordinario, rilevabile d'ufficio (cfr.
Cassazione civile sez. un., 07/05/2021, n. 12154).
In particolare, le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, devono essere dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 L.F., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile sez. un., 23/02/2023, n. 5694).
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti della per sopravvenuta improcedibilità della domanda di Parte_2 Parte_2 pagamento formulata dalla CP_2
Conseguentemente, è necessario procedere all'esame soltanto dell'opposizione della CP_3
[...
[...] [
[...]
4 – Nel merito, il presente giudizio concerne il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra la e la in data 02.06.2013, che CP_2 Parte_2 ammonta a € 1.575.000,00, oltre IVA, per complessivi € 1.921.500,00 (cfr. allegato n. 24 della comparsa di costituzione); il contratto in questione è stato sottoscritto anche dalla CP_3
che si è obbligata al pagamento dell'importo citato (art. 7).
[...]
4.1 – Sul punto, dunque, occorre osservare che il credito della non corrisponde CP_2 all'importo di € 2.071.714,04, risultante dalle fatture versate in atti: il contratto di appalto stipulato tra le parti, infatti, prevede il corrispettivo di € 1.921.500,00 (art. 7.1), che “rimane fisso e invariato” (art. 7.2) e non è suscettibile di revisione (art. 7.3); non risulta provata l'approvazione di accordi modificativi del prezzo dovuto, alla luce delle varianti adottate, ai sensi dell'art. 6.
Del resto, anche il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha rilevato che “vi è una differenza tra il valore del corrispettivo contrattualmente pattuito ed il totale delle fatture emesse dalla per un importo pari ad euro 150.214,04”, evidenziando che “questa differenza non CP_2 viene motivata nella documentazione in atti e nel testo della fattura n. 219 emessa a saldo, che riporta come descrizione solo l'espressione ”; ne ha concluso che “non si Persona_1 riscontrano agli atti elementi motivanti tale differenza di Euro 150.214,04”.
All'interno delle note critiche trasmesse al CTU, l'opposta ha sostenuto che l'importo in questione è scaturito dalla realizzazione di opere edili, contabilizzate a misura ed eccedenti l'importo di € 200.000,00 pattuito tra le parti. Tuttavia, come osservato dal CTU, non è stato depositato alcun computo metrico relativo alle opere in questione, né le stesse sono state analiticamente indicate dal CTP. Pertanto, non è possibile verificare la loro effettiva realizzazione;
quindi, il relativo prezzo non è dovuto.
Il credito vantato da parte opposta, quindi, risulta provato solo nella misura di € 1.921.500,00.
4.2 – Inoltre, è necessario constatare che l'odierna parte opposta ha riconosciuto che la somma di
€ 960.000,00 è stata già corrisposta;
ha ammesso che il credito è stato ceduto a terzi, per l'importo di € 63.460,24.
La controversia, quindi, concerne il restante importo di € 898.039,76.
4.3 – Parte opponente, in primo luogo, ha sostenuto che l'opposta, con scrittura privata
5 sottoscritta in data 20.05.2014 (cfr. allegato n. 25 della comparsa di costituzione) ha rinunciato al pagamento € 421.500,00, che, secondo l'art.
7.4 del contratto di appalto, avrebbe dovuto essere corrisposto dalla committente, nel primo anno di esercizio, con i ricavi provenienti dal GSE.
In realtà, il documento in questione, sottoscritto soltanto dalla CEMS, non contiene alcuna rinuncia al pagamento dell'importo in questione, poiché prevede soltanto la liberazione della dall'obbligo di cedere il credito futuro relativo ai ricavi Parte_5 provenienti dal GSE (art. 3). Cionondimeno, l'art. 5 specifica che “la somma pari a € 421.500,00 dovrà essere corrisposta direttamente dalla Committente nel termine di un anno dall'inizio del primo anno di esercizio dell'impianto”.
La scrittura priva in questione, dunque, non contiene alcuna remissione del debito, per cui l'opposizione è infondata, con riferimento a tale profilo.
4.4 – In secondo luogo, l'opponente ha dedotto che l'importo di € 457.500,00, indicato all'interno della fattura n. 214 del 16.09.2014, è stato ceduto alla e, pertanto, Parte_3
l'odierna opposta non ne è più titolare. La CEMS ha ribattuto che il credito in questione non è stato ceduto, essendo stata effettuata un'operazione di anticipo su fatture, all'esito della quale la ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato, poiché il debitore ceduto Parte_3 non ha provveduto all'adempimento.
