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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n° 853 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Galante, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(p.i. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_1
Pellegrino, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17.12.2020, l'istante in epigrafe ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e
[...] dichiarare la nullità delle clausole e delle operazioni anatocistiche e delle ulteriori commissioni aggiuntive applicate dalla relativamente ai conti correnti collegati CP_1 di cui in premessa;
b) accertare se sono stati superati i tassi soglia relativi alla normativa sull'usura con conseguente declaratoria di nullità ed inapplicabilità di interessi in caso di accertamento positivo;
c) per l'effetto rideterminare i saldi dare- avere e condannare la banca convenuta alla restituzione dell'importo di €. 125.313,85 nonchè al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di €.34.608,96 o delle somme, di cui ai titoli innanzi detti, delle quali la banca risulterà debitrice, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno, previa CTU, che sin da ora si invoca;
d) condannare la banca al pagamento delle spese e compensi di causa e della relativa procedura di mediazione. Ha dedotto: di aver intrattenuto con la banca
[...]
un lungo rapporto contrattuale;
(..) che, in particolare, il rapporto di Controparte_1 conto corrente n. 700050-91 era stato acceso il 18/1/1998 presso la Controparte_2 filiale di piazza Mazzini, Lecce, con saldo iniziale €. 0 ed ultimo movimento registrato in data 30/9/2000 con un saldo passivo di £.72.064.673; che il predetto conto, dopo la fusione, in data 1/10/2000 era divenuto n. 600960.73 filiale di piazza CP_3
Mazzini, ex , con stesso saldo passivo;
che in data 9/7/2001 il conto aveva CP_2 riportato un saldo passivo di £.115.147.790 che era stato azzerato in data 23/7/2001 con bonifico-giroconto di pari importo proveniente da c/c 100.78 su MPS CP_1
Agenzia 2 Filiale 9702, cui era confluito;
che il conto aveva avuto un affidamento di
pag. 2/11 £.100.000.000 dal 01/10/1998; che il c/c n. 11071.06 era stato acceso il 15/1/1997 presso la con saldo iniziale €. 0; che in data 01/11/2001 il Controparte_4 detto conto aveva un saldo passivo di £. 21.206.576, che era stato azzerato con un giroconto di pari importo proveniente dal c/c 100.78, cui era confluito;
che il predetto conto in data 13/11/2001 era stato chiuso con un saldo passivo di £. 20.002; che il conto n. 11071.06 aveva avuto un affidamento di £.150.000.000 dal 01/01/1997 e di
£.100.000.000 dal 01/10/1998; che il c/c n. 100.78 era stato acceso il 16/7/2001 presso
MPS Agenzia 2, Filiale 9702, con saldo iniziale €.0, dal quale erano state prelevate con giroconto le somme a copertura dei saldi passivi dei conti 700050-91 (600960.73) e
11071.06; che in data 01/09/2003 era stato versato in contanti, mediante fittizia operazione di sportello, l'importo di €. 65.000, prelevato in contanti in pari data dal c/c
176.83 con scopertura, cui era confluito;
che in data 12/11/2003 il conto era stato chiuso con un saldo pari ad € 80,75; che il conto n. 100.78 aveva avuto un affidamento di £.200.000.000 dal 16/7/2001; che il c/c n.176.83 era stato acceso presso la
[...]