Neppure tale motivo di opposizione può essere accolto. Invero, il credito in esame si fonda sul contratto di appalto prodotto stipulato tra le parti;
la cessione del credito, pertanto, integra un fatto estintivo dell'altrui diritto, che avrebbe dovuto essere provato dall'odierna opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Tale onere probatorio non è stato soddisfatto, non essendo stato prodotto il contratto di cessione del credito in questione: invero, la ha depositato Controparte_3 esclusivamente una comunicazione trasmessa dalla che fa riferimento a un Parte_3
“credito per vostri debiti ceduti” (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione); tuttavia, la stessa nelle more divenuta all'interno della nota datata 26.05.2017 Parte_3 CP_4
(cfr. allegato n. 27 della comparsa di costituzione) ha rappresentato che è stata realizzata un'operazione di anticipo su fatture e che “la titolarità del credito resta in capo alla cedente
. CP_2
In considerazione del contenuto contrastante delle comunicazioni provenienti dall'asserita cessionaria, rilevato che non è stato prodotto il contratto di cessione, il trasferimento del credito
6 per cui è causa dalla alla non può considerarsi provato. CP_2 Parte_3
L'opposizione, quindi, è infondata, anche con riferimento a tale profilo.
4.5 – In terzo luogo, le opponenti hanno eccepito che, alla luce dell'art.
7.4 del contratto di appalto, l'importo di € 500.000,00, IVA inclusa, è condizionato all'erogazione del contributo dell che non è stato ancora conseguito. In merito, l'opposta ha anzitutto documentato Pt_4 che l in data 09.03.2016, ha accertato che l'importo massimo erogabile ammonta a € Pt_4
454.165,38 (cfr. allegato n. 23 della comparsa di costituzione) e, dunque, da ciò si può desumere che l'importo in questione è stato anche corrisposto;
inoltre, la CEMS ha anche evidenziato che l'art.
7.4 del contratto d'appalto prevede il pagamento dell'importo in parola “comunque entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori”
Sul punto, deve evidenziarsi che l'avveramento della condizione sospensiva integra un fatto costitutivo del diritto al pagamento del corrispettivo;
pertanto, l'onere di dimostrare tale circostanza deve essere posto a carico dell'opposta (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2016, n.
25597).
Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che la CEMS ha documentato l'accertamento dell'importo massimo erogabile, ma non ha fornito alcun elemento in merito all'effettiva erogazione del medesimo;
in altri termini, non è stato acclarato che si è avverata la condizione, consistente nel versamento del contributo da parte dell Con riferimento a tale profilo, Pt_4 quindi, la condizione non può considerarsi avverata.
4.6 – Dall'altro lato, è necessario verificare se risulta provata l'ultimazione dei lavori, da cui decorre il termine di novanta giorni per il pagamento del corrispettivo;
anche tale circostanza è stata contestata dalle opponenti, che hanno rimarcato che sono state riscontrate numerose criticità tecnico-funzionali che non consentono di ritenere l'opera definitivamente completata, come confermato dalla mancanza del certificato di collaudo.
Al riguardo, occorre considerare che il termine di novanta giorni, fissato per il pagamento dell'importo di € 500.000,00, decorre dalla “data di ultimazione dei lavori”; bisogna stabilire, allora, alla luce del contratto stipulato tra le parti, le modalità di individuazione di tale data.
Invero, dal regolamento contrattuale emerge che l'ultimazione dei lavori precede il collaudo delle opere e dall'accertamento di eventuali difetti. Infatti, l'art.
4.7 del contratto di appalto chiarisce:
“Ad ultimazione dei lavori, provvederà a comunicare al direttore dei lavori la fine dei CP_2
7 lavori di realizzazione dell'impianto. L'impianto sarà collaudato sotto la supervisione di un professionista abilitato nominato di comune accordo tra le parti e nel contraddittorio tra il committente, e il direttore dei lavori”. L'art.
4.8 stabilisce che “Il collaudo dell'impianto CP_2 sarà considerato avvenuto con esito positivo al raggiungimento di una potenza di energia elettrica non inferiore all'80% voi della potenza nominale, nell'arco di 10 giorni solari consecutivi”. L'art.
4.9 aggiunge: “Qualora nel corso delle prove di collaudo, il direttore dei lavori riscontri una mancanza di lieve entità e comunque tale da non compromettere (i) il funzionamento l'utilizzo dell'impianto in conformità al contratto e la migliore prassi dell'industria ed (ii) il livello minimo di prestazione dell'impianto, il committente non potrà rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di collaudo le ultimazione lavori, a condizione che le parti non abbiano concordato lei lavorazioni da eseguire. In tal caso, il direttore dei lavori prescriverà i lavori da eseguire, assegnando a un termine entro il quale gli stessi dovranno essere puntualmente eseguiti e chi in ogni CP_2 caso non potrà essere inferiore a 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale di collaudo e ultimazione lavori. Trascorso infruttuosamente tale termine il committente avrà il diritto di rifiutare il pagamento del saldo misura proporzionale ai lavori da eseguire fino all'avvenuto completamento dei lavori prescritti dal direttore dei lavori”.
Dalla documentazione in atti, si evince che la ha comunicato l'ultimazione dei lavori CP_2 strutturali e impiantistici rispettivamente in data 25.07.2014 e 31.07.2014 (cfr. allegati 9 e 10 della comparsa di costituzione). Il direttore dei lavori, in data 29.09.2014, ha attestato la conformità delle opere realizzate al progetto (cfr. allegato 11 della comparsa di costituzione); nella medesima data, il legale rappresentante della società committente ha comunicato al Comune di Picierno l'ultimazione dei lavori e il collaudo delle opere (cfr. allegato 12 della comparsa di costituzione).
I documenti citati, dunque, consentono di affermare che i lavori sono stati ultimati in data
29.09.2014, come riconosciuto dal direttore dei lavori e dalla stessa società committente. Non è mai stato effettuato il collaudo delle stesse, secondo le modalità previste all'interno del contratto: infatti, solo in data 01.02.2016 è stato redatto un verbale di collaudo, in assenza del direttore dei lavori e del professionista abilitato nominato di comune accordo tra le parti;
all'interno di tale verbale, peraltro, sono stati rilevati alcuni difetti degli impianti, ma non sono state prescritte le opere da eseguire per la rimozione degli stessi.
8 Cionondimeno, le opere devono considerarsi ultimate, a prescindere dal collaudo, che costituisce un adempimento successivo rispetto alla fine dei lavori. Conseguentemente, si è verificata la condizione necessaria per il pagamento dell'importo di € 500.000,00.
Anche con riferimento a tale profilo, quindi, l'opposizione è infondata.
5 – A questo punto, bisogna esaminare l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente, che ha lamentato la presenza di difformità e difetti delle opere realizzate, che, come rilevato dal CTU, emergono dal verbale di collaudo e dalla relazione del direttore dei lavori (cfr. allegati 4, 5, 6 dell'atto di citazione). Le criticità in questione sono state riconosciute dalla ditta appaltatrice, che ha sottoscritto il verbale citato, per cui non opera l'invocata decadenza, ai sensi dell'art. 1667 comma 2 c.p.c..
Il CTU ha provveduto in maniera puntuale a verificare la sussistenza delle criticità evidenziate.
5.1 – In primo luogo, l'opponente ha rilevato che “le chiavi d'arresto della linea gas non sono conformi, sono state usatele stesse chiavi utilizzate sulla linea del liquame, infatti chiudendo le chiavi il gas continua ad uscire”.
Sul punto, il CTU ha osservato che “dall'analisi della targhetta riportata sulle prime 13 è emerso che sono della marca in particolare della linea SX” e che Parte_6
“non viene dichiarata per le stesse quindi la conformità alla UNI EN 9034 (citata nel verbale di realizzazione a regola d'arte emesso da , pertanto le stesse si possono dichiarare non CP_2 idonee alla 'linea gas' dell'impianto”.
Il consulente ha anche riscontrato che “la quattordicesima valvola, invece, è installata nel complesso di filtraggio gas” e che “dall'analisi della targhetta riportata sul collo della valvola si evince che è prodotta dalla casa UNITECH, in particolare della linea TF”; ha constatato che “la valvola in esame risulta quindi essere conforme sia alle dichiarazioni rese da nel CP_2 certificato di regolare esecuzione che alle normative vigenti per impianti con gas in pressione e, pertanto idonea all'utilizzo all'interno della “linea gas” dell'impianto”.