in data 22/7/2003 con saldo iniziale pari ad € 0,00; che in data Controparte_5
01/09/2003 erano stati prelevati in contanti, mediante fittizia operazione di sportello, €
65.000, trasferiti sul conto 100.78; che il conto era stato chiuso nel mese di Aprile 2017 con saldo finale pari ad € 40,44; che il conto n. 176.83 aveva avuto un affidamento di
€.103.291,38 dal 22/7/2003;che tali rapporti di conto corrente erano tutti collegati;
(…) che l'Istituto di Credito, per l'intera durata del rapporto, aveva applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista;
che con perizia contabile del dr. , elaborata in assenza dei contratti relativi ai Persona_1 conti correnti precedenti a quello 176.83 ed in mancanza della sottoscrizione da parte della banca, era stato rielaborato un ricalcolo delle posizioni dare-avere applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., senza operare alcuna capitalizzazione ed escludendo ogni addebito per spese e commissioni, con valuta dalla data contabile;
che ne era risultato un saldo attivo in favore della di €. 125.313,85; che nel 2015 la Pt_1 banca MPS, al fine di ripianare un saldo passivo di fatto inesistente del conto corrente in atto (176.83), l'aveva indotta a richiedere un finanziamento garantito dell'importo di
€.133.000,00, con restituzione rateale in sette anni, i cui costi per interessi (€.
25.166,96), istruzione della pratica della banca (€. 2.660,00) e della OF (€. 6.782,00) pag. 3/11 ammontavano complessivamente ad €.34.608,96; che, evidentemente, non avrebbe contratto tale finanziamento e non avrebbe sopportato i conseguenti costi, se sui conti correnti non fossero state applicate le clausole nulle relative all'anatocismo ed alle commissioni illegittime recuperando, così, una disponibilità finanziaria che rendeva inutile il ricorso al detto finanziamento. La Controparte_1
(..) ha dedotto: che la sbandierata contestualità tra apertura e chiusura dei vari
[...] conti non si riscontrava nella realtà; che, difatti, mai alla nascita di un rapporto di conto corrente era coincisa la estinzione di altro conto;
che, pertanto, i quattro rapporti di c/c erano autonomi e autonomamente dovevano essere considerati al fine dello scrutinio della domanda di ripetizione;
che, inoltre, in ordine ai primi tre conti correnti
600960-73 sub A, n.11071-06 sub B e 100.78, sub C risultava ampiamente consumato il termine di prescrizione del (preteso) diritto di ripetizione come esposto nel ricorso della correntista;
che il rapporto di conto corrente bancario n. 176-83 risultava sorto con la sottoscrizione di un contratto che recava nel dettaglio tutte le condizioni che avrebbero regolato il rapporto;
che la ricorrente aveva prodotto esclusivamente gli estratti conto di tutti i rapporti ma non la documentazione contrattuale regolatrice degli stessi se non limitatamente al c/c. 176-83 e, pertanto, la domanda era sprovvista della prova della difformità degli addebiti contestati rispetto alla disciplina contrattuale degli stessi. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 18 maggio 2021 il Tribunale ha disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario ex art. 702 ter comma 3 c.p.c.”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 2530 del
13.9.2022 ha rigettato tutte le domande attoree con condanna della stessa attrice al pagamento delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto infondata la domanda attorea in quanto “parte attrice ha omesso di produrre la documentazione contrattuale regolatrice dei rapporti di c/c” ad eccezione di quella relativa al c/c. 176-83;
- ha, pertanto, ritenuto inadempiuto l'onere probatorio posto a carico di
Parte_1
pag. 4/11 - a tal proposito, ha spiegato che “l'assenza in atti della documentazione posta
a fondamento della pretesa non consente di vagliare le domande sia con riferimento all'an che al quantum”;
- ha, poi, escluso che tale lacuna potesse essere colmata con il generico rinvio alla consulenza tecnica di parte;
- con riferimento al c/c n. 176-83, unico per il quale è stato fornito da parte attrice anche il contratto, ha chiarito che quest'ultimo “risulta sorto con la sottoscrizione di un contratto che reca nel dettaglio tutte le condizioni che avrebbero regolato il rapporto” (cfr pag. 5 della sentenza impugnata);
§ 2
Avverso la sentenza n. 2530/2022 del tribunale di Lecce ha proposto appello Parte_1
ed ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse accertata e dichiarata la
[...] nullità delle clausole e delle operazioni anatocistiche e delle ulteriori commissioni aggiuntive applicate dalla banca, e per l'effetto fossero rideterminati i saldi dare-avere con condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo di € 125.313,13 come da CTP prodotta, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo € 34.608,96, il tutto con vittoria di spese e competenze.
si è costituita nel giudizio di appello ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 16.10.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in sei motivi.
§ 3.1
I primi tre motivi di gravame sono strettamente connessi tra loro:
- con le prime due censure, la società appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere non assolto l'onore probatorio sulla stessa gravante, ed insufficiente la sola produzione degli estratti conto (in assenza dei relativi contratti) pag. 5/11 ai fini della ricostruzione del rapporto (unico) intercorso tra le parti;
ha sostenuto che, invece, la produzione integrale degli estratti conto, unitamente alla perizia di parte, avrebbe dovuto essere giudicata sufficiente a dimostrare l'applicazione di interessi anatocistici, di commissioni illegittime e, in via subordinata, la nullità delle clausole ex art. 117 T.U.B.;
- con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere che l'onere di produzione dei contratti dovesse essere posto a proprio carico;
ha aggiunto che la suddetta produzione documentale avrebbe dovuto essere ritenuta superflua, in quanto la convenuta “non ha contestato con CP_1 specificità, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la documentazione e la sua provenienza, né la mancata consegna dei contratti, né l'esistenza del rapporto di conto corrente allegato dall'attore, né il contenuto contrattuale dettagliatamente riportato nell'atto introduttivo, nè eccepito la difformità dai patti contrattuali delle operazioni contabilizzate negli estratti conto, né ha contestato l'esistenza delle aperture di credito così come allegate e riportate nella narrativa dell'atto introduttivo”. Inoltre
“la banca era onerata della prova della consegna dei contratti, ove esistenti, a pena di nullità, in difetto della quale il cliente ha diritto di vedersi restituiti tutti gli importi che la banca ha percepito in virtù delle clausole negoziali nulle” (cfr. atto di appello . Parte_1
I motivi sono infondati.
L'art. 2697 c.c. stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Tale principio deve trovare applicazione anche nei giudizi di ripetizione di indebito bancario, nei quali l'attore è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò implica, in via ordinaria, la produzione sia del contratto di conto corrente, che consente di verificare la validità delle clausole pattuite, sia degli estratti conto completi, necessari per accertare l'eventuale applicazione di condizioni difformi dal regolamento negoziale. Solo la combinazione di tali documenti consente di verificare: i) quali clausole siano state convenute;
ii) se le poste contestate discendano effettivamente da clausole nulle o da condizioni non pattuite;
iii) la natura solutoria o meramente ripristinatoria delle rimesse invocate, rispetto alla quale rileva l'esistenza o meno di un'apertura di credito operante sul conto. pag. 6/11 È questa la ratio seguita dal primo giudice, la quale trova fondamento in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Nella vicenda sub iudice, l'appellante non ha assolto tale onere. La società correntista, infatti, non ha indicato in modo analitico: quali fossero le clausole viziate, di quale contratto e in quali periodi sarebbero state affette da nullità o indeterminatezza;
con riferimento a quali specifiche rimesse è stata chiesta la ripetizione, con puntuale riferimento a data, importo e natura;
o ancora quali voci di spesa o commissioni sarebbero risultate estranee al regolamento contrattuale. La domanda di ripetizione è stata perciò correttamente ritenuta dal tribunale del tutto assertiva e priva di un corredo probatorio adeguato. Né a ciò avrebbe potuto supplire la consulenza tecnica di parte, che costituisce mera allegazione difensiva, priva di valore dimostrativo autonomo. Quanto ai “mezzi alternativi” di prova richiamati dall'appellante, va osservato che la giurisprudenza invocata non deroga al principio generale secondo cui la prova delle clausole nulle o delle condizioni non pattuite deve essere fornita mediante produzione del contratto.