Con riferimento al costo delle valvole difformi, il CTU ha chiarito: “Non avendo a disposizione un'offerta dettagliata dalla nella quale individuare il costo delle singole valvole, per poter procedere alla monetizzazione della fornitura e posa in opera delle stesse si proceduto ad effettuare una ricerca di mercato per individuare il prezzo medio di mercato di valvole con i requisiti tecnici necessari all'uso. Individuato tale valore si è proceduto a monetizzare le
9 prestazioni d'opera necessarie al montaggio delle stesse. Tale aliquota è stata calcolata valutando il numero di ore necessarie a montare una singola valvola, il numero e il grado di qualificazione delle risorse umane necessarie e il costo orario come da “Prezzario mano d'opera, dei materiali noli e trasporti” del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise –
Puglia – Basilicata”.
Ne ha concluso che il costo delle 13 valvole difformi è pari a € 7.911,80.
5.2 – L'opponente ha lamentato anche l'esistenza di perdite sull'impianto idrico del locale antincendio.
Il difetto in questione è stato riconosciuto da all'interno del verbale di collaudo. Secondo CP_2 il CTU, esso dipende da errori di installazione e non di progettazione;
in altri termini, “le perdite denunciate siano imputabili all'errato serraggio dei giunti tra le tubazioni e alla scarsa qualità degli organi di tenuta, si è proceduto alla monetizzazione della sola aliquota di manodopera a partire dal valore dato da nell'offerta tecnica allegata al contratto relativamente CP_2 all'impianto antincendio”.
Il CTU, dunque, ha stimato il costo delle opere difettose in € 5.220,56.
5.3 – La società committente ha eccepito anche che “i tappi per contenere le acque piovane sotto i quadri elettrici non sono stati montati e la buca si è riempita di liquame”.
Il CTU, al riguardo, ha rilevato che “durante l'accesso n° 3 effettuato presso il sito è stato possibile appurare (figura 68) la presenza di fango nella sottoplatea della cabina verificando quindi la veridicità di quanto sostenuto da e che “sono state rinvenuti inoltre, CP_3 all'interno della cabina stessa (figura 69), le otto flange stagne che non sono state montate da durante la posa della cabina”. CP_2
Il consulente, quindi, ha quantificato il costo relativo al mancato montaggio delle flange passacavi, che “è stato valutato monetizzando le prestazioni d'opera necessarie al loro montaggio”; “tale aliquota è stata calcolata (Tabella 6) valutando il numero di ore necessarie a montare una singola flangia, il numero e il grado di qualificazione delle risorse umane necessarie e il costo orario come da 'Prezzario mano d'opera, dei materiali noli e trasporti' del
”. Controparte_5
Il costo in questione ammonta a € 542,20.
10 5.4 – L'opponente ha evidenziato, altresì, che “i fine corsa delle valvole continuano a rompersi e non sembrano adeguati ad un utilizzo esterno in quanto ci danno problemi ogni volta che la temperatura esterna diminuisce”.
Sul punto, il CTU ha osservato: “Le valvole della 'linea gas' sono già state esaminate, quella della linea 'digestato' (figura 71) relative cioè a quelle parti dell'impianto dove viene trattata la materia prima sono della casa CESAP. Dall'analisi della targhetta (figura 72) riportata su ciascuna valvola si evince, tra le varie informazioni che sono progettate per operare in un range di temperatura compreso tra -10°C e 80 °C. Da un'analisi dei dati pubblicati nell'Atlante Climatico
d'Italia del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare relativi alla stazione di Potenza nel trentennio 1971-2000, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +4,1 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, si attesta a +20,8 °C. Nel trentennio di riferimento il picco più basso si è toccato nel gennaio del 1981 ed è stato di -9,6 °C. Le temperature registrate, quindi, sono ampiamente comprese nel range di funzionalità delle valvole e pertanto la lamentela risulta infondata”.
In altri termini, deve essere esclusa la sussistenza del difetto in questione.
5.5 – La società committente ha rilevato, inoltre, che “Da una verifica effettuata sui contatori elettrici di produzione viene fuori un dato di autoconsumo dell'impianto a regime che supera del
320% quello fornito dal costruttore il dato al 31.03.2016, infatti, a fronte di complessivi kWe
1.524.000 prodotti, ne sono stati pagati dal GSE solo 1.045.000”.
Sul punto, il CTU ha sottolineato che “il riscontro tecnico oggettivo dell'addotto autoconsumo che supererebbe 'del 320% il valore fornito dal costruttore' richiederebbe la disponibilità un valore di autoconsumo massimo dell'impianto in esercizio stabilito per contratto tra le 2 parti prima della realizzazione dello stesso” e che “in mancanza di tale dato ogni valutazione sui flussi energetici dell'impianto (in entrata ed uscita) non è utilizzabile per rispondere al punto 7”.