Anche laddove si ammetta che la mancanza del documento contrattuale possa essere colmata da altri elementi (presunzioni, argomenti ex art. 116 c.p.c., risultanze di
Centrale Rischi, ecc.), è comunque necessario che tali mezzi offrano indicazioni certe e complete sull'andamento del rapporto e consentano l'individuazione esatta del fatto costitutivo dedotto (la clausola invalida, l'addebito non dovuto, la rimessa solutoria).
Nel caso di specie, l'appello (come già la citazione in primo grado) non offre elementi precisi in tal senso, limitandosi a postulare genericamente l'illegittimità degli addebiti
“in blocco”.
La mancata ostensione dei contratti in sede stragiudiziale, richiesta dalla società correntista ex art. 119 TUB, non è idonea a spostare l'onere della prova dalla parte attrice/appellante alla banca convenuta.
Non trova applicazione nella vicenda oggetto di causa neppure il principio di “non contestazione” ex art. 115 c.p.c. Come emerge dagli atti, la banca ha, infatti, svolto una difesa attiva e puntuale, contestando le allegazioni e le risultanze della perizia di parte avversa e opponendo, sin dal primo grado, la mancata produzione dei contratti (ad eccezione dell'ultimo) e l'inidoneità degli estratti conto a dimostrare le nullità denunciate. pag. 7/11 § 3.2
Con il quarto motivo di impugnazione parte appellante ha dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a non disporre la perizia contabile al fine di “confermare
l'esistenza di un unico rapporto di conto corrente”.
Il motivo è infondato.
Una volta accertato che non erano stati prodotti i contratti afferenti ai rapporti più datati e che l'unico contratto prodotto in atti conteneva, nel dettaglio, tutte le condizioni che avrebbero regolato il rapporto, correttamente il primo giudice ha negato ingresso all'invocata CTU volta ad accertare la continuità ed unitarietà dei rapporti intrattenuti da nel tempo, con la banca. Parte_1
E', infatti, pacifico in giurisprudenza che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. (cass. civ. sez. III 31.3.2025 n.
8498)
La tesi dell'unitarietà dei rapporti, così come prospettata dall'appellante, si fonda su mere allegazioni, prive di adeguato riscontro documentale. Come correttamente rilevato dal Tribunale, ciascuno dei rapporti di conto corrente, portati da Parte_1 all'attenzione dell'autorità giudiziaria, possiede una propria autonomia e la dimostrazione della continuità non può essere affidata a semplici operazioni contabili di chiusura e apertura, ma richiede la prova di un collegamento negoziale specifico, da rinvenire in pattuizioni scritte o in clausole che attestino l'intenzione delle parti di proseguire un unico rapporto. Tale prova, nella specie, non è stata fornita, giacché, come già rilevato, l'appellante non ha prodotto i contratti relativi ai rapporti più risalenti e non ha dimostrato, attraverso documentazione idonea, l'esistenza di clausole o atti negoziali, che prevedessero l'automatica prosecuzione del rapporto in altro conto.
pag. 8/11 Gli elementi valorizzati dall'appellante non sono idonei a superare tali carenze.
L'operazione di prelievo e versamento in contanti invocata come dimostrazione della continuità contrattuale costituisce al più un mero fatto contabile, privo di efficacia sul piano tecnico-giuridico. La stessa circostanza che, per un certo periodo, i conti siano coesistiti, con operazioni pendenti sul conto da chiudere e operazioni nuove sul conto aperto, è indice della loro autonomia e non della loro fusione in un unico rapporto.
Anche la prova per presunzioni, richiamata genericamente dall'appellante, presuppone indizi gravi, precisi e concordanti, che nella specie non ricorrono: il semplice avvicendarsi di conti e le operazioni di giroconto non bastano a dimostrare un intento unitario delle parti, ma al più attestano la scelta del correntista di trasferire esposizioni da un rapporto all'altro.