In altri termini, atteso che le parti non hanno pattuito alcun valore di autoconsumo massimo, deve essere esclusa la difformità degli impianti installati rispetto a quelli previsti dal contratto. Tale doglianza, dunque, non è fondata.
5.6 – Infine, le opponenti hanno lamentato un problema allo scambiatore, che sarebbe sottodimensionato alle esigenze.
11 Al riguardo, il CTU ha rilevato che lo scambiatore in questione è stato prodotto “artigianalmente” dalla che non ne ha fornito alcuna scheda tecnica;
i dati tecnici relativi al CP_2 dimensionamento non sono presente neppure all'interno della documentazione depositata presso il Comune di Picierno, visionata dal CTU. Il consulente ha rilevato che “l'assenza quindi di dati certi sulla realizzazione dell'impianto, di un qualsivoglia documento relativo al dimensionamento dello stesso, l'assenza in sito di targhe identificative essendo lo stesso probabilmente 'artigianale' impedisce di valutare in alcun modo l'oggetto tecnico”.
Si osserva, inoltre, che l'offerta formulata dalla CEMS in data 02.06.2013 prevede che la realizzazione di uno scambiatore “dimensionato per consentire una perfetta termostazione dei liquidi in digestione, nel primario”; la documentazione versata in atti non contiene ulteriori informazioni sul dimensionamento dello scambiatore e, quindi, non risulta che esso sia stato definito dal progettista oppure dal direttore dei lavori, diversamente da quanto affermato dalla
CEMS.
L'onere di provare la conformità dello scambiatore alla descrizione contenuta all'interno dell'offerta grava a carico della società appaltatrice, poiché le opponenti non hanno formulato domanda di garanzia, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., ma hanno eccepito le difformità e i difetti delle opere attraverso una eccezione di inadempimento. Invero, in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n. 1701).
Nel caso di specie, il CTU ha affermato che, sulla base della documentazione in atti, non è possibile stabilire le caratteristiche dello scambiatore. Pertanto, l'opposta non ha provato che esso fosse dimensionato in modo tale da garantire la termostazione dei liquidi che l'impianto era avrebbe dovuto digerire: difatti, non ha dimostrato né l'effettivo dimensionamento dello scambiatore, né quello richiesto, né la quantità di liquidi che, alla luce delle sue caratteristiche,
l'impianto era destinato a digerire (a prescindere da quelli realmente utilizzati dalla committente).
12 Non è provata, dunque, la conformità del sistema di termostazione realizzato dalla rispetto CP_2
a quello pattuito e, quindi, non ne è dovuto il pagamento. Alla luce dell'offerta formulata dalla in data 02.06.2013, il costo del medesimo sistema è pari a € 87.000,00, con sconto del CP_2
5%, oltre IVA al 22%; esso, quindi, ammonta a € 100.833,00.
5.7 – In sintesi, il costo delle opere difettose o non conformi individuate ai paragrafi precedenti ammonta a complessivi € 114.507,56, risultanti dalla somma tra € 7.911,80, € 5.220,56, € 542,20 ed € 100.833,00.
Tale importo, dunque, deve essere decurtato dal saldo del prezzo dovuto alla pari a € CP_2
898.039,76. Conseguentemente, il credito di parte opponente deve essere ridotto a € 783.532,20.
6 – In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_3
dell'importo di € 783.532,20, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture CP_2 all'effettivo soddisfo.
7 – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, alla luce della natura unitario del procedimento monitorio e della successiva fase di opposizione, nonché dell'accoglimento parziale della domanda formulata dalla (cfr. Cassazione civile sez. un, 31/10/2022, n. CP_2
32061), sono poste a carico della Controparte_3
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella
II, fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con aumento del 15%, ai sensi dell'art. 6 del decreto;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7.1 – Restano compensate, invece, le spese relative alla fase monitoria, alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione.
7.2 – Nei rapporti tra la Società Agricola di e la non accorre provvedere Parte_2 CP_2 sulle spese di lite, atteso che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, che ha determinato la sopravvenuta improcedibilità della domanda, la società opponente non si è costituita in giudizio.
7.3 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
13 Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia della Società Agricola di Parte_2
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. dichiara improcedibile la domanda formula dalla nei confronti della Società Agricola CP_2 di Parte_2
4. condanna la al pagamento, in favore della dell'importo di € Controparte_3 CP_2
783.532,20, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
5. condanna la al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_3 CP_2 presente giudizio, che si liquidano in euro 25.825,55 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_3
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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