Neppure può accogliersi la deduzione di parte appellante in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata a dimostrazione dell'avvicendamento dei conti. La natura documentale dei rapporti bancari impone che la prova delle clausole e della volontà contrattuale sia data mediante produzione dei contratti o di documenti equipollenti, non potendo supplire il mezzo testimoniale alla mancanza di titoli scritti che disciplinano il contenuto degli obblighi e delle condizioni. In definitiva, la deduzione dell'unitarietà dei rapporti si rivela meramente assertiva, priva di adeguato riscontro probatorio e, in realtà, funzionale soltanto a contrastare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca. Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso che potesse operarsi un ricalcolo unitario dei rapporti e ha rigettato la domanda per difetto di prova.
§ 3.3
Con il quinto motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1
Tribunale ad escludere la nullità delle clausole, contenute nel contratto di conto corrente n. 176.83, aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto e gli interessi ultralegali;
avrebbe inoltre omesso di accertare e sanzionare di nullità lo stesso contratto per difetto di forma scritta o per indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, in violazione dell'art. 117
T.U.B.
Il motivo è infondato. pag. 9/11 In disparte da ogni considerazione sulla censura relativa alla mancanza di prova scritta del contratto, che invece risulta essere l'unico documentato e prodotto in atti, per il resto, la questione sulla indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite risulta formulata per la prima volta in sede di gravame e, in quanto tale, costituisce domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la deduzione di cause di nullità non prospettate in primo grado integri ampliamento del thema decidendum e sia dunque preclusa in appello.
Per quanto concerne le contestazioni mosse alle singole clausole, esse difettano di specificità. L'appellante si è limitata, infatti, ad affermare, in termini generici, che la banca avrebbe applicato illegittimamente anatocismo, commissione di massimo scoperto ed interessi ultralegali, senza specificare quali parti dell'accordo scritto, avrebbero dovuto essere ritenute nulle ovvero concretamente applicate in difformità rispetto alle previsioni contrattuali
§ 3.4
Con il sesto motivo di gravame l'appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare la domanda risarcitoria spiegata già in primo grado e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in termini di spese sostenute per ottenere il mutuo erogato dalla stessa convenuta in data 28.10.2015. A tal proposito, parte appellante ha CP_1 sostenuto che “il contratto di finanziamento ha come causale proprio il ripianamento delle passività sul conto corrente 176.83; sicchè, è di tutta evidenza che se a quella data la passività era inesistente la stessa causa del mutuo viene meno ed il cliente è stato costretto a sopportare ingiustamente i costi evidenziati e documentati con il ricorso senza averne necessità” (cfr. appello ). Parte_1
Il motivo è assorbito.
Come è ovvio, la pretesa risarcitoria è logicamente subordinata alla fondatezza della domanda principale.
La pronuncia di primo grado ha rigettato la domanda principale perché l'attrice non ha prodotto i contratti (salvo il n. 176.83) né ha indicato con specificità clausole, periodi, poste e rimesse indebite: quel difetto probatorio si riverbera integralmente sulla domanda di danno, priva del presupposto costitutivo.
pag. 10/11 In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, l'appellante non ha allegato né provato gli elementi essenziali richiesti dagli artt. 1223 e 2697 c.c.: (i) un fatto illecito della banca, diverso e ulteriore rispetto alla mera (asserita) applicazione di condizioni contrattuali poi rivelatesi nulle;
(ii) il nesso causale tra una condotta antigiuridica dell'istituto e la decisione di contrarre il mutuo (non bastano formule come
“costretta” o “indotta”, occorrendo la prova di atti concreti di coartazione o abuso, che non sono stati specificati né documentati); (iii) il danno-conseguenza effettivo, distinto dal fisiologico costo di un'operazione di rifinanziamento che – se volta a regolarizzare una reale esposizione di conto – non integra, di per sé, un pregiudizio risarcibile. L'atto di appello si limita a trasporre in chiave risarcitoria il medesimo impianto assertivo già ritenuto generico sulla domanda principale di ripetizione dell'indebito, senza fornire un autonomo apparato di allegazioni, prova e causalità idoneo a sostenere il petitum del danno.
§ 4 – spese
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali del giudizio di appello che Controparte_1 liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 11/